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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8176/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8176/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CARBONE ALESSANDRA PAOLA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 06/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA il Parte_1 Parte_2
07/04/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/10/2002, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
20/09/2024.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) DÀ ATTO che il sig. si è spontaneamente allontanato dalla dimora coniugale con il consenso Pt_2 della sig.ra e lo stesso s'impegna ad asportare completamente i propri effetti ed indumenti Pt_1 personali entro il giorno in cui verrà effettuato il rogito notarile dell'atto di trasferimento senza corrispettivo della proprietà di cui al punto 4d).
3) DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
4) DÀ ATTO che, a definizione e a tacitazione di ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale esistente tra le parti e derivante anche dallo scioglimento della comunione dei beni:
a) la sig.ra s'impegna a versare la somma omnicomprensiva di € 20.000,00 al sig. Pt_1 Pt_2 tramite assegno circolare o mediante bonifico bancario sul conto corrente, che lo stesso entro avrà cura di indicare, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione;
b) i coniugi s'impegnano ad estinguere conto corrente bancario n. 000000002164 aperto presso l'istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale di Torino, alla Via Monginevro, dichiarando che le pagina 2 di 4 somme giacenti su quel conto sono di proprietà esclusiva del sig. , che pertanto le Parte_2 tratterrà interamente;
c) i coniugi si danno reciprocamente atto che il veicolo Ford Focus, targato GA083RW, resterà in esclusiva proprietà della sig.ra Il sig. s'impegna a pagare le rate del finanziamento Pt_1 Pt_2 dell'autoveicolo sino ad estinzione dello stesso e a rinunciare la ripetizione di quanto versato ed alla sua quota di comproprietà;
d) il sig. s'impegna a trasferire senza corrispettivo al figlio sig. la Parte_2 Persona_1 quota sé intestata di 2/10 di proprietà degli immobili siti in Rivalta di Torino (TO), alla via Piossasco n.
72, così recensiti al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: immobile n. 1: Foglio 23, Part. 406, Sub. 3, via
Piossasco 72, Piano T-1, Cat. A/3, Cl. 2, vani, 7,5, RC 581,01; immobile n. 2: Foglio 23, Mapp. 406,
Sub. 4, via Piossasco n. 72, Piano T, Cat. C/6, cl. 2, mq 18, RC 71,58; ; immobile n. 3, Foglio 23 Part. 406, Sub. 5, Piano T;
e) all'atto della stipula del rogito notarile la sig.ra s'impegna a rinunciare e rinuncia a Pt_1 qualsivoglia pretesa presente e futura di carattere economico nei confronti del sig. in Parte_2 ragione della suddetta proprietà. Contestualmente il Sig. si impegna a rinunciare e Parte_2 rinuncia alla ripetizione in suo favore da parte della sig.ra degli importi già versati nella gestione Pt_1 del sopra citato immobile;
f) il sig. s'impegna a eseguire il trasferimento senza corrispettivo della quota dell'immobile cui Pt_2 al punto 4d) in favore del figlio entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione e a trasferire la residenza entro e non oltre 10 giorni dall'atto di rogito notarile. Il notaio verrà scelto dalle parti e le spese dell'atto faranno carico interamente alla sig.ra Pt_1
g) anche in ordine trasferimento di proprietà di cui al punto 4d), le parti, alla luce delle concordi pronunce giurisprudenziali, le parti dichiarano di intendere avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la quale dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa";
h) i coniugi concordemente dichiarano che gli arredi ed in genere tutti i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale resteranno in proprietà alla moglie, salvo quelli che i coniugi di comune accordo attribuiranno al marito;
i) i coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti;
m) i coniugi s'impegnano ed obbligano a dare immediata attuazione alle condizioni di separazione sopra elencate sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8176/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CARBONE ALESSANDRA PAOLA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 06/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA il Parte_1 Parte_2
07/04/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/10/2002, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
20/09/2024.
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 26/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) DÀ ATTO che il sig. si è spontaneamente allontanato dalla dimora coniugale con il consenso Pt_2 della sig.ra e lo stesso s'impegna ad asportare completamente i propri effetti ed indumenti Pt_1 personali entro il giorno in cui verrà effettuato il rogito notarile dell'atto di trasferimento senza corrispettivo della proprietà di cui al punto 4d).
3) DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento.
4) DÀ ATTO che, a definizione e a tacitazione di ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale esistente tra le parti e derivante anche dallo scioglimento della comunione dei beni:
a) la sig.ra s'impegna a versare la somma omnicomprensiva di € 20.000,00 al sig. Pt_1 Pt_2 tramite assegno circolare o mediante bonifico bancario sul conto corrente, che lo stesso entro avrà cura di indicare, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione;
b) i coniugi s'impegnano ad estinguere conto corrente bancario n. 000000002164 aperto presso l'istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., filiale di Torino, alla Via Monginevro, dichiarando che le pagina 2 di 4 somme giacenti su quel conto sono di proprietà esclusiva del sig. , che pertanto le Parte_2 tratterrà interamente;
c) i coniugi si danno reciprocamente atto che il veicolo Ford Focus, targato GA083RW, resterà in esclusiva proprietà della sig.ra Il sig. s'impegna a pagare le rate del finanziamento Pt_1 Pt_2 dell'autoveicolo sino ad estinzione dello stesso e a rinunciare la ripetizione di quanto versato ed alla sua quota di comproprietà;
d) il sig. s'impegna a trasferire senza corrispettivo al figlio sig. la Parte_2 Persona_1 quota sé intestata di 2/10 di proprietà degli immobili siti in Rivalta di Torino (TO), alla via Piossasco n.
72, così recensiti al Catasto Fabbricati, Sezione urbana: immobile n. 1: Foglio 23, Part. 406, Sub. 3, via
Piossasco 72, Piano T-1, Cat. A/3, Cl. 2, vani, 7,5, RC 581,01; immobile n. 2: Foglio 23, Mapp. 406,
Sub. 4, via Piossasco n. 72, Piano T, Cat. C/6, cl. 2, mq 18, RC 71,58; ; immobile n. 3, Foglio 23 Part. 406, Sub. 5, Piano T;
e) all'atto della stipula del rogito notarile la sig.ra s'impegna a rinunciare e rinuncia a Pt_1 qualsivoglia pretesa presente e futura di carattere economico nei confronti del sig. in Parte_2 ragione della suddetta proprietà. Contestualmente il Sig. si impegna a rinunciare e Parte_2 rinuncia alla ripetizione in suo favore da parte della sig.ra degli importi già versati nella gestione Pt_1 del sopra citato immobile;
f) il sig. s'impegna a eseguire il trasferimento senza corrispettivo della quota dell'immobile cui Pt_2 al punto 4d) in favore del figlio entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione e a trasferire la residenza entro e non oltre 10 giorni dall'atto di rogito notarile. Il notaio verrà scelto dalle parti e le spese dell'atto faranno carico interamente alla sig.ra Pt_1
g) anche in ordine trasferimento di proprietà di cui al punto 4d), le parti, alla luce delle concordi pronunce giurisprudenziali, le parti dichiarano di intendere avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la quale dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa";
h) i coniugi concordemente dichiarano che gli arredi ed in genere tutti i beni mobili presenti all'interno della casa coniugale resteranno in proprietà alla moglie, salvo quelli che i coniugi di comune accordo attribuiranno al marito;
i) i coniugi danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti precedenti;
m) i coniugi s'impegnano ed obbligano a dare immediata attuazione alle condizioni di separazione sopra elencate sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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