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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferrara, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso per reclamo ex art. 1, co. 58, L. n. 92/2012;
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Alessandro Paone e Marco Pati Clausi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione ex art. 1, co. 58, L. n. 92/2012;
RECLAMATA
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione alla ordinanza resa da questo Tribunale nel giudizio RG 14169/2021 con cui era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla resistente con lettera del 13.07.2021.
Ripercorsi gli elementi fattuali e di diritto già esposti in sede sommaria ed evidenziata l'erroneità della ordinanza sui vari punti in contestazione, il ricorrente chiedeva quindi: “1)
Accertarsi e dichiararsi nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento intimato al ricorrente, per le causali di cui in premessa; 2) Condannarsi in persona del legale CP_1 rapp.te dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa in Milano, via Stamira d'Ancona
n. 9, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra ex art. 18 L. 300/70, così come modificato dalla L. 92/12, tenuto conto che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente è pari ad € 2.075,96 (come da busta paga allegata); 3) In subordine, condannarsi come sopra rapp.ta e dom.ta, alla CP_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso delle retribuzioni maturate e maturande, fino ad un massimo di dodici mensilità, ovvero, ancora in via più subordinata al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria tra le dodici e le ventiquattro mensilità di retribuzione globale di fatto, tenuto conto del profilo professionale del ricorrente, le difficoltà a reperire una nuova occupazione in una zona economica depressa come quella campana e in un periodo, come quello attuale, di crisi e di recessione economica tra i più devastante del secolo; 4) In via del tutto gradata condannarsi la società, come sopra rapp.ta e dom.ta, al pagamento in favore dell'istante del risarcimento del danno da sei a dodici mensilità di retribuzione il tutto con vittoria di spese”.
Costituitasi in giudizio la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di prove orali, disposta trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, all'esito delle note il Tribunale, con sentenza n. 5290/2023, rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava l'ordinanza del 20.10.2022, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Proponeva appello avverso la sentenza in esame, , che censurava il Parte_1 percorso motivazionale del primo giudicante sotto diversi profili, anzitutto, lamentando che il primo giudice aveva disposto la trattazione scritta per l'udienza del 29.3.2022 che, viceversa, avrebbe richiesto la presenza del ricorrente così violando il suo diritto di difesa in ragione della necessaria presenza delle parti all'atto del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai documenti di cui all'allegato n. 7 e che la difesa sul punto era stata esercitata nei termini decadenziali previsti dalla legge. Nel merito contestava la decisione in quanto il primo giudicante avrebbe violato l'art. 5 della L. n. 604/66 nonché l'art. 2967 c.c. sull'onere della prova che spettava rigorosamente al datore di lavoro. Ulteriormente rilevava l'insussistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare rispetto ai quali, a suo dire, sarebbe completamente estraneo evidenziando, in ogni caso, la mancanza di proporzionalità tra l'addebito formulato e la sanzione concretamente irrogata della risoluzione de rapporto di lavoro.
Pag. 2 di 4 Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della gravata sentenza con accoglimento delle pretese formulate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la che contestava il gravame in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con atto scritto del 7.10.2024 il procuratore di parte reclamante dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello a condizione che la procedesse alla remissione della CP_1 querela sporta nei confronti del Parte_1
La società reclamata, in pari data, accettava la rinuncia al gravame instaurato.
Ulteriormente veniva richiesta dalle parti, a questa Corte, una pronuncia di cessata materia del contendere.
All'udienza del 4.2.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
*******
La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va, infatti, preliminarmente rilevato che, come emerge dall'atto di rinuncia al gravame instaurato da parte reclamante, sottoscritto in data 7.10.2024, ed accettato in pari data dalla società reclamata le parti hanno rinunciato all'azione.
Le parti, altresì, chiedevano alla Corte la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
È pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, “per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si
Pag. 3 di 4 verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”
(Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi).
Peraltro, la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Nella specie, nella proposta formulata da parte reclamante ed accettata dalla società reclamata si dà atto che tutte le spese relative al giudizio richiamato verranno integralmente compensate tra le parti.
