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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1269/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere rel.
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), c Parte_1 P.IVA_1
), Parte_2 C.F._1
( ), con l'avv. _3 C.F._2
POLITA ALBERTO e con l'avv. Gian Franco Farina Busetto
APPELLANTI PRINCIPALI
contro
( e ON C.F._3 [...]
( ), nella qualità di soci e legali CP2 C.F._4
rappresentanti della AR
( , e quali eredi di GIUSEPPE P.IVA_2 CP3
1 ( ) con l'avv. TREVISANATO SANDRO e con C.F._5
l'avv. Francesca Marchiori
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
), con l'avv. TESTA ANGELANTONIO CP4 P.IVA_3
APPELLATA
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per le parti appellanti in via principale Parte_1 [...]
, in via principale: condannare la società Parte_2 _3
. nonché , AR ON CP2
ed , in solido tra loro, alla rifusione, in
[...] Parte_4
favore della società delle spese di lite del giudizio Parte_1
di primo grado, quantificabili in € 13.132,08 quanto agli esborsi da ella sostenuti (spese di C.T.P.) e nella misura che verrà ritenuta di giustizia quanto ai compensi professionali di avvocato;
condannare la società nonché , AR ON
ed , in solido tra loro, alla TR Parte_4
rifusione, in favore della Sig.ra delle spese di lite del Parte_2
giudizio di primo grado, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
§ condannare alla rifusione, in favore del Rag. CP4 _3
, delle spese di lite (c.d. di resistenza) del giudizio di primo
[...]
grado, quantificabili in € 3.806,40 quanto agli esborsi da egli sostenuti
(spese di C.T.U.2 ) e nella misura che verrà ritenuta di giustizia quanto ai compensi professionali di avvocato;
§ condannare alla CP4
rifusione, in favore del Rag. , delle spese di lite (c.d. _3
di chiamata in causa della medesima assicuratrice nel giudizio di primo
2 grado), quantificabili in € 1.686,00 quanto agli esborsi da egli sostenuti
(per contributo unificato); rideterminare nel minor importo di €
35.700,00 (in luogo di € 84.320,94) la sorte capitale complessivamente dovuta dal Rag. alla società _3 AR
ed ai SI.ri , ed
[...] ON TR
e, per l'effetto, considerato che in data Parte_4
16/02/2023, in forza della sentenza oggetto di odierno gravame (e senza acquiescenza della stessa) il Rag. ha versato alla _3
società la somma pari ad € 9.863,754 a AR
titolo di franchigia sul maggior importo complessivamente dovuto di €
98.637,52 (cfr. atto di appello, All. F), condannare quest'ultima società, in solido ai SI.ri , ed ON TR
, alla restituzione, in favore del Rag. Parte_4 _3
, della somma differenziale complessivamente dovuta, pari a
[...]
complessivi € 4.786,605; condannare gli appellati alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di avvocato, relative all'odierno giudizio, in favore degli appellanti;
in via riconvenzionale, trasversale: dichiarare che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande azionate dagli appellati mediante appello incidentale, [in CP4
forza dei contratti di assicurazione n. E0861372 (documento n. 2 del fascicolo di I°) e n. E0705022 (documento n. 3 del fascicolo di I°) ] sia tenuta a garantire gli odierni appellanti dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande avversarie e, per l'effetto, tenerli indenni dall'eventuale condanna al pagamento da ogni somma che gli stessi dovessero essere condannati a pagare in favore degli appellati;
in via istruttoria: § ammettere le prove per testimoni già formulate durante il corso del giudizio di primo grado in sede di memorie ex art. 183 co. 6
n° 2 e n° 3 c.p.c. rispettivamente datate 28/03/2019 e 18/04/2019;
3 per le parti appellate e appellanti in via incidentale e TR
, quali soci e legali rappresentanti della ON
e quali eredi di AR [...]
in via pregiudiziale e/o preliminare: rigettarsi Parte_4
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità attiva e/o carenza di interesse degli odierni appellanti incidentali in ordine alle pretese avanzate dai sig.ri , ON [...]
e quali eredi di CP2 AR Parte_4
siccome infondate in fatto e in diritto sulla base della documentazione dimessa Nel merito: - respingersi, in quanto infondato in fatto e in diritto per le regioni dedotte in narrativa, il primo motivo dell'appello proposto da , _3 Parte_1
e con riferimento alle domande di condanna Parte_2
della società nonché di AR ON
, ed , in solido tra loro,
[...] TR Parte_4
alla rifusione, in favore della società delle spese Parte_1
di lite del giudizio di primo grado, quantificate in € 13.132,08 quanto agli esborsi sostenuti (spese di C.T.P.22) e nella misura che verrà ritenuta di giustizia quanto ai compensi professionali di avvocato, e di rifusione in favore di delle spese di lite del giudizio Parte_2
di primo grado, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
respingersi, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, il terzo motivo di appello proposto da _3
, e
[...] Parte_1 [...]
con riferimento alla domanda di rideterminare nel Parte_2
minor importo di € 35.700,00 (in luogo di € 84.320,94) la sorte capitale complessivamente dovuta dal Rag. alla società _3
ed ai SI.ri , AR ON
4 ed e di condannare la società TR Parte_4
in solido ai SI.ri AR ON
, ed , alla restituzione,
[...] TR Parte_4
in favore del Rag. , della somma differenziale _3
complessivamente dovuta, pari a complessivi € 4.786,6026; In via di appello incidentale. In accoglimento del primo e secondo motivo di appello incidentale voglia la Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza n.37/2023 pronunciata dal tribunale di Vicenza nel giudizio rubricato al n. 3440/2018 e pubblicata in data 9.1.2023: accertato e dichiarato che il rag. e la società _3 [...]
ora ricevevano Parte_5 Parte_1
incarico dalla ditta ” e dai singoli soci, per AR
tutti gli adempimenti in ambito amministrativo, contabile e fiscale, nonché di consulenza, così come descritti in narrativa. accertato e dichiarato che nell'adempimento dell'incarico il rag. ha _3
commesso gli errori professionali descritti ed elencati in narrativa;
accertato e dichiarato che tutti gli accertamenti fiscali subiti dai deducenti, indicati in narrativa, sono conseguenza diretta ed immediata degli errori professionali richiamati nel punto di cui sopra e descritti in narrativa; accertato e dichiarato che per far fronte al debito fiscale, la ditta sottoscriveva atto di apertura di credito AR
presso la per l'importo di € Controparte_5
500.000,00 alle condizioni indicate in narrativa;
accertato e dichiarato che la ditta ed i singoli soci hanno utilizzato, e stanno utilizzando, CP1
gli importi già erogati e da erogarsi in ragione dell'apertura di credito presso la per adempiere al Controparte_5
pagamento del debito fiscale nei confronti dell'agenzia delle entrate, delle competenze dei professionisti coinvolti e degli interessi maturati
5 in relazione alla suddetta apertura di credito, dichiarare la responsabilità del della società Controparte_6 Parte_1
(già e della Sig.ra Parte_5 [...]
, in qualità di socia accomandataria della ditta Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condannare gli stessi , in solido tra loro, Parte_5
alla integrale rifusione di tutti i danni subiti e subendi dalla società
e dai soci e AR ON CP2
, anche quali eredi dell'ex socio , in
[...] Parte_4
quanto conseguenza diretta e immediata della loro condotta per complessivi € 583.087,04, come da prospetto di cui all' all.to n.57 della relazione a cura del Dott. , oltre interessi maturati e Per_1
maturandi in ragione dell'apertura di credito presso la
[...]
; - alle spese sostenute dalla società Controparte_5 AR
per le competenze dei professionisti intervenuti, per
[...]
complessivi € 113.455,20; oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c., a decorrere dalla notifica del presente atto di citazione;
in ogni caso spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse. In denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello principale e, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, voglia la Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza n.37/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel giudizio rubricato al n. 3440/2018 e pubblicata in data 9.1.2023, porre le spese di lite del giudizio di primo grado dello Parte_1
[... e di a carico del rag. ovvero disporre la Parte_2 _3
compensazione delle stesse per le ragioni dedotte in narrativa;
in via istruttoria: disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della c.t.u. e delle indagini, con conseguente nomina di un nuovo Consulente
6 d'Ufficio, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, nelle note scritte autorizzate depositate dai deducenti in data 23.9.2021 e in tutti gli scritti difensivi del giudizio di primo grado. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suddetta istanza di rinnovazione, disporre le prove per interpello e testi, così come formulate con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. di parte attrice, depositata telematicamente in data 29.3.2019.” In ogni caso: spese e competenze del presente grado, compreso il 15% per spese generali, integralmente rifusi.” Trattandosi del primo scritto difensivo utile, facendo seguito alle eccezioni ex adverso formulate, gli esponenti dimettono la seguente documentazione idonea a comprovare la qualità di eredi di
[...]
in capo a e , nonché Pt_4 ON TR
le vicende successorie relative alla società CP2 Parte_4
: D) - Certificato di morte di E) CP3 Parte_4
– Dichiarazione di successione F) - Parte_4
Dichiarazione di successione (coniuge) G) - Atto di Persona_2
cessione di quote da parte di ai figli Parte_4 [...]
e anno 2017; CP1 TR
per l'appellata ribadito tutto quanto rilevato, dedotto, CP4
eccepito e chiesto in causa e contestata ogni avversaria deduzione e pretesa laddove contrastante con la posizione di , così precisa CP4
le conclusioni: “Contrariis reiectis, 1- quanto all'appello principale proposto da rag. , e _3 Parte_1 Parte_2
- nel merito: - rigettarsi le domande avanzate dagli appellanti
[...]
principali rag. , e _3 Parte_1 Parte_2
nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in
[...] CP4
diritto per le ragioni esposte in causa nonché indimostrate, con
7 conferma sul punto della sentenza n. 37/2023 Tribunale di Vicenza;
2- quanto all'appello incidentale proposto da , ON
anche quali eredi di TR AR
- in via pregiudiziale e/o preliminare: - Parte_4
accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in causa, la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità attiva e/o la carenza di interesse degli odierni appellanti incidentali in ordine alle pretese avanzate dai sig.ri , e ON TR [...]
quali eredi di - nel AR Parte_4
merito: - in via principale: rigettarsi le domande avanzate dagli appellanti incidentali , e ON TR [...]
nonché - laddove non dovesse accogliersi la AR
suesposta domanda formulata in via pregiudiziale e/o preliminare di carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità attiva - anche quali eredi di in quanto infondate in fatto ed Parte_4
in diritto per le ragioni esposte in causa nonché indimostrate;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello incidentale e laddove il Rag. _3
, lo e/o la sig.ra
[...] Parte_1 Parte_2
dovessero, alla luce dell'appello incidentale, riproporre nei confronti di le domande di garanzia avanzate nel primo grado di CP4
giudizio, si chiede accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo al Rag. , allo ed alla _3 Parte_1
sig.ra in relazione ai fatti de quibus, tenuto anche Parte_2
conto del comportamento degli attori del primo grado di giudizio ex art.1227 c.c., e limitarsi la condanna di a garantire e tenere CP4
indenni il Rag. , lo e la sig.ra _3 Parte_1
- se ed in quanto le polizze invocate siano operanti Parte_2
8 ed operative - nei limiti dell'accertato grado di responsabilità di ciascuno, per i soli danni causalmente riconducibili alla società
[...]
