TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/03/2026, n. 5425
TAR
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 l. n. 240 del 2010; 4 e 7 del D.M. n. 120 del 2016; 3 l. n. 241 del 1990. Violazione del principio di collegialità della valutazione. Illogicità e contraddittorietà dei giudizi. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere.

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione della Commissione mancasse di elementi di collegamento fattuale e individualizzante con il profilo specifico del candidato, risultando standardizzata, generalizzante, stereotipata, vaga e generica. Sono state citate numerose sentenze di questa Sezione che confermano la necessità di una motivazione analitica e critica.

  • Accolto
    Insufficienza, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio della collegialità della valutazione. Travisamento dei risultati istruttori. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del D.M n. 120 del 2016, anche in relazione all’art. 3 della l. n. 241 del 1990.

    Il Tribunale ha confermato la genericità delle formule impiegate dalla Commissione, definite ermetiche e stereotipate, sganciate da riferimenti al contenuto delle pubblicazioni. È stato evidenziato che l'unico giudizio individuale con riferimento a una pubblicazione specifica (la n. 9) ha giudicato la qualità mediamente buona. La motivazione sull'impatto e la visibilità è stata ritenuta non supportata da parametri chiari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/03/2026, n. 5425
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5425
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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