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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/08/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2962/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 2962/2021
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ) e Parte_6 C.F._6 Parte_7 iciliati p C.F._7
Rieti via F.lli Sebastiani n. 181, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(CF e P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 io dell'avv. Svev ito in Roma via Cicerone n. 49, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE'
( , quale unico erede di Controparte_4 C.F._8
( , elettivamente domiciliati presso lo Per_1 C.F._9
v. n Rieti via F.lli Sebastiani n. 181, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTO VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Pt_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1 Pt_6
[...] Parte_7 Controparte_2
dedu Controparte_3 Controparte_1
di che ne era Persona_2 Persona_3 nipote e di che ne era cognato;
-che era deceduta in Parte_3 Persona_2 data 1.01.2 nfatti, l'1.01.2020, alle o te Persona_2 era alla guida del veicolo Citroen Cl targata DY853GZ lungo l nord dell'autostrada A12 nel senso di marcia Roma-Civitavecchia; -che a bordo del veicolo, quale terzo trasportato, vi era anche -che, Persona_4 all'altezza della chilometrica 13+160, era stata tamponat Opel Astra targata DJ982LA, di proprietà di e condotta da Controparte_3 [...]
; -che il tamponamento Citroen C1 CP_2 aveva provocato la traslazione per inerzia del mezzo che era andato a posizionarsi sulla corsia di sorpasso dell'autostrada ove veniva colpito dal veicolo Ford Fiesta targato FP301MF condotto da
[...]
-che aveva riportato lesioni talmente Persona_5 Persona_2
il dec va constatato dal personale del 118. Deducevano ancora: -che veniva avviato procedimento penale avente RGNR n. 10/2020 nel corso del quale era stata accertata la responsabilità del conducente;
-che infatti la consulenza tecnica disposta dal Controparte_2
PM aveva ac rno 01.01.2020 alle ore 01:25 (orario notturno) all'altezza della chilometrica 13,150 della careggiata nord dell'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, la Opel Astra targata DJ982LA condotta da CP_2
tamponava la Citroen Cl targata DY853GZ condotta da
[...] Persona_2 to del tamponamento la Opel Astra procedeva ad una v re ma prossima al limite massimo posto pari a 130Km/h. Il , Controparte_2 sebbene accortosi per tempo della presenza della Citroen C nel verbale di dichiarazioni spontanee redatto dalla Polizia Stradale alle ore 03:50 del 01.01.2020, non riduceva la velocità e non metteva in atto alcuna manovra utile ad evitare lo scontro. • Al momento del sinistro il Persona_5
, a bordo della Ford Fiesta targata FP301MF, percorreva
[...] ma-Civitavecchia ad una velocità inferiore al limite massimo di 130Kmlh. Il a causa dell'orario notturno, si rendeva conto Persona_5 della presen erma a cavallo delle due corsie di marcia, solo quando questa entrava nel cono di luce dei fari della Ford Fiesta. Il Persona_5
, conseguentemente, non aveva spazio e tempo utile a me
[...] anovra atta ad evitare l'impatto. Il resosi conto Persona_5 della situazione di pericolo cercava di moder o veicolo nel tentativo di moderare le conseguenze dell'urto. La causa del sinistro è da ricondursi alla condotta di guida imprudente e distratta del ”; Controparte_2
-che ancora aveva formulato richiesta a 4 Controparte_2
c.p.p. e il gi sentenza n. 115/2020 contenente la seguente motivazione “In particolare univoci elementi di reità emergono dalla CNR redatta dalla Polizia stradale di Ladispoli del 2 gennaio 2020 e seguiti, dalla Constatazione del decesso di , dal verbale degli accertamenti Persona_2 urgenti sullo stato dei luogh ei rilievi tecnici, dal verbale di sequestro, dalla Cartella di pronto soccorso n. 2020000020 relativa alle lesioni patite da , dalle dichiarazioni rese da il giorno 1 Persona_4 Parte_8 gennaio 2 zione di consulenza medico l lla dott.ssa e dalla relazione cinematica a firma dell'ing. Persona_6 Per_7
Tali elementi impediscono l'operatività, nella specie, del disposto di cui
[...]
129 C.P.P”; -che gli attori avevano subito un danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnavano le seguenti conclusioni: “
1. Statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva del sig. Controparte_2 conducente del veicolo Opel Astra targata DJ982LA, di
, e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., subiti iure proprio dagli odierni attori a causa della morte della sig.ra , per Persona_2 un totale di €1.168.960,00, corrispondente ad €146.120,00 delle parti, a cui andranno detratte le somme medio tempore corrisposte dalla compagnia, ovvero ogni altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei fatti all'effettivo soddisfo;
2. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in ragione della e attiva di e Parte_4 di;
della assenza di prova della dinamica non p la Persona_8 se patteggiamento;
della assenza di prova dell'effettività del rapporto parentale. Deduceva che erano stati comunque versati euro 210.000,00 in favore dei fratelli e delle sorelle, importo da ritenersi satisfattivo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e di , rispettivamente nipote e cognato della vittima. Persona_3 Parte_3 chia e satisfattive le somme versate ai fratelli e alle sorelle della de cuius, per un totale di euro 210.095,06, Voglia respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e non provate, ovvero, in caso di accoglimento, ridurre l'eventuale importo nei limiti del giusto e del provato. Vittoria di spese”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per e per Controparte_2 [...] he rimanevano contumaci. CP_3
4.Deceduto , interveniva in giudizio , Per_1 Controparte_4 quale figlio e, chiedendo l'accoglim rassegnate dagli attori.
