Sentenza 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 21