Articolo 1781 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1780Articolo 1777
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9 ottobre 2010
Art. 1781. Computo dell'anzianita' di grado 1. L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 856. 2. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianita' di grado e' computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 858. 3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianita' di grado e' computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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