5.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
6.Occorre premettere che e stato condannato per il reato di Controparte_2 omicidio colposo con teggiamento dal Tribunale di Civitavecchia. Con riguardo alla sentenza di patteggiamento l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità" (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2020, n. 5897; Cass. sez. lav. 30328/2017 conforme a Cass. 7289/2006). La Suprema Corte ha anche precisato che "la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/03/2020, n. 7014; Cass. Civ. n. 20170/2018). A tale primo elemento probatorio costituito dalla sentenza di patteggiamento si deve aggiungere che i documenti acquisiti provenienti dal procedimento penale e la documentazione sanitaria hanno parzialmente confermato la fondatezza dei fatti narrati nell'atto di citazione. Occorre ricordare che, in ordine alla questione relativa all'utilizzabilita degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, la Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, puo anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione. Cio anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09- 2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019). Quindi, il giudice civile puo utilizzare ed autonomamente valutare come prove atipiche e fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale. Cio detto, la dinamica riportata nella relazione sul sinistro redatta dalle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dell'incidente -sulla scorta dei rilievi, dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli- riferisce che alla guida di una Opel Astra SW Targata DJ982LA “giunto a Controparte_2 transitare nei pressi della progressiva chilometrica 13+160 circa tratto ove la strada si presenta rettilinea e pianeggiante priva di illuminazione artificiale, mentre procedeva sulla corsia di marcia normale, raggiungeva ed urtava l'autovettura Citroen “C1” targata DY853GZ che, in quella circostanza, condotta da , con a bordo, in qualità di trasportato, , lo Persona_2 Persona_4 pro aloga direttrice. (…) l'autovettura Citroe in avanti e verso destra, urtava in maniera strusciante il guard rail. (…) dopo tale urto, ancora proiettata in avanti, deviava verso sinistra (…) sino ad impattare, verosimilmente con la parte anteriore, contro il guardrail di sinistra arrestandosi in posizione di quiete”. La relazione aggiunge poi il secondo impatto avvenuto, dopo breve tempo, tra la vettura di e quella Persona_2
Ford Fiesta condotta da Persona_5
La versione fornita da nelle proprie dichiarazioni rese alle Controparte_2
Forze dell'Ordine risu i rilievi e dalla consulenza tecnica disposta dal PM, ove l'Ing. ha verificato che “Dai rilievi foto Persona_7 planimetrici eseguiti dalla , non risultano sul guard rail di destra, segni di vernice rossa o altri elementi atti a dimostrare eventuali impatti pregressi della Citroen C1 rispetto al tamponamento subito ad opera della Opel Astra. La fotografia mostra la fiancata destra della Citroen C1. Lo sportello destro si presenta pressoché integro, privo di eventuali segni di impatto o abrasione. Con ogni probabilità la leggera angolazione tra gli assi dei due veicoli è dovuta al tentativo tardivo di svoltare a sinistra da parte della Opel Astra, nell'intento di evitare l'impatto (…) la moderata velocità pre urto della Citroen C1 è compatibile con quanto affermato dal Parte_9 nell'immediatezza dei fatti. Ovvero è plausibile che la ripartendo dopo una sosta/fermata nella corsia di emergenza e che avesse impegnato la corsia di marcia solo pochi istanti prima di essere tamponata”. A questo punto, però, va evidenziato anche che sempre secondo la CT del PM la velocità di era di 124,5 Km/h mentre quella di era CP_2 Persona_2 di 23,4 Km/h e quella di era tra i 100 e i 115 Km/h. Persona_5
Il CT del PM ha conclu troen C1 al momento del primo impatto, quando veniva tamponata dalla Opel Astra, con ogni probabilità si era da poco immessa nella corsia di marcia dopo una sosta/fermata all'interno della corsia di emergenza. Avvistata la Citroen C1 che lo precedeva, il CP_2
a bordo della Opel Astra, avrebbe dovuto moderare la v
[...] lmente occupare la corsia di sinistra al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo (…) La condotta di guida imprudente e distratta del
costituisce la causa principale del sinistro” precisando invece Controparte_2 quanto a che “dato l'orario notturno il Persona_5 Persona_5
no a della presenza dell'ostacolo (…)
[...] Persona_5
non ha avuto a disposizione spazio e tempo sufficienti a
[...] con l'ostacolo”. Quindi, la CT del PM, oltre a riportare la condotta disattenta di
[...]
