Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice Rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 1080/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del
28.11.2024, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rosa, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Verroca Giovanna, giusta mandato in atti Controparte_1
- RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.11.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con in data 15/12/1999, in Barletta, trascritto Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Barletta al numero 540, parte II, serie A, Anno 1999.
Ha premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata a [...] l'[...], e Persona_1
, nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni, ma economicamente non Persona_2 autonome, e che con sentenza n. 945/2022, pubblicata in data 08/06/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. Rg. 594/2017, il Tribunale di Trani, dichiarava la separazione personale dei coniugi, sentenza poi appellata limitatamente alla parte in cui il giudicante di prime cure nulla disponeva con riferimento alla assegnazione del box auto.
Rappresentava che dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del predetto giudizio, i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta alcuna forma di conciliazione, né materiale, né spirituale, nemmeno temporanea, dichiarando l'impossibile di ricostituirla.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con previsione di un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di €. 300,00 ciascuna, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, senza il riconoscimento di alcun assegno divorzile in favore della resistente.
Si costituiva quest'ultima, la quale non si opponeva alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui innanzi, chiedendo però disporsi a carico del un assegno divorzile Parte_1 di € 300,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ed un contributo per il mantenimento delle figlie di € 400,00 ciascuna, obbligo da porre ai sensi dell'art. 156, VI° co., c.c., in capo a Eredi di
[...]
quale datore di lavoro del ricorrente, oltre al 100% delle spese straordinarie. Parte_2
Fissata la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale f.f., esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione, come disposti nella sentenza del
Tribunale di Trani n. 945/2022 dell'8.6.2022, fatta eccezione per il profilo dell'affidamento e degli incontri, essendo le figlie ormai maggiorenni, benchè non economicamente autonome, rimettendo per il prosieguo della causa innanzi a sé.
Il P.M. interveniva in giudizio.
Nella fase di merito, le parti hanno avanzato la richiesta di emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4, co. IX, L. n. 898/1970 e concedersi i termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile
2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Motivi della decisione
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, co. 9, L. n. 898/1970, nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e di poi dalla Legge 55/2015.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art. 277, comma 2° e 279, comma 2°, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità, attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare, per intanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. 3
Invero dalla prodotta copia della sentenza n. 945/2022, pubblicata in data 08/06/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. Rg. 594/2017, di questo Tribunale, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, Legge sul divorzio (898/1970), come novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale, che caratterizza il matrimonio, come provato dalla elevata conflittualità fra i coniugi, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Barletta nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Con separata ordinanza, deve rimettersi la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del processo relativamente alle altre domande avanzate dalle parti.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 27.2.2023 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Barletta in data
15.12.1999 (Comune di Barletta, Atto n. 540, P. II, S. A, Anno 1999);
2)per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3)provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4)rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana