Sentenza 25 agosto 2021
Rigetto
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/08/2021, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 01029/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2020, proposto da
RO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzarolli, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Emanuele Filiberto n. 3, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Marika Sala e Sabrina Visentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1- della delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia, in composizione ristretta ai Professori di prima fascia, assunta nella riunione tenutasi in data 18 febbraio 2020 come da verbale approvato dallo stesso Consiglio in data 23 giugno 2020 rep. n. 26/2020 e prot. 2735: delibera con la quale il Dipartimento ha deciso di non accogliere la proposta, formulata dal prof. Pietro Benedetti, di conferimento del titolo di Professore emerito al prof. RO TA (delibera comunicata al prof. TA con consegna di copia conforme all’originale in data 13 luglio 2020);
2 - di ogni altro atto a questo presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il professor Pietro Benedetti proponeva il conferimento del titolo di Professore emerito al professor RO TA, professore ordinario di Genetica presso l’Università degli Studi di Padova, in quiescenza dall’1 ottobre 2019.
Tale proposta veniva “ sollecitata anche dall’esterno del Dipartimento ” e segnatamente dai Professori Tullio Pozzan, Cesare Montecucco e Stefano Piccolo nonché con lettere del “ Prof. Michael Rosbash, Brandeis University, Waltham Massachusetts, USA – Prof. Jeffrey C. Hall, Emeritus Professor, Brandeis University, Waltham Massachusetts, USA – Prof. Michael W. Young, The Rockefeller University, New York, USA, Nobel Laureate in Physiology or Medicine; (Nobel Laureates in Physiology or Medicine)” .
1.1. Esaminata in via preliminare con esito negativo dal Collegio dei Professori ordinari del 30 gennaio 2020, la proposta veniva definitivamente “ non accolta ” dal Consiglio del Dipartimento di Biologia, in composizione ristretta ai Professori di prima fascia, con delibera del 18 febbraio 2020, approvata in data 23 giugno 2023, con “ Votanti 17: Favorevoli 5, Contrari 6 e Astenuti 6 ”.
2. Con ricorso notificato in data 18-21 settembre 2020 e depositato in data 28 settembre 2020, il ricorrente ha impugnato tale Delibera sulla base dei seguenti motivi, sviluppati in modo congiunto.
I - Eccesso di potere per errore di motivazione e di istruttoria, errata valutazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie, sotto diversi profili .
II - Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della decisione, nonché per ingiustizia manifesta, nonché per violazione dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3 del regolamento di TE approvato con d.r. 2511 del 12 luglio 2019, prot. n. 289696, oltre che dell’art. 111 del r.d. del 1933, e dell’art. 1, alinea, e dell’art. 4 regolamento di TE .
In base all’art. 2 del Regolamento la valutazione circa il conferimento del titolo di professore emerito dovrebbe incentrarsi “ sul contributo dato dal candidato al prestigio dell’TE e ricavarsi da tre aspetti ben definiti e cioè: 1) dalla produzione scientifica di eccellenza anche a livello internazionale; 2) dal coordinamento di progetti di ricerca di rilevanza strategica nazionale e internazionale (e così dalla capacità di attrarre finanziamenti); 3) dalla rilevanza degli incarichi istituzionali, svolti sempre in ambito nazionale ed internazionale ”.
Con la predeterminazione di tali criteri, l’TE avrebbe inteso escludere l’eventualità che nella valutazione possano prevalere profili di carattere personale.
Come emergerebbe dalla relazione e dalle lettere degli illustri studiosi allegate alla proposta, il Professor TA sarebbe ampiamente in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento.
Il Consiglio di Dipartimento avrebbe ignorato tali profili e avrebbe invece basato le proprie valutazioni “ su aspetti personali o infra-dipartimentali ”.
In particolare il Direttore di Dipartimento:
- avrebbe trasmesso la proposta con i relativi allegati ai singoli componenti del Consiglio solo il giorno antecedente la seduta;
- non avrebbe richiamato al Consiglio i sopra richiamati criteri di valutazione di cui all’art. 2 del Regolamento;
- avrebbe presentato la perorazione di illustri componenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale come se concretasse una “ pressione esterna ” atta ad influenzare la scelta del Dipartimento, quando invece il Regolamento prevedrebbe anche la possibilità di costituire una Commissione con membri anche esterni.
In definitiva il Consiglio avrebbe valutato la proposta non sulla base della indiscussa qualità scientifica del candidato bensì in ragione del ruolo avuto dal professore “ nella vita sociale e politica del Dipartimento ”.
Inoltre la Delibera avrebbe del tutto omesso di prendere in esame le valutazioni espresse dagli insigni studiosi, allegate alla proposta, nelle quali viene dato atto dell’importanza del ruolo del prof. TA per gli studi in materia di cronobiologia, rendendo Padova “ la capitale ” di questo settore.