, ha anche offerto elementi per rinvenire un profilo colposo CP_2
. Persona_2
I ento dell'impatto la Citroen C1, lo si è detto, aveva una velocità di 23,4 Km/h, in quanto, con ogni probabilità, si era da poco immessa nella corsia di marcia dopo una sosta/fermata all'interno della corsia di emergenza. Dunque, se aveva il tempo di adeguare la propria condotta Controparte_2 di guida e di apprestare una manovra di evitamento, è vero anche che Per_2 ha posto in essere anch'ella una condotta di intralcio per la viab
[...]
autostradale ad alta velocità (con limite di 130 Km/h). Considerato l'orario notturno e la minorata visibilità per i veicoli in circolazione sul tratto autostradale, l'immissione in corsia da quella di emergenza, la manovra di inserimento di doveva avvenire in Persona_2 modo tale da evitare possibile intralcio Delle due l'una: la circostanza che al momento dell'impatto la Citroen avesse la velocità di 23,4 Km/h denota 1) sia che l'immissione nella corsia di destra è avvenuta poco prima dell'impatto e quindi senza un corretto e prudente calcolo delle distanze e dei tempi di immissione rispetto al traffico, in modo tale da praticare l'inserimento in totale assenza di macchine in arrivo, 2) sia che l'immissione è avvenuta con maggiore anticipo rispetto all'impatto, ma allora doveva aumentare il prima possibile la propria velocità di Persona_2
n mantenerla in 23,4 Km/h sul tratto autostradale. In entrambi casi vi è un concorso colposo della vittima che si ritiene di apprezzare in misura paritaria a quello di ossia pari al 50%. Controparte_2
A tal proposito, vale ricordare che il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/10/2024, n. 27258), con la conseguenza che “la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, nel perimetro proprio del grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero l'abbia ancora proposta quando la questione sia rimasta assorbita” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/12/2024) 04/02/2025, n. 2641).
7.Ricorrono i presupposti per il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale. Risulta incontestato che gli attori sono fratelli e sorelle di , ad Persona_2 eccezione di che ne era il nipote e di a il Persona_3 Persona_8 cognato. Sotto il profilo del rapporto parentale vale ricordare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilita del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondita del rapporto, risarcibile, pero , ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), puo presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento e richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si e detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perche , invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i nipoti, zii, affini), sebbene non sia piu ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovra provare l'effettivita e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256; Cass. Civ. n. 8218/2021).
8.E' circostanza documentale e incontestata tra le parti che gli attori sono fratelli e sorelle di , ad eccezione di che ne era il Persona_2 Persona_3 nipote e di che ne era il cognato. Solo i fratelli e le sorelle Persona_8 rientrano, d famiglia nucleare. In tal caso, non spettava ai fratelli e alle sorelle della vittima provare ulteriormente di avere sofferto per la morte del prossimo congiunto, desumibile in via presuntiva in relazione allo stretto rapporto parentale, ma sarebbe stato onere delle controparti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte del loro prossimo congiunto aveva lasciato indifferenti i parenti superstiti: onere che, invero, non risulta assolto. Anzi, le fotografie in atti, la documentazione prodotta dagli attori e la prova testimoniale ha confermato l'effettivita ed intensita del rapporto parentale tanto con riguardo a tutti i fratelli e sorelle, parti in causa, quanto con riguardo al cognato e al nipote entrambi (insieme a Persona_8 Parte_4
) con la defunt . La circostanza e Persona_9 Persona_2 riportata nelle certificazioni di residenza e confermata dai testi, che hanno evidenziato l'importante opera di accudimento di nei confronti del Per_2 proprio nipote nonche lo stretto l che per via della Parte_4 convivenza si e anche con ossia il di lei cognato, Persona_8 tanto che quest'ultimo la considerava al pari di una sorella. La prova testimoniale e le fotografie hanno dato conto della costante frequentazione tra la vittima e tutti i fratelli e sorelle che hanno agito in giudizio, i quali, benche a differenza di non fossero conviventi, Persona_9 avevano abitudini e contatti quasi quotidiani e frequenti momenti di incontro e di convivialita comune. Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prima dell'aggiornamento delle Tabelle di Milano del 2022, la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/11/2021, n. 33005; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26300; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/04/2021, n. 10579). Tuttavia, in seguito all'aggiornamento delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 -che ha introdotto un compiuto sistema a punti per la valutazione del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale (A) eta della vittima, B) eta del congiunto, C) convivenza, D) sopravvivenza di altri congiunti, E) intensita e qualita della relazione affettiva)- e tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Milano risultano maggiormente applicate sul territorio nazionale, oltre che anche dalla Corte di Appello di Roma (cfr Sentenza n. 1098/2023 pubbl. il 13/02/2023 e Sentenza n. 5881/2023 pubbl. il 19/09/2023 della Corte di appello Roma), deve darsi applicazione al sistema di valutazione delle Tabelle di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Roma. Sotto tale profilo, del resto, la stessa Suprema Corte ha confermato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta" (Cass. Civ., Sez. III, ord. 37009/2022; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 09-06-2023, n. 16468; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 08-06-2023, n. 16272). Alla luce dell'intensita del vincolo familiare, del rapporto di convivenza o meno con la vittima, della consistenza del nucleo familiare superstite, che necessariamente attenua il senso di vuoto e la sofferenza che la precoce scomparsa della persona cara genera, dell'eta della vittima e dei singoli superstiti, risulta congruo, facendo riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, muovere dai seguenti importi: per
, sorella non convivente, di anni 60 all'epoca del decesso (punti Parte_1
12+12+0+0+20), euro 74.712,00; per sorella Persona_9 convivente, di anni 47 all'epoca del decesso (punti 66, ossia 12+14+20+0+20), euro 112.068,00; per cognato convivente, di Persona_8 eta 49 anni all'epoca del decesso (punt 12+14+20+0+10), euro 95.088,00, tuttavia da ridurre della meta in ragione del suo diverso legame di affinita con la vittima tale per cui il grado di sofferenza non puo essere parificato a quello della sorella convivente o del nipote convivente;
per nipote convivente, di eta 20 anni all'epoca del decesso (punti Parte_4
20+20+0+15), euro 113.766,00; per (nella cui Per_1 posizione e succeduto il figlio unico erede ), fratello Controparte_4 non convivente, di eta 49 anni all'epoca del decesso (punti 41, ossia 12+14+0+0+15), euro 69.618,00; per , fratello non convivente, di Parte_5 eta 55 anni all'epoca del decesso ( sia 12+12+0+0+15), euro 66.222,00; per sorella non convivente, di eta 64 anni all'epoca del Parte_6 decesso (punt ia 12+10+0+0+15), euro 62.826,00; per
[...]