Non può pertanto il Collegio che dare atto di tale espressa pattuizione e conformarsi alla regolamentazione concordata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli in data 4.2.2025
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 4 di 4
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA'
composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 56/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferrara, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso per reclamo ex art. 1, co. 58, L. n. 92/2012;
RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Alessandro Paone e Marco Pati Clausi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione ex art. 1, co. 58, L. n. 92/2012;
RECLAMATA
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 comma 51 della legge n. 92/2012 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione alla ordinanza resa da questo Tribunale nel giudizio RG 14169/2021 con cui era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla resistente con lettera del 13.07.2021.
Ripercorsi gli elementi fattuali e di diritto già esposti in sede sommaria ed evidenziata l'erroneità della ordinanza sui vari punti in contestazione, il ricorrente chiedeva quindi: “1)
Accertarsi e dichiararsi nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento intimato al ricorrente, per le causali di cui in premessa; 2) Condannarsi in persona del legale CP_1 rapp.te dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa in Milano, via Stamira d'Ancona
n. 9, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento in favore dello stesso di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra ex art. 18 L. 300/70, così come modificato dalla L. 92/12, tenuto conto che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente è pari ad € 2.075,96 (come da busta paga allegata); 3) In subordine, condannarsi come sopra rapp.ta e dom.ta, alla CP_1 reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso delle retribuzioni maturate e maturande, fino ad un massimo di dodici mensilità, ovvero, ancora in via più subordinata al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria tra le dodici e le ventiquattro mensilità di retribuzione globale di fatto, tenuto conto del profilo professionale del ricorrente, le difficoltà a reperire una nuova occupazione in una zona economica depressa come quella campana e in un periodo, come quello attuale, di crisi e di recessione economica tra i più devastante del secolo; 4) In via del tutto gradata condannarsi la società, come sopra rapp.ta e dom.ta, al pagamento in favore dell'istante del risarcimento del danno da sei a dodici mensilità di retribuzione il tutto con vittoria di spese”.
Costituitasi in giudizio la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di prove orali, disposta trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, all'esito delle note il Tribunale, con sentenza n. 5290/2023, rigettava il ricorso e, per l'effetto, confermava l'ordinanza del 20.10.2022, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Proponeva appello avverso la sentenza in esame, , che censurava il Parte_1 percorso motivazionale del primo giudicante sotto diversi profili, anzitutto, lamentando che il primo giudice aveva disposto la trattazione scritta per l'udienza del 29.3.2022 che, viceversa, avrebbe richiesto la presenza del ricorrente così violando il suo diritto di difesa in ragione della necessaria presenza delle parti all'atto del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai documenti di cui all'allegato n. 7 e che la difesa sul punto era stata esercitata nei termini decadenziali previsti dalla legge. Nel merito contestava la decisione in quanto il primo giudicante avrebbe violato l'art. 5 della L. n. 604/66 nonché l'art. 2967 c.c. sull'onere della prova che spettava rigorosamente al datore di lavoro. Ulteriormente rilevava l'insussistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare rispetto ai quali, a suo dire, sarebbe completamente estraneo evidenziando, in ogni caso, la mancanza di proporzionalità tra l'addebito formulato e la sanzione concretamente irrogata della risoluzione de rapporto di lavoro.
Pag. 2 di 4 Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della gravata sentenza con accoglimento delle pretese formulate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la che contestava il gravame in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Con atto scritto del 7.10.2024 il procuratore di parte reclamante dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello a condizione che la procedesse alla remissione della CP_1 querela sporta nei confronti del Parte_1
La società reclamata, in pari data, accettava la rinuncia al gravame instaurato.
Ulteriormente veniva richiesta dalle parti, a questa Corte, una pronuncia di cessata materia del contendere.
All'udienza del 4.2.2024, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
*******
La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va, infatti, preliminarmente rilevato che, come emerge dall'atto di rinuncia al gravame instaurato da parte reclamante, sottoscritto in data 7.10.2024, ed accettato in pari data dalla società reclamata le parti hanno rinunciato all'azione.
Le parti, altresì, chiedevano alla Corte la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere.
Pertanto, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
È pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, “per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si
Pag. 3 di 4 verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale”
(Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi).
Peraltro, la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Nella specie, nella proposta formulata da parte reclamante ed accettata dalla società reclamata si dà atto che tutte le spese relative al giudizio richiamato verranno integralmente compensate tra le parti.
Non può pertanto il Collegio che dare atto di tale espressa pattuizione e conformarsi alla regolamentazione concordata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio
Così deciso in Napoli in data 4.2.2025
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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