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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3415/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18199/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004208461000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3146/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente in S. Marco di Castellabate (SA) ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dopo aver ricevuto, il 23 agosto 2025, la cartella di pagamento n.
10020250004208461000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Salerno per conto della Regione
Campania e riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo complessivo pari a € 913,35.
Ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento o altro atto interruttivo della prescrizione, indicati nella cartella come numeri 964324231825, 964029561989 e 964203984359, e ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella. Ha affermato che, essendo decorso il termine previsto dalla legge senza alcuna interruzione, il diritto dell'Amministrazione alla riscossione si è estinto per prescrizione, rendendo la cartella illegittima.
Ha rilevato che la cartella non ha fornito alcuna prova della notifica degli atti presupposti e che non ha riportato in modo chiaro i criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, violando così il principio di trasparenza e l'obbligo di motivazione previsto dallo Statuto del Contribuente. Ha sostenuto che l'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo e la totale mancanza di atti intermedi gli hanno impedito di contestare tempestivamente la pretesa, compromettendo gravemente il suo diritto di difesa, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.
Il ricorrente ha richiamato l'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, che stabilisce la prescrizione triennale della tassa automobilistica. Ha osservato che, trattandosi di un tributo relativo all'anno 2019, il termine di prescrizione si è compiuto il 31 dicembre 2022, e che nessun atto interruttivo gli è stato notificato entro tale data. Ha quindi concluso che, al momento della notifica della cartella nel 2025, la pretesa tributaria era già definitivamente estinta.
Ha inoltre denunciato la carenza di motivazione dell'atto, affermando che il semplice rinvio al ruolo formato dalla Regione non gli ha consentito di comprendere le ragioni della pretesa fiscale né di esercitare in modo effettivo il proprio diritto di contestazione. Ha sostenuto che l'assenza di avvisi o accertamenti precedenti ha impedito un confronto anticipato con l'Amministrazione e ha determinato un vulnus procedurale rilevante.
Nelle conclusioni, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento integrale della cartella per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, per difetto di motivazione e violazione dello Statuto del Contribuente. Ha inoltre richiesto la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto, evidenziando il rischio di subire danni gravi e irreparabili, quali fermo amministrativo del veicolo, pignoramenti o altre azioni esecutive. Ha sostenuto l'esistenza sia del fumus boni iuris, fondato sulla prescrizione triennale, sia del periculum in mora, derivante dalla potenziale imminenza di misure cautelari ed esecutive.
La Regione Campania si è costituita evidenziando preliminarmente la sequenza degli atti rilevanti, affermando che la cartella contestata era stata emessa solo dopo l'invio degli avvisi di accertamento n. 964029561989,
964324231825 e 964203984359, notificati rispettivamente il 26 luglio 2022 e il 13 settembre 2022, tutti riferiti al medesimo anno d'imposta. La Regione ha sostenuto che il ricorrente aveva omesso di impugnare tali avvisi nei 60 giorni previsti dalla legge, sicché essi erano divenuti definitivi, precludendo qualsiasi contestazione sulla fondatezza del credito.
Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, quando un atto impositivo non viene tempestivamente impugnato, ogni vizio dell'atto presupposto, compresa la prescrizione, non può più essere fatto valere contro l'atto successivo se non per vizi propri, cosa che nel caso in esame non si era verificata.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l'ordinanza n. 23346/2024 e la sentenza n. 6436/2025, secondo cui l'irretrattabilità dell'atto impositivo non contestato impedisce al contribuente di sollevare eccezioni sulla pretesa originaria in sede di impugnazione della cartella.
In ordine alla prescrizione, la Regione ha ricordato che l'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982 prevede la prescrizione triennale per il recupero della tassa automobilistica, calcolata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Ha quindi precisato che, per l'anno d'imposta 2019, il termine prescrizionale scadeva il 31 dicembre 2022, e che gli avvisi erano stati tutti notificati entro tale data, interrompendo la prescrizione e facendo decorrere un nuovo triennio. Ha sottolineato che, essendo gli avvisi rimasti incontestati, la pretesa si era consolidata e che la cartella era stata legittimamente emessa entro il successivo periodo di validità.
