2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'.
3. Per garantire le finalita' di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano gia' comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione e' gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 , non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
Nota all' art. 115:
- Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 37 , recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14 (S.O.)