Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04080/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01396/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2022, proposto da
San Colombano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Stefano Bucci e Gianfranco Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Carmelo Platania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta' Metropolitana di Milano, Arpa Lombardia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Si.Ge.Mi. S.r.l., Cap Holding S.p.A., Amiacque S.r.l., Terna Rete Italia - Direzione Territoriale Nord-Ovest, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. AOO.0.19/05/2022.0018509 del 19 maggio 2022 comunicato in pari data con il quale il Comune di Peschiera Borromeo ha disposto il diniego della richiesta di permesso di costruire presentata dalla Società San Colombano S.p.A. il 12 febbraio 2021, prot. 5826 e relativa alla costruzione di un edificio ad uso produttivo generico, previa demolizione dell'edificio esistente, nell'area situata in Peschiera Borromeo, Via della Liberazione, n. 98 (foglio 70 mappali n. 9 e 95);
b) del preavviso di diniego ex art. 10 – bis, legge n. 241/1990 del 14 aprile 2022, privo di protocollo, con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Urbana comunicava la asserita sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire richiesto;
c) verbale di chiusura della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, privo di data e ricevuto il 14 aprile 2022;
d) nonché, ove occorrer possa:
- del parere sospensivo reso da Terna Rete Italia – Direzione territoriale nord – ovest e acquisito in data 8 aprile 2021 per come trascritto nel provvedimento finale;
- dei pareri negativi resi dalla Polizia Locale del Comune di Peschiera Borromeo rispettivamente in data 29 giugno 2021 e 18 gennaio 2022 a fronte delle integrazioni prodotte dall'Esponente;
- dei pareri resi dal Comune di Peschiera Borromeo - Servizio mobilità e ambiente rispettivamente in data 13 maggio 2021 (sospensivo) e 24 gennaio 2022 (negativo);
e) di tutti gli atti presupposti e conseguenti e/o connessi ai provvedimenti impugnati in via principale, ancorché non conosciuti,
nonché per l'accertamento
dell'intervenuta formazione dell'assenso senza condizioni di cui all'art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990 da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, anche per scadenza del termine di cui all'art. 14–bis, comma 2, lett. c) della Legge n. 241/2990, con conseguente accertamento della sussistenza dei presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art 14-bis, commi 5 e 14-quater, della legge n. 241/1990, formulando sin d'ora espressa riserva di presentare motivi aggiunti e di agire per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ai sensi degli artt. 30 e 34 C.P.A..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, nel corso della odierna udienza di trattazione, ha prestato adesione alla istanza del Comune resistente volta alla declaratoria di improcedibilità del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, siccome congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
NI CC, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | NI CC |
IL SEGRETARIO