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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5938 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2709/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
, (c. f.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di mandataria dell P.IVA_1 [...]
Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Di Falco Domenico (C.F.: ), con elezione C.F._1
di domicilio digitale al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_1 APPELLANTE
E
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione dall'avv. D'ANGIOLELLA LUIGI M. (c.f.
), con il quale elett.te domicilia in Napoli al Viale C.F._2
A. Gramsci n. 16 – Fax 081.19028105 (domicilio fisico) e presso la casella di posta elettronica certificata (domicilio Email_2
digitale)
APPELLATA
nonché
c. f. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_3
avv.ti AVITABILE VALERIA (C.F. ) e CALIENTO C.F._3
GE (C.F. ) con studio in Napoli al Corso CodiceFiscale_4
Vittorio Emanuele n.377, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti a firma digitale dell'Avv. Avv. Fabio Salvatori, (C.F. ), C.F._5
procuratore di giusta procura Notaio Controparte_2 Per_1
di Trieste del 9 giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006),
[...]
registrato Agenzia Entrate di Trieste il 16 giugno 2020 al n. 4130, serie 1T.,
i quali dichiarano di poter ricevere le comunicazioni di rito anche a mezzo fax al n.081.5492792 o ai loro rispettivi indirizzi P.E.C.
Email_3
Email_4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
2 Conclusioni per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita:
1) Nel merito, riformare la sentenza di primo grado per tutti i motivi innanzi
esposti e, per l'effetto, accogliere l'opposizione formulata da
[...]
(oggi nel giudizio di primo grado e, Controparte_3 Controparte_2
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare, pertanto, la domanda di rivalsa, surroga e/o regresso proposta da
(oggi contro la Controparte_3 Controparte_2
Parte_1
3) Condannare le controparti, in solido tra loro o chi per quanto di ragione, al
pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Conclusioni per l'appellata rigetto Controparte_1
dell'appello con ogni conseguenza di legge ed il pagamento delle spese da distrarsi
ai difensori anticipatari.
Conclusioni per l'appellata ed appellante incidentale
[...]
l'Ecc.ma Corte voglia accogliere l'appello principale proposto CP_3
dalla e/o quello incidentale Parte_1
proposto da oggi e, Controparte_3 Controparte_2
conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza n.5293/2011 resa dal
Tribunale di Napoli, voglia accogliere la proposta opposizione con la revoca e/o
annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo n.7984/05 emesso in danno della
dal Tribunale di Napoli il 4-7/11/05 e notificato il Controparte_3
15/12/05, non ricorrendo i presupposti per l'escussione della fideiussione, con la
condanna della alla restituzione degli importi già Controparte_1
3 percepiti in virtù dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, con vittoria di
spese, diritti ed onorario del doppio grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
stipulò nell'anno 2002 con la CP_4 Parte_1
quale capogruppo dell' con
[...] Pt_2 Parte_2
(d'ora in avanti anche solo , un contratto d'appalto
[...] Parte_1
per la realizzazione di un tratto dell'ampliamento dell'autostrada Napoli
– Salerno del valore di circa 20 milioni di euro.
§ 1.1. A garanzia delle obbligazioni assunte col contratto d'appalto nei confronti della committente, la nella qualità di Parte_1
mandataria dell'ATI, contrasse una polizza fideiussoria con la
[...]
(d'ora in avanti anche solo . Controparte_3 CP_3
§ 1.2. Insorte controversie tra le parti circa l'adempimento del contratto di appalto, scusse la garanzia e, a fronte del rifiuto della compagnia CP_4
di pagare, chiese ed ottenne dal tribunale di Napoli l'emissione di un decreto ingiuntivo (decreto n. 7984 del 2005 emesso il 7 novembre 2005)
nei confronti di per € 831.219,00. CP_3
§ 2. propose opposizione, rappresentando che CP_3 Parte_1
aveva già, a propria volta, convenuto in giudizio per sentir CP_4
dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in ragione degli inadempimenti ascritti alla stazione appaltante, e ritenendo che, a fronte della insorta contestazione giudiziale in ordine alla pretesa fatta valere dalla società garantita, non potesse essere azionata la polizza. In ogni caso, chiese di chiamare in causa al fine di ottenerne la Parte_1
4 condanna alla rivalsa delle somme eventualmente versate all'opposta in caso di rigetto dell'opposizione.
§ 3. i costituì invocando il rigetto dell'opposizione. CP_4
§ 4. Si costituì anche la terza chiamata che, preliminarmente, chiese la riunione del giudizio a quello, di cui richiamò integralmente le difese,
autonomamente promosso contro la stazione appaltante o, in subordine,
la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione dell'altra causa, ritenuta pregiudiziale.
