Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 16674/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16674/2024 promossa da:
la società P. IV , con sede in Napoli (NA), alla via Riviera Parte_1 P.IVA_1
di Chiaia 242, in persona dell'A.U. e legale rapp.te p.t., dott. nato a Parte_2
Napoli il 18/09/1980, C.F. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. C.F._1
Francesco Maiello (C.F. ), presso il cui studio elegge domicilio CodiceFiscale_2
in Napoli, alla via Vannella Gaetani n. 15.
OPPONENTE
contro pagina 1 di 10
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. , P.IVA_2 COarte_2
nato il [...] a [...], C.F. , residente in C.F._3
Bologna, Via Francesco Zanardi, 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Bertuccini, C.F. del foro di Bologna, con domicilio eletto presso C.F._4
il suo studio in Bologna, via Amendola, 2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opponente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 3333/2024, con il Parte_1
quale veniva ad essa intimato il pagamento della somma di euro 120.876,01, oltre interessi e spese, in forza delle fatture n.16/24 del 17-4-2024 e 17/2024 del
17.04.2024, relative a provvigioni asseritamente maturate dalla COarte_1
per l'attività di promozione commerciale svolta - in qualità di sub-agenzia - in favore di per la conclusione di contratti di vendita di dispositivi medicali Parte_1
della società mandante presso gli ospedali pubblici e strutture private CP_3
convenzionate con il SSN nell'ambito della zona di assegnazione.
La ricorrente deduceva il mancato pagamento della fattura elettronica n. 16/2024 del
17.04.2024, per le provvigioni di gennaio e febbraio 2024, soggette a Enasarco, pagina 2 di 10 dell'importo complessivo di Euro 74.546,89 (di cui Euro 13.442,88 per I.V.A.), il cui pagamento era scaduto in data 17.05.2024, e della fattura elettronica n. 17/2024 del
17.04.2024, per le provvigioni di marzo 2024, soggette a Enasarco, dell'importo complessivo di Euro 46.329,12 (di cui Euro 8.354,43 per I.V.A.), il cui pagamento era scaduto in data 17.05.2024.
L'intimata con l'atto di opposizione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ritenendo che la titolarità dell'incarico fosse attribuita al sig. CP_1 [...]
; ha, inoltre, eccepito l'inadempimento del sub-agente per inesatta esecuzione CP_2
della prestazione oggetto del contratto, atteso che a partire da gennaio 2024 il sub-agente non avrebbe effettuato alcuna comunicazione degli ordini dei clienti affidatigli;
ha dedotto, altresì, la non debenza della cd. provvigione indiretta a favore dell'opposta, in quanto non vi sarebbe un diritto di esclusiva in capo al sub-agente e, soprattutto, la controversia attiene ai rapporti tra agente e sub-agente (che operano in condizioni di complementarità). Infine, ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento di danno all'immagine, causato dalla per aver lamentato un presunto CP_1
inadempimento della nel pagamento delle provvigioni. Parte_1
In data 18-11-2024 si è costituita in giudizio parte opposta;
quest'ultima, sotto il profilo della legittimazione attiva, ha replicato che, sebbene dall'ottobre 2021 la Pt_1
avesse affidato il mandato di sub-agenzia per la promozione dei prodotti della preponente direttamente al Sig. , con il contratto del Parte_3 CP_2
pagina 3 di 10 CO 01/10/2022 il rapporto di sub-agenzia sarebbe poi intercorso tra la odierna opposta e la debitrice Parte_1
In ordine all'adempimento degli obblighi contrattuali, parte opposta ha dedotto che
CO durante tutto il rapporto, e anche nel corso del 2024, la ha sempre operato con la massima diligenza e profitto in favore della propria mandante , rappresentando in Pt_1
particolare che la programmazione preventiva degli interventi e i conseguenti successivi
CO
“scarichi” erano comunicati dal sub-agente nella persona del sig. , al CP_2
tramite chat WhatsApp. Parte_4
Parte opposta ha dedotto, altresì, che la avrebbe espressamente già riconosciuto la Pt_1
CO debenza delle provvigioni maturate da tramite l'elaborazione e trasmissione dei relativi prospetti provvigionali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, le cui fatture tuttavia non venivano pagate. Ha rappresentato, inoltre, che, nonostante con pec del 29.06.2024 la avesse comunicato che per il solo mese di aprile non sarebbero Pt_1
state dovute le provvigioni non essendo stata svolta attività di promozione da parte di
CO
anche per il periodo de quo l'odierna opposta avrebbe regolarmente svolto il mandato, maturando, pertanto, il diritto alla provvigione. Ha, infine, chiesto la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza in data 29-1-2025 il G.I., rilevato che parte opposta aveva depositato
(doc. da 7 a 9 della comparsa) le mail contenenti i prospetti provvigionali relativi ai mesi per cui è causa – gennaio, febbraio e marzo 2024 – dai quali risultavano il fatturato e la lista di interventi per ciascun mese, senza alcuna contestazione degli stessi;
aveva pagina 4 di 10 depositato, altresì, le fatture n. 16-2024 e 17-2024 del 17.04.2024, che venivano emesse dopo la trasmissione dei conteggi delle provvigioni, rispettivamente, per i mesi di gennaio-febbraio e marzo, nonché la fattura n. 23-2024 del 21.06.2024, relativa alle provvigioni fino al 24.04.2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art.648 cpc, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo de quo e ammetteva i mezzi di prova proposti dalle parti.
Con nota congiunta depositata in data 30-5-2025 le parti comunicavano al
Tribunale che tra di loro era intervenuto un accordo bonario e chiedevano, quindi,
fissarsi l'udienza di discussione della causa per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il G.I. con ordinanza in data 30-5-2025 fissava l'udienza di discussione ex art.281
sexies cpc per la data del 26-6-2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In relazione alla presente controversia va dichiarata cessata la materia del contendere.
Non si può non rilevare che in corso di causa sia venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al diritto di credito fatto valere in giudizio.
È infatti venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata;
tale utilità deve sussistere non solo nel momento pagina 5 di 10 della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella “condizione dell'azione” espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983 n. 901).
Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr.
Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177).
In altre parole ancora, l'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Giudicante, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio
2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n.
pagina 6 di 10 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998,
n. 2572 in Giust. civ. Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in
Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ.
Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3;
Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line ed in
Giuraemilia - UTET Giuridica on line).
In particolare, meritano di essere richiamate le seguenti pronunce della
Cassazione:
“Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8).
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8).
pagina 7 di 10 “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in
Giust. civ. Mass. 2004, f. 6).
Lo stesso Tribunale di Torino ha recentemente affermato che “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in
Giurisprudenza Piemonte on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it ed in
Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la
Cassazione più recente suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque pagina 8 di 10 comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass. 2000, 772).
La Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336 in Giust. civ. Mass. 1997, 984).
Nel caso di specie, avendo le parti comunicato di avere composto la presente vertenza mediante un accordo bonario e avendo, quindi, manifestato un sopravvenuto disinteresse all'esito di una definizione del giudizio nel merito, dev'essere, innanzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere, venendo meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dalla convenuta- opposta.
Inoltre, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, in quanto, secondo quanto si è detto in precedenza, trattandosi di cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto in conseguenza di un'intesa raggiunta tra le parti, viene travolta necessariamente anche la pronunzia (suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria.
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione
più recente suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei pagina 9 di 10 fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere”, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
lav., 10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass. 2000, 772).
Come da richiesta congiunta delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.3333/2024 , così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
3333/2024 del Tribunale di Napoli;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 26/06/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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