, sorella non convivente, di eta 43 anni all'epoca del decesso (punti Per_10
2+14+0+0+15), euro 69.618,00. Nessun punto e stato riconosciuto in ragione del numero di parenti superstiti (previsto al punto D dalle Tabelle di Milano), in ragione dell'elevato numero per ciascun attore di sorelle e fratelli in vita (superiore a tre) e per Persona_8 in quanto nulla e stato dedotto in punto di presenza di altri pro superstiti inferiori o uguali a 3 (gia presenti quelli comunque della moglie e del figlio)
9.Per effetto della responsabilita di nella causazione Controparte_2 dell'incidente, ma anche del concorso pari al 50% Persona_2 occorre, in conclusione, riconoscere in favore di mma di euro Parte_1
2.356,00 (ossia 74.712,00, detratto il 50% e poi la somma di euro 35.000,00 gia versata in fase stragiudiziale); in favore di la somma euro Persona_9
21.034,00 (ossia euro 112.068,00, detratto il somma di euro 35.000,00 gia versata in fase stragiudiziale); in favore di la somma Persona_8 di euro 23.772,00 (ossia euro 95.088,00 ridotto alla meta in ragione della affinita e detratto ancora il 50% in ragione del concorso di colpa della vittima); in favore di la somma di euro 56.883,00 (ossia euro Parte_4
113.766,00 detratto il e del concorso di colpa della vittima). In considerazione della natura di debito di valore, vanno, altresì , riconosciuti agli attori gli interessi, compensativi del danno da ritardo, al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al giorno del decesso). Sugli importi complessivamente dovuti, in virtu dei criteri di calcolo sopra enucleati, a titolo risarcimento dei danni patiti, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. Invece, per (nella cui posizione e succeduto il figlio unico erede Per_1
, per , per e per , Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_10 tenuto conto del concorso di colpa della vittima del 50 %, la somma di euro 35.000,00 versata nella fase stragiudiziale si ritiene satisfattiva della loro pretesa risarcitoria.
10.Le spese di lite per gli attori , , e Parte_1 Persona_9 Persona_8 Pt_4
seguono la soccombenz i
[...] tenuto conto del valore delle somme riconosciute agli attori e alla attività processuale in concreto svolta. Invece le spese di lite tra gli altri attori e vanno Controparte_1 compensate in ragione della peculiarità e contro versia, come dimostrato dall'esito delle risultanze e dell'esito del procedimento penale e in particolare delle risultanze della CT del PM.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente
[...]
e di responsabile questo ai sens CP_2 Controparte_3
2054 comma 3 c.c., nonché il concorso di colpa della vittima per le causali di cui in motivazione, e CONDANNA Controparte_2 [...]
e al ri CP_3 Controparte_1 Parte_1
a a detratta la somma ricev stragiudiziale); in favore di della somma euro 21.034,00 (gia Persona_9 detratta la somma ricevuta iudiziale); in favore di Persona_8 della somma di euro 23.772,00; in favore di dell Parte_4 euro 56.883,00; interessi e rivalutazione come e;
-RIGETTA per il resto le domande degli altri attori;
-CONDANNA e Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di , e CP_1 Parte_1 Persona_9 Persona_8
delle spese di lite da l l i Parte_4
0 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 14.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Di Leo dichiaratasi difensore antistatario;
-COMPENSA le spese di lite tra gli attori (nella cui posizione e Per_1 succeduto il figlio unico erede , Controparte_4 Parte_5 Parte_6
e e Persona_10 Controparte_1
Si comunichi.
Civitavecchia 8.08.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Rgac n. 2962/2021
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ) e Parte_6 C.F._6 Parte_7 iciliati p C.F._7
Rieti via F.lli Sebastiani n. 181, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(CF e P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 io dell'avv. Svev ito in Roma via Cicerone n. 49, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE'
( , quale unico erede di Controparte_4 C.F._8
( , elettivamente domiciliati presso lo Per_1 C.F._9
v. n Rieti via F.lli Sebastiani n. 181, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTO VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Pt_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1 Pt_6
[...] Parte_7 Controparte_2
dedu Controparte_3 Controparte_1
di che ne era Persona_2 Persona_3 nipote e di che ne era cognato;
-che era deceduta in Parte_3 Persona_2 data 1.01.2 nfatti, l'1.01.2020, alle o te Persona_2 era alla guida del veicolo Citroen Cl targata DY853GZ lungo l nord dell'autostrada A12 nel senso di marcia Roma-Civitavecchia; -che a bordo del veicolo, quale terzo trasportato, vi era anche -che, Persona_4 all'altezza della chilometrica 13+160, era stata tamponat Opel Astra targata DJ982LA, di proprietà di e condotta da Controparte_3 [...]