§ 5. Con sentenza n. 5293/11 depositata il 3 maggio 2011, il tribunale di
Napoli respinse l'opposizione di confermando l'ingiunzione di CP_3
pagamento; accolse la domanda di garanzia e condannò Parte_1
a rimborsare a la somma che questa avrebbe versato a Controparte_3
in esecuzione della sentenza, con gli interessi nella misura pari al CP_4
tasso ufficiale di sconto in vigore al momento dell'effettivo versamento da parte dell'opponente, maggiorato di tre punti, sino al soddisfo;
condannò l'opponente al pagamento delle spese in favore dell'opposta e condannò al pagamento delle spese in favore di Parte_1
CP_3
§ 5.1. Il tribunale individuò il punto centrale della decisione nella corretta qualificazione della garanzia prestata da in favore di e, CP_3 CP_4
ritenuto che quella polizza fideiussoria, in virtù di una serie di indici testuali, integrasse un contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., e non una comune fideiussione, disattese innanzitutto le richieste della terza chiamata di riunione del giudizio a quello relativo alla risoluzione
5 del contratto di appalto o di sospensione in attesa della definizione dello stesso;
verificò, poi, la non ricorrenza delle ipotesi elaborate dalla giurisprudenza di ammissibilità di eccezioni opponibili al garantito, tra cui quella relativa alla cd. exceptio doli generalis; e, dopo aver tracciato il quadro delle possibili azioni di rivalsa esperibili dopo l'avvenuto pagamento, e le relative differenze a seconda che si verta in caso di mera fideiussione ovvero di garanzia astratta, ritenne che l'opposizione non potesse essere accolta e, contemporaneamente, che fosse fondata l'azione di rivalsa ex art. 1950 c.c. avanzata da ai sensi dell'art. 6 delle CP_3
condizioni generali di polizza, nei confronti di Parte_1
§ 6. ha, quindi, proposto appello avverso la citata Parte_1
decisione.
§ 6.1. L'appellante ha, innanzitutto, evidenziato che il medesimo giudice di primo grado, con sentenza resa in pari data e recante n. 5299/2011,
decidendo il giudizio da essa instaurato nei confronti della stazione appaltante, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della committente, condannando pertanto CP_4
al pagamento della somma di € 585.959,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i danni subiti. Anche sulla scorta di tale circostanza, ha sostenuto l'evidente iniquità della sentenza impugnata, in quanto,
dichiarato risolto il contratto per colpa di Controparte_1
risultava implicitamente accertata l'illegittimità della rescissione operata in via amministrativa dalla committente ai sensi dell'art. 119 del d.P.R.
554/99 e la conseguente escussione della polizza stipulata a garanzia dell'esatto adempimento del contratto di appalto. A sostegno delle
6 proprie deduzioni, poi, l'appellante ha, da un canto, criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva qualificato la polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia, anziché come fideiussione;
e,
dall'altro, ha sostenuto di aver tempestivamente sollevato l'eccezione di dolo generale, che, a suo avviso, risultava senz'altro fondata, dal momento che la committente aveva escusso la garanzia nonostante le numerose riserve sollevate da essa appaltatrice regolarmente iscritte nei registri di contabilità, e malgrado fosse stata già citata in giudizio in relazione a tutti gli inadempimenti a lei imputati.
§ 7. Si è costituita in giudizio aderendo alle ragioni Controparte_3
dell'appellante principale e spiegando a propria volta appello incidentale per le medesime ragioni esposte da Parte_1
[...]
§ 8. Si è costituita, infine, la che, nel Controparte_1
difendere la correttezza della decisione di primo grado, ha, innanzitutto,
evidenziato come le controparti non avessero, nel giudizio innanzi al tribunale, sollevato l'exceptio doli generalis, essendosi limitate ad affermare un collegamento necessario del contratto di garanzia col sottostante rapporto di appalto. In ogni caso, ha escluso qualsiasi comportamento doloso da parte sua, avendo escusso la garanzia a distanza di quasi due anni dall'intimata risoluzione contrattuale. Con riferimento, poi, alla sentenza n. 5299/11 che l'aveva vista soccombente, ha evidenziato che la stessa aveva formato oggetto di impugnazione ad opera di entrambe le parti;
in ogni caso, ha sostenuto che l'esito di quel giudizio era scaturito da una valutazione comparativa tra gli inadempimenti, riconosciuti dal
7 tribunale, di entrambe le parti. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite.
§ 9. La causa venne sospesa con ordinanza collegiale del 12 – 20.7.2016 ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con sentenza irrevocabile, del giudizio pendente tra le parti e relativo all'accertamento della responsabilità per l'inadempimento del contratto di appalto stipulato tra l'appellante principale e la soc. Controparte_1
§ 10. Con ricorso depositato in data 28.01.2025, Parte_1
premesso che altra sezione di questa Corte, con sentenza n. 1226/2019 del
5.3.2019, aveva respinto l'appello proposto da vverso la sentenza CP_4
n. 5299/2011, accogliendo parzialmente il proprio gravame e condannando, per l'effetto, la stazione appaltante al pagamento dell'ulteriore importo di € 175.840,34 oltre IVA ed interessi sulla minor somma di € 143.777,87 oltre IVA di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI a far data dal 29.4.2004 e sino alla data della sentenza;
e che la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 33268/2024 del
19.12.2024, aveva respinto i motivi di ricorso proposti dalla stessa S.A.M.;
ha chiesto di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
§ 11. Instaurato, nuovamente, il rituale contraddittorio, con la costituzione anche di la causa è stata Controparte_5
trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025, con l'assegnazione di 60
gg. per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per il deposito delle repliche.
