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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1933/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 CF_1 -
Rappresentante_1 Rappresentato da Amministratore Di Sostegno Nominato Dal Tribunale Di Difensore_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Locorotondo - Piazza Aldo Moro 29 70010 Locorotondo BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 300033 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.8.2025 l'odierna ricorrente, rappresentata e difesa dall'amministratore di sostengo, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal comune di Locorotondo (BA) in materia di TARI per l'anno 2021.
Con l'impugnazione, la ricorrente eccepiva:
1) La violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del Regolamento Comunale TARI.
2) La violazione del principio di capacità contributiva.
3) Il vizio di eccesso di potere e disparità di trattamento. Insisteva, infine, per la declaratoria di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Con provvedimento presidenziale del 10.9.2025 la parte veniva invitata a valutare la persistenza dell'interesse alla sospensione, anche in ragione della pronta definizione della stessa nel merito.
In data 10.9.2025 la parte ricorrente depositava dichiarazione con cui insisteva per l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata all'esito dell'udienza del 6.10.2025.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito si espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 d. lgs. 546/92.
Dagli atti risulta infatti che il ricorrente non ha notificato il ricorso all'ente che ha emesso il provvedimento impugnato, non essendovi attestazione in tal senso né nel testo del ricorso, né evincendosi l'avvenuta notifica dalla documentazione al medesimo allegata.
Del resto, ne costituisce conferma anche la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Il giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
EL RU LI
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CARMELA BRUNA MANGANELLI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1933/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 CF_1 -
Rappresentante_1 Rappresentato da Amministratore Di Sostegno Nominato Dal Tribunale Di Difensore_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Locorotondo - Piazza Aldo Moro 29 70010 Locorotondo BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 300033 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 19/01/2026 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.8.2025 l'odierna ricorrente, rappresentata e difesa dall'amministratore di sostengo, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal comune di Locorotondo (BA) in materia di TARI per l'anno 2021.
Con l'impugnazione, la ricorrente eccepiva:
1) La violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del Regolamento Comunale TARI.
2) La violazione del principio di capacità contributiva.
3) Il vizio di eccesso di potere e disparità di trattamento. Insisteva, infine, per la declaratoria di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Con provvedimento presidenziale del 10.9.2025 la parte veniva invitata a valutare la persistenza dell'interesse alla sospensione, anche in ragione della pronta definizione della stessa nel merito.
In data 10.9.2025 la parte ricorrente depositava dichiarazione con cui insisteva per l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata all'esito dell'udienza del 6.10.2025.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito si espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 21 d. lgs. 546/92.
Dagli atti risulta infatti che il ricorrente non ha notificato il ricorso all'ente che ha emesso il provvedimento impugnato, non essendovi attestazione in tal senso né nel testo del ricorso, né evincendosi l'avvenuta notifica dalla documentazione al medesimo allegata.
Del resto, ne costituisce conferma anche la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Il giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Deciso in Bari il 19 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
EL RU LI