; -che il tamponamento Citroen C1 CP_2 aveva provocato la traslazione per inerzia del mezzo che era andato a posizionarsi sulla corsia di sorpasso dell'autostrada ove veniva colpito dal veicolo Ford Fiesta targato FP301MF condotto da
[...]
-che aveva riportato lesioni talmente Persona_5 Persona_2
il dec va constatato dal personale del 118. Deducevano ancora: -che veniva avviato procedimento penale avente RGNR n. 10/2020 nel corso del quale era stata accertata la responsabilità del conducente;
-che infatti la consulenza tecnica disposta dal Controparte_2
PM aveva ac rno 01.01.2020 alle ore 01:25 (orario notturno) all'altezza della chilometrica 13,150 della careggiata nord dell'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, la Opel Astra targata DJ982LA condotta da CP_2
tamponava la Citroen Cl targata DY853GZ condotta da
[...] Persona_2 to del tamponamento la Opel Astra procedeva ad una v re ma prossima al limite massimo posto pari a 130Km/h. Il , Controparte_2 sebbene accortosi per tempo della presenza della Citroen C nel verbale di dichiarazioni spontanee redatto dalla Polizia Stradale alle ore 03:50 del 01.01.2020, non riduceva la velocità e non metteva in atto alcuna manovra utile ad evitare lo scontro. • Al momento del sinistro il Persona_5
, a bordo della Ford Fiesta targata FP301MF, percorreva
[...] ma-Civitavecchia ad una velocità inferiore al limite massimo di 130Kmlh. Il a causa dell'orario notturno, si rendeva conto Persona_5 della presen erma a cavallo delle due corsie di marcia, solo quando questa entrava nel cono di luce dei fari della Ford Fiesta. Il Persona_5
, conseguentemente, non aveva spazio e tempo utile a me
[...] anovra atta ad evitare l'impatto. Il resosi conto Persona_5 della situazione di pericolo cercava di moder o veicolo nel tentativo di moderare le conseguenze dell'urto. La causa del sinistro è da ricondursi alla condotta di guida imprudente e distratta del ”; Controparte_2
-che ancora aveva formulato richiesta a 4 Controparte_2
c.p.p. e il gi sentenza n. 115/2020 contenente la seguente motivazione “In particolare univoci elementi di reità emergono dalla CNR redatta dalla Polizia stradale di Ladispoli del 2 gennaio 2020 e seguiti, dalla Constatazione del decesso di , dal verbale degli accertamenti Persona_2 urgenti sullo stato dei luogh ei rilievi tecnici, dal verbale di sequestro, dalla Cartella di pronto soccorso n. 2020000020 relativa alle lesioni patite da , dalle dichiarazioni rese da il giorno 1 Persona_4 Parte_8 gennaio 2 zione di consulenza medico l lla dott.ssa e dalla relazione cinematica a firma dell'ing. Persona_6 Per_7
Tali elementi impediscono l'operatività, nella specie, del disposto di cui
[...]
129 C.P.P”; -che gli attori avevano subito un danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono rassegnavano le seguenti conclusioni: “
1. Statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva del sig. Controparte_2 conducente del veicolo Opel Astra targata DJ982LA, di
, e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., subiti iure proprio dagli odierni attori a causa della morte della sig.ra , per Persona_2 un totale di €1.168.960,00, corrispondente ad €146.120,00 delle parti, a cui andranno detratte le somme medio tempore corrisposte dalla compagnia, ovvero ogni altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei fatti all'effettivo soddisfo;
2. Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in ragione della e attiva di e Parte_4 di;
della assenza di prova della dinamica non p la Persona_8 se patteggiamento;
della assenza di prova dell'effettività del rapporto parentale. Deduceva che erano stati comunque versati euro 210.000,00 in favore dei fratelli e delle sorelle, importo da ritenersi satisfattivo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva nel seguente modo: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di e di , rispettivamente nipote e cognato della vittima. Persona_3 Parte_3 chia e satisfattive le somme versate ai fratelli e alle sorelle della de cuius, per un totale di euro 210.095,06, Voglia respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e non provate, ovvero, in caso di accoglimento, ridurre l'eventuale importo nei limiti del giusto e del provato. Vittoria di spese”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per e per Controparte_2 [...] he rimanevano contumaci. CP_3
4.Deceduto , interveniva in giudizio , Per_1 Controparte_4 quale figlio e, chiedendo l'accoglim rassegnate dagli attori.