§ 12. Prima di esaminare le ragioni del gravame, occorre dare atto delle circostanze – da ritenere pacifiche in quanto reiteratamente affermate e
8 non contestate – secondo cui, in esito alla decisione di primo grado,
intimata da ha pagato a Controparte_3 Controparte_1
quest'ultima il complessivo importo di € 966.138,83, oltre alle spese di lite;
ed a sua volta ha provveduto a Parte_1
versare, in regresso, alla il complessivo Controparte_3
importo di € 999.899,15, comprensivo della somma di € 966.138,83 pagato da a degli interessi maturati, delle spese liquidate in CP_3 CP_4
sentenza e delle spese e competenze dell'atto di precetto intimatole il
3.1.2012.
§ 13. Ancora, va dato atto del fatto che, come documentato dall'appellante principale con la comparsa conclusionale del 15.9.2025, la stessa dopo la pronuncia del tribunale n. 5299/11 che Parte_1
aveva accertato l'inadempimento prevalente di nella CP_4
determinazione della risoluzione del contratto di appalto, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro la stazione appaltante per la restituzione delle somme che era stata costretta a rimborsare alla garante,
malgrado l'infondatezza delle pretese della Controparte_3
e, a seguito dell' opposizione a decreto ingiuntivo instaurata da CP_4
quest'ultima (ed intervenuta nelle more anche la pronuncia di appello che aveva incrementato il risarcimento in favore di , il Parte_1
tribunale di Napoli, con sentenza n. 8784/2019, non impugnata, ha respinto l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto recante l'ingiunzione a carico di di pagare alla ricorrente la CP_4
complessiva somma di € 999.899,15, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
9 § 14. Da tali elementi emerge, con chiarezza, che gran parte delle ragioni sostanziali sottese al presente giudizio di appello è venuta meno, dal momento che le questioni economiche connesse all'appalto hanno trovato il loro assetto, essendosi da un lato cristallizzato il credito risarcitorio vantato da per effetto della risoluzione del contratto Parte_1
d'appalto definitivamente ascritta a responsabilità di e risultando CP_4
dall'altro già definite le azioni di rivalsa scaturite dall'escussione della polizza fideiussoria.
§ 15. Resta, tuttavia, da valutare (e la questione ha sicura rilevanza) la fondatezza in diritto del gravame, da cui conseguirà anche la regolamentazione delle spese di lite all'esito di un così complesso iter processuale.
§ 16. Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'appello non può trovare accoglimento.
Come si è sopra esposto, le contestazioni mosse dalle società appellanti
( e alla sentenza del tribunale si incentrano – Parte_1 CP_3
come del resto la decisione del primo giudice – sulla qualificazione della polizza fideiussoria, ritenuta dal tribunale una garanzia autonoma, e considerata al contrario dalle appellanti una ordinaria fideiussione,
sebbene corredata da una clausola di pagamento a prima richiesta,
assimilabile ad una ipotesi di solve et repete. In subordine, poi, le appellanti, ove quella in oggetto fosse ritenuta effettivamente una garanzia autonoma, contestano il mancato esame da parte del tribunale dell'exceptio doli generali, a loro avviso pienamente confermata da una serie di elementi sintomatici.
10 § 17. Ora, ad avviso del Collegio, è certamente condivisibile la qualificazione fornita dal tribunale alla polizza fideiussoria in termini di contratto autonomo di garanzia. Il primo giudice, mediante ampi richiami alla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 3947 del 18
febbraio 2010 che ha definitivamente riconosciuto l'ammissibilità nel nostro sistema delle garanzie autonome, ha evidenziato come si CP_3
fosse impegnata al pagamento della somma contrattualmente prevista,
senza condizioni ed a prima richiesta scritta, a titolo di risarcimento, ed ha quindi, correttamente, sottolineato come la causa concreta del contratto non fosse quello di garantire l'adempimento dell'obbligazione principale dell'appaltatrice (ovviamente, per sua natura infungibile), quanto quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento.
§ 17.1. Non vale a spostare i termini della questione quanto ripetuto più
volte in questo grado di giudizio dalle due appellanti, e cioè che nell'appendice di polizza erano individuate le ipotesi di escussione della garanzia, individuandole:
1. nell'inadempimento di una o più delle obbligazioni contrattuali da parte dell'ATI appaltatrice;
2. nel diritto della committente a riscuotere somme a titolo di penale per ritardata ultimazione dei lavori;
3. nell'ipotesi di diritto alla ripetizione di somme pagate in eccesso rispetto a quanto risultante dal certificato di collaudo;
4.
nel caso, comunque, di crediti della committente nei confronti dell'impresa.
Questa tipizzazione (per la verità, assai ampia) dei casi di corretta escussione della garanzia può assumere (come in questo caso
11 effettivamente ha assunto) rilievo solo in una fase successiva ed eventuale rispetto all'escussione, vale a dire nella fase delle rivalse, fase peraltro ben delineata nella sentenza impugnata (pagg. 9 e 10): a differenza di quanto accade in un'ordinaria fideiussione a prima richiesta, in cui il fideiussore conserva la possibilità di far valere, dopo il pagamento, le proprie ragioni nei confronti del creditore, il garante autonomo non ha
(salvo il caso dell'escussione fraudolenta su cui si tornerà oltre) azione nei confronti del creditore beneficiario, ma solo azione di regresso nei confronti del debitore garantito (come in concreto avvenuto in questo caso). E – come sostenuto dal primo giudice – “sarà il debitore principale
ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario,
ad agire in rivalsa se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di
base, sulla base del rapporto di valuta”.