Infine sarebbe erroneo l’orizzonte della valutazione compiuta: l’attribuzione del titolo di professore emerito non sarebbe finalizzata all’individuazione di un collega di Dipartimento con cui lavorare fianco a fianco, bensì all’attribuzione di un riconoscimento alla qualità scientifica del candidato.
3. Si costituiva in giudizio l’Università di Padova la quale in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, in quanto l’istanza di conferimento del titolo era stata presentata dal professor Benedetti e non dal professor TA.
Nel merito l’Università, pur riconoscendo l’alto livello del contributo scientifico del Prof. TA, evidenziava in particolare che la proposta non era stata accolta in relazione al terzo criterio di cui all’art. 2 del Regolamento in quanto il riconoscimento del titolo di professore emerito è collegato al prestigio dell’TE e il ricorrente, da un lato, aveva creato divisioni nell’ambito del Dipartimento per le modalità di reclutamento del personale e, dall’altro lato, non aveva rivestito particolari incarichi istituzionali universitari.
4. Alla camera di consiglio del 21ottobre 2020, il Presidente, tenuto anche conto dell'accordo fra le parti, disponeva il rinvio della trattazione della causa all'udienza del 26 maggio 2021 e il ricorrente rinunciava all'istanza cautelare.
5. In vista dell’udienza di discussione del merito del ricorso le parti depositavano memorie e repliche, in cui sviluppavano ulteriormente le proprie difese.
All’udienza del 26 maggio 2021 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
6. Infondata è l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso proposta dall’Università.
Per quanto la proposta per il conferimento del titolo di professore emerito sia stata presentata dal professor Pietro Benedetti, non par dubbio che il professor TA, quale diretto destinatario del provvedimento, abbia un interesse concreto ed attuale, quantomeno di carattere morale, alla proposizione del ricorso e sia titolare di un interesse – differenziato - giuridicamente rilevante all’accoglimento dello stesso.
7. Venendo al merito, le censure proposte, che per motivi di connessione possono essere esaminate congiuntamente, non risultano condivisibili.
7.1. Il titolo di professore emerito è un riconoscimento accademico – un titolo onorifico – di carattere eccezionale che può essere attribuito ad un professore collocato in pensione, non avente più alcun rapporto di servizio con l’Amministrazione.
La normativa sull’attribuzione del titolo di professore emerito è contenuta nell’art. 111 del r.d. 31 agosto 1933 n. 1592 (T.U. sulle leggi dell'istruzione superiore) che prevede che “ Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di «professore emerito», qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari: il titolo di «professore onorario» qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.
Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.
Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche ”.
Il titolo è oggi conferito con decreto ministeriale, adottato a seguito di un procedimento complesso, articolato in varie fasi, e disciplinato da ciascuna Università nell’esercizio della propria autonomia (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 marzo 2021, n. 3779).
Come affermato in giurisprudenza (a partire dalla sentenza C.G.A. sez. giur. 18 febbraio 2016, n. 42), il titolo di “ Professore Emerito ” è prima di tutto un’onorificenza che l’università conferisce ad uno studioso, alla chiusura della carriera, perché ritiene che l’opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi dalla propria attività scientifica e civile. Tale potere di apprezzamento positivo, ritiene ancora la giurisprudenza, fa parte del contenuto minimo di qualsiasi autonomia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696).
7.2. Nel caso di specie l’Università di Padova ha approvato un proprio Regolamento “ per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario”.
In particolare tale Regolamento disciplina il relativo procedimento all’art. 3 in base al quale “ La proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio del Dipartimento, che delibera in seduta ristretta ai professori di prima fascia, con voto a scrutinio palese; per l’approvazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto ”. Salva la facoltà dell’TE di costituire un’apposita Commissione per una valutazione preventiva, la valutazione della proposta è quindi rimessa, sotto ogni profilo, al Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta.
Quanto ai requisiti per la concessione del titolo, l’art. 2, comma 2, del Regolamento - come evidenzia il ricorrente - stabilisce che:
“ Il titolo di Professore emerito e di Professore onorario può essere conferito a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell’TE mediante:
a. l’eccellenza, la diffusione, la continuità, il riconoscimento internazionale della produzione scientifica;
b. il coordinamento di progetti di ricerca di rilevanza strategica, in ambito nazionale e internazionale;
c. la rilevanza degli incarichi svolti sia in ambito nazionale e internazionale”.
In definitiva il regolamento individua il presupposto - l’avere contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell’TE – e i requisiti minimi (il particolare merito in relazione alla produzione scientifica, ai progetti di ricerca e agli incarichi svolti) necessari per il riconoscimento del titolo.