5.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
6.Occorre premettere che e stato condannato per il reato di Controparte_2 omicidio colposo con teggiamento dal Tribunale di Civitavecchia. Con riguardo alla sentenza di patteggiamento l'orientamento della Suprema Corte e nel senso che "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità" (Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2020, n. 5897; Cass. sez. lav. 30328/2017 conforme a Cass. 7289/2006). La Suprema Corte ha anche precisato che "la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/03/2020, n. 7014; Cass. Civ. n. 20170/2018). A tale primo elemento probatorio costituito dalla sentenza di patteggiamento si deve aggiungere che i documenti acquisiti provenienti dal procedimento penale e la documentazione sanitaria hanno parzialmente confermato la fondatezza dei fatti narrati nell'atto di citazione. Occorre ricordare che, in ordine alla questione relativa all'utilizzabilita degli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale, la Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che di avvalersi di prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, puo anche utilizzare le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, che, se ritualmente acquisite al processo civile, possono essere liberamente valutate come elementi idonei alla dimostrazione di un fatto determinato ovvero a giustificazione di altra specifica valutazione. Cio anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ. Sez. III, 10/06/2004, n. 11013; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/03/2017, n. 5317; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08/01/2008, n. 132; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 22/01/2021) 21-09- 2021, n. 25503; Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 05/11/2019). Quindi, il giudice civile puo utilizzare ed autonomamente valutare come prove atipiche e fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale. Cio detto, la dinamica riportata nella relazione sul sinistro redatta dalle Forze dell'Ordine intervenute nell'immediatezza dell'incidente -sulla scorta dei rilievi, dello stato dei luoghi e dei danni riportati dai veicoli- riferisce che alla guida di una Opel Astra SW Targata DJ982LA “giunto a Controparte_2 transitare nei pressi della progressiva chilometrica 13+160 circa tratto ove la strada si presenta rettilinea e pianeggiante priva di illuminazione artificiale, mentre procedeva sulla corsia di marcia normale, raggiungeva ed urtava l'autovettura Citroen “C1” targata DY853GZ che, in quella circostanza, condotta da , con a bordo, in qualità di trasportato, , lo Persona_2 Persona_4 pro aloga direttrice. (…) l'autovettura Citroe in avanti e verso destra, urtava in maniera strusciante il guard rail. (…) dopo tale urto, ancora proiettata in avanti, deviava verso sinistra (…) sino ad impattare, verosimilmente con la parte anteriore, contro il guardrail di sinistra arrestandosi in posizione di quiete”. La relazione aggiunge poi il secondo impatto avvenuto, dopo breve tempo, tra la vettura di e quella Persona_2
Ford Fiesta condotta da Persona_5
La versione fornita da nelle proprie dichiarazioni rese alle Controparte_2
Forze dell'Ordine risu i rilievi e dalla consulenza tecnica disposta dal PM, ove l'Ing. ha verificato che “Dai rilievi foto Persona_7 planimetrici eseguiti dalla , non risultano sul guard rail di destra, segni di vernice rossa o altri elementi atti a dimostrare eventuali impatti pregressi della Citroen C1 rispetto al tamponamento subito ad opera della Opel Astra. La fotografia mostra la fiancata destra della Citroen C1. Lo sportello destro si presenta pressoché integro, privo di eventuali segni di impatto o abrasione. Con ogni probabilità la leggera angolazione tra gli assi dei due veicoli è dovuta al tentativo tardivo di svoltare a sinistra da parte della Opel Astra, nell'intento di evitare l'impatto (…) la moderata velocità pre urto della Citroen C1 è compatibile con quanto affermato dal Parte_9 nell'immediatezza dei fatti. Ovvero è plausibile che la ripartendo dopo una sosta/fermata nella corsia di emergenza e che avesse impegnato la corsia di marcia solo pochi istanti prima di essere tamponata”. A questo punto, però, va evidenziato anche che sempre secondo la CT del PM la velocità di era di 124,5 Km/h mentre quella di era CP_2 Persona_2 di 23,4 Km/h e quella di era tra i 100 e i 115 Km/h. Persona_5
Il CT del PM ha conclu troen C1 al momento del primo impatto, quando veniva tamponata dalla Opel Astra, con ogni probabilità si era da poco immessa nella corsia di marcia dopo una sosta/fermata all'interno della corsia di emergenza. Avvistata la Citroen C1 che lo precedeva, il CP_2
a bordo della Opel Astra, avrebbe dovuto moderare la v
[...] lmente occupare la corsia di sinistra al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo (…) La condotta di guida imprudente e distratta del
costituisce la causa principale del sinistro” precisando invece Controparte_2 quanto a che “dato l'orario notturno il Persona_5 Persona_5
no a della presenza dell'ostacolo (…)
[...] Persona_5
non ha avuto a disposizione spazio e tempo sufficienti a
[...] con l'ostacolo”. Quindi, la CT del PM, oltre a riportare la condotta disattenta di
[...]
, ha anche offerto elementi per rinvenire un profilo colposo CP_2
. Persona_2
I ento dell'impatto la Citroen C1, lo si è detto, aveva una velocità di 23,4 Km/h, in quanto, con ogni probabilità, si era da poco immessa nella corsia di marcia dopo una sosta/fermata all'interno della corsia di emergenza. Dunque, se aveva il tempo di adeguare la propria condotta Controparte_2 di guida e di apprestare una manovra di evitamento, è vero anche che Per_2 ha posto in essere anch'ella una condotta di intralcio per la viab
[...]
autostradale ad alta velocità (con limite di 130 Km/h). Considerato l'orario notturno e la minorata visibilità per i veicoli in circolazione sul tratto autostradale, l'immissione in corsia da quella di emergenza, la manovra di inserimento di doveva avvenire in Persona_2 modo tale da evitare possibile intralcio Delle due l'una: la circostanza che al momento dell'impatto la Citroen avesse la velocità di 23,4 Km/h denota 1) sia che l'immissione nella corsia di destra è avvenuta poco prima dell'impatto e quindi senza un corretto e prudente calcolo delle distanze e dei tempi di immissione rispetto al traffico, in modo tale da praticare l'inserimento in totale assenza di macchine in arrivo, 2) sia che l'immissione è avvenuta con maggiore anticipo rispetto all'impatto, ma allora doveva aumentare il prima possibile la propria velocità di Persona_2
n mantenerla in 23,4 Km/h sul tratto autostradale. In entrambi casi vi è un concorso colposo della vittima che si ritiene di apprezzare in misura paritaria a quello di ossia pari al 50%. Controparte_2
A tal proposito, vale ricordare che il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/10/2024, n. 27258), con la conseguenza che “la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, nel perimetro proprio del grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero l'abbia ancora proposta quando la questione sia rimasta assorbita” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/12/2024) 04/02/2025, n. 2641).
7.Ricorrono i presupposti per il risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale. Risulta incontestato che gli attori sono fratelli e sorelle di , ad Persona_2 eccezione di che ne era il nipote e di a il Persona_3 Persona_8 cognato. Sotto il profilo del rapporto parentale vale ricordare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 08/04/2020, n. 7743). Dunque, la convivenza non assurge ad imprescindibile presupposto per la risarcibilita del danno in favore del congiunto superstite, bensì quale elemento probatorio della ampiezza e profondita del rapporto, risarcibile, pero , ove effettivo anche in assenza di una condizione di convivenza tra il defunto ed il parente superstite. Inoltre, qualora la liquidazione del danno viene richiesta da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge), puo presumersi la sussistenza di un intenso vincolo affettivo e di un progetto di vita comune, tale da cagionare quella sofferenza e quell'alterazione dell'esistenza che normalmente si accompagnano alla perdita di una persona tanto cara;
quando invece il risarcimento e richiesto da soggetti diversi da quelli appartenenti alla famiglia nucleare, deve essere provata l'esistenza di un saldo vincolo affettivo, che consenta di presumere il pregiudizio non patrimoniale patito in conseguenza della scomparsa del congiunto, a prescindere, lo si e detto, dal requisito della convivenza con quest'ultimo (Cass. 21230/2016; Cass. 29332/2017). Ancora la Suprema Corte ha affermato che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767). Perche , invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da un soggetto esterno al nucleo familiare ristretto (come ad esempio i nipoti, zii, affini), sebbene non sia piu ritenuto indispensabile l'elemento della convivenza, si dovra provare l'effettivita e la consistenza del vincolo affettivo (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 11/05/2022) 05-07-2022, n. 21256; Cass. Civ. n. 8218/2021).
8.E' circostanza documentale e incontestata tra le parti che gli attori sono fratelli e sorelle di , ad eccezione di che ne era il Persona_2 Persona_3 nipote e di che ne era il cognato. Solo i fratelli e le sorelle Persona_8 rientrano, d famiglia nucleare. In tal caso, non spettava ai fratelli e alle sorelle della vittima provare ulteriormente di avere sofferto per la morte del prossimo congiunto, desumibile in via presuntiva in relazione allo stretto rapporto parentale, ma sarebbe stato onere delle controparti provare che, nonostante il rapporto di parentela, la morte del loro prossimo congiunto aveva lasciato indifferenti i parenti superstiti: onere che, invero, non risulta assolto. Anzi, le fotografie in atti, la documentazione prodotta dagli attori e la prova testimoniale ha confermato l'effettivita ed intensita del rapporto parentale tanto con riguardo a tutti i fratelli e sorelle, parti in causa, quanto con riguardo al cognato e al nipote entrambi (insieme a Persona_8 Parte_4
) con la defunt . La circostanza e Persona_9 Persona_2 riportata nelle certificazioni di residenza e confermata dai testi, che hanno evidenziato l'importante opera di accudimento di nei confronti del Per_2 proprio nipote nonche lo stretto l che per via della Parte_4 convivenza si e anche con ossia il di lei cognato, Persona_8 tanto che quest'ultimo la considerava al pari di una sorella. La prova testimoniale e le fotografie hanno dato conto della costante frequentazione tra la vittima e tutti i fratelli e sorelle che hanno agito in giudizio, i quali, benche a differenza di non fossero conviventi, Persona_9 avevano abitudini e contatti quasi quotidiani e frequenti momenti di incontro e di convivialita comune. Per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, prima dell'aggiornamento delle Tabelle di Milano del 2022, la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr Cass. civ. Sez. III, 10/11/2021, n. 33005; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/09/2021, n. 26300; Cass. civ. Sez. III Sent., 21/04/2021, n. 10579). Tuttavia, in seguito all'aggiornamento delle tabelle del Tribunale di Milano del 2022 -che ha introdotto un compiuto sistema a punti per la valutazione del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale (A) eta della vittima, B) eta del congiunto, C) convivenza, D) sopravvivenza di altri congiunti, E) intensita e qualita della relazione affettiva)- e tenuto conto che le tabelle del Tribunale di Milano risultano maggiormente applicate sul territorio nazionale, oltre che anche dalla Corte di Appello di Roma (cfr Sentenza n. 1098/2023 pubbl. il 13/02/2023 e Sentenza n. 5881/2023 pubbl. il 19/09/2023 della Corte di appello Roma), deve darsi applicazione al sistema di valutazione delle Tabelle di Milano in luogo di quelle del Tribunale di Roma. Sotto tale profilo, del resto, la stessa Suprema Corte ha confermato che “le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta" (Cass. Civ., Sez. III, ord. 37009/2022; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 09-06-2023, n. 16468; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 28/02/2023) 08-06-2023, n. 16272). Alla luce dell'intensita del vincolo familiare, del rapporto di convivenza o meno con la vittima, della consistenza del nucleo familiare superstite, che necessariamente attenua il senso di vuoto e la sofferenza che la precoce scomparsa della persona cara genera, dell'eta della vittima e dei singoli superstiti, risulta congruo, facendo riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, muovere dai seguenti importi: per