(già ed al rag. Parte_1 Parte_5 _3
e nei limiti della sola quota agli stessi imputabile, nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa, e comunque solo quelli rientranti nei limiti (anche temporali) e nella copertura assicurativa de qua e nei soli limiti, esclusioni, patti e condizioni di polizza, del massimale e dei sottomassimali previsti in polizza, nonché tenendo conto e con detrazione della franchigia e degli scoperti contrattuali previsti in polizza;
3- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da in memoria ex art. 183 VI CP4
comma c.p.c. n. 2, in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
4- in ogni caso: - spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., iva e cpa compresi;
- rigettarsi ogni e qualsiasi domanda di rifusione delle spese di assistenza legale dovesse ritenersi proposta nei confronti di ”. Si dichiara di non accettare il contraddittorio CP4
su nuove e/o diverse avversarie allegazioni, prospettazioni, eccezioni e domande.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 37/2023 del 4.1.2023 il tribunale di Vicenza ha deciso la causa promossa da , , ON TR
, contro lo studio AR Parte_4
e , con la chiamata Parte_1 _3 Parte_2
9 in causa di , avente a oggetto il risarcimento dei danni CP7
per responsabilità professionale.
2. Parte attrice infatti ha chiesto di accertare che tutte le prestazioni svolte dal rag. sono state fatturate unicamente dallo _3
; che lo Parte_5 Parte_5
si è trasformato nella mantenendo la medesima
[...] Parte_1
partita IVA;
che sussiste una responsabilità solidale tra il rag. _3
, lo e nella causazione
[...] Parte_1 Parte_2
del danno subito dalla società attrice e dai singoli soci;
ha quindi lamentato che il rag. ha commesso errori professionali e che _3
tutti gli accertamenti fiscali subiti dagli attori ne sono conseguenza diretta e immediata.
3. Lo il rag. e Parte_1 _3 Parte_2
hanno chiesto di respingere le domande avversarie in quanto
[...]
infondate in fatto e in diritto, insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie e chiedendo comunque di essere manlevati da CP4
in forza delle polizze RC n. 705022 (relativa al rag.
[...] _3
) e n. 861372 (relativa allo
[...] Parte_6
oggi , polizze prodotte
[...] Parte_1
rispettivamente quali doc. 1 e 2.
4. , ribadite le consuete generali deduzioni circa i limiti CP4
agli eventuali risarcimenti stabiliti delle suindicate polizze, ha poi eccepito la carenza di legittimazione passiva dello Parte_1
e della sig.ra nei confronti delle domande e pretese Parte_2
attoree, che riguardano infatti solamente la condotta colposa del rag.
e non certo dello _3 Parte_5
o dello e ancor meno di
[...] Parte_1 [...]
. Parte_2
10 5. Il tribunale ha ammesso la CTU contabile per accertare la correttezza nell'operato del professionista, ha accertato il danno subito dagli attori a causa della condotta del rag. , danno che ha _3
liquidato in € 68.267,87 ai quali sono stati aggiunti € 16.053,07 per le spese relative alle prestazioni di altri professionisti, necessarie per rimediare all'errore del primo.
6. Pertanto, il primo giudice ha condannato al _3
pagamento in favore degli attori di € 84.320,94, oltre interessi legali dal giudiziale domanda al saldo e al pagamento in favore di CP4
di quanto lo stesso avesse versato alla controparte _3
per effetto della sentenza, detratta la franchigia prevista in polizza (pari al 10%), oltre al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 21.750,85, di cui € 1.750,85 per spese e €
20.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge, compensata la rimanente parte;
le spese della ctu, come liquidate in atti, sono state poste per un quarto a carico degli attori, e per la rimanente parte a carico di e di . _3 CP4
7. Con atto del 6.7.2023 lo Parte_1 [...]
e hanno proposto un unico appello Parte_7 Parte_2
svolgendo i seguenti motivi: I) omessa pronuncia sulle spese: Il
Tribunale non ha statuito sulle spese di lite nei confronti di
[...]
e violando il principio della Parte_1 Parte_2
soccombenza. II) Errata applicazione dei principi sulle spese: Le spese di soccombenza avrebbero dovuto essere interamente a carico di CP4
mentre il Tribunale ha mancato di pronunciarsi sulle spese di
[...]
resistenza e di chiamata in causa. III) Erronea quantificazione del danno: Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il rag. _3
fosse a conoscenza della destinazione degli immobili, mentre la
11 classificazione contabile degli stessi era corretta, dipendendo dalle scelte imprenditoriali degli amministratori: e nelle conclusioni parte appellante insiste in sostanza sulla rifusione delle spese di lite e rideterminazione del danno in € 35.700,00, con restituzione della differenza rispetto a quanto versato, pari a € 4.786,60, a favore di
. _3
8. I consorti e nella ON TR
qualità sopra indicata e si sono ritualmente costituiti con CP4
separate comparse resistendo al gravame, i primi svolgendo anche appello incidentale sia in punto spese di lite, sia sull'importo del risarcimento dei danni subiti, da loro quantificati in complessivi €
583.087,04, oltre interessi e spese legali, per gli errori professionali che hanno causato «danni fiscali e finanziari». I consorti hanno CP1
altresì documentato l'avvenuto decesso del sig. Parte_4
avvenuto in data 9.6.2023 (cfr. all. D certificato di morte Parte_4
) e hanno dedotto la propria legittimazione ad agire e/o titolarità
[...]
dal lato attivo del diritto controverso in qualità di unici eredi in vita del defunto, stante l'avvenuto decesso del coniuge dello stesso Per_2
(cfr. doc. E – Dichiarazione di successione
[...] Parte_4
doc. F – dichiarazione di successione , nonché
[...] Persona_2
hanno dedotto la propria legittimazione ad agire e/o titolarità dal lato attivo del diritto controverso in qualità di soci della AR
in forza della donazione delle quote della società predetta
[...]
effettuata in loro favore dal padre come da Parte_4
atto di cessione di quote prodotto sub doc. G.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
12 10. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 6s) gli appellanti principali e deducono che «…né Parte_1 Parte_2
la motivazione né il dispositivo esprimono la volontà di applicare – con riferimento alla domanda di condanna svolta dagli attori nei confronti dei convenuti e – il principio Parte_1 Parte_2
della soccombenza ex art. 91 c.p.c.». Pertanto, con riferimento alla domanda di condanna svolta dagli attori nei confronti dei convenuti e così come rigettata dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza, denunciano la mancata statuizione sulle spese del giudizio nei confronti di detti convenuti e odierni appellanti principali.
Deducono che In proposito il tribunale ha ritenuto che «…nessun profilo di responsabilità è dato ravvisare nei confronti della società convenuta – e del socio accomandatario – la cui Parte_2
attività di elaborazione dati non poteva che dipendere dalle scelte del professionista» (p. 14): la statuizione non è stata _3
Par impugnata, e pertanto, la e la non possono essere considerati Pt_2
soccombenti.
11. Osserva il Collegio che, in effetti, la motivazione e il dispositivo non contengono la statuizione sulle spese di lite nei confronti della Par e della visto che l'unico condannato a rifondere le spese è Pt_2
stato il (e ), e pertanto sussiste il denunciato vizio _3 CP4
di omessa pronuncia.
12. Ritiene la Corte, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di appello principale, che vi siano ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di primo grado tra gli originari attori e la e la , ricorrendo gravi ed Pt_2 Controparte_8
eccezionali ragioni (Corte Cost. n.77 del 2018 e Cass. 4360/2019), in quanto la fatturazione dell'attività svolta dal rag. era stata _3
13 effettuata dallo che, all'epoca dei fatti, era una società in Pt_1
accomandita semplice. La scelta di evocare in giudizio non solo il
, ma anche lo _3 Controparte_9 [...]
(socio accomandatario dello Parte_2 Parte_5
risultava pertanto giustificata, visto che gli stessi
[...]
apparivano come legittimati passivi rispetto alla domanda attorea in virtù della succitata attività di fatturazione.
13. Col secondo motivo (pagg. 7s) gli appellanti principali sostengono che le «spese di soccombenza» (nei limiti della condanna, vale a dire «un terzo») avrebbero dovuto essere interamente poste a carico di : a loro avviso, con statuizione del tutto scorretta la CP4
condanna alle spese di soccombenza (nei limiti di un terzo) ha riguardato «.. e ...»; inoltre il tribunale _3 CP4
si è pronunciato unicamente sulle spese di soccombenza, omettendo invece di pronunciarsi sia sulle «spese di resistenza», sia sulle «spese di chiamata in causa».
14. Secondo la tesi d'appello, A) le «spese di soccombenza» non costituiscono che una delle tante possibili conseguenze del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò quest'ultimo ha diritto di ripeterle dall'assicuratore (nei limiti del massimale); B) le «spese di resistenza» non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (di talché tali spese possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 co. 3 c.c.); C) le «spese di chiamata in causa» dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, come tali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
14 15. Lamentano gli appellanti, o meglio il solo responsabile dell'inadempimento professionale rag. che, non accordando _3
all'assicurato le spese di resistenza, il giudice a quo ha violato l'art. 1917 co. 3 c.c., avendo negato all'assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
per quanto attiene al rapporto processuale tra l'assicurato (che ha invocato la garanzia) e l'assicuratore (che invece quella garanzia ha negato), il tribunale, dopo aver riconosciuto la piena operatività della polizza (di talché è stata condannata «...al CP4
pagamento di favore di della somma che lo stesso _3
verserà agli attori per effetto della presente pronuncia, detratta la franchigia prevista in polizza...»), avrebbe dovuto necessariamente, applicando la disciplina dell'art. 91 cpc, condannare al CP4
pagamento delle «spese di chiamata in causa» in quanto parte soccombente nel rapporto processuale tra l'assicurato e l'assicuratore.
