Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8953 / 2024
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FRUGUGLIETTI ENZO ) che la rapp.ta e difende C.F._2
in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. VERRENGIA IDA CP_1
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 10-12-2024 la parte ricorrente esponeva di aver proposto la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con il presente ricorso in opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta e ritenuto di non dover disporre una nuova ctu il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento di ATPO risulta che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
La relazione peritale redatta dal ctu non consente di ritenere sussistente in capo a parte ricorrente il requisito sanitario previsto per la prestazione dell' indennità di accompagnamento.
A fronte delle analitiche, puntuali argomentazioni del ctu in merito alla insussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per la prestazione richiesta, l'istante nel ricorso in opposizione si è limitato a formulare un mero dissenso diagnostico, senza addurre e documentare nuove patologie né l'aggravamento di quelle preesistenti in guisa da indurre il giudicante al rinnovo delle operazioni peritali ovvero ad un supplemento di perizia.
Alla stregua delle considerazioni esposte la domanda va quindi respinta
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)