La Regione ha poi affrontato nel dettaglio la questione della notifica, affermando che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente inviati tramite raccomandata A/R, modalità semplificata prevista espressamente per la tassa automobilistica dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990. Ha chiarito che, in tali casi, non trova applicazione la normativa della L. 890/1982 sulla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, ma esclusivamente la disciplina del servizio postale ordinario, come confermato da una serie di pronunce della Cassazione, tra cui le ordinanze nn. 20527/2019, 25712/2021 e 23166/2025. Tale disciplina non richiede la redazione della relata di notifica né l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, essendo sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza e il decorso del termine di deposito presso l'ufficio postale per perfezionare la notifica per compiuta giacenza.
La Regione ha sostenuto che la firma del soggetto che aveva ritirato gli avvisi o l'eventuale mancata indicazione della sua identità non inficiava la validità della notifica, in quanto la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che l'avviso di ricevimento deve contenere solo la data, l'ufficio di spedizione, l'indirizzo del destinatario, la data di consegna e la firma del ricevente, senza necessità di ulteriori elementi. Ha citato, tra l'altro, la sentenza n. 26864/2014 e la pronuncia n. 11708/2011, confermando che eventuali irregolarità formali non possono essere opposte se non accompagnate dalla prova della concreta impossibilità, senza colpa, di prendere conoscenza dell'atto.
Alla luce di tali argomentazioni, la Regione ha concluso che tutte le eccezioni sollevate dal sig. Ricorrente_1 erano infondate, poiché gli avvisi erano stati regolarmente notificati, la prescrizione era stata interrotta tempestivamente, la pretesa si era consolidata e la cartella impugnata costituiva un atto pienamente legittimo.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituita ADER lamentando l'infondatezza del ricorso e la carenza di legittimazione passiva, avuto riguardo a doglianze afferenti all'accertamento del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia dichiara la propria incompetenza per territorio.
In forza dell'art. 4, comma 1°, proc. trib. vigente sino al 31/12/2015, in effetti, “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156/2015, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”
La Corte di cassazione ha, sul punto, statuito che “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20671 del 2014, Rv. 632866-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28064 del
2019, Rv. 655812 - 01)
La Corte ritiene di condividere tale orientamento poiché la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione - volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3°, ult. periodo, proc.trib.) - non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, comma
1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché́ quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività̀ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché́ riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo "spostamento" richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ... è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione"”.
Successivamente, e conformemente alla pronuncia della Consulta, la Corte di cassazione ha statuito – in una fattispecie riguardante tributi locali – che “la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 2018, Rv. 651610-01).
Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del
2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza
n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01).
Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019).
Nel caso in esame, il ricorrente, che risiede in provincia di Salerno, ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia, la cartella di pagamento che le è stata (correttamente) notificata dall'Agente per la riscossione di Salerno, in ragione della mancata notificazione (in ipotesi) dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3°, proc.trib.) e, dunque, quale vizio proprio di quest'ultimo, la prescrizione della pretesa azionata, laddove, al contrario, nel processo tributario, come detto, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere (esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella) vizi propri dell'atto presupposto non notificato in precedenza, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, proc.trib., spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
In tal senso si è espresso anche Cassazione ordinanza n. 4115 del 10/02/2023 secondo cui nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, ivi specificando come tale regola non valga solo in caso di tributi locali.Ne consegue che, in applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno.
Le spese di lite allo stato maturate sono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura processuale della statuizione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli sussistendo la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno;
fissa il termine di legge per la riassunzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18199/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004208461000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3146/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente in S. Marco di Castellabate (SA) ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dopo aver ricevuto, il 23 agosto 2025, la cartella di pagamento n.
10020250004208461000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Salerno per conto della Regione
Campania e riferita alla tassa automobilistica per l'anno 2019, per un importo complessivo pari a € 913,35.
Ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento o altro atto interruttivo della prescrizione, indicati nella cartella come numeri 964324231825, 964029561989 e 964203984359, e ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella. Ha affermato che, essendo decorso il termine previsto dalla legge senza alcuna interruzione, il diritto dell'Amministrazione alla riscossione si è estinto per prescrizione, rendendo la cartella illegittima.
Ha rilevato che la cartella non ha fornito alcuna prova della notifica degli atti presupposti e che non ha riportato in modo chiaro i criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, violando così il principio di trasparenza e l'obbligo di motivazione previsto dallo Statuto del Contribuente. Ha sostenuto che l'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione a ruolo e la totale mancanza di atti intermedi gli hanno impedito di contestare tempestivamente la pretesa, compromettendo gravemente il suo diritto di difesa, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.