16. Il motivo è fondato per quanto di ragione, nel senso che il tribunale ha condannato il soccombente rag. e la compagnia _3
al «pagamento in favore degli attori di un terzo delle spese CP4
del presente giudizio, le quali si liquidano -per l'intero- in complessivi
€ 21.750,85, di cui € 1.750,85 per spese e € 20.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Compensa la rimanente parte. Pone le spese della ctu, come liquidate in atti, per un quarto a carico degli attori e per la rimanente parte a carico di CP e di ». sostiene che il non _3 CP4 _3
avesse chiesto le spese di resistenza e neppure quelle di chiamata in causa, come da conclusioni rassegnate in primo grado, e afferma di avere pagato agli originari attori le spese legali liquidate con la sentenza
15 ora impugnata, in particolare avendo pagato la complessiva somma di euro 88.773,77, esclusa solo la franchigia del 10%.
17. Osserva il Collegio che il rapporto processuale tra il rag.
CP
e è distinto e autonomo da quello tra il rag. e _3 _3
gli originari attori e pertanto anche le statuizioni sulle spese di lite avrebbero dovuto essere distinte. Il motivo è fondato per quanto di ragione, poiché il principio ex art.91 c.p.c. si applica indipendentemente
CP dalla richiesta della parte, contrariamente a quanto assume , sicché occorre statuire sul punto. Ritiene il Collegio che le spese di lite di primo grado relative alla chiamata in causa possano essere interamente CP compensate tra il rag. e , che non aveva affatto contestato _3
l'esistenza della garanzia ma ne aveva solo fatto rilevare i limiti di franchigia e di oggetto, limiti la cui sussistenza non è posta in discussione dal , e che inoltre ha affermato di avere già _3
corrisposto agli originari attori quanto ad essi dovuto in base alla sentenza impugnata anche per le spese di lite, e anche a tale riguardo il CP
, nelle difese successive alla costituzione, di nulla obietta. _3
Ricorrono, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost. n.77 del 2018 e Cass. 4360/2019) giustificative della compensazione delle spese di lite di primo grado nel rapporto processuale tra il rag.
CP
e , in considerazione delle suindicate condotte CP8
processuali.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui l'appellante principale CP
si duole della condanna alle spese di lite anche di in _3
favore degli originari attori in quanto egli non ha interesse all'impugnazione di detto capo, riguardante la posizione processuale
CP nei confronti degli attori di , che invece non ha proposto appello incidentale. Resta di conseguenza confermata, in assenza di idonea
16 CP impugnazione sul punto, la statuizione del Tribunale di condanna di alla rifusione di un terzo delle spese di primo grado nei confronti degli originari attori e odierni appellanti incidentali.
18. Col terzo motivo (pagg. 8.) l'appellante lamenta che il tribunale ha fatto proprie acriticamente le risultanze della CTU con riferimento alla determinazione del quantum del danno risarcibile. In particolare, il dott. , nel proprio elaborato peritale, aveva offerto al Persona_3
giudice due soluzioni, a seconda che il fosse stato o meno _3
«...a conoscenza del fatto che il compendio immobiliare controverso era tutto destinato alla vendita e, per tanto, non rivalutabile...» e nel secondo caso si sarebbe dovuto escluderne la responsabilità per l'errore commesso.
19. Infatti, «…parte attore ritiene responsabile il rag. di _3
aver allocato contabilmente gli acquisti degli immobili fatti nel 2000 tra le immobilizzazioni materiali e di avere mantenuto tale criterio anche negli anni successivi trattando di conseguenza quanto speso per la ristrutturazione immobiliare. Secondo parte attore, avvallando di fatto quanto rilevato dai verificatori fiscali, gli immobili e le spese di ristrutturazione andavano invece trattati come beni merce e quindi con il criterio a costi, ricavi e rimanenze, compresi gli interessi passivi sull'affidamento concesso. Detto comportamento avrebbe di fatto precluso la possibilità di fare la rivalutazione (riservata ai beni materiali immobilizzati) e quindi avrebbe comportato una tassazione più alta;
avrebbe inoltre impedito la possibilità di chiedere il rimborso/compensazione del credito iva del secondo trimestre 2006 e del primo trimestre 2007. Il vero problema quindi da risolvere è se i beni immobili oggetto di ristrutturazione erano beni ammortizzabili oppure beni destinati alla rivendita…» (CTU p. 10).
17 20. Il motivo è infondato poiché il tribunale, considerate tutte le circostanze del caso, ha ritenuto che il professionista «non poteva non aver valutato la reale destinazione degli immobili al fine della loro appostazione contabile»: su questo punto, gli appellanti sostengono che non vi fossero i presupposti per sostenere il ragionamento presuntivo.
L'ausiliare per parte sua ha chiarito di non essere in grado di stabilire se nel 2005–2006 – anno in cui è stata fatta la rivalutazione sui beni immobili in quanto classificati come immobilizzazioni materiali, il rag.
fosse a conoscenza del fatto che il compendio immobiliare _3
era tutto destinato alla vendita e, pertanto, non rivalutabile, sicché «…se risultasse che il rag. non era a conoscenza dell'intenzione di _3
vendere tutto il complesso immobiliare non si possono attribuire a lui le responsabilità derivanti dal disconoscimento della rivalutazione. Se invece si ritiene che il convenuto rag. fosse a conoscenza _3
dell'intenzione di vendere tutto il complesso immobiliare sulle responsabilità attribuibili al rag. : si conferma quanto _3
esposto al punto 5) della relazione» (p. 34).
21. La Corte ritiene che, considerate la rilevante portata dell'operazione immobiliare sottostante, la qualifica professionale rivestita e la tipologia dell'incarico conferito, il rag. sapesse _3
che tutto il compendio era destinato alla vendita sin dall'inizio; ad ogni buon conto era suo preciso obbligo quello di verificare tutte le variabili di natura contabile rilevanti, in modo di adempiere esattamente al contratto d'opera, e di informare debitamente e compiutamente i clienti sugli adempimenti fiscali necessari e conseguenti alle scelte imprenditoriali.
22. Del resto, la CTU espone in dettaglio numerosi elementi oggettivi a riprova degli inadempimenti ed errori professionali in
18 contestazione, con rinvio alla documentazione, ovvero: le dimensioni del complesso immobiliare progettato, che erano notevolmente superiori alle necessità richieste per la gestione commerciale dell'attività di panetteria e prodotti dolciari;
l'impegno economico, tale da imporre di vendere le unità immobiliari;
il mandato 20/7/2005 a sei agenzie immobiliari per la vendita di dodici unità (allegato al pvc del
3/7/2009); finiti i lavori di ristrutturazione, risultavano realizzate 54 unità immobiliari di cui 14 A/10 (uffici), 3 A/2 (abitazioni), 6 C/3
(laboratori per arti e mestieri), 9 C/1(negozi), 1 C/2 (magazzini e 21 C/6
(garagi); nel corso degli anni dal 2007 al 2009 sono stati registrati sei contratti preliminari e diciotto atti di compravendita (pag. 10 del pvc
23/4/2013, p. 1); nel 2008 la società ha venduto buona parte delle unità immobiliari avvalendosi della rivalutazione degli immobili per diminuire gli imponibili fiscali (p. 5); l'esubero delle cubature disponibili rispetto a quelle necessarie per le attività della società
(2003); la decisione, a fine 2002, di iniziare un progetto/relazione che prevedeva la completa ristrutturazione delle due unità che avrebbe portato alla costruzione di un condominio denominato poi Marco Polo;
la stipula del mandato a vendere, che va considerata come la manifestazione che le unità oggetto del mandato avevano mutato la loro destinazione economica essendo destinate, almeno da quel momento se non prima, alla vendita – il mandato prevede al punto 15 anche il caso della vendita in blocco (p. 12); il rag. si era occupato di ogni _3
atto contabile relativo all'acquisto degli immobili, indicandone l'appostazione (cfr. in dettaglio pag.15 della sentenza impugnata).
23. In questo quadro e in ragione delle suesposte evidenze, non rileva ai fini invocati l'opinione del consulente di parte dott. Per_4
19 riportata dal CTU, secondo cui la stessa parte attrice avrebbe dichiarato che l'intenzione era di vendere solo il 30 – 33% degli immobili.
24. Col primo motivo di appello incidentale si lamenta (p. 18)
l'erroneità della sentenza per aver sottostimato il quantum dei danni patrimoniali patiti dai deducenti in conseguenza degli errori professionali del rag. . Ritengono le parti che il tribunale _3
abbia quantificato i danni patrimoniali in maniera del tutto erronea e in ogni caso in misura irrisoria rispetto alla reale entità delle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili all'operato negligente del professionista.
25. Il tribunale ha puntualmente seguito le risultanze della CTU, che nella sostanza ha riconosciuto le sole sanzioni sulle maggiori imposte che gli attori hanno subito per gli addebiti attribuibili agli errori del convenuto;
aggiunge l'ausiliare che «se la rivalutazione e gli altri rilievi di cui si è relazionato in precedenza, fossero stati gestiti correttamente è cosa indubbia che le imposte sarebbero state dovute lo stesso» (p. 25). In altre parole, al sono state imputate le _3
sanzioni, non le maggiori imposte, queste ultime dipendenti non dall'errore del professionista consistente nell'errata rivalutazione del complesso immobiliare, ma dalla base imponibile effettiva.
26. Inoltre, gli appellanti incidentali elencano un catalogo di pretesi maggiori danni rispetto ai quali si possono formulare le osservazioni che seguono.
27. Erronea quantificazione delle sanzioni di cui sono stati destinatari: la minuziosa ricostruzione di questa posta si riduce a contestare al CTU la mancata inclusione nei danni di € 3.271,05 (doc.
51 del fasc. di primo grado, pag. 8) per accessori dovuti all'agente della riscossione, nonché la sanzione di € 1.032,00 (doc. 51 del fasc. di primo
20 grado, pag. 5 e anche doc. 4 del fasc. di primo grado, pag. 11) comminata per la irregolare tenuta della contabilità. Tuttavia, l'all. 51 all'atto di citazione è una relazione di parte dei dottori e CP10
. CP11
28. Erronea esclusione dalle poste di danno risarcibile delle maggiori imposte non dovute corrisposte dai deducenti: in proposito si ripete che il «grave errore effettuato dal CTU nella quantificazione dei danni conseguenti alla negligente condotta del è stato quello di _3
considerare solo gli importi relativi alle sanzioni comminate ai deducenti e non anche gli importi relativi alle maggiori imposte pagate dai medesimi per effetto della negligente condotta del convenuto rag.
»: come si è già detto, le maggiori imposte per € 171.000,00 _3
sono riferite alla base imponibile, e su questo punto l'appello incidentale non prende specifica posizione, limitandosi a ribadire che la maggior imposta è conseguenza immediata e diretta dell'errore commesso nella rivalutazione del complesso immobiliare (cfr. quanto si è detto al § 25). Va ribadito, infatti, che secondo quanto accertato dal
CTU, i consorti e la società avrebbero in ogni caso dovuto pagare CP1
il totale delle imposte che hanno di seguito corrisposto (dichiarate + accertate). A tale riguardo va infine aggiunto che gli appellanti principali affermano che «€ 171.000,00 pagati a titolo di imposta sostitutiva sono stati “restituiti” dal fisco sotto forma di compensazione con le maggiori imposte pretese con gli avvisi di accertamento emessi per il 2008» (pag. 17 comparsa conclusionale) e anche detto rilievo non
è stato compiutamente confutato.
