Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/03/2026, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5708 del 2025, proposto da
NE EO, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Togna, Giorgia Melchiorre, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Togna in Roma, via Federico Cesi, 21;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, costituito in giudizio rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento degli atti della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 01/A3, Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, indetta con D.D. n. 1796/2023, terzo quadrimestre, nella parte in cui escludono il ricorrente dall’elenco dei candidati abilitati alla funzione di professore di seconda fascia, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo riferimento: ove occorra, al verbale n. 1 del 9 febbraio 2024 recante fissazione dei criteri di valutazione; ai verbali nn. 6 del 21 febbraio 2025 e 7 del 28 febbraio 2025, recanti stesura dei giudizi collegiali relativi a tutti i candidati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. EM NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato domanda per l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel terzo quadrimestre della “tornata” 2023, per il settore concorsuale 01/A3, Analisi matematica, probabilità e statistica matematica. Gli è stato riconosciuto il superamento di tutte e tre le cosiddette mediane, nonché il possesso di titoli riconducibili ad almeno cinque categorie, tra le nove prescelte dalla Commissione.
Riferisce che l’abilitazione gli è stata negata con le affermazioni che “la qualità della produzione scientifica, in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo”, sarebbe “discreta ma non si” rileverebbe “ancora una qualità dei risultati di livello adeguato alla II fascia”; che “la collocazione editoriale dei prodotti scientifici” sarebbe “di livello discreto, ma non adeguato in relazione alla II fascia del settore concorsuale 01/A3”; che complessivamente, le pubblicazioni presentate sono ritenute di qualità non ancora adeguata in relazione alla II fascia del settore concorsuale 01/A3”, in quanto “la visibilità e l’impatto” sarebbero “ancora limitati nella comunità scientifica di riferimento”.
Affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 l. n. 240 del 2010; 4 e 7 del D.M. n. 120 del 2016; 3 l. n. 241 del 1990. Violazione del principio di collegialità della valutazione. Illogicità e contraddittorietà dei giudizi. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere.
Il ricorrente sostiene che i rilievi critici mossi nel giudizio collegiale non bastano a sorreggere il diniego dell’abilitazione ad uno studioso che attinge il prescritto livello di valutazione quanto a tutte le mediane e mostra un profilo di spicco quanto ai titoli di merito.
La motivazione difetta del requisito essenziale dell’analiticità prescritto dalla legge.
Deduce che nè il giudizio collegiale, né i giudizi individuali presentano infatti alcun riferimento a specifiche pubblicazioni del candidato, limitandosi a riportare un’opinione complessiva sulla qualità della sua produzione scientifica; opinione che pertanto risulta del tutto arbitraria, in quanto, letteralmente, inconfutabile.
In assenza di concreto riferimento al contenuto, e persino al tema, di alcuna delle pubblicazioni, le
valutazioni di merito risultano infatti meramente tautologiche e del tutto autoreferenziate, in quanto, letteralmente, impossibili da sottoporre al (pur limitato) vaglio spettante al Giudice amministrativo.
2.- Insufficienza, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio della collegialità della valutazione. Travisamento dei risultati istruttori. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del D.M n. 120 del 2016, anche in relazione all’art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Il ricorrente evidenzia che in ogni caso, anche a voler prescindere dalla assoluta genericità dei rilievi critici formulati, il giudizio risulta supportato solo dall’affermazione dell’autoreferenzialità delle citazioni e della ripetitività dei temi trattati; aspetti, questi ultimi, che oltre a non rientrare in alcuno dei criteri di valutazione normativamente previsti ed in premessa richiamati, si rivelano inidonei a motivare perché non ancorati a specifici presupposti di fatto, ovvero il contenuto di ogni singola pubblicazione.
L’ulteriore rilievo critico, secondo il quale “l’impatto e la visibilità” sarebbero “ancora limitati nella comunità di riferimento”, non risulta in alcun modo motivato né nel giudizio collegiale, né nella maggior parte dei giudizi individuali, sicché non si comprende alla stregua di quali parametri sarebbero stati valutati l’impatto e la visibilità delle pubblicazioni.
Rileva inoltre che la medesima Commissione ha pacificamente concesso l’abilitazione a candidati che vantavano un numero di pubblicazioni anche di molto inferiore a quelle del ricorrente (105 secondo Google Scholar).
Infine deduce che risulta inattendibile anche il rilievo relativo alla pretesa carenza di originalità ed innovatività delle pubblicazioni del ricorrente in quanto del tutto generica (in quanto riferita, “all’ingrosso”, alla complessiva produzione scientifica, senza neppure uno specifico cenno ad alcuno dei saggi pubblicati) ed immotivata (in quanto non si dà il minimo conto del filone, asseritamente consolidato, nel solco del quale la produzione scientifica sarebbe inquadrabile).
