CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5103/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finananziari,7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300820 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300820 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300820 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1340/2025 depositato il
13/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rcorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe per omesso versamento di IRPEF,IVA e IRAP a.i. 2017 per ricavi non dichiarati per € 68.605,00 e costi non deducibili per € 27.694,00 che si riprendono a tassazione,per i seguenti motivi. Si invoca infatti la nullità dell'atto impugnato:
- per mancato contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'art. 6 bis dello Statuto dei diritti del
Contribuente come attuato dal D.Lgs. 219/2023 ;
- per l'applicazione delle sanzioni per incertezza normativa;
- per assenza di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 5 ter D.Lgs. 218/1997;
- per la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del Capo Ufficio.
- per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento firmato digitalmente;
Viene eccepito altresì il divieto del metodo induttivo dell'accertamento.
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle entrate che confuta punto per punto gli assunti di parte ricorrente, confermando,peraltro, che le verifiche eseguite dagli organi competenti hanno portato ad un reddito d'impresa accertato per € 40.911,00 per il quale si è contestata, in definitiva, l'omessa dichiarazione reddituale.
Parte resistente ha rammentato altresì che si è potuto constatare una recidiva nel comportamento del contribuente,in quanto è stata rilevata la stessa violazione anche per gli a.i. 2011 e 2016.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,l'ufficio finanziario conclude per la loro reiezione,con le conseguenze anche in ordine alle spese di lite.
All'udienza svoltasi in Camera di consiglio in data 10 marzo 2025,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
IL ricorso,siccome infondato,non può essere accolto.
Le motivazoni del ricorso,ancorchè ben articolate, non toccano le questioni di merito dell'accertamento eseguito,bensì gli aspetti procedurali e procedimentali che hanno accompagnato,in limine litis, l'accertamento principale che ha riguardato le componenti positive (i ricavi) e negative ( i costi indebiti) che hanno costituito il reddito di impresa accertato per € 40.911,00 e tuttavia non dichiarato.
Per gurisprudenza consolidata, è appena il caso di far notare che nei casi in cui vi è il fondato pericolo per la riscossione delle imposte accertate,come nel caso di specie, l'atto accertativo può essere emesso in deroga all'obbligo del preventivo contraddittorio.
Per quanto attiene poi ai vizi sollevati circa la mancata o il difetto di sottoscrizione dell'atto firmato digitalmente o mancante,è appena il caso di rammentare ,come da consolidata giurisprudenza, che la firma dell'avviso di accertamento apposta con modalità meccanizzate o a stampa, è pienamente valida purchè sia riconducibile con certezza a un soggetto titolare del potere di firma e il soggetto medesimo sia legittimato alla sottoscrizione dell'atto. ( Cass. civ. Sez. V sent. n. 22810/2015 e 9628/2012) Non vi può essere alcuna nullità dell'atto ,siccome invocata, dal momento che sono stati rispettati i dettami richiesti dagli art. 42 del dPR n.600/1973 per le imposte dirette e 56 del dPR n. 633 /1972 per l'IVA.
Diremo di più ,che l'assenza di firma autografa di per sè non comporta nullità quando l'avviso consente di identificare con certezza l'autorità che ha emanato l'atto ( Cass. sez, civile sent. n. 28187/2013).
Deve concludersi che quanto affermato dall'Ade trova riscontro sia in dottrina che in giurisprudenza ,allorchè, come si legge nelle sue controdeduzioni, si sostiene che " La firma a stampa del funzionario responsabile sugli Avvisi di accertamento è valida ai fini della legittimità dell'atto".
L'ulteriore eccezione sull'applicazione delle sanzioni per incertezza normativa è anch'essa destituita di fondamento giuridico atteso che l'amministrazione finanziaria si avvale ,nel calcolo applicativo delle sanzioni delle piattaforme legislativamente approvate così come i decreti ministeriali di attuazione della norma in esame,e debitamente registrati dagli organi di controllo.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 oltre iva e cpa e accessori di legge,se dovuti.
