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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/11/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
n.1712\2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Composta dai magistrati:
Dr. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dr. Nicola Mario Condemi Consigliere
Dr.ssa Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1712/2023, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPODONI Parte_1 P.IVA_1
CO ( ) e dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO C.F._1
( ), C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Controparte_1 C.F._3
ND (C.F. ), C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art.
1 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 07.07.2023 nel procedimento avente n. R.G.
2965/2023,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento
UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n.82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n.
28/2010;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì
l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi, nonché per tacita rinuncia all'azione;
- In ulteriore subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto
e in diritto;
- Conseguentemente ed in ogni caso, sia ai sensi dell'art. 336 c.p.c. sia per violazione dell'art. 93
c.p.c., condannare l'avv. Andrea Ruocco alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_1 in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad €
[...]
3.589,04, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi cinque motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con il contrapposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta Parte_1 contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: Controparte_1
2 “che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Rilevato in prosieguo ha proposto appello avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_1 ex art. 702-ter c.p.c resa in data 07.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 2965/2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di , con cui è stata accolta la Controparte_1 domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con essa stipulato ed è stato accertato il diritto del a restituire solo le somme CP_1 ricevute, al tasso legale di volta in volta vigente.
In particolare, il Tribunale ha respinto:
1) l'eccezione di carenza di interesse ad agire per prescrizione dell'azione di ripetizione. Avendo parte ricorrente promosso una mera azione di accertamento del proprio diritto a restituire le somme ricevute in prestito gravate del solo interesse al tasso legale, per sua natura imprescrittibile;
2) l'eccezione relativa al difetto dello jus postulandi per carenza della procura alle liti;
3) l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010, affermando che detto articolo includeva fra le materie per le quali era obbligatorio instaurare il procedimento di mediazione i
“contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui al Codice civile e al TUB, mentre, nel caso in esame, però il contratto era da come contratto di credito al consumo, a cui non era estensibile la disciplina in tema di mediazione obbligatoria;
4) nel merito, ha poi dichiarato nullo il contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa, con conseguente accertamento dell'obbligo del alla sola restituzione del capitale oggetto del finanziamento, oltre interessi CP_1 secondo il tasso legale tempo per tempo vigente;
5) è stata respinta anche la domanda riconvenzionale di compensazione.
3 L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto Parte_1
d'impugnazione):
1. «Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis»;
2. «Secondo motivo subordinato: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D.Lgs.
n. 28/2010»;
3. «Terzo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2
D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
4. «Quarto motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo»;
5. «Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
6. «Sesto motivo subordinato: Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e
1227 c.c.»;
7. «Settimo motivo: Sulla disposta condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art. 93 c.p.c.».
Si è costituito in giudizio il protestando l'inammissibilità o, comunque, CP_1
l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 11 novembre
2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 13 settembre.
4 Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata da
è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il Controparte_1 gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta che il Tribunale abbia Parte_1 ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del a seguito CP_1 del successivo deposito di altra procura firmata, atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale vada corretta come segue.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto elettronicamente dal ediante il software Yousign e autenticato, digitalmente, dal CP_1 difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
27 giugno 2023, il successivo 4 luglio 2023 il difensore del ha depositato un'altra CP_1 procura conferita con modalità analogiche.
Tanto premesso, sebbene il Tribunale, in correlazione al secondo conferimento e al deposito del nuovo mandato, abbia ravvisato una sanatoria sul presupposto che «la mancanza di sottoscrizione della parte e/o del procuratore sono sempre sanabili», occorre precisare come
«[l]'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza» (Cass. n. 28251 del 2023, in massima, conforme a Cass., sez. un., n. 37434 del
2022, in massima).
Ciò rimarcato, può ribadirsi quanto di recente affermato da questa Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yousign, non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga
5 identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato.
Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente.
In termini generali, infatti, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate». Cont Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nel senso illustrato, il primo motivo d'impugnazione è infondato.
3. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato, ai sensi Parte_1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità delle domande proposte dal er CP_1
6 il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III,
Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo,
Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt.
121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non rientra[sse] fra quelle relative ai Parte_1 contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato
7 esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass.
n. 12896 del 2021)» (Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa il 07.07.2023 nel proc. Parte_1
R.G. n. 2965/2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello;
2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 28 novembre 2025.
Il Consigliere Aus. relatore/estensore dott. ssa Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Composta dai magistrati:
Dr. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dr. Nicola Mario Condemi Consigliere
Dr.ssa Giuseppina Mastrodomenico Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1712/2023, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMPODONI Parte_1 P.IVA_1
CO ( ) e dell'avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO C.F._1
( ), C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Controparte_1 C.F._3
ND (C.F. ), C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art.
1 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 07.07.2023 nel procedimento avente n. R.G.
2965/2023,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento
UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n.82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n.
28/2010;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì
l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi, nonché per tacita rinuncia all'azione;
- In ulteriore subordine e nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto
e in diritto;
- Conseguentemente ed in ogni caso, sia ai sensi dell'art. 336 c.p.c. sia per violazione dell'art. 93
c.p.c., condannare l'avv. Andrea Ruocco alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_1 in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, pari ad €
[...]
3.589,04, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi cinque motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con il contrapposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta Parte_1 contraria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: Controparte_1
2 “che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Rilevato in prosieguo ha proposto appello avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_1 ex art. 702-ter c.p.c resa in data 07.07.2023 nel procedimento avente n. R.G. 2965/2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze su ricorso di , con cui è stata accolta la Controparte_1 domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving con essa stipulato ed è stato accertato il diritto del a restituire solo le somme CP_1 ricevute, al tasso legale di volta in volta vigente.
In particolare, il Tribunale ha respinto:
1) l'eccezione di carenza di interesse ad agire per prescrizione dell'azione di ripetizione. Avendo parte ricorrente promosso una mera azione di accertamento del proprio diritto a restituire le somme ricevute in prestito gravate del solo interesse al tasso legale, per sua natura imprescrittibile;
2) l'eccezione relativa al difetto dello jus postulandi per carenza della procura alle liti;
3) l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010, affermando che detto articolo includeva fra le materie per le quali era obbligatorio instaurare il procedimento di mediazione i
“contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui al Codice civile e al TUB, mentre, nel caso in esame, però il contratto era da come contratto di credito al consumo, a cui non era estensibile la disciplina in tema di mediazione obbligatoria;
4) nel merito, ha poi dichiarato nullo il contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa, con conseguente accertamento dell'obbligo del alla sola restituzione del capitale oggetto del finanziamento, oltre interessi CP_1 secondo il tasso legale tempo per tempo vigente;
5) è stata respinta anche la domanda riconvenzionale di compensazione.
3 L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto Parte_1
d'impugnazione):
1. «Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis»;
2. «Secondo motivo subordinato: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D.Lgs.
n. 28/2010»;
3. «Terzo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D.Lgs. n. 347/1999 e art. 2
D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi»;
4. «Quarto motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo»;
5. «Quinto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi»;
6. «Sesto motivo subordinato: Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e
1227 c.c.»;
7. «Settimo motivo: Sulla disposta condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art. 93 c.p.c.».
Si è costituito in giudizio il protestando l'inammissibilità o, comunque, CP_1
l'infondatezza del gravame.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 11 novembre
2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 13 settembre.
4 Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata da
è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il Controparte_1 gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
2. Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta che il Tribunale abbia Parte_1 ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del a seguito CP_1 del successivo deposito di altra procura firmata, atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale vada corretta come segue.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto elettronicamente dal ediante il software Yousign e autenticato, digitalmente, dal CP_1 difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione e risposta del Parte_1
27 giugno 2023, il successivo 4 luglio 2023 il difensore del ha depositato un'altra CP_1 procura conferita con modalità analogiche.
Tanto premesso, sebbene il Tribunale, in correlazione al secondo conferimento e al deposito del nuovo mandato, abbia ravvisato una sanatoria sul presupposto che «la mancanza di sottoscrizione della parte e/o del procuratore sono sempre sanabili», occorre precisare come
«[l]'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza» (Cass. n. 28251 del 2023, in massima, conforme a Cass., sez. un., n. 37434 del
2022, in massima).
Ciò rimarcato, può ribadirsi quanto di recente affermato da questa Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yousign, non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga
5 identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato.
Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente.
In termini generali, infatti, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate». Cont Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nel senso illustrato, il primo motivo d'impugnazione è infondato.
3. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato, ai sensi Parte_1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità delle domande proposte dal er CP_1
6 il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III,
Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo,
Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt.
121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non rientra[sse] fra quelle relative ai Parte_1 contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato
7 esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass.
n. 12896 del 2021)» (Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa il 07.07.2023 nel proc. Parte_1
R.G. n. 2965/2023, pronunciata dal Tribunale di Firenze, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello;
2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 28 novembre 2025.
Il Consigliere Aus. relatore/estensore dott. ssa Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
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