, sorella non convivente, di anni 60 all'epoca del decesso (punti Parte_1
12+12+0+0+20), euro 74.712,00; per sorella Persona_9 convivente, di anni 47 all'epoca del decesso (punti 66, ossia 12+14+20+0+20), euro 112.068,00; per cognato convivente, di Persona_8 eta 49 anni all'epoca del decesso (punt 12+14+20+0+10), euro 95.088,00, tuttavia da ridurre della meta in ragione del suo diverso legame di affinita con la vittima tale per cui il grado di sofferenza non puo essere parificato a quello della sorella convivente o del nipote convivente;
per nipote convivente, di eta 20 anni all'epoca del decesso (punti Parte_4
20+20+0+15), euro 113.766,00; per (nella cui Per_1 posizione e succeduto il figlio unico erede ), fratello Controparte_4 non convivente, di eta 49 anni all'epoca del decesso (punti 41, ossia 12+14+0+0+15), euro 69.618,00; per , fratello non convivente, di Parte_5 eta 55 anni all'epoca del decesso ( sia 12+12+0+0+15), euro 66.222,00; per sorella non convivente, di eta 64 anni all'epoca del Parte_6 decesso (punt ia 12+10+0+0+15), euro 62.826,00; per
[...]
, sorella non convivente, di eta 43 anni all'epoca del decesso (punti Per_10
2+14+0+0+15), euro 69.618,00. Nessun punto e stato riconosciuto in ragione del numero di parenti superstiti (previsto al punto D dalle Tabelle di Milano), in ragione dell'elevato numero per ciascun attore di sorelle e fratelli in vita (superiore a tre) e per Persona_8 in quanto nulla e stato dedotto in punto di presenza di altri pro superstiti inferiori o uguali a 3 (gia presenti quelli comunque della moglie e del figlio)
9.Per effetto della responsabilita di nella causazione Controparte_2 dell'incidente, ma anche del concorso pari al 50% Persona_2 occorre, in conclusione, riconoscere in favore di mma di euro Parte_1
2.356,00 (ossia 74.712,00, detratto il 50% e poi la somma di euro 35.000,00 gia versata in fase stragiudiziale); in favore di la somma euro Persona_9
21.034,00 (ossia euro 112.068,00, detratto il somma di euro 35.000,00 gia versata in fase stragiudiziale); in favore di la somma Persona_8 di euro 23.772,00 (ossia euro 95.088,00 ridotto alla meta in ragione della affinita e detratto ancora il 50% in ragione del concorso di colpa della vittima); in favore di la somma di euro 56.883,00 (ossia euro Parte_4
113.766,00 detratto il e del concorso di colpa della vittima). In considerazione della natura di debito di valore, vanno, altresì , riconosciuti agli attori gli interessi, compensativi del danno da ritardo, al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al giorno del decesso). Sugli importi complessivamente dovuti, in virtu dei criteri di calcolo sopra enucleati, a titolo risarcimento dei danni patiti, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo. Invece, per (nella cui posizione e succeduto il figlio unico erede Per_1
, per , per e per , Controparte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_10 tenuto conto del concorso di colpa della vittima del 50 %, la somma di euro 35.000,00 versata nella fase stragiudiziale si ritiene satisfattiva della loro pretesa risarcitoria.
10.Le spese di lite per gli attori , , e Parte_1 Persona_9 Persona_8 Pt_4
seguono la soccombenz i
[...] tenuto conto del valore delle somme riconosciute agli attori e alla attività processuale in concreto svolta. Invece le spese di lite tra gli altri attori e vanno Controparte_1 compensate in ragione della peculiarità e contro versia, come dimostrato dall'esito delle risultanze e dell'esito del procedimento penale e in particolare delle risultanze della CT del PM.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente
[...]
e di responsabile questo ai sens CP_2 Controparte_3
2054 comma 3 c.c., nonché il concorso di colpa della vittima per le causali di cui in motivazione, e CONDANNA Controparte_2 [...]
e al ri CP_3 Controparte_1 Parte_1
a a detratta la somma ricev stragiudiziale); in favore di della somma euro 21.034,00 (gia Persona_9 detratta la somma ricevuta iudiziale); in favore di Persona_8 della somma di euro 23.772,00; in favore di dell Parte_4 euro 56.883,00; interessi e rivalutazione come e;
-RIGETTA per il resto le domande degli altri attori;
-CONDANNA e Controparte_2 Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di , e CP_1 Parte_1 Persona_9 Persona_8
delle spese di lite da l l i Parte_4
0 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 14.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Di Leo dichiaratasi difensore antistatario;
-COMPENSA le spese di lite tra gli attori (nella cui posizione e Per_1 succeduto il figlio unico erede , Controparte_4 Parte_5 Parte_6
e e Persona_10 Controparte_1
Si comunichi.
Civitavecchia 8.08.2025
Il giudice
Daniele Sodani