Tuttavia, come sottolinea l’Amministrazione resistente, il riconoscimento di tale titolo onorifico resta una facoltà per l’TE cui spetta un giudizio che esprime non solo il merito scientifico, ma altresì “ l’adesione ad un più ampio complesso di valori civili” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2017, n. 891. In senso conforme: TAR Umbria, Sez. I, 20 dicembre 2017, n. 805).
Anche in presenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento l’TE può respingere la proposta, restando in ogni caso la concessione del titolo oggetto di una valutazione amministrativa ampiamente discrezionale dell’TE e sindacabile da parte del Giudice amministrativo entro limiti particolarmente ristretti, “ solo nel caso di giudizio manifestamente abnorme o illogico ” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 7510; T.A.R. Toscana, Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 1257; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 5 ottobre 2012, n. 605).
Né tantomeno può ritenersi che il ricorrente sia titolare di un affidamento, tutelato direttamente dall’ordinamento, al riconoscimento del titolo.
Il relativo procedimento può peraltro essere attivato solo su iniziativa di altro professore di prima fascia, non da parte dell’interessato.
7.3. Per distinguere i due profili di giudizio – sempre presenti – altri regolamenti di ateneo attribuiscono al Consiglio di Dipartimento la valutazione tecnica del merito scientifico dell’interessato e al Senato accademico la valutazione di merito circa l’adesione “ ad un più ampio complesso di valori civili ”, ciò evidentemente al fine di rendere maggiormente obiettiva la valutazione, evitando eccessivi personalismi.
Il Regolamento dell’Università di Padova, come si è detto, invece affida l’intero procedimento ad un unico organo, il Consiglio di Dipartimento e tale disposizione non è stata oggetto di impugnazione.
7.4. Nel caso di specie, “ l’eccellenza scientifica” del Professor TA è stata pienamente riconosciuta dal Consiglio di Dipartimento e non è stata in alcun modo oggetto di contestazione anche in sede processuale.
L’Amministrazione resistente ha tuttavia evidenziato, riguardo al requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), del Regolamento – “ la rilevanza degli incarichi svolti sia in ambito nazionale e internazionale ” – che il ricorrente ha svolto esclusivamente incarichi istituzionali ordinari e “non eccezionali” per un professore di I fascia e che (come emerge dal verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2020 ed in particolare dagli interventi dei professori Zane e Morosinotto), la ragione sostanziale della reiezione della proposta è correlata al ruolo istituzionale ricoperto dal Professore nel Dipartimento, e in particolare alle significative divisioni che ne sarebbero conseguite all’interno dello stesso, soprattutto per quanto riguarda le “ politiche di reclutamento ”.
In sintesi la valutazione del ruolo istituzionale del professor TA nella “ vita sociale e politica ” del Dipartimento non è stata ritenuta pienamente positiva dalla maggioranza dei votanti.
E, come si è detto, anche tale profilo costituisce oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento che, oltre al merito tecnico-scientifico, può considerare l’adesione dell’interessato “a d un più ampio complesso di valori civili ” in quanto attraverso l’attribuzione di tale titolo onorifico approva e fa propria la complessiva figura del candidato.
In ragione del carattere eccezionale ed onorifico del titolo e della natura ampiamente discrezionale delle valutazioni ad esso correlate, tale motivazione non risulta abnorme né manifestamente illogica.
In definitiva il Collegio ritiene che il Consiglio di Dipartimento poteva tenere conto oltre che dei profili tecnico-scientifici anche del ruolo istituzionale svolto dal Professor TA e che tale valutazione di merito non presenti i macro vizi logici lamentati dal ricorrente.
7.5. Non decisivo risulta il fatto che il Direttore del Dipartimento abbia trasmesso la proposta con i relativi allegati ai singoli componenti del Consiglio solo il giorno antecedente la seduta.
Invero la proposta era già stata oggetto di un preesame da parte del Collegio dei professori di I fascia e, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, la figura del Professore doveva ritenersi già ampiamente conosciuta tant’è che l’Università aveva organizzato un simposio in suo onore in data 6 dicembre 2019.
7.6. Irrilevante è il fatto che il Direttore di Dipartimento non risulti avere ricordato al Consiglio, all’inizio della seduta, i sopra richiamati criteri di valutazione di cui all’art. 2 del Regolamento. Tali criteri dovevano infatti ritenersi in ogni caso conosciuti.
7.7. Il fatto poi che nella seduta del 18 febbraio 2020 sia stata posta la questione concernente il rilievo da attribuirsi alla “ perorazione di illustri componenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ” conferma che le lettere allegate alla proposta sono state prese in considerazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
8. Il ricorso non può pertanto essere accolto.
In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
EN LI, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | EN LI |
IL SEGRETARIO