Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 262
Versione
2 giugno 1976
>
Versione
25 dicembre 1976
>
Versione
24 dicembre 1978
>
Versione
1 gennaio 1980
Art. 1. Articolo unico

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 31 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' prorogata al 31 dicembre 1977". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816 , convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262 , per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, si applica fino al 31 dicembre 1980"
Entrata in vigore il 1 gennaio 1980