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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 03020239006166849000 IRPEF-ALTRO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03020239006166849000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle entrate e IO, la Regione Calabria, l'Agenzia delle Entrate-
Direzione provinciale di AR – Ufficio Territoriale di Lamezia Terme, con ricorso telematico iscritto al num. 1455/2024 RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 03020239006166849000, avente ad oggetto le seguenti carelle di pagamento:
- n. 03020210007173822000, notificata il 31.05.2023 inerente al recupero della Tassa automobilistica per l'annualità di imposta 2016, comprensiva di sanzioni ed interessi, non versati alla Regione Calabria, recante la somma complessiva pari ad Euro 362,73;
- n. 03020220008208933000, notificata il 31.05.2023, inerente al recupero IRPEF per l'annualità di imposta
2016, comprensiva di sanzioni ed interessi, non versati alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
AR- Ufficio territoriale di Lamezia Terme, recante la somma complessiva pari ad Euro 406,92.
All'udienza del 05 febbraio 2026, il ricorrente evidenzia l'intervenuta produzione della sentenza n. 655/2024 del 25 marzo 2024 (deposito) con cui viene annullata la cartella esattoriale relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, mentre, in relazione alla cartella relativa all'IRPEF 2016, della relativa quietanza di pagamento. Conclude, pertanto, per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
La parte resistente costituita, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di AR, prende atto della produzione documentale e si associa alla richiesta del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'intervenuto annullamento della cartella esattoriale n. 03020210007173822000 e del pagamento del carico tributario portato dalla cartella di pagamento n. 03020220008208933000, come da relativa quietanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per tale causa (art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Le spese di lite vanno compensate, in base a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso art. 46, sulla base di una scelta di politica legislativa ritenuta dal Giudice delle leggi non incompatibile con i principi fissati dalla Carta costituzionale (sent. 12 marzo 1998, n. 53; v., pure, ordd. 1998/00368, 1999/00077, 1999/00265
e 2000/00465).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di AR in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 03020239006166849000 IRPEF-ALTRO 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03020239006166849000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle entrate e IO, la Regione Calabria, l'Agenzia delle Entrate-
Direzione provinciale di AR – Ufficio Territoriale di Lamezia Terme, con ricorso telematico iscritto al num. 1455/2024 RGR, il contribuente Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 03020239006166849000, avente ad oggetto le seguenti carelle di pagamento:
- n. 03020210007173822000, notificata il 31.05.2023 inerente al recupero della Tassa automobilistica per l'annualità di imposta 2016, comprensiva di sanzioni ed interessi, non versati alla Regione Calabria, recante la somma complessiva pari ad Euro 362,73;
- n. 03020220008208933000, notificata il 31.05.2023, inerente al recupero IRPEF per l'annualità di imposta
2016, comprensiva di sanzioni ed interessi, non versati alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
AR- Ufficio territoriale di Lamezia Terme, recante la somma complessiva pari ad Euro 406,92.
All'udienza del 05 febbraio 2026, il ricorrente evidenzia l'intervenuta produzione della sentenza n. 655/2024 del 25 marzo 2024 (deposito) con cui viene annullata la cartella esattoriale relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, mentre, in relazione alla cartella relativa all'IRPEF 2016, della relativa quietanza di pagamento. Conclude, pertanto, per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
La parte resistente costituita, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di AR, prende atto della produzione documentale e si associa alla richiesta del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione dell'intervenuto annullamento della cartella esattoriale n. 03020210007173822000 e del pagamento del carico tributario portato dalla cartella di pagamento n. 03020220008208933000, come da relativa quietanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per tale causa (art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Le spese di lite vanno compensate, in base a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso art. 46, sulla base di una scelta di politica legislativa ritenuta dal Giudice delle leggi non incompatibile con i principi fissati dalla Carta costituzionale (sent. 12 marzo 1998, n. 53; v., pure, ordd. 1998/00368, 1999/00077, 1999/00265
e 2000/00465).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di AR in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.