Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 10 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Claudia Denaro in sostituzione dell'avv. Gianluca Pontecorvi per parte ricorrente e l'avv. Marco Ramazzotti per parte resistente.
L'Avv. Denaro, per la parte ricorrente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Ramazzotti, per la parte resistente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. In merito alla condanna alle spese, essendo difeso da avvocati interni, chiede che in sostituzione di iva CP_1
e cpa parte s bente venga condannata agli oneri riflessi come da giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n. 10193/2024 e Cass Civ. SSUU ord. n. 3592/2023).
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1891 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 ito in Milano Corso Italia n. 38, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 uridi o
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso 1) l'ordinanza di Parte_1
i 2 del 17.05.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 6.730,00 sulla scorta del verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per la violazione dell'art. 3 D. l.vo. 144/2007, elevata e notificata dalla Polizia di Frontiera il 24.04.2018 (verbale 734\2018, doc. 5), con la seguente motivazione: “Si appurava a seguito di controlli effettuati con sistema BCS, sui dati inviati dalla Compagnia di navigazione aerea che Parte_1 sul volo proveniente da Casablanca in data 11.04.2018, viag ero di nazionalità del Senegal, tale , al quale, all'atto della partenza Persona_1 da Casablanca, veniva errone in lista passeggeri, nel campo documento, come possessore di passaporto italiano”; 2) l'ordinanza di ingiunzione n. 522/2022 del 17.05.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 5.000,00 sulla scorta del verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per la violazione dell'art. 3 D. l.vo. 144/2007, elevata e notificata dalla Polizia di Frontiera il 27.08.2018 (verbale 1450\2018, doc. 6), con la seguente motivazione: “In data 19.08.2018 la Compagnia aerea inviava dati di non buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni (casistica n. 4) del volo AT942 proveniente da Casablanca, poiché un passeggero presente a bordo, tale , veniva riportato erroneamente in lista passeggeri con Persona_2 un numero non valido come riscontrabile dal report allegato”; 3) l'ordinanza di ingiunzione n. 536/2022 del 17.05.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 6.730,00 sulla scorta del verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per la violazione dell'art. 3 D. l.vo. 144/2007, elevata e notificata dalla Polizia di Frontiera il 21.09.2018 (verbale 1607\2018, doc. 7), con la seguente motivazione: “In data 05.09.2018 la Compagnia aerea inviava dati di non buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni (casistica n. 4) del volo AT942 proveniente da Casablanca, poiché un passeggero presente a bordo, tale veniva riportato Persona_3 erroneamente in lista passeggeri con un numero o non valido come riscontrabile dal report allegato”; 4) l'ordinanza di ingiunzione n. 546/2022 del 17.05.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 6.730,00 sulla scorta del verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per la violazione dell'art. 3 D. l.vo. 144/2007, elevata dalla Polizia di Frontiera il 08.10.2018 e notificata il 10.10.2018 (verbale 1697\2018, doc. 8), con la seguente motivazione: “In data 19.09.2018 la Compagnia aerea inviava dati di non buona qualità perché errati o incompleti nelle informazioni (casistica n. 4) del volo AT942 proveniente da Casablanca, poiché un passeggero presente a bordo, tale , veniva riportato erroneamente in lista passeggeri con Persona_4 un numero non valido come riscontrabile dal report allegato”; Contestava, in particolare, che il fatto sanzionato non era costituente illecito in assenza della preventiva richiesta inviata al vettore per la trasmissione dei dati Api per la tratta del volo interessato dagli accertamenti.
2.Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza della CP_1 compagnia rite li infondati in fatto ed in diritto.
3.Comparse le parti davanti al giudice, ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale.