§ 17.2. Dunque, esclusa l'opponibilità di eccezioni relative al rapporto di base da parte di ed azionato il regresso da parte sua nei CP_3
confronti di è toccato effettivamente a quest'ultima far Parte_1
valere nei confronti di l'insussistenza dei crediti risarcitori a CP_4
garanzia dei quali era stata rilasciata la polizza fideiussoria, ed agire,
quindi, in rivalsa per ottenere la ripetizione di quanto versato per effetto del regresso della compagnia assicuratrice.
§ 17.3. Del resto, non avrebbe alcun senso “autonomizzare” il rapporto di garanzia, mediante la rimozione della possibilità di sollevare eccezioni, e poi paralizzare l'escussione della garanzia in attesa dell'accertamento –
che è di merito, e prevedibilmente lungo e complesso – circa la ricorrenza delle ipotesi sopra indicate.
12 § 18. Tutto quanto sin qui esposto, che caratterizza il regime autonomo della garantievertrag, trova, nel nostro sistema, quegli unici limiti elaborati dalla giurisprudenza che valgono a non eludere l'indispensabilità di una causa del contratto, e che attengono alla ammissibilità di contestazioni relative all'effettiva sussistenza del rapporto di base o, per quel che qui rileva, alla proponibilità della cd. exceptio doli generalis, vale a dire alla possibilità per il garante di paralizzare l'escussione della garanzia da parte del beneficiario (ovvero per il debitore principale di bloccare l'azione di regresso del garante autonomo che faccia seguito ad un incauto pagamento) in presenza di una palese abusività dell'escussione stessa.
§ 18.1. Anche in relazione a tale questione la Corte condivide quanto esposto dal primo giudice.
Innanzitutto, il tribunale ha evidenziato come non fosse stata avanzata l'eccezione di dolo generale, avendo le parti fatto solo riferimento alle vicende relative al giudizio concernente il contratto di appalto, in cui si fronteggiavano reciproche e contrapposte contestazioni di inadempimenti;
e le odierne appellanti, pur contestando l'affermazione del tribunale, non hanno indicato, in modo puntuale, dove e come nel giudizio di primo grado fosse stata sollevata quell'eccezione. Del resto,
anche in questo giudizio di appello, Controparte_6
ipotizzano che l'abusiva escussione fosse evincibile da una serie di circostanze indiziarie (l'epoca dell'escussione; la mancata considerazione delle rilevantissime riserve iscritte nella contabilità di cantiere) che, da sole, non valevano e non valgono di certo ad offrire la prova liquida del
13 carattere fraudolento dell'escussione della garanzia. In questo senso, va richiamato l'insegnamento della suprema corte di Cassazione, secondo cui in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di
garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima
facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il
garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento
circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile
dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione
dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto
principale (Sez. 3, Sentenza n. 30509 del 22/11/2019). Ed è del tutto evidente che non può riconoscersi tale carattere di liquidità ad un accertamento che, nei giudizi di merito, è stato il frutto di una complessa istruttoria, basata anche su consulenze tecniche ed esame di copiosa documentazione, dando luogo, tra l'altro, ad esiti differenti nei due gradi di giudizio.
§ 18.2. Da ultimo, vale la pena evidenziare come non valga a spostare i termini della questione – e, dunque, la decisione della presente causa di appello – quanto affermato dal tribunale di Napoli con la già citata sentenza n. 8784/2019, che, nel respingere l'opposizione proposta da vverso il decreto ingiuntivo ottenuto da agendo CP_4 Parte_1
in rivalsa per le somme versate (tramite a seguito CP_3
dell'escussione della garanzia, ha preso atto dell'intervenuto definitivo accertamento sulla imputabilità della risoluzione del contratto di appalto,
giudicando, quindi l'avvenuta escussione della polizza fideiussoria … del tutto
priva di causa (così la sentenza a pag. 3): quella valutazione, infatti, è stata
14 compiuta ex post, quale conseguenza dei giudizi relativi al rapporto di
valuta, ed ha riconosciuto la fondatezza dell'azione di Parte_1
alla stregua di una comune azione di ripetizione di indebito. Ma ciò non vale ad incrinare la legittimità della originaria escussione della polizza fideiussoria (secondo una valutazione da compiere ex ante), stante il suo indiscutibile carattere di garanzia autonoma.
§ 19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ed impongono la condanna delle appellanti, principale ed incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata,
spese liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dai d.m.
55/2014 e 147/2022, tenuto conto del valore economico della controversia e facendo applicazione dei valori medi di tariffa per tutte le fasi (ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione, da liquidare nei valori minimi nel presente grado).
Vanno invece compensate le spese nei rapporti tra e Parte_1
stante l'assenza di posizioni contrastanti tra tali parti. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in Parte_1
proprio e quale mandataria dell
[...]
e quell'appello incidentale Parte_2
proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Napoli, n. 5293/2011 del 2 – 3.5.2011, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta gli appelli principale ed incidentale;
15 - b) condanna in proprio e Parte_1
quale mandataria dell Parte_2
e in solido tra
[...] CP_3 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 22.333,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-c) compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra
[...]
in proprio e quale mandataria dell' Parte_1 [...]
Controparte_7
Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, il 19.11.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2709/2011 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
e vertente
TRA
, (c. f.: Parte_1
), in proprio e nella qualità di mandataria dell P.IVA_1 [...]
Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto,
dall'Avv. Di Falco Domenico (C.F.: ), con elezione C.F._1
di domicilio digitale al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_1 APPELLANTE
E
(c. f. ), Controparte_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione dall'avv. D'ANGIOLELLA LUIGI M. (c.f.
), con il quale elett.te domicilia in Napoli al Viale C.F._2
A. Gramsci n. 16 – Fax 081.19028105 (domicilio fisico) e presso la casella di posta elettronica certificata (domicilio Email_2
digitale)
APPELLATA
nonché
c. f. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_3
avv.ti AVITABILE VALERIA (C.F. ) e CALIENTO C.F._3
GE (C.F. ) con studio in Napoli al Corso CodiceFiscale_4
Vittorio Emanuele n.377, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura alle liti a firma digitale dell'Avv. Avv. Fabio Salvatori, (C.F. ), C.F._5
procuratore di giusta procura Notaio Controparte_2 Per_1
di Trieste del 9 giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006),
[...]
registrato Agenzia Entrate di Trieste il 16 giugno 2020 al n. 4130, serie 1T.,
i quali dichiarano di poter ricevere le comunicazioni di rito anche a mezzo fax al n.081.5492792 o ai loro rispettivi indirizzi P.E.C.
Email_3
Email_4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
2 Conclusioni per l'appellante principale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita:
1) Nel merito, riformare la sentenza di primo grado per tutti i motivi innanzi
esposti e, per l'effetto, accogliere l'opposizione formulata da
[...]
(oggi nel giudizio di primo grado e, Controparte_3 Controparte_2
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare, pertanto, la domanda di rivalsa, surroga e/o regresso proposta da
(oggi contro la Controparte_3 Controparte_2
Parte_1
3) Condannare le controparti, in solido tra loro o chi per quanto di ragione, al
pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Conclusioni per l'appellata rigetto Controparte_1
dell'appello con ogni conseguenza di legge ed il pagamento delle spese da distrarsi
ai difensori anticipatari.
Conclusioni per l'appellata ed appellante incidentale
[...]
l'Ecc.ma Corte voglia accogliere l'appello principale proposto CP_3
dalla e/o quello incidentale Parte_1
proposto da oggi e, Controparte_3 Controparte_2
conseguentemente, in riforma della impugnata sentenza n.5293/2011 resa dal
Tribunale di Napoli, voglia accogliere la proposta opposizione con la revoca e/o
annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo n.7984/05 emesso in danno della
dal Tribunale di Napoli il 4-7/11/05 e notificato il Controparte_3
15/12/05, non ricorrendo i presupposti per l'escussione della fideiussione, con la
condanna della alla restituzione degli importi già Controparte_1
3 percepiti in virtù dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, con vittoria di
spese, diritti ed onorario del doppio grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
stipulò nell'anno 2002 con la CP_4 Parte_1
quale capogruppo dell' con
[...] Pt_2 Parte_2
(d'ora in avanti anche solo , un contratto d'appalto
[...] Parte_1
per la realizzazione di un tratto dell'ampliamento dell'autostrada Napoli
– Salerno del valore di circa 20 milioni di euro.
§ 1.1. A garanzia delle obbligazioni assunte col contratto d'appalto nei confronti della committente, la nella qualità di Parte_1
mandataria dell'ATI, contrasse una polizza fideiussoria con la
[...]
(d'ora in avanti anche solo . Controparte_3 CP_3
§ 1.2. Insorte controversie tra le parti circa l'adempimento del contratto di appalto, scusse la garanzia e, a fronte del rifiuto della compagnia CP_4
di pagare, chiese ed ottenne dal tribunale di Napoli l'emissione di un decreto ingiuntivo (decreto n. 7984 del 2005 emesso il 7 novembre 2005)
nei confronti di per € 831.219,00. CP_3
§ 2. propose opposizione, rappresentando che CP_3 Parte_1
aveva già, a propria volta, convenuto in giudizio per sentir CP_4
dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in ragione degli inadempimenti ascritti alla stazione appaltante, e ritenendo che, a fronte della insorta contestazione giudiziale in ordine alla pretesa fatta valere dalla società garantita, non potesse essere azionata la polizza. In ogni caso, chiese di chiamare in causa al fine di ottenerne la Parte_1
4 condanna alla rivalsa delle somme eventualmente versate all'opposta in caso di rigetto dell'opposizione.
§ 3. i costituì invocando il rigetto dell'opposizione. CP_4
§ 4. Si costituì anche la terza chiamata che, preliminarmente, chiese la riunione del giudizio a quello, di cui richiamò integralmente le difese,
autonomamente promosso contro la stazione appaltante o, in subordine,
la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione dell'altra causa, ritenuta pregiudiziale.