29. Erronea quantificazione delle competenze spettanti ai professionisti intervenuti allo scopo di riparare agli errori professionali compiuti dal : al riguardo, si sostiene che l'importo di € _3
21 113.455,20 (oltre accessori di legge), per le competenze professionali dei tributaristi, dottori e intervenuti per rimediare, CP10 CP11
pagato dai deducenti «risulta del tutto congruo». Il CTU ha però argomentato che il dott. ha predisposto la relazione Persona_5
tecnica allegata all'atto di citazione (compenso € 20.675,20); il dott.
(compenso € 47.800,00) e il dott. Persona_6 ON2
(compenso € 44.980,00) hanno curato gli appelli dell'annualità
[...]
di imposta 2006, il ricorso e l'istanza di accertamento con adesione per l'anno di imposta 2008 e l'attività di mediazione per gli anni di imposta dal 2009 al 2011; «senza entrare nel merito sulla onerosità o meno di detti compensi che, si ha ragione di presumere, siano stati concordati dagli attori con i professionisti», relativamente alle prestazioni del dott.
per la relazione illustrativa e gli atti di accertamento per i Per_1
periodi dal 2006 al 2013 trattasi di attività preliminare all'atto di citazione contro il rag. , sicché l'onere è a carico dei _3
mandanti; quanto alle prestazioni dei dottori e per CP10 CP11
quanto riguarda l'anno di imposta 2006, essendo per la maggior parte addebiti imputabili agli attori, i compensi sono a loro carico;
solo per le annualità dal 2008 al 2011 il riferimento è per la maggior parte a responsabilità del rag. , e il relativo costo è stato determinato _3
applicando il decreto 20.7.2012 n. 140 con tariffa massima per l'anno
2008, per avere il CTU accolto a tale riguardo i rilievi del CTP attoreo,
e minima per gli anni seguenti. Infatti, il Tribunale, nel riconoscere euro
16.053,07 per le spese per le prestazioni dei professionisti, ha ritenuto congrua l'applicazione al periodo d'imposta 2008 della tariffa media dei commercialisti, come indicato dal CTU in risposta alle osservazioni delle parti, e l'applicazione della tariffa minima per i periodi d'imposta
22 successivi, che si sono conclusi con le mediazioni ottenendo la riduzione delle sole sanzioni senza abbattimenti degli imponibili.
La maggiore quantificazione pretesa a tale titolo, peraltro effettuata all'esito di intervenuto accordo con i suddetti professionisti, si basa su criteri di calcolo adeguatamente confutati dal CTU e genericamente illustrati dagli appellanti incidentali nel presente giudizio (queste le argomentazioni: «…deve considerarsi che le competenze pagate e pattuite con i professionisti sono stata concretamente ancorate ai parametri giudiziali e stragiudiziali di riferimento tenuto conto della complessità della vicenda e delle peculiarità del caso concreto…» p.
25 appello incidentale).
30. Mancato accertamento della responsabilità del professionista nella tenuta delle scritture contabili e nella compilazione degli studi di settore: a prescindere dall'estrema genericità della contestazione svolta in citazione di primo grado (vd. p. 28s: «gli elementi contabili inseriti in questo quadro non corrispondono ai dati inseriti nelle scritture contabili e nel bilancio e da quanto prevedono le istruzioni al modello studi di settore TD12U»), va ribadito che il CTU ha esaminato anche questo profilo affermando che, quanto all'ipotizzata responsabilità del per l'errata compilazione dello studio di settore e per la _3
tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge delle rimanenze finali, non vi erano responsabilità per il controllo eseguito dall'agenzia delle entrate nel 2009 per il periodo di imposta 2006 e nemmeno per il fatto che l'accertamento fosse stato eseguito con il metodo induttivo, in quanto i comportamenti che lo avevano giustificato non erano direttamente attribuibili al consulente. Come rimarcano gli appellanti principali, l'attività ispettiva era stata effettuata
(pag. 2 del verbale 3 luglio 2009) perché il nominativo della società
23 verificata “era inserito nel piano dei controlli dell'ufficio per la bassa redditività dichiarata e per l'assenza di controlli negli ultimi cinque anni”.
31. Mancato accertamento della responsabilità del per gli _3
ulteriori errori e le errate valutazioni compiute successivamente alla notifica ai deducenti da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento di imposta 2006-2007 «in relazione all'attività giudiziale
e stragiudiziale dallo stesso posta in essere a seguito degli accertamenti»: anche a tal proposito le deduzioni svolte appaiono prive di rilievo, come p. es individuare l'errore del nell'aver _3
presentato ricorso in commissione tributaria provinciale di Vicenza contro l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006
«anziché trovare un accordo conciliativo con l'agenzia delle entrate che sarebbe stato più vantaggioso» (vd. comparsa p, 31). Per questa voce non viene esposto alcun importo a titolo risarcitorio (vd. comparsa p. 32).
32. L'appellante incidentale, infine, affermando di essere stata
«costretta» a sottoscrivere un'apertura di credito in conto corrente (atto n. 44.577 di rep. notaio di Bassano del Grappa), per € Per_7
500.000,00 a scadenza fissa (31.12.2027), con decurtazioni annue di €
50.000,00 a partire dal 31.12.2018, reclama anche tale importo, oltre interessi maturati e maturandi: si tratterebbe di un contratto bancario concluso «per far fronte al pagamento delle ingenti somme concordate in sede di conciliazione con l'amministrazione finanziaria» e tuttavia non è precisato se e quanto sia riferibile all'inadempimento del come conseguenza immediata e diretta, e quanto invece _3
all'imposizione fiscale comunque dovuta in base all'imponibile
24 effettivo. Su questo punto la censura difetta di specificità perché non consente di distinguere compiutamente le due situazioni.
33. Col secondo motivo (p. 33) i consorti lamentano CP1
l'erroneità della sentenza per non aver riconosciuto la responsabilità dello studio e di relativamente agli Parte_1 Parte_2
errori commessi dal rag. . _3
34. Il motivo non è fondato, poiché la CTU ha analizzato compiutamente la vicenda controversa, rilevando che l'unico soggetto imputabile di inadempimento è il rag. in proprio, _3
quale professionista incaricato. Gli appellanti incidentali, del resto, per giustificare il coinvolgimento dello studio e della si limitano a Pt_2
valorizzare il mero dato formale della fatturazione, nel senso che la fatturazione dell'attività svolta dal ragioniere era stata effettuata dallo studio che, all'epoca dei fatti, era una società in accomandita semplice: pertanto, del tutto corretta – e doverosa – era la scelta di evocare in giudizio non solo il , ma anche lo _3 Controparte_9
e , visto che gli stessi apparivano come
[...] Parte_2
legittimati passivi rispetto alla domanda attorea in virtù della succitata attività di fatturazione. A proposito della poi si sottolinea la sua Pt_2
qualità di socio accomandatario dello Parte_5
sicché ella dovrebbe rispondere in solido e senza limiti
[...]
per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2313 cc.
35. La tesi non può essere condivisa, poiché la controversia riguarda l'inadempimento al contratto d'opera affidato al professionista, rispetto al quale la srl è risultata estranea: e dalla stessa citazione di primo grado alla p. 3 risulta chiaramente che prima e la società CP3
poi si sono «sempre» affidati al rag. AR _3
segno che l'incarico è stato dato a costui quale persona fisica.
[...]
25 36. Col terzo motivo (p. 35), gli appellanti incidentali chiedono, in primo luogo, quale statuizione conseguenziale all'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale (riconoscimento della responsabilità solidale dello e di Parte_1 Parte_2
, la condanna di dette parti alla rifusione in loro favore delle
[...]
spese di lite;
tale pretesa è assorbita dal rigetto del secondo motivo.
Secondariamente chiedono che “anche in denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata in punto di esclusione della responsabilità dello e la adita Corte dovrà Parte_1 Parte_2
comunque porre le spese di lite relative a tali parti in capo al rag.
per aver causato le spese stesse o comunque dovrà disporne _3
la compensazione per essere stati lo e Parte_1 Parte_2
orrettamente evocati in giudizio in quanto apparenti legittimati
[...]
passivi della domanda attorea”. La suddetta deduzione, così come formulata, è inammissibile, poiché non si concreta in una precisa e pertinente critica alla sentenza impugnata, ma piuttosto si risolve, in buona sostanza, nella richiesta di rigetto del primo motivo di appello principale, con cui la società e la chiedono condannarsi gli Pt_2
originari attori alla rifusione delle spese di lite nei loro confronti.
37. In definitiva, solo i motivi primo e secondo dell'appello principale le meritano parziale accoglimento nel senso precisato e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che resta confermata nel resto, vanno compensate le spese di lite di primo grado tra gli originari attori, odierni appellanti incidentali, e le parti
[...]
e e vanno altresì compensate le spese di Parte_1 Parte_2
lite di primo grado tra e . _3 CP4
38. In base alle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, vanno compensate anche le spese di lite del presente grado tra gli
26 originari attori, odierni appellanti incidentali, e le parti
[...]
e (cfr. § 12) e quelle tra Parte_1 Parte_2 _3
e (cfr. §17).
[...] CP4
39. Nel rapporto processuale tra l'appellante principale _3
e gli appellanti incidentali, stante la loro reciproca
[...]
soccombenza in questo grado, le spese di appello possono essere interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza in epigrafe che conferma nel resto, accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi primo e secondo di appello principale e per l'effetto:
1.1. compensa le spese di lite di primo grado tra gli appellanti incidentali e ON
, quali soci della e quali TR AR
eredi di , e gli appellanti principali Parte_4 [...]
e 1.2. compensa le spese di lite di Parte_1 Parte_2
primo grado tra e;
_3 CP4
2. rigetta tutti gli altri motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale;
3. compensa le spese del grado tra l'appellante principale _3
e gli appellanti incidentali e
[...] ON
, quali soci della s.n.c. e quali TR AR
eredi di;
Parte_4
4. compensa le spese di lite del grado tra gli appellanti incidentali e , quali soci della ON TR CP1
27 e quali eredi di , e gli CP3 CP3 Parte_4
appellanti principali e Parte_1 Parte_2
5. compensa le spese di lite del grado tra l'appellante principale e;
_3 CP4
6. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 2 maggio 2025 il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotide Parise
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1269/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere rel.
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), c Parte_1 P.IVA_1
), Parte_2 C.F._1
( ), con l'avv. _3 C.F._2
POLITA ALBERTO e con l'avv. Gian Franco Farina Busetto
APPELLANTI PRINCIPALI
contro
( e ON C.F._3 [...]
( ), nella qualità di soci e legali CP2 C.F._4
rappresentanti della AR
( , e quali eredi di GIUSEPPE P.IVA_2 CP3
1 ( ) con l'avv. TREVISANATO SANDRO e con C.F._5
l'avv. Francesca Marchiori
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
), con l'avv. TESTA ANGELANTONIO CP4 P.IVA_3
APPELLATA
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per le parti appellanti in via principale Parte_1 [...]
, in via principale: condannare la società Parte_2 _3
. nonché , AR ON CP2
ed , in solido tra loro, alla rifusione, in
[...] Parte_4
favore della società delle spese di lite del giudizio Parte_1
di primo grado, quantificabili in € 13.132,08 quanto agli esborsi da ella sostenuti (spese di C.T.P.) e nella misura che verrà ritenuta di giustizia quanto ai compensi professionali di avvocato;
condannare la società nonché , AR ON
ed , in solido tra loro, alla TR Parte_4
rifusione, in favore della Sig.ra delle spese di lite del Parte_2
giudizio di primo grado, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
§ condannare alla rifusione, in favore del Rag. CP4 _3
, delle spese di lite (c.d. di resistenza) del giudizio di primo
[...]
grado, quantificabili in € 3.806,40 quanto agli esborsi da egli sostenuti
(spese di C.T.U.2 ) e nella misura che verrà ritenuta di giustizia quanto ai compensi professionali di avvocato;
§ condannare alla CP4
rifusione, in favore del Rag. , delle spese di lite (c.d. _3
di chiamata in causa della medesima assicuratrice nel giudizio di primo
2 grado), quantificabili in € 1.686,00 quanto agli esborsi da egli sostenuti
(per contributo unificato); rideterminare nel minor importo di €
35.700,00 (in luogo di € 84.320,94) la sorte capitale complessivamente dovuta dal Rag. alla società _3 AR
ed ai SI.ri , ed
[...] ON TR
e, per l'effetto, considerato che in data Parte_4
16/02/2023, in forza della sentenza oggetto di odierno gravame (e senza acquiescenza della stessa) il Rag. ha versato alla _3
società la somma pari ad € 9.863,754 a AR
titolo di franchigia sul maggior importo complessivamente dovuto di €
98.637,52 (cfr. atto di appello, All. F), condannare quest'ultima società, in solido ai SI.ri , ed ON TR
, alla restituzione, in favore del Rag. Parte_4 _3
, della somma differenziale complessivamente dovuta, pari a
[...]
complessivi € 4.786,605; condannare gli appellati alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di avvocato, relative all'odierno giudizio, in favore degli appellanti;
in via riconvenzionale, trasversale: dichiarare che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande azionate dagli appellati mediante appello incidentale, [in CP4
forza dei contratti di assicurazione n. E0861372 (documento n. 2 del fascicolo di I°) e n. E0705022 (documento n. 3 del fascicolo di I°) ] sia tenuta a garantire gli odierni appellanti dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande avversarie e, per l'effetto, tenerli indenni dall'eventuale condanna al pagamento da ogni somma che gli stessi dovessero essere condannati a pagare in favore degli appellati;
in via istruttoria: § ammettere le prove per testimoni già formulate durante il corso del giudizio di primo grado in sede di memorie ex art. 183 co. 6
n° 2 e n° 3 c.p.c. rispettivamente datate 28/03/2019 e 18/04/2019;
3 per le parti appellate e appellanti in via incidentale e TR
, quali soci e legali rappresentanti della ON
e quali eredi di AR [...]
in via pregiudiziale e/o preliminare: rigettarsi Parte_4
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità attiva e/o carenza di interesse degli odierni appellanti incidentali in ordine alle pretese avanzate dai sig.ri , ON [...]
e quali eredi di CP2 AR Parte_4
siccome infondate in fatto e in diritto sulla base della documentazione dimessa Nel merito: - respingersi, in quanto infondato in fatto e in diritto per le regioni dedotte in narrativa, il primo motivo dell'appello proposto da , _3 Parte_1
e con riferimento alle domande di condanna Parte_2
della società nonché di AR ON
, ed , in solido tra loro,
[...] TR Parte_4
alla rifusione, in favore della società delle spese Parte_1
di lite del giudizio di primo grado, quantificate in € 13.132,08 quanto agli esborsi sostenuti (spese di C.T.P.22) e nella misura che verrà ritenuta di giustizia quanto ai compensi professionali di avvocato, e di rifusione in favore di delle spese di lite del giudizio Parte_2
di primo grado, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
respingersi, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, il terzo motivo di appello proposto da _3
, e
[...] Parte_1 [...]
con riferimento alla domanda di rideterminare nel Parte_2
minor importo di € 35.700,00 (in luogo di € 84.320,94) la sorte capitale complessivamente dovuta dal Rag. alla società _3
ed ai SI.ri , AR ON
4 ed e di condannare la società TR Parte_4
in solido ai SI.ri AR ON
, ed , alla restituzione,
[...] TR Parte_4
in favore del Rag. , della somma differenziale _3
complessivamente dovuta, pari a complessivi € 4.786,6026; In via di appello incidentale. In accoglimento del primo e secondo motivo di appello incidentale voglia la Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza n.37/2023 pronunciata dal tribunale di Vicenza nel giudizio rubricato al n. 3440/2018 e pubblicata in data 9.1.2023: accertato e dichiarato che il rag. e la società _3 [...]
ora ricevevano Parte_5 Parte_1
incarico dalla ditta ” e dai singoli soci, per AR
tutti gli adempimenti in ambito amministrativo, contabile e fiscale, nonché di consulenza, così come descritti in narrativa. accertato e dichiarato che nell'adempimento dell'incarico il rag. ha _3
commesso gli errori professionali descritti ed elencati in narrativa;
accertato e dichiarato che tutti gli accertamenti fiscali subiti dai deducenti, indicati in narrativa, sono conseguenza diretta ed immediata degli errori professionali richiamati nel punto di cui sopra e descritti in narrativa; accertato e dichiarato che per far fronte al debito fiscale, la ditta sottoscriveva atto di apertura di credito AR
presso la per l'importo di € Controparte_5
500.000,00 alle condizioni indicate in narrativa;
accertato e dichiarato che la ditta ed i singoli soci hanno utilizzato, e stanno utilizzando, CP1
gli importi già erogati e da erogarsi in ragione dell'apertura di credito presso la per adempiere al Controparte_5
pagamento del debito fiscale nei confronti dell'agenzia delle entrate, delle competenze dei professionisti coinvolti e degli interessi maturati
5 in relazione alla suddetta apertura di credito, dichiarare la responsabilità del della società Controparte_6 Parte_1
(già e della Sig.ra Parte_5 [...]
, in qualità di socia accomandataria della ditta Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condannare gli stessi , in solido tra loro, Parte_5
alla integrale rifusione di tutti i danni subiti e subendi dalla società
e dai soci e AR ON CP2
, anche quali eredi dell'ex socio , in
[...] Parte_4
quanto conseguenza diretta e immediata della loro condotta per complessivi € 583.087,04, come da prospetto di cui all' all.to n.57 della relazione a cura del Dott. , oltre interessi maturati e Per_1
maturandi in ragione dell'apertura di credito presso la
[...]
; - alle spese sostenute dalla società Controparte_5 AR
per le competenze dei professionisti intervenuti, per
[...]
complessivi € 113.455,20; oltre gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c., a decorrere dalla notifica del presente atto di citazione;
in ogni caso spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse. In denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello principale e, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, voglia la Corte d'Appello di Venezia adita, in riforma della sentenza n.37/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel giudizio rubricato al n. 3440/2018 e pubblicata in data 9.1.2023, porre le spese di lite del giudizio di primo grado dello Parte_1
[... e di a carico del rag. ovvero disporre la Parte_2 _3
compensazione delle stesse per le ragioni dedotte in narrativa;
in via istruttoria: disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della c.t.u. e delle indagini, con conseguente nomina di un nuovo Consulente
6 d'Ufficio, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, nelle note scritte autorizzate depositate dai deducenti in data 23.9.2021 e in tutti gli scritti difensivi del giudizio di primo grado. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suddetta istanza di rinnovazione, disporre le prove per interpello e testi, così come formulate con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. di parte attrice, depositata telematicamente in data 29.3.2019.” In ogni caso: spese e competenze del presente grado, compreso il 15% per spese generali, integralmente rifusi.” Trattandosi del primo scritto difensivo utile, facendo seguito alle eccezioni ex adverso formulate, gli esponenti dimettono la seguente documentazione idonea a comprovare la qualità di eredi di
[...]
in capo a e , nonché Pt_4 ON TR
le vicende successorie relative alla società CP2 Parte_4
: D) - Certificato di morte di E) CP3 Parte_4
– Dichiarazione di successione F) - Parte_4
Dichiarazione di successione (coniuge) G) - Atto di Persona_2
cessione di quote da parte di ai figli Parte_4 [...]
e anno 2017; CP1 TR
per l'appellata ribadito tutto quanto rilevato, dedotto, CP4
eccepito e chiesto in causa e contestata ogni avversaria deduzione e pretesa laddove contrastante con la posizione di , così precisa CP4
le conclusioni: “Contrariis reiectis, 1- quanto all'appello principale proposto da rag. , e _3 Parte_1 Parte_2
- nel merito: - rigettarsi le domande avanzate dagli appellanti
[...]
principali rag. , e _3 Parte_1 Parte_2
nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in
[...] CP4
diritto per le ragioni esposte in causa nonché indimostrate, con
7 conferma sul punto della sentenza n. 37/2023 Tribunale di Vicenza;
2- quanto all'appello incidentale proposto da , ON
anche quali eredi di TR AR
- in via pregiudiziale e/o preliminare: - Parte_4
accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in causa, la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità attiva e/o la carenza di interesse degli odierni appellanti incidentali in ordine alle pretese avanzate dai sig.ri , e ON TR [...]
quali eredi di - nel AR Parte_4
merito: - in via principale: rigettarsi le domande avanzate dagli appellanti incidentali , e ON TR [...]
nonché - laddove non dovesse accogliersi la AR
suesposta domanda formulata in via pregiudiziale e/o preliminare di carenza di legittimazione attiva e/o difetto di titolarità attiva - anche quali eredi di in quanto infondate in fatto ed Parte_4
in diritto per le ragioni esposte in causa nonché indimostrate;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello incidentale e laddove il Rag. _3
, lo e/o la sig.ra
[...] Parte_1 Parte_2
dovessero, alla luce dell'appello incidentale, riproporre nei confronti di le domande di garanzia avanzate nel primo grado di CP4
giudizio, si chiede accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo al Rag. , allo ed alla _3 Parte_1
sig.ra in relazione ai fatti de quibus, tenuto anche Parte_2
conto del comportamento degli attori del primo grado di giudizio ex art.1227 c.c., e limitarsi la condanna di a garantire e tenere CP4
indenni il Rag. , lo e la sig.ra _3 Parte_1
- se ed in quanto le polizze invocate siano operanti Parte_2
8 ed operative - nei limiti dell'accertato grado di responsabilità di ciascuno, per i soli danni causalmente riconducibili alla società
[...]