Il ricorrente ha richiamato l'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, che stabilisce la prescrizione triennale della tassa automobilistica. Ha osservato che, trattandosi di un tributo relativo all'anno 2019, il termine di prescrizione si è compiuto il 31 dicembre 2022, e che nessun atto interruttivo gli è stato notificato entro tale data. Ha quindi concluso che, al momento della notifica della cartella nel 2025, la pretesa tributaria era già definitivamente estinta.
Ha inoltre denunciato la carenza di motivazione dell'atto, affermando che il semplice rinvio al ruolo formato dalla Regione non gli ha consentito di comprendere le ragioni della pretesa fiscale né di esercitare in modo effettivo il proprio diritto di contestazione. Ha sostenuto che l'assenza di avvisi o accertamenti precedenti ha impedito un confronto anticipato con l'Amministrazione e ha determinato un vulnus procedurale rilevante.
Nelle conclusioni, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento integrale della cartella per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, per difetto di motivazione e violazione dello Statuto del Contribuente. Ha inoltre richiesto la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto, evidenziando il rischio di subire danni gravi e irreparabili, quali fermo amministrativo del veicolo, pignoramenti o altre azioni esecutive. Ha sostenuto l'esistenza sia del fumus boni iuris, fondato sulla prescrizione triennale, sia del periculum in mora, derivante dalla potenziale imminenza di misure cautelari ed esecutive.
La Regione Campania si è costituita evidenziando preliminarmente la sequenza degli atti rilevanti, affermando che la cartella contestata era stata emessa solo dopo l'invio degli avvisi di accertamento n. 964029561989,
964324231825 e 964203984359, notificati rispettivamente il 26 luglio 2022 e il 13 settembre 2022, tutti riferiti al medesimo anno d'imposta. La Regione ha sostenuto che il ricorrente aveva omesso di impugnare tali avvisi nei 60 giorni previsti dalla legge, sicché essi erano divenuti definitivi, precludendo qualsiasi contestazione sulla fondatezza del credito.
Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, quando un atto impositivo non viene tempestivamente impugnato, ogni vizio dell'atto presupposto, compresa la prescrizione, non può più essere fatto valere contro l'atto successivo se non per vizi propri, cosa che nel caso in esame non si era verificata.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l'ordinanza n. 23346/2024 e la sentenza n. 6436/2025, secondo cui l'irretrattabilità dell'atto impositivo non contestato impedisce al contribuente di sollevare eccezioni sulla pretesa originaria in sede di impugnazione della cartella.
In ordine alla prescrizione, la Regione ha ricordato che l'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982 prevede la prescrizione triennale per il recupero della tassa automobilistica, calcolata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Ha quindi precisato che, per l'anno d'imposta 2019, il termine prescrizionale scadeva il 31 dicembre 2022, e che gli avvisi erano stati tutti notificati entro tale data, interrompendo la prescrizione e facendo decorrere un nuovo triennio. Ha sottolineato che, essendo gli avvisi rimasti incontestati, la pretesa si era consolidata e che la cartella era stata legittimamente emessa entro il successivo periodo di validità.
La Regione ha poi affrontato nel dettaglio la questione della notifica, affermando che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente inviati tramite raccomandata A/R, modalità semplificata prevista espressamente per la tassa automobilistica dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990. Ha chiarito che, in tali casi, non trova applicazione la normativa della L. 890/1982 sulla notifica a mezzo ufficiale giudiziario, ma esclusivamente la disciplina del servizio postale ordinario, come confermato da una serie di pronunce della Cassazione, tra cui le ordinanze nn. 20527/2019, 25712/2021 e 23166/2025. Tale disciplina non richiede la redazione della relata di notifica né l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, essendo sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza e il decorso del termine di deposito presso l'ufficio postale per perfezionare la notifica per compiuta giacenza.