§ 5. Con sentenza n. 5293/11 depositata il 3 maggio 2011, il tribunale di
Napoli respinse l'opposizione di confermando l'ingiunzione di CP_3
pagamento; accolse la domanda di garanzia e condannò Parte_1
a rimborsare a la somma che questa avrebbe versato a Controparte_3
in esecuzione della sentenza, con gli interessi nella misura pari al CP_4
tasso ufficiale di sconto in vigore al momento dell'effettivo versamento da parte dell'opponente, maggiorato di tre punti, sino al soddisfo;
condannò l'opponente al pagamento delle spese in favore dell'opposta e condannò al pagamento delle spese in favore di Parte_1
CP_3
§ 5.1. Il tribunale individuò il punto centrale della decisione nella corretta qualificazione della garanzia prestata da in favore di e, CP_3 CP_4
ritenuto che quella polizza fideiussoria, in virtù di una serie di indici testuali, integrasse un contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., e non una comune fideiussione, disattese innanzitutto le richieste della terza chiamata di riunione del giudizio a quello relativo alla risoluzione
5 del contratto di appalto o di sospensione in attesa della definizione dello stesso;
verificò, poi, la non ricorrenza delle ipotesi elaborate dalla giurisprudenza di ammissibilità di eccezioni opponibili al garantito, tra cui quella relativa alla cd. exceptio doli generalis; e, dopo aver tracciato il quadro delle possibili azioni di rivalsa esperibili dopo l'avvenuto pagamento, e le relative differenze a seconda che si verta in caso di mera fideiussione ovvero di garanzia astratta, ritenne che l'opposizione non potesse essere accolta e, contemporaneamente, che fosse fondata l'azione di rivalsa ex art. 1950 c.c. avanzata da ai sensi dell'art. 6 delle CP_3
condizioni generali di polizza, nei confronti di Parte_1
§ 6. ha, quindi, proposto appello avverso la citata Parte_1
decisione.
§ 6.1. L'appellante ha, innanzitutto, evidenziato che il medesimo giudice di primo grado, con sentenza resa in pari data e recante n. 5299/2011,
decidendo il giudizio da essa instaurato nei confronti della stazione appaltante, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della committente, condannando pertanto CP_4
al pagamento della somma di € 585.959,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i danni subiti. Anche sulla scorta di tale circostanza, ha sostenuto l'evidente iniquità della sentenza impugnata, in quanto,
dichiarato risolto il contratto per colpa di Controparte_1
risultava implicitamente accertata l'illegittimità della rescissione operata in via amministrativa dalla committente ai sensi dell'art. 119 del d.P.R.
554/99 e la conseguente escussione della polizza stipulata a garanzia dell'esatto adempimento del contratto di appalto. A sostegno delle
6 proprie deduzioni, poi, l'appellante ha, da un canto, criticato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva qualificato la polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia, anziché come fideiussione;
e,
dall'altro, ha sostenuto di aver tempestivamente sollevato l'eccezione di dolo generale, che, a suo avviso, risultava senz'altro fondata, dal momento che la committente aveva escusso la garanzia nonostante le numerose riserve sollevate da essa appaltatrice regolarmente iscritte nei registri di contabilità, e malgrado fosse stata già citata in giudizio in relazione a tutti gli inadempimenti a lei imputati.
§ 7. Si è costituita in giudizio aderendo alle ragioni Controparte_3
dell'appellante principale e spiegando a propria volta appello incidentale per le medesime ragioni esposte da Parte_1
[...]
§ 8. Si è costituita, infine, la che, nel Controparte_1
difendere la correttezza della decisione di primo grado, ha, innanzitutto,
evidenziato come le controparti non avessero, nel giudizio innanzi al tribunale, sollevato l'exceptio doli generalis, essendosi limitate ad affermare un collegamento necessario del contratto di garanzia col sottostante rapporto di appalto. In ogni caso, ha escluso qualsiasi comportamento doloso da parte sua, avendo escusso la garanzia a distanza di quasi due anni dall'intimata risoluzione contrattuale. Con riferimento, poi, alla sentenza n. 5299/11 che l'aveva vista soccombente, ha evidenziato che la stessa aveva formato oggetto di impugnazione ad opera di entrambe le parti;
in ogni caso, ha sostenuto che l'esito di quel giudizio era scaturito da una valutazione comparativa tra gli inadempimenti, riconosciuti dal
7 tribunale, di entrambe le parti. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di lite.
§ 9. La causa venne sospesa con ordinanza collegiale del 12 – 20.7.2016 ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con sentenza irrevocabile, del giudizio pendente tra le parti e relativo all'accertamento della responsabilità per l'inadempimento del contratto di appalto stipulato tra l'appellante principale e la soc. Controparte_1
§ 10. Con ricorso depositato in data 28.01.2025, Parte_1
premesso che altra sezione di questa Corte, con sentenza n. 1226/2019 del
5.3.2019, aveva respinto l'appello proposto da vverso la sentenza CP_4
n. 5299/2011, accogliendo parzialmente il proprio gravame e condannando, per l'effetto, la stazione appaltante al pagamento dell'ulteriore importo di € 175.840,34 oltre IVA ed interessi sulla minor somma di € 143.777,87 oltre IVA di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI a far data dal 29.4.2004 e sino alla data della sentenza;
e che la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 33268/2024 del
19.12.2024, aveva respinto i motivi di ricorso proposti dalla stessa S.A.M.;
ha chiesto di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
§ 11. Instaurato, nuovamente, il rituale contraddittorio, con la costituzione anche di la causa è stata Controparte_5
trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025, con l'assegnazione di 60
gg. per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per il deposito delle repliche.