4.L'opposizione va respinta per i seguenti motivi. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 144/2007 “Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano". L'art. 4 decreto interministeriale del 16 dicembre 2010 emanato dal Ministero
per l'attuazione del Decreto legislativo 144/2007, rubricata CP_3 perative per la richiesta e la comunicazione delle informazioni” di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, individua: 1) il soggetto preposto all'invio della richiesta di informazioni al vettore aereo nell' “l'Ufficio incaricato dei controlli di polizia di frontiera esterna aerea presso gli aeroporti italiani – ivi compresi la Guardia di finanza e l Controparte_4 laddove preposte, in virtu' di specifiche disposizioni nor polizia di frontiera aerea“; 2) Il termine entro cui tale richiesta deve essere inviata, ovvero “almeno cinque giorni solari antecedenti alla data di inizio del periodo soggetto a monitoraggio per tutte le tratte a rischio gia' comunicate al vettore dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere almeno tre mesi prima della medesima richiesta”; 3) il contenuto necessario della richiesta “a) l'ente e l'Ufficio di provenienza;
b) l'identificativo dell'operatore che inoltra la richiesta e l'ufficio di appartenenza;
c) il periodo da monitorare, per il quale il vettore dovra' fornire le informazioni;
d) la tratta o l'identificativo del volo, in particolare il numero di volo e la data;
e) la data della richiesta.” 4) le modalità di trasmissione della richiesta “La richiesta e la comunicazione delle informazioni e dei dati dovrà avvenire con le seguenti modalità: a) servizi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, in via residuale, di posta elettronica ordinaria (e-mail); b) servizi applicativi resi disponibili dal Sistema informativo B.C.S. presso cui l'utente è stato abilitato ad operare”.
5.Va, pertanto, ritenuto che debba essere osservato l'obbligo di una preventiva specifica richiesta e comunicazione da parte delle autorità preposte ai controlli di Polizia di Frontiera affinché possa sorgere quello del vettore aereo di comunicare i dati dei passeggeri. Richiesta che deve essere specifica ossia riferirsi al volo per il quale vi è stata la sanzione: infatti, l'art. 4 del decreto interministeriale del 16.12.2010 prevede esattamente che la richiesta deve contenere “d) la tratta o l'identificativo del volo, in particolare il numero di volo e la data”. Nella specie, la prova della preventiva richiesta può pervenirsi per via presuntiva concorrendo in tal senso gravi, plurimi e convergenti elementi. Ed infatti, non solo la circostanza che la compagnia aerea ha in concreto inviato alla Polizia di Frontiera la lista con le informazioni relative ai passeggeri, ma vi è anche da considerare che negli scritti difensivi precedenti all'instaurazione dell'opposizione, nulla veniva mai contestato e opposto circa la mancata preventiva richiesta di invio dei dati dei passeggeri. Dovendosi ritenere, quindi, esistente la prova presuntiva circa il preliminare invio della richiesta specifica, può ritenersi anche sorto l'obbligo di comunicazione per la ricorrente e, pertanto, può ritenersi perfezionata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art 5 D.lgs 144/2007.
6.Quanto alla natura illecita del pacifico errore commesso nell'invio dei dati passeggeri dalla compagnia aerea va osservato quanto segue. Come detto ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 144/2007 viene stabilito che “
1. Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonche' dell e della Controparte_4
Guardia di finanza, laddove normativamente inca lizia di frontiera, con le modalita' di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano”. Il comma 2 prescrive ancora che “
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
b) la cittadinanza;
c) il nome completo;
d) la data e il luogo di nascita;
e) il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano;
f) il numero del volo, la data di partenza e di arrivo;
g) l'ora di partenza e la durata del volo;
h) il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo;
i) il primo punto di imbarco”; inoltre, il comma 3 aggiunge che “
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalita' di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato”. La fattispecie sanzionata al comma 2 dell'art. 5 d.lgs. 144/2007, a mente del quale “la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati”, si riferisce letteralmente alla trasmissione di dati incompleti o errati. Nelle ipotesi sanzionate è pacifico l'errore nell'indicazione del numero di passaporto, del tipo di documento o della nazionalità del passeggero, pertanto ricorre l'illecito contestato. Costituisce una petizione di principio l'assunto secondo cui l'errore nella comunicazione del numero del passaporto sarebbe dipeso da un “problema generato dalla trasmissione dei dati”, ad ogni modo trattandosi di circostanza completamente indimostrata e comunque inidonea ad escludere la responsabilità del vettore. Quanto alla difformità dei dati trasmessi relativi al passeggero, la stessa rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, in quanto la perfetta corrispondenza tra i dati reali e quelli trasmessi è all'evidenza fondamentale per i controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, sicchè l'inserimento di dati errati - seppure non impedisce ad un controllo manuale la puntuale identificazione - ha il risultato di vanificare l'esigenza di controllo e prevenzione sottesa alla norma, e comunque di esercitare un'efficace attività di controllo sull'immigrazione, con specifico riferimento a determinati voli o tratte.
7.In conclusione, l'opposizione va respinta e le ordinanze di ingiunzione vanno confermate.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA le opposizioni ed CONFERMA le ordinanze di ingiunzioni impugnate emessa da CP_1
-CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 da liqu omplessiva di euro 6.000,00 per compenso CP_1 ccessori di legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani