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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2024, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2274/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2274/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. TERRERI DANIELA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. TETI LAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/09/1992 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 28.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati. La signora permarrà nell'abitazione Controparte_1
coniugale di sua esclusiva proprietà mentre il signor trasferirà la propria Pt_1
residenza in Cepagatti (PE) alla via Grazia Deledda n°4 ove già abita;
2) il signor ha già ritirato tutti i suoi effetti personali e riconsegnato Parte_1 anche le chiavi dell'abitazione coniugale alla riservandosi di ritirare CP_1
alcuni libri di sua proprietà lasciati ancora presso la casa coniugale;
3) i coniugi e si impegnano a dividere tutte le foto che ritraggono il Pt_1 CP_1
periodo della vita coniugale in egual misura fra loro entro e non oltre il 30/11/2024;
4) il signor verserà una tantum alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di €.1.500,00 entro e non oltre la data che verrà fissata per la comparizione delle parti;
5) il signor verserà alla moglie la somma di €.100,00 al mese per Parte_1
n°18 mesi a far data da 30 giorni dalla fissanda udienza di comparizione quale contributo per l'attività lavorativa (personal trainer) che il figlio allo stato svolge utilizzando un locale costituente pertinenza dell'abitazione materna;
6) i coniugi dichiarano di esser ciascuno proprietario di un'autovettura;
7) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02.12.2024).
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2274/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. TERRERI DANIELA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. TETI LAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 26/09/1992 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 28.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 28.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati. La signora permarrà nell'abitazione Controparte_1
coniugale di sua esclusiva proprietà mentre il signor trasferirà la propria Pt_1
residenza in Cepagatti (PE) alla via Grazia Deledda n°4 ove già abita;
2) il signor ha già ritirato tutti i suoi effetti personali e riconsegnato Parte_1 anche le chiavi dell'abitazione coniugale alla riservandosi di ritirare CP_1
alcuni libri di sua proprietà lasciati ancora presso la casa coniugale;
3) i coniugi e si impegnano a dividere tutte le foto che ritraggono il Pt_1 CP_1
periodo della vita coniugale in egual misura fra loro entro e non oltre il 30/11/2024;
4) il signor verserà una tantum alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di €.1.500,00 entro e non oltre la data che verrà fissata per la comparizione delle parti;
5) il signor verserà alla moglie la somma di €.100,00 al mese per Parte_1
n°18 mesi a far data da 30 giorni dalla fissanda udienza di comparizione quale contributo per l'attività lavorativa (personal trainer) che il figlio allo stato svolge utilizzando un locale costituente pertinenza dell'abitazione materna;
6) i coniugi dichiarano di esser ciascuno proprietario di un'autovettura;
7) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPOLTORE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02.12.2024).
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02.12.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4