La Regione ha sostenuto che la firma del soggetto che aveva ritirato gli avvisi o l'eventuale mancata indicazione della sua identità non inficiava la validità della notifica, in quanto la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che l'avviso di ricevimento deve contenere solo la data, l'ufficio di spedizione, l'indirizzo del destinatario, la data di consegna e la firma del ricevente, senza necessità di ulteriori elementi. Ha citato, tra l'altro, la sentenza n. 26864/2014 e la pronuncia n. 11708/2011, confermando che eventuali irregolarità formali non possono essere opposte se non accompagnate dalla prova della concreta impossibilità, senza colpa, di prendere conoscenza dell'atto.
Alla luce di tali argomentazioni, la Regione ha concluso che tutte le eccezioni sollevate dal sig. Ricorrente_1 erano infondate, poiché gli avvisi erano stati regolarmente notificati, la prescrizione era stata interrotta tempestivamente, la pretesa si era consolidata e la cartella impugnata costituiva un atto pienamente legittimo.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituita ADER lamentando l'infondatezza del ricorso e la carenza di legittimazione passiva, avuto riguardo a doglianze afferenti all'accertamento del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia dichiara la propria incompetenza per territorio.
In forza dell'art. 4, comma 1°, proc. trib. vigente sino al 31/12/2015, in effetti, “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156/2015, a decorrere dall'1/1/2016, il testo normativo recita: “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione ...”
La Corte di cassazione ha, sul punto, statuito che “nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma
3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi,
e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire” (Cass.,
Sez. 5, Sentenza n. 15829 del 2016, Rv. 640647-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 5, Sentenza n. 20671 del 2014, Rv. 632866-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7635 del 2017; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28064 del
2019, Rv. 655812 - 01)
La Corte ritiene di condividere tale orientamento poiché la natura “recuperatoria” dell'impugnazione dell'atto dell'agente della riscossione - volta a sindacare anche l'atto presupposto (nei limiti in cui ciò è consentito dall'art. 19, comma 3°, ult. periodo, proc.trib.) - non influisce sulle regole di determinazione della competenza territoriale del giudice tributario, il quale è investito dell'impugnazione dell'atto notificato e, unitamente a questo, di quelli precedentemente adottati autonomamente impugnabili ma non notificati, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati formati da enti impositori aventi sede in altra circoscrizione.
Solo con riguardo ai tributi degli enti locali la regola succitata non trova applicazione. Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato “l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, comma
1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ... nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché́ quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ... [e] dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività̀ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché́ riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore”.
A fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che identifica il criterio attributivo della competenza del giudice tributario, la Corte costituzionale ha rilevato che, “poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo "spostamento" richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione ... è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione"”.
Successivamente, e conformemente alla pronuncia della Consulta, la Corte di cassazione ha statuito – in una fattispecie riguardante tributi locali – che “la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 30054 del 2018, Rv. 651610-01).
Al contrario, nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973 (cd “riscossione mediante ruolo”), comprese le tasse automobilistiche (art. 67 del d.P.R. n. 43/1988), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost.; difatti, dagli artt. 12 («L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.»), 24 («L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce ...») e 46 («Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività̀ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere ... ») del d.P.R. n. 602 cit. si evince che l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti con il domicilio fiscale del contribuente (sulla “competenza” dell'agente della riscossione, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8049 del
2017, Rv. 643601-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 2017; più di recente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza
n. 33862 del 2022, Rv. 666416 – 01).
Coerentemente, la Corte di cassazione ha ripetutamente statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01; conf., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019).
Nel caso in esame, il ricorrente, che risiede in provincia di Salerno, ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia, la cartella di pagamento che le è stata (correttamente) notificata dall'Agente per la riscossione di Salerno, in ragione della mancata notificazione (in ipotesi) dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3°, proc.trib.) e, dunque, quale vizio proprio di quest'ultimo, la prescrizione della pretesa azionata, laddove, al contrario, nel processo tributario, come detto, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere (esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella) vizi propri dell'atto presupposto non notificato in precedenza, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, proc.trib., spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
In tal senso si è espresso anche Cassazione ordinanza n. 4115 del 10/02/2023 secondo cui nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, ivi specificando come tale regola non valga solo in caso di tributi locali.Ne consegue che, in applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno.
Le spese di lite allo stato maturate sono integralmente compensate tra le parti, attesa la natura processuale della statuizione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio dell'adita Corte di giustizia tributaria di Napoli sussistendo la competenza per territorio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno;
fissa il termine di legge per la riassunzione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)