§ 12. Prima di esaminare le ragioni del gravame, occorre dare atto delle circostanze – da ritenere pacifiche in quanto reiteratamente affermate e
8 non contestate – secondo cui, in esito alla decisione di primo grado,
intimata da ha pagato a Controparte_3 Controparte_1
quest'ultima il complessivo importo di € 966.138,83, oltre alle spese di lite;
ed a sua volta ha provveduto a Parte_1
versare, in regresso, alla il complessivo Controparte_3
importo di € 999.899,15, comprensivo della somma di € 966.138,83 pagato da a degli interessi maturati, delle spese liquidate in CP_3 CP_4
sentenza e delle spese e competenze dell'atto di precetto intimatole il
3.1.2012.
§ 13. Ancora, va dato atto del fatto che, come documentato dall'appellante principale con la comparsa conclusionale del 15.9.2025, la stessa dopo la pronuncia del tribunale n. 5299/11 che Parte_1
aveva accertato l'inadempimento prevalente di nella CP_4
determinazione della risoluzione del contratto di appalto, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro la stazione appaltante per la restituzione delle somme che era stata costretta a rimborsare alla garante,
malgrado l'infondatezza delle pretese della Controparte_3
e, a seguito dell' opposizione a decreto ingiuntivo instaurata da CP_4
quest'ultima (ed intervenuta nelle more anche la pronuncia di appello che aveva incrementato il risarcimento in favore di , il Parte_1
tribunale di Napoli, con sentenza n. 8784/2019, non impugnata, ha respinto l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto recante l'ingiunzione a carico di di pagare alla ricorrente la CP_4
complessiva somma di € 999.899,15, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
9 § 14. Da tali elementi emerge, con chiarezza, che gran parte delle ragioni sostanziali sottese al presente giudizio di appello è venuta meno, dal momento che le questioni economiche connesse all'appalto hanno trovato il loro assetto, essendosi da un lato cristallizzato il credito risarcitorio vantato da per effetto della risoluzione del contratto Parte_1
d'appalto definitivamente ascritta a responsabilità di e risultando CP_4
dall'altro già definite le azioni di rivalsa scaturite dall'escussione della polizza fideiussoria.
§ 15. Resta, tuttavia, da valutare (e la questione ha sicura rilevanza) la fondatezza in diritto del gravame, da cui conseguirà anche la regolamentazione delle spese di lite all'esito di un così complesso iter processuale.
§ 16. Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'appello non può trovare accoglimento.
Come si è sopra esposto, le contestazioni mosse dalle società appellanti
( e alla sentenza del tribunale si incentrano – Parte_1 CP_3
come del resto la decisione del primo giudice – sulla qualificazione della polizza fideiussoria, ritenuta dal tribunale una garanzia autonoma, e considerata al contrario dalle appellanti una ordinaria fideiussione,
sebbene corredata da una clausola di pagamento a prima richiesta,
assimilabile ad una ipotesi di solve et repete. In subordine, poi, le appellanti, ove quella in oggetto fosse ritenuta effettivamente una garanzia autonoma, contestano il mancato esame da parte del tribunale dell'exceptio doli generali, a loro avviso pienamente confermata da una serie di elementi sintomatici.
10 § 17. Ora, ad avviso del Collegio, è certamente condivisibile la qualificazione fornita dal tribunale alla polizza fideiussoria in termini di contratto autonomo di garanzia. Il primo giudice, mediante ampi richiami alla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 3947 del 18
febbraio 2010 che ha definitivamente riconosciuto l'ammissibilità nel nostro sistema delle garanzie autonome, ha evidenziato come si CP_3
fosse impegnata al pagamento della somma contrattualmente prevista,
senza condizioni ed a prima richiesta scritta, a titolo di risarcimento, ed ha quindi, correttamente, sottolineato come la causa concreta del contratto non fosse quello di garantire l'adempimento dell'obbligazione principale dell'appaltatrice (ovviamente, per sua natura infungibile), quanto quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento.
§ 17.1. Non vale a spostare i termini della questione quanto ripetuto più
volte in questo grado di giudizio dalle due appellanti, e cioè che nell'appendice di polizza erano individuate le ipotesi di escussione della garanzia, individuandole:
1. nell'inadempimento di una o più delle obbligazioni contrattuali da parte dell'ATI appaltatrice;
2. nel diritto della committente a riscuotere somme a titolo di penale per ritardata ultimazione dei lavori;
3. nell'ipotesi di diritto alla ripetizione di somme pagate in eccesso rispetto a quanto risultante dal certificato di collaudo;
4.
nel caso, comunque, di crediti della committente nei confronti dell'impresa.
Questa tipizzazione (per la verità, assai ampia) dei casi di corretta escussione della garanzia può assumere (come in questo caso
11 effettivamente ha assunto) rilievo solo in una fase successiva ed eventuale rispetto all'escussione, vale a dire nella fase delle rivalse, fase peraltro ben delineata nella sentenza impugnata (pagg. 9 e 10): a differenza di quanto accade in un'ordinaria fideiussione a prima richiesta, in cui il fideiussore conserva la possibilità di far valere, dopo il pagamento, le proprie ragioni nei confronti del creditore, il garante autonomo non ha
(salvo il caso dell'escussione fraudolenta su cui si tornerà oltre) azione nei confronti del creditore beneficiario, ma solo azione di regresso nei confronti del debitore garantito (come in concreto avvenuto in questo caso). E – come sostenuto dal primo giudice – “sarà il debitore principale
ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario,
ad agire in rivalsa se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di
base, sulla base del rapporto di valuta”.