Ha resistito in giudizio il Ministero intimato chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della «piena maturità scientifica» (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l’accertamento della «maturità scientifica» (per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
Nel caso di specie, il giudizio formulato dalla Commissione si è articolato nei termini che seguono “Il candidato NE EO è RTDa presso l’Università degli Studi di ROMA La Sapienza. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. Il candidato possiede almeno 3 titoli tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 ed è quindi valutato positivamente. Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016, tutte della tipologia "Articolo in rivista". Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, si osserva che: le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 01/A3 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti poiché trattano, principalmente, di problemi ellittici in domini frattali; l'apporto individuale nei lavori in collaborazione è da considerarsi paritetico; la qualità della produzione scientifica, in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, è discreta ma non si rileva ancora una qualità dei risultati di livello adeguato alla II fascia; la collocazione editoriale dei prodotti scientifici è di livello discreto, ma non adeguato in relazione alla II fascia del settore concorsuale 01/A3; la produzione appare continua sotto il profilo temporale. Complessivamente, le pubblicazioni presentate sono ritenute di qualità non ancora adeguata in relazione alla II fascia del settore concorsuale 01/A3. La visibilità e l’impatto sono ancora limitati nella comunità scientifica di riferimento. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7D.M. 120/2016, la Commissione, all’unanimità, ritiene che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia e, pertanto, NON sia IDONEO>>.
Nel giudizio in esame sussiste un evidente difetto di motivazione in relazione al giudizio sulle pubblicazioni prodotte.
Già dalla semplice lettura di tali formulazioni del giudizio si può constatare come manchino del tutto elementi di collegamento fattuale e individualizzante dei giudizi con il profilo specifico del candidato, risolvendosi il diniego in una negazione che potrebbe essere applicabile a qualunque candidato di qualsiasi altra procedura di abilitazione.
La natura standardizzata e generalizzante dei rilievi formulati dai commissari si apprezza ancora di più se poi si ha riguardo a quanto puntualmente dedotto dal ricorrente nella memoria di replica, in forza della quale risulta ancor di più la immediata percezione dei limiti del giudizio impugnato.
A tal proposito, è orientamento costante di questa Sezione che la motivazione debba esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la Commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni, come nel caso di specie, stereotipate, vaghe e generiche (vedi: ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 25 marzo 2025, n. 6075; T.A.R. Lazio, sez. IV quater, sentenza del 27 febbraio 2025, n. 4377; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 2585; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024, n. 23654; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024 n. 23643).
Il Collegio osserva inoltre, che nella motivazione, la Commissione non ha adempiuto all’obbligo della valutazione delle pubblicazioni del candidato, mancando una analitica e critica motivazione in ordine al giudizio di inidoneità del ricorrente (TAR LAZIO sez. IV quater n.5919/2025).
Le formule impiegate dalla Commissione nei giudizi sono ermetiche, stereotipate, sganciate da qualsivoglia riferimento al contenuto delle pubblicazioni dei candidati, così non consentendo la comprensione del giudizio di valore, rimasto, in sostanza, nel foro interiore dei commissari.
Nel caso che ci occupa, infatti, tanto i giudizi individuali dei commissari quanto il giudizio sintetico si limitano ad esprimere l’opinione che la qualità delle pubblicazioni del ricorrente in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, è discreta ma non si rileva ancora una qualità dei risultati di livello adeguato alla II fascia; la collocazione editoriale dei prodotti scientifici è di livello discreto, ma non adeguato in relazione alla II fascia del settore concorsuale 01/A3” senza indicare, neppure a titolo di esempio, alcun concreto riferimento ai pretesi tratti negativi riscontrati, né tanto meno ai passaggi delle pubblicazioni del ricorrente da cui risulterebbero.
L’unico giudizio individuale che faccia concreto riferimento ad alcuna delle pubblicazioni è quello della prof.ssa Pignotti, che giudica la qualità delle pubblicazioni “mediamente buona in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo”, precisando in concreto che, “in particolare, si distingue la pubblicazione n. 9”.
Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, l’ulteriore rilievo critico, secondo il quale “l’impatto e la visibilità” sarebbero “ancora limitati nella comunità di riferimento”, non risulta in alcun modo motivato né nel giudizio collegiale, né nella maggior parte dei giudizi individuali, sicché non si comprende alla stregua di quali parametri sarebbero stati valutati l’impatto e la visibilità delle pubblicazioni.
Con riferimento invece alla censura relativa ai giudizi relativi ad altri candidati, come correttamente dedotto dal Ministero resistente, la procedura de qua non è di tipo comparativo, ovvero non prevede un confronto diretto tra i candidati per determinare l'assegnazione dell'abilitazione. All’opposto, l'ASN è una procedura di valutazione di merito, gestita dal Ministero dell'Università e della Ricerca attraverso le commissioni nazionali, che valutano i candidati in base a requisiti specifici e oggettivi.
La censura pertanto deve essere respinta.
In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato, in relazione alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
EM NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM NE | NG Caminiti |
IL SEGRETARIO