Salerno 10 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AU LA
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5103/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finananziari,7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300820 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300820 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M300820 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1340/2025 depositato il
13/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il rcorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe per omesso versamento di IRPEF,IVA e IRAP a.i. 2017 per ricavi non dichiarati per € 68.605,00 e costi non deducibili per € 27.694,00 che si riprendono a tassazione,per i seguenti motivi. Si invoca infatti la nullità dell'atto impugnato:
- per mancato contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'art. 6 bis dello Statuto dei diritti del
Contribuente come attuato dal D.Lgs. 219/2023 ;
- per l'applicazione delle sanzioni per incertezza normativa;
- per assenza di contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 5 ter D.Lgs. 218/1997;
- per la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del Capo Ufficio.
- per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento firmato digitalmente;
Viene eccepito altresì il divieto del metodo induttivo dell'accertamento.
Si costituisce ritualmente l'Agenzia delle entrate che confuta punto per punto gli assunti di parte ricorrente, confermando,peraltro, che le verifiche eseguite dagli organi competenti hanno portato ad un reddito d'impresa accertato per € 40.911,00 per il quale si è contestata, in definitiva, l'omessa dichiarazione reddituale.
Parte resistente ha rammentato altresì che si è potuto constatare una recidiva nel comportamento del contribuente,in quanto è stata rilevata la stessa violazione anche per gli a.i. 2011 e 2016.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso,l'ufficio finanziario conclude per la loro reiezione,con le conseguenze anche in ordine alle spese di lite.
All'udienza svoltasi in Camera di consiglio in data 10 marzo 2025,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
IL ricorso,siccome infondato,non può essere accolto.
Le motivazoni del ricorso,ancorchè ben articolate, non toccano le questioni di merito dell'accertamento eseguito,bensì gli aspetti procedurali e procedimentali che hanno accompagnato,in limine litis, l'accertamento principale che ha riguardato le componenti positive (i ricavi) e negative ( i costi indebiti) che hanno costituito il reddito di impresa accertato per € 40.911,00 e tuttavia non dichiarato.
Per gurisprudenza consolidata, è appena il caso di far notare che nei casi in cui vi è il fondato pericolo per la riscossione delle imposte accertate,come nel caso di specie, l'atto accertativo può essere emesso in deroga all'obbligo del preventivo contraddittorio.
Per quanto attiene poi ai vizi sollevati circa la mancata o il difetto di sottoscrizione dell'atto firmato digitalmente o mancante,è appena il caso di rammentare ,come da consolidata giurisprudenza, che la firma dell'avviso di accertamento apposta con modalità meccanizzate o a stampa, è pienamente valida purchè sia riconducibile con certezza a un soggetto titolare del potere di firma e il soggetto medesimo sia legittimato alla sottoscrizione dell'atto. ( Cass. civ. Sez. V sent. n. 22810/2015 e 9628/2012) Non vi può essere alcuna nullità dell'atto ,siccome invocata, dal momento che sono stati rispettati i dettami richiesti dagli art. 42 del dPR n.600/1973 per le imposte dirette e 56 del dPR n. 633 /1972 per l'IVA.
Diremo di più ,che l'assenza di firma autografa di per sè non comporta nullità quando l'avviso consente di identificare con certezza l'autorità che ha emanato l'atto ( Cass. sez, civile sent. n. 28187/2013).
Deve concludersi che quanto affermato dall'Ade trova riscontro sia in dottrina che in giurisprudenza ,allorchè, come si legge nelle sue controdeduzioni, si sostiene che " La firma a stampa del funzionario responsabile sugli Avvisi di accertamento è valida ai fini della legittimità dell'atto".
L'ulteriore eccezione sull'applicazione delle sanzioni per incertezza normativa è anch'essa destituita di fondamento giuridico atteso che l'amministrazione finanziaria si avvale ,nel calcolo applicativo delle sanzioni delle piattaforme legislativamente approvate così come i decreti ministeriali di attuazione della norma in esame,e debitamente registrati dagli organi di controllo.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 oltre iva e cpa e accessori di legge,se dovuti.
Salerno 10 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AU LA