(già ed al rag. Parte_1 Parte_5 _3
e nei limiti della sola quota agli stessi imputabile, nella misura rigorosamente accertata e riconosciuta in causa, e comunque solo quelli rientranti nei limiti (anche temporali) e nella copertura assicurativa de qua e nei soli limiti, esclusioni, patti e condizioni di polizza, del massimale e dei sottomassimali previsti in polizza, nonché tenendo conto e con detrazione della franchigia e degli scoperti contrattuali previsti in polizza;
3- in via istruttoria: si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio da in memoria ex art. 183 VI CP4
comma c.p.c. n. 2, in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
4- in ogni caso: - spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf., iva e cpa compresi;
- rigettarsi ogni e qualsiasi domanda di rifusione delle spese di assistenza legale dovesse ritenersi proposta nei confronti di ”. Si dichiara di non accettare il contraddittorio CP4
su nuove e/o diverse avversarie allegazioni, prospettazioni, eccezioni e domande.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 37/2023 del 4.1.2023 il tribunale di Vicenza ha deciso la causa promossa da , , ON TR
, contro lo studio AR Parte_4
e , con la chiamata Parte_1 _3 Parte_2
9 in causa di , avente a oggetto il risarcimento dei danni CP7
per responsabilità professionale.
2. Parte attrice infatti ha chiesto di accertare che tutte le prestazioni svolte dal rag. sono state fatturate unicamente dallo _3
; che lo Parte_5 Parte_5
si è trasformato nella mantenendo la medesima
[...] Parte_1
partita IVA;
che sussiste una responsabilità solidale tra il rag. _3
, lo e nella causazione
[...] Parte_1 Parte_2
del danno subito dalla società attrice e dai singoli soci;
ha quindi lamentato che il rag. ha commesso errori professionali e che _3
tutti gli accertamenti fiscali subiti dagli attori ne sono conseguenza diretta e immediata.
3. Lo il rag. e Parte_1 _3 Parte_2
hanno chiesto di respingere le domande avversarie in quanto
[...]
infondate in fatto e in diritto, insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie e chiedendo comunque di essere manlevati da CP4
in forza delle polizze RC n. 705022 (relativa al rag.
[...] _3
) e n. 861372 (relativa allo
[...] Parte_6
oggi , polizze prodotte
[...] Parte_1
rispettivamente quali doc. 1 e 2.
4. , ribadite le consuete generali deduzioni circa i limiti CP4
agli eventuali risarcimenti stabiliti delle suindicate polizze, ha poi eccepito la carenza di legittimazione passiva dello Parte_1
e della sig.ra nei confronti delle domande e pretese Parte_2
attoree, che riguardano infatti solamente la condotta colposa del rag.
e non certo dello _3 Parte_5
o dello e ancor meno di
[...] Parte_1 [...]
. Parte_2
10 5. Il tribunale ha ammesso la CTU contabile per accertare la correttezza nell'operato del professionista, ha accertato il danno subito dagli attori a causa della condotta del rag. , danno che ha _3
liquidato in € 68.267,87 ai quali sono stati aggiunti € 16.053,07 per le spese relative alle prestazioni di altri professionisti, necessarie per rimediare all'errore del primo.
6. Pertanto, il primo giudice ha condannato al _3
pagamento in favore degli attori di € 84.320,94, oltre interessi legali dal giudiziale domanda al saldo e al pagamento in favore di CP4
di quanto lo stesso avesse versato alla controparte _3
per effetto della sentenza, detratta la franchigia prevista in polizza (pari al 10%), oltre al pagamento di un terzo delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 21.750,85, di cui € 1.750,85 per spese e €
20.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge, compensata la rimanente parte;
le spese della ctu, come liquidate in atti, sono state poste per un quarto a carico degli attori, e per la rimanente parte a carico di e di . _3 CP4
7. Con atto del 6.7.2023 lo Parte_1 [...]
e hanno proposto un unico appello Parte_7 Parte_2
svolgendo i seguenti motivi: I) omessa pronuncia sulle spese: Il
Tribunale non ha statuito sulle spese di lite nei confronti di
[...]
e violando il principio della Parte_1 Parte_2
soccombenza. II) Errata applicazione dei principi sulle spese: Le spese di soccombenza avrebbero dovuto essere interamente a carico di CP4
mentre il Tribunale ha mancato di pronunciarsi sulle spese di
[...]
resistenza e di chiamata in causa. III) Erronea quantificazione del danno: Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il rag. _3
fosse a conoscenza della destinazione degli immobili, mentre la
11 classificazione contabile degli stessi era corretta, dipendendo dalle scelte imprenditoriali degli amministratori: e nelle conclusioni parte appellante insiste in sostanza sulla rifusione delle spese di lite e rideterminazione del danno in € 35.700,00, con restituzione della differenza rispetto a quanto versato, pari a € 4.786,60, a favore di
. _3
8. I consorti e nella ON TR
qualità sopra indicata e si sono ritualmente costituiti con CP4
separate comparse resistendo al gravame, i primi svolgendo anche appello incidentale sia in punto spese di lite, sia sull'importo del risarcimento dei danni subiti, da loro quantificati in complessivi €
583.087,04, oltre interessi e spese legali, per gli errori professionali che hanno causato «danni fiscali e finanziari». I consorti hanno CP1
altresì documentato l'avvenuto decesso del sig. Parte_4
avvenuto in data 9.6.2023 (cfr. all. D certificato di morte Parte_4
) e hanno dedotto la propria legittimazione ad agire e/o titolarità
[...]
dal lato attivo del diritto controverso in qualità di unici eredi in vita del defunto, stante l'avvenuto decesso del coniuge dello stesso Per_2
(cfr. doc. E – Dichiarazione di successione
[...] Parte_4
doc. F – dichiarazione di successione , nonché
[...] Persona_2
hanno dedotto la propria legittimazione ad agire e/o titolarità dal lato attivo del diritto controverso in qualità di soci della AR
in forza della donazione delle quote della società predetta
[...]
effettuata in loro favore dal padre come da Parte_4
atto di cessione di quote prodotto sub doc. G.
9. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
12 10. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 6s) gli appellanti principali e deducono che «…né Parte_1 Parte_2
la motivazione né il dispositivo esprimono la volontà di applicare – con riferimento alla domanda di condanna svolta dagli attori nei confronti dei convenuti e – il principio Parte_1 Parte_2
della soccombenza ex art. 91 c.p.c.». Pertanto, con riferimento alla domanda di condanna svolta dagli attori nei confronti dei convenuti e così come rigettata dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vicenza, denunciano la mancata statuizione sulle spese del giudizio nei confronti di detti convenuti e odierni appellanti principali.
Deducono che In proposito il tribunale ha ritenuto che «…nessun profilo di responsabilità è dato ravvisare nei confronti della società convenuta – e del socio accomandatario – la cui Parte_2
attività di elaborazione dati non poteva che dipendere dalle scelte del professionista» (p. 14): la statuizione non è stata _3
Par impugnata, e pertanto, la e la non possono essere considerati Pt_2
soccombenti.
11. Osserva il Collegio che, in effetti, la motivazione e il dispositivo non contengono la statuizione sulle spese di lite nei confronti della Par e della visto che l'unico condannato a rifondere le spese è Pt_2
stato il (e ), e pertanto sussiste il denunciato vizio _3 CP4
di omessa pronuncia.
12. Ritiene la Corte, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo di appello principale, che vi siano ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di primo grado tra gli originari attori e la e la , ricorrendo gravi ed Pt_2 Controparte_8
eccezionali ragioni (Corte Cost. n.77 del 2018 e Cass. 4360/2019), in quanto la fatturazione dell'attività svolta dal rag. era stata _3
13 effettuata dallo che, all'epoca dei fatti, era una società in Pt_1
accomandita semplice. La scelta di evocare in giudizio non solo il
, ma anche lo _3 Controparte_9 [...]
(socio accomandatario dello Parte_2 Parte_5
risultava pertanto giustificata, visto che gli stessi
[...]
apparivano come legittimati passivi rispetto alla domanda attorea in virtù della succitata attività di fatturazione.
13. Col secondo motivo (pagg. 7s) gli appellanti principali sostengono che le «spese di soccombenza» (nei limiti della condanna, vale a dire «un terzo») avrebbero dovuto essere interamente poste a carico di : a loro avviso, con statuizione del tutto scorretta la CP4
condanna alle spese di soccombenza (nei limiti di un terzo) ha riguardato «.. e ...»; inoltre il tribunale _3 CP4
si è pronunciato unicamente sulle spese di soccombenza, omettendo invece di pronunciarsi sia sulle «spese di resistenza», sia sulle «spese di chiamata in causa».
14. Secondo la tesi d'appello, A) le «spese di soccombenza» non costituiscono che una delle tante possibili conseguenze del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò quest'ultimo ha diritto di ripeterle dall'assicuratore (nei limiti del massimale); B) le «spese di resistenza» non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (di talché tali spese possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 co. 3 c.c.); C) le «spese di chiamata in causa» dell'assicuratore, infine, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, come tali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.
14 15. Lamentano gli appellanti, o meglio il solo responsabile dell'inadempimento professionale rag. che, non accordando _3
all'assicurato le spese di resistenza, il giudice a quo ha violato l'art. 1917 co. 3 c.c., avendo negato all'assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
per quanto attiene al rapporto processuale tra l'assicurato (che ha invocato la garanzia) e l'assicuratore (che invece quella garanzia ha negato), il tribunale, dopo aver riconosciuto la piena operatività della polizza (di talché è stata condannata «...al CP4
pagamento di favore di della somma che lo stesso _3
verserà agli attori per effetto della presente pronuncia, detratta la franchigia prevista in polizza...»), avrebbe dovuto necessariamente, applicando la disciplina dell'art. 91 cpc, condannare al CP4
pagamento delle «spese di chiamata in causa» in quanto parte soccombente nel rapporto processuale tra l'assicurato e l'assicuratore.
16. Il motivo è fondato per quanto di ragione, nel senso che il tribunale ha condannato il soccombente rag. e la compagnia _3
al «pagamento in favore degli attori di un terzo delle spese CP4
del presente giudizio, le quali si liquidano -per l'intero- in complessivi
€ 21.750,85, di cui € 1.750,85 per spese e € 20.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Compensa la rimanente parte. Pone le spese della ctu, come liquidate in atti, per un quarto a carico degli attori e per la rimanente parte a carico di CP e di ». sostiene che il non _3 CP4 _3
avesse chiesto le spese di resistenza e neppure quelle di chiamata in causa, come da conclusioni rassegnate in primo grado, e afferma di avere pagato agli originari attori le spese legali liquidate con la sentenza
15 ora impugnata, in particolare avendo pagato la complessiva somma di euro 88.773,77, esclusa solo la franchigia del 10%.
17. Osserva il Collegio che il rapporto processuale tra il rag.
CP
e è distinto e autonomo da quello tra il rag. e _3 _3
gli originari attori e pertanto anche le statuizioni sulle spese di lite avrebbero dovuto essere distinte. Il motivo è fondato per quanto di ragione, poiché il principio ex art.91 c.p.c. si applica indipendentemente
CP dalla richiesta della parte, contrariamente a quanto assume , sicché occorre statuire sul punto. Ritiene il Collegio che le spese di lite di primo grado relative alla chiamata in causa possano essere interamente CP compensate tra il rag. e , che non aveva affatto contestato _3
l'esistenza della garanzia ma ne aveva solo fatto rilevare i limiti di franchigia e di oggetto, limiti la cui sussistenza non è posta in discussione dal , e che inoltre ha affermato di avere già _3
corrisposto agli originari attori quanto ad essi dovuto in base alla sentenza impugnata anche per le spese di lite, e anche a tale riguardo il CP
, nelle difese successive alla costituzione, di nulla obietta. _3
Ricorrono, pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost. n.77 del 2018 e Cass. 4360/2019) giustificative della compensazione delle spese di lite di primo grado nel rapporto processuale tra il rag.
CP
e , in considerazione delle suindicate condotte CP8
processuali.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui l'appellante principale CP
si duole della condanna alle spese di lite anche di in _3
favore degli originari attori in quanto egli non ha interesse all'impugnazione di detto capo, riguardante la posizione processuale
CP nei confronti degli attori di , che invece non ha proposto appello incidentale. Resta di conseguenza confermata, in assenza di idonea
16 CP impugnazione sul punto, la statuizione del Tribunale di condanna di alla rifusione di un terzo delle spese di primo grado nei confronti degli originari attori e odierni appellanti incidentali.
18. Col terzo motivo (pagg. 8.) l'appellante lamenta che il tribunale ha fatto proprie acriticamente le risultanze della CTU con riferimento alla determinazione del quantum del danno risarcibile. In particolare, il dott. , nel proprio elaborato peritale, aveva offerto al Persona_3
giudice due soluzioni, a seconda che il fosse stato o meno _3
«...a conoscenza del fatto che il compendio immobiliare controverso era tutto destinato alla vendita e, per tanto, non rivalutabile...» e nel secondo caso si sarebbe dovuto escluderne la responsabilità per l'errore commesso.
19. Infatti, «…parte attore ritiene responsabile il rag. di _3
aver allocato contabilmente gli acquisti degli immobili fatti nel 2000 tra le immobilizzazioni materiali e di avere mantenuto tale criterio anche negli anni successivi trattando di conseguenza quanto speso per la ristrutturazione immobiliare. Secondo parte attore, avvallando di fatto quanto rilevato dai verificatori fiscali, gli immobili e le spese di ristrutturazione andavano invece trattati come beni merce e quindi con il criterio a costi, ricavi e rimanenze, compresi gli interessi passivi sull'affidamento concesso. Detto comportamento avrebbe di fatto precluso la possibilità di fare la rivalutazione (riservata ai beni materiali immobilizzati) e quindi avrebbe comportato una tassazione più alta;
avrebbe inoltre impedito la possibilità di chiedere il rimborso/compensazione del credito iva del secondo trimestre 2006 e del primo trimestre 2007. Il vero problema quindi da risolvere è se i beni immobili oggetto di ristrutturazione erano beni ammortizzabili oppure beni destinati alla rivendita…» (CTU p. 10).
17 20. Il motivo è infondato poiché il tribunale, considerate tutte le circostanze del caso, ha ritenuto che il professionista «non poteva non aver valutato la reale destinazione degli immobili al fine della loro appostazione contabile»: su questo punto, gli appellanti sostengono che non vi fossero i presupposti per sostenere il ragionamento presuntivo.
L'ausiliare per parte sua ha chiarito di non essere in grado di stabilire se nel 2005–2006 – anno in cui è stata fatta la rivalutazione sui beni immobili in quanto classificati come immobilizzazioni materiali, il rag.
fosse a conoscenza del fatto che il compendio immobiliare _3
era tutto destinato alla vendita e, pertanto, non rivalutabile, sicché «…se risultasse che il rag. non era a conoscenza dell'intenzione di _3
vendere tutto il complesso immobiliare non si possono attribuire a lui le responsabilità derivanti dal disconoscimento della rivalutazione. Se invece si ritiene che il convenuto rag. fosse a conoscenza _3
dell'intenzione di vendere tutto il complesso immobiliare sulle responsabilità attribuibili al rag. : si conferma quanto _3
esposto al punto 5) della relazione» (p. 34).
21. La Corte ritiene che, considerate la rilevante portata dell'operazione immobiliare sottostante, la qualifica professionale rivestita e la tipologia dell'incarico conferito, il rag. sapesse _3
che tutto il compendio era destinato alla vendita sin dall'inizio; ad ogni buon conto era suo preciso obbligo quello di verificare tutte le variabili di natura contabile rilevanti, in modo di adempiere esattamente al contratto d'opera, e di informare debitamente e compiutamente i clienti sugli adempimenti fiscali necessari e conseguenti alle scelte imprenditoriali.
22. Del resto, la CTU espone in dettaglio numerosi elementi oggettivi a riprova degli inadempimenti ed errori professionali in
18 contestazione, con rinvio alla documentazione, ovvero: le dimensioni del complesso immobiliare progettato, che erano notevolmente superiori alle necessità richieste per la gestione commerciale dell'attività di panetteria e prodotti dolciari;
l'impegno economico, tale da imporre di vendere le unità immobiliari;
il mandato 20/7/2005 a sei agenzie immobiliari per la vendita di dodici unità (allegato al pvc del
3/7/2009); finiti i lavori di ristrutturazione, risultavano realizzate 54 unità immobiliari di cui 14 A/10 (uffici), 3 A/2 (abitazioni), 6 C/3
(laboratori per arti e mestieri), 9 C/1(negozi), 1 C/2 (magazzini e 21 C/6
(garagi); nel corso degli anni dal 2007 al 2009 sono stati registrati sei contratti preliminari e diciotto atti di compravendita (pag. 10 del pvc
23/4/2013, p. 1); nel 2008 la società ha venduto buona parte delle unità immobiliari avvalendosi della rivalutazione degli immobili per diminuire gli imponibili fiscali (p. 5); l'esubero delle cubature disponibili rispetto a quelle necessarie per le attività della società
(2003); la decisione, a fine 2002, di iniziare un progetto/relazione che prevedeva la completa ristrutturazione delle due unità che avrebbe portato alla costruzione di un condominio denominato poi Marco Polo;
la stipula del mandato a vendere, che va considerata come la manifestazione che le unità oggetto del mandato avevano mutato la loro destinazione economica essendo destinate, almeno da quel momento se non prima, alla vendita – il mandato prevede al punto 15 anche il caso della vendita in blocco (p. 12); il rag. si era occupato di ogni _3
atto contabile relativo all'acquisto degli immobili, indicandone l'appostazione (cfr. in dettaglio pag.15 della sentenza impugnata).
23. In questo quadro e in ragione delle suesposte evidenze, non rileva ai fini invocati l'opinione del consulente di parte dott. Per_4
19 riportata dal CTU, secondo cui la stessa parte attrice avrebbe dichiarato che l'intenzione era di vendere solo il 30 – 33% degli immobili.
24. Col primo motivo di appello incidentale si lamenta (p. 18)
l'erroneità della sentenza per aver sottostimato il quantum dei danni patrimoniali patiti dai deducenti in conseguenza degli errori professionali del rag. . Ritengono le parti che il tribunale _3
abbia quantificato i danni patrimoniali in maniera del tutto erronea e in ogni caso in misura irrisoria rispetto alla reale entità delle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili all'operato negligente del professionista.
25. Il tribunale ha puntualmente seguito le risultanze della CTU, che nella sostanza ha riconosciuto le sole sanzioni sulle maggiori imposte che gli attori hanno subito per gli addebiti attribuibili agli errori del convenuto;
aggiunge l'ausiliare che «se la rivalutazione e gli altri rilievi di cui si è relazionato in precedenza, fossero stati gestiti correttamente è cosa indubbia che le imposte sarebbero state dovute lo stesso» (p. 25). In altre parole, al sono state imputate le _3
sanzioni, non le maggiori imposte, queste ultime dipendenti non dall'errore del professionista consistente nell'errata rivalutazione del complesso immobiliare, ma dalla base imponibile effettiva.
26. Inoltre, gli appellanti incidentali elencano un catalogo di pretesi maggiori danni rispetto ai quali si possono formulare le osservazioni che seguono.
27. Erronea quantificazione delle sanzioni di cui sono stati destinatari: la minuziosa ricostruzione di questa posta si riduce a contestare al CTU la mancata inclusione nei danni di € 3.271,05 (doc.
51 del fasc. di primo grado, pag. 8) per accessori dovuti all'agente della riscossione, nonché la sanzione di € 1.032,00 (doc. 51 del fasc. di primo
20 grado, pag. 5 e anche doc. 4 del fasc. di primo grado, pag. 11) comminata per la irregolare tenuta della contabilità. Tuttavia, l'all. 51 all'atto di citazione è una relazione di parte dei dottori e CP10
. CP11
28. Erronea esclusione dalle poste di danno risarcibile delle maggiori imposte non dovute corrisposte dai deducenti: in proposito si ripete che il «grave errore effettuato dal CTU nella quantificazione dei danni conseguenti alla negligente condotta del è stato quello di _3
considerare solo gli importi relativi alle sanzioni comminate ai deducenti e non anche gli importi relativi alle maggiori imposte pagate dai medesimi per effetto della negligente condotta del convenuto rag.
»: come si è già detto, le maggiori imposte per € 171.000,00 _3
sono riferite alla base imponibile, e su questo punto l'appello incidentale non prende specifica posizione, limitandosi a ribadire che la maggior imposta è conseguenza immediata e diretta dell'errore commesso nella rivalutazione del complesso immobiliare (cfr. quanto si è detto al § 25). Va ribadito, infatti, che secondo quanto accertato dal
CTU, i consorti e la società avrebbero in ogni caso dovuto pagare CP1
il totale delle imposte che hanno di seguito corrisposto (dichiarate + accertate). A tale riguardo va infine aggiunto che gli appellanti principali affermano che «€ 171.000,00 pagati a titolo di imposta sostitutiva sono stati “restituiti” dal fisco sotto forma di compensazione con le maggiori imposte pretese con gli avvisi di accertamento emessi per il 2008» (pag. 17 comparsa conclusionale) e anche detto rilievo non
è stato compiutamente confutato.
29. Erronea quantificazione delle competenze spettanti ai professionisti intervenuti allo scopo di riparare agli errori professionali compiuti dal : al riguardo, si sostiene che l'importo di € _3
21 113.455,20 (oltre accessori di legge), per le competenze professionali dei tributaristi, dottori e intervenuti per rimediare, CP10 CP11
pagato dai deducenti «risulta del tutto congruo». Il CTU ha però argomentato che il dott. ha predisposto la relazione Persona_5
tecnica allegata all'atto di citazione (compenso € 20.675,20); il dott.
(compenso € 47.800,00) e il dott. Persona_6 ON2
(compenso € 44.980,00) hanno curato gli appelli dell'annualità
[...]
di imposta 2006, il ricorso e l'istanza di accertamento con adesione per l'anno di imposta 2008 e l'attività di mediazione per gli anni di imposta dal 2009 al 2011; «senza entrare nel merito sulla onerosità o meno di detti compensi che, si ha ragione di presumere, siano stati concordati dagli attori con i professionisti», relativamente alle prestazioni del dott.
per la relazione illustrativa e gli atti di accertamento per i Per_1
periodi dal 2006 al 2013 trattasi di attività preliminare all'atto di citazione contro il rag. , sicché l'onere è a carico dei _3
mandanti; quanto alle prestazioni dei dottori e per CP10 CP11
quanto riguarda l'anno di imposta 2006, essendo per la maggior parte addebiti imputabili agli attori, i compensi sono a loro carico;
solo per le annualità dal 2008 al 2011 il riferimento è per la maggior parte a responsabilità del rag. , e il relativo costo è stato determinato _3
applicando il decreto 20.7.2012 n. 140 con tariffa massima per l'anno
2008, per avere il CTU accolto a tale riguardo i rilievi del CTP attoreo,
e minima per gli anni seguenti. Infatti, il Tribunale, nel riconoscere euro
16.053,07 per le spese per le prestazioni dei professionisti, ha ritenuto congrua l'applicazione al periodo d'imposta 2008 della tariffa media dei commercialisti, come indicato dal CTU in risposta alle osservazioni delle parti, e l'applicazione della tariffa minima per i periodi d'imposta
22 successivi, che si sono conclusi con le mediazioni ottenendo la riduzione delle sole sanzioni senza abbattimenti degli imponibili.
La maggiore quantificazione pretesa a tale titolo, peraltro effettuata all'esito di intervenuto accordo con i suddetti professionisti, si basa su criteri di calcolo adeguatamente confutati dal CTU e genericamente illustrati dagli appellanti incidentali nel presente giudizio (queste le argomentazioni: «…deve considerarsi che le competenze pagate e pattuite con i professionisti sono stata concretamente ancorate ai parametri giudiziali e stragiudiziali di riferimento tenuto conto della complessità della vicenda e delle peculiarità del caso concreto…» p.
25 appello incidentale).
30. Mancato accertamento della responsabilità del professionista nella tenuta delle scritture contabili e nella compilazione degli studi di settore: a prescindere dall'estrema genericità della contestazione svolta in citazione di primo grado (vd. p. 28s: «gli elementi contabili inseriti in questo quadro non corrispondono ai dati inseriti nelle scritture contabili e nel bilancio e da quanto prevedono le istruzioni al modello studi di settore TD12U»), va ribadito che il CTU ha esaminato anche questo profilo affermando che, quanto all'ipotizzata responsabilità del per l'errata compilazione dello studio di settore e per la _3
tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge delle rimanenze finali, non vi erano responsabilità per il controllo eseguito dall'agenzia delle entrate nel 2009 per il periodo di imposta 2006 e nemmeno per il fatto che l'accertamento fosse stato eseguito con il metodo induttivo, in quanto i comportamenti che lo avevano giustificato non erano direttamente attribuibili al consulente. Come rimarcano gli appellanti principali, l'attività ispettiva era stata effettuata
(pag. 2 del verbale 3 luglio 2009) perché il nominativo della società
23 verificata “era inserito nel piano dei controlli dell'ufficio per la bassa redditività dichiarata e per l'assenza di controlli negli ultimi cinque anni”.
31. Mancato accertamento della responsabilità del per gli _3
ulteriori errori e le errate valutazioni compiute successivamente alla notifica ai deducenti da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento di imposta 2006-2007 «in relazione all'attività giudiziale
e stragiudiziale dallo stesso posta in essere a seguito degli accertamenti»: anche a tal proposito le deduzioni svolte appaiono prive di rilievo, come p. es individuare l'errore del nell'aver _3
presentato ricorso in commissione tributaria provinciale di Vicenza contro l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006
«anziché trovare un accordo conciliativo con l'agenzia delle entrate che sarebbe stato più vantaggioso» (vd. comparsa p, 31). Per questa voce non viene esposto alcun importo a titolo risarcitorio (vd. comparsa p. 32).
32. L'appellante incidentale, infine, affermando di essere stata
«costretta» a sottoscrivere un'apertura di credito in conto corrente (atto n. 44.577 di rep. notaio di Bassano del Grappa), per € Per_7
500.000,00 a scadenza fissa (31.12.2027), con decurtazioni annue di €
50.000,00 a partire dal 31.12.2018, reclama anche tale importo, oltre interessi maturati e maturandi: si tratterebbe di un contratto bancario concluso «per far fronte al pagamento delle ingenti somme concordate in sede di conciliazione con l'amministrazione finanziaria» e tuttavia non è precisato se e quanto sia riferibile all'inadempimento del come conseguenza immediata e diretta, e quanto invece _3
all'imposizione fiscale comunque dovuta in base all'imponibile
24 effettivo. Su questo punto la censura difetta di specificità perché non consente di distinguere compiutamente le due situazioni.
33. Col secondo motivo (p. 33) i consorti lamentano CP1
l'erroneità della sentenza per non aver riconosciuto la responsabilità dello studio e di relativamente agli Parte_1 Parte_2
errori commessi dal rag. . _3
34. Il motivo non è fondato, poiché la CTU ha analizzato compiutamente la vicenda controversa, rilevando che l'unico soggetto imputabile di inadempimento è il rag. in proprio, _3
quale professionista incaricato. Gli appellanti incidentali, del resto, per giustificare il coinvolgimento dello studio e della si limitano a Pt_2
valorizzare il mero dato formale della fatturazione, nel senso che la fatturazione dell'attività svolta dal ragioniere era stata effettuata dallo studio che, all'epoca dei fatti, era una società in accomandita semplice: pertanto, del tutto corretta – e doverosa – era la scelta di evocare in giudizio non solo il , ma anche lo _3 Controparte_9
e , visto che gli stessi apparivano come
[...] Parte_2
legittimati passivi rispetto alla domanda attorea in virtù della succitata attività di fatturazione. A proposito della poi si sottolinea la sua Pt_2
qualità di socio accomandatario dello Parte_5
sicché ella dovrebbe rispondere in solido e senza limiti
[...]
per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2313 cc.
35. La tesi non può essere condivisa, poiché la controversia riguarda l'inadempimento al contratto d'opera affidato al professionista, rispetto al quale la srl è risultata estranea: e dalla stessa citazione di primo grado alla p. 3 risulta chiaramente che prima e la società CP3
poi si sono «sempre» affidati al rag. AR _3
segno che l'incarico è stato dato a costui quale persona fisica.
[...]
25 36. Col terzo motivo (p. 35), gli appellanti incidentali chiedono, in primo luogo, quale statuizione conseguenziale all'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale (riconoscimento della responsabilità solidale dello e di Parte_1 Parte_2
, la condanna di dette parti alla rifusione in loro favore delle
[...]
spese di lite;
tale pretesa è assorbita dal rigetto del secondo motivo.
Secondariamente chiedono che “anche in denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata in punto di esclusione della responsabilità dello e la adita Corte dovrà Parte_1 Parte_2
comunque porre le spese di lite relative a tali parti in capo al rag.
per aver causato le spese stesse o comunque dovrà disporne _3
la compensazione per essere stati lo e Parte_1 Parte_2
orrettamente evocati in giudizio in quanto apparenti legittimati
[...]
passivi della domanda attorea”. La suddetta deduzione, così come formulata, è inammissibile, poiché non si concreta in una precisa e pertinente critica alla sentenza impugnata, ma piuttosto si risolve, in buona sostanza, nella richiesta di rigetto del primo motivo di appello principale, con cui la società e la chiedono condannarsi gli Pt_2
originari attori alla rifusione delle spese di lite nei loro confronti.
37. In definitiva, solo i motivi primo e secondo dell'appello principale le meritano parziale accoglimento nel senso precisato e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che resta confermata nel resto, vanno compensate le spese di lite di primo grado tra gli originari attori, odierni appellanti incidentali, e le parti
[...]
e e vanno altresì compensate le spese di Parte_1 Parte_2
lite di primo grado tra e . _3 CP4
38. In base alle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, vanno compensate anche le spese di lite del presente grado tra gli
26 originari attori, odierni appellanti incidentali, e le parti
[...]
e (cfr. § 12) e quelle tra Parte_1 Parte_2 _3
e (cfr. §17).
[...] CP4
39. Nel rapporto processuale tra l'appellante principale _3
e gli appellanti incidentali, stante la loro reciproca
[...]
soccombenza in questo grado, le spese di appello possono essere interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza in epigrafe che conferma nel resto, accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi primo e secondo di appello principale e per l'effetto:
1.1. compensa le spese di lite di primo grado tra gli appellanti incidentali e ON
, quali soci della e quali TR AR
eredi di , e gli appellanti principali Parte_4 [...]
e 1.2. compensa le spese di lite di Parte_1 Parte_2
primo grado tra e;
_3 CP4
2. rigetta tutti gli altri motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale;
3. compensa le spese del grado tra l'appellante principale _3
e gli appellanti incidentali e
[...] ON
, quali soci della s.n.c. e quali TR AR
eredi di;
Parte_4
4. compensa le spese di lite del grado tra gli appellanti incidentali e , quali soci della ON TR CP1
27 e quali eredi di , e gli CP3 CP3 Parte_4
appellanti principali e Parte_1 Parte_2
5. compensa le spese di lite del grado tra l'appellante principale e;
_3 CP4
6. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 2 maggio 2025 il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotide Parise
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