§ 17.2. Dunque, esclusa l'opponibilità di eccezioni relative al rapporto di base da parte di ed azionato il regresso da parte sua nei CP_3
confronti di è toccato effettivamente a quest'ultima far Parte_1
valere nei confronti di l'insussistenza dei crediti risarcitori a CP_4
garanzia dei quali era stata rilasciata la polizza fideiussoria, ed agire,
quindi, in rivalsa per ottenere la ripetizione di quanto versato per effetto del regresso della compagnia assicuratrice.
§ 17.3. Del resto, non avrebbe alcun senso “autonomizzare” il rapporto di garanzia, mediante la rimozione della possibilità di sollevare eccezioni, e poi paralizzare l'escussione della garanzia in attesa dell'accertamento –
che è di merito, e prevedibilmente lungo e complesso – circa la ricorrenza delle ipotesi sopra indicate.
12 § 18. Tutto quanto sin qui esposto, che caratterizza il regime autonomo della garantievertrag, trova, nel nostro sistema, quegli unici limiti elaborati dalla giurisprudenza che valgono a non eludere l'indispensabilità di una causa del contratto, e che attengono alla ammissibilità di contestazioni relative all'effettiva sussistenza del rapporto di base o, per quel che qui rileva, alla proponibilità della cd. exceptio doli generalis, vale a dire alla possibilità per il garante di paralizzare l'escussione della garanzia da parte del beneficiario (ovvero per il debitore principale di bloccare l'azione di regresso del garante autonomo che faccia seguito ad un incauto pagamento) in presenza di una palese abusività dell'escussione stessa.
§ 18.1. Anche in relazione a tale questione la Corte condivide quanto esposto dal primo giudice.
Innanzitutto, il tribunale ha evidenziato come non fosse stata avanzata l'eccezione di dolo generale, avendo le parti fatto solo riferimento alle vicende relative al giudizio concernente il contratto di appalto, in cui si fronteggiavano reciproche e contrapposte contestazioni di inadempimenti;
e le odierne appellanti, pur contestando l'affermazione del tribunale, non hanno indicato, in modo puntuale, dove e come nel giudizio di primo grado fosse stata sollevata quell'eccezione. Del resto,
anche in questo giudizio di appello, Controparte_6
ipotizzano che l'abusiva escussione fosse evincibile da una serie di circostanze indiziarie (l'epoca dell'escussione; la mancata considerazione delle rilevantissime riserve iscritte nella contabilità di cantiere) che, da sole, non valevano e non valgono di certo ad offrire la prova liquida del
13 carattere fraudolento dell'escussione della garanzia. In questo senso, va richiamato l'insegnamento della suprema corte di Cassazione, secondo cui in tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di
garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima
facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il
garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento
circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile
dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione
dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto
principale (Sez. 3, Sentenza n. 30509 del 22/11/2019). Ed è del tutto evidente che non può riconoscersi tale carattere di liquidità ad un accertamento che, nei giudizi di merito, è stato il frutto di una complessa istruttoria, basata anche su consulenze tecniche ed esame di copiosa documentazione, dando luogo, tra l'altro, ad esiti differenti nei due gradi di giudizio.
§ 18.2. Da ultimo, vale la pena evidenziare come non valga a spostare i termini della questione – e, dunque, la decisione della presente causa di appello – quanto affermato dal tribunale di Napoli con la già citata sentenza n. 8784/2019, che, nel respingere l'opposizione proposta da vverso il decreto ingiuntivo ottenuto da agendo CP_4 Parte_1
in rivalsa per le somme versate (tramite a seguito CP_3
dell'escussione della garanzia, ha preso atto dell'intervenuto definitivo accertamento sulla imputabilità della risoluzione del contratto di appalto,
giudicando, quindi l'avvenuta escussione della polizza fideiussoria … del tutto
priva di causa (così la sentenza a pag. 3): quella valutazione, infatti, è stata
14 compiuta ex post, quale conseguenza dei giudizi relativi al rapporto di
valuta, ed ha riconosciuto la fondatezza dell'azione di Parte_1
alla stregua di una comune azione di ripetizione di indebito. Ma ciò non vale ad incrinare la legittimità della originaria escussione della polizza fideiussoria (secondo una valutazione da compiere ex ante), stante il suo indiscutibile carattere di garanzia autonoma.
§ 19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ed impongono la condanna delle appellanti, principale ed incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata,
spese liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dai d.m.
55/2014 e 147/2022, tenuto conto del valore economico della controversia e facendo applicazione dei valori medi di tariffa per tutte le fasi (ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione, da liquidare nei valori minimi nel presente grado).
Vanno invece compensate le spese nei rapporti tra e Parte_1
stante l'assenza di posizioni contrastanti tra tali parti. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in Parte_1
proprio e quale mandataria dell
[...]
e quell'appello incidentale Parte_2
proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Napoli, n. 5293/2011 del 2 – 3.5.2011, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta gli appelli principale ed incidentale;
15 - b) condanna in proprio e Parte_1
quale mandataria dell Parte_2
e in solido tra
[...] CP_3 Controparte_3
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 22.333,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-c) compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra
[...]
in proprio e quale mandataria dell' Parte_1 [...]
Controparte_7
Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli, il 19.11.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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