Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 27 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5878/2025 RG TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...] scala A, Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
con sede legale in Napoli al Corso Garibaldi n. 106, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Giancarlo Madonna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via
Posillipo 69/20.
Ricorrente
CONTRO
– Sede di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede in Napoli CP_2
alla via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso, nonché dagli
Avvocati Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo.
Convenuto
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che in data 19.02.2025, riceveva la notifica a mezzo posta dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000549022 relativa all'atto di accertamento prot. n. .5100.08/12/2021.1056330 del 08.12.2021 CP_2
riferito all'anno 2019, con la quale l' ingiungeva di pagare la complessiva somma di € 5.760,00 CP_2
quale sanzione amministrativa per presunte violazioni accertate in riferimento all'anno 2019 e di €
9,05 quali spese di notifica.
Deduceva che a detta dell'Ente impositore sarebbe stata obbligata per un'asserita violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni della legge
11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2019.
Ciò premesso articolava i seguenti motivi di opposizione: nullità insanabile dell'atto per omessa sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione;
omessa contestazione e/o omessa notifica di un preliminare atto di accertamento;
mancato rispetto dei termini di decadenza;
intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione;
difetto di motivazione;
infondatezza della pretesa;
manifesta sproporzione tra la sanzione ingiunta e le violazioni contestate.
Chiedeva pertanto: “A) In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alle opponenti da un'eventuale esecuzione, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-000549022 relativa all'atto di accertamento prot. n. 5100.08/12/2021.1056330 del 08.12.2021 riferito all'anno CP_2
2019. B) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullare l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000549022 relativa all'atto di accertamento prot. n. 5100.08/12/2021.1056330 del 08.12.2021 riferito CP_2
all'anno 2019, per quanto esposto in precedenza. C) In via subordinata, in caso di accoglimento parziale del presente ricorso per quanto esposto in precedenza, previa dichiarazione di nullità e/o previo annullamento della suddetta ordinanza – ingiunzione, determinare la somma effettivamente dovuta. D) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario”.
Si costituiva l' che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative CP_2
ad asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque infondate, rilevando che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del CP_2
provvedimento era corretto e immune da vizi.
Nel merito, precisava che l'ordinanza opposta scaturiva dal mancato versamento delle quote a carico relative ai periodi 12/2018 al 04/2019, diffidato con atto di accertamento
.5100.08/12/2021.1056330 notificato in data 22/12/2021.. CP_2
Concludeva per inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Il Tribunale rigettava la richiesta di sospensione avanzata dalla ricorrente e fissava l'udienza di merito per la trattazione della causa.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La controversia concerne l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dall' ai sensi dell'art. CP_2
35, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per l'irrogazione di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali.
L'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione deve essere respinta. 3
In primo luogo, deve rilevarsi che la giurisprudenza tributaria richiamata da parte ricorrente, relativa agli avvisi di accertamento “cartacei” sottoscritti digitalmente ma notificati a mezzo posta, attiene ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame e non trova applicazione nel presente caso.
Più specificamente, l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, stabilisce che
“nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto
e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista
l'apposizione di firma autografa, quest'ultima è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
La Suprema Corte di Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui “qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione di cui alla
L. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2” (Cass. Civ., Sez. II, 4 agosto 2022, n. 24231; Cass. 18 luglio
2020, n. 18493;
In particolare, la Cassazione civile, Sez. II, n. 24231/2022 ha specificato che “poiché l'ordinanza risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato, era sufficiente per la validità del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalità sostitutiva della sottoscrizione”.
Tale disposizione, in combinato disposto con le norme tecniche sulla documentazione amministrativa digitale di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82), chiarisce inequivocabilmente che nei documenti prodotti con sistemi automatizzati dalle pubbliche amministrazioni, l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sostituisce integralmente la sottoscrizione autografa.
Nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione risulta essere regolarmente sottoscritta secondo le modalità previste dalla normativa di settore, sia essa firmata digitalmente sia redatta con sistemi meccanizzati con indicazione del funzionario responsabile. Non sussiste alcun vizio di sottoscrizione, atteso che le modalità di sottoscrizione adottate dall' garantiscono l'integrità del CP_2
documento e l'identificabilità del soggetto sottoscrittore.
L'eccezione relativa all'omessa contestazione e/o omessa notifica di un preliminare atto di accertamento deve essere, invece, accolta.
L'art. 14 della legge n. 689/1981 stabilisce che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al 4
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Il medesimo articolo, al comma secondo, prevede che “Quando non è stato possibile procedere alla contestazione immediata per le ragioni indicate nel comma 1, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”.
Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa non risulta la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento prot. n. .5100.08/12/2021.1056330 del 08.12.2021, menzionato nella opposta CP_2
ordinanza ingiunzione, sebbene l' abbia affermato nella propria memoria difensiva che tale CP_2
atto sarebbe stato “notificato in data 22/12/2021”. A tale riguardo l'onere della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento incombe sull'amministrazione procedente, che non può limitarsi ad una mera affermazione priva di riscontro documentale. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, con conseguente accoglimento dell'eccezione sollevata dalla ricorrente.
L'omissione della notificazione di tale atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio deve svolgersi secondo le fasi prestabilite dalla legge, e l'eventuale omissione di una di esse - quale quella della preventiva contestazione della violazione - comporta nullità del provvedimento conclusivo del procedimento medesimo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
Accoglie il ricorso
Dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000549022 del 19.02.2025
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in Euro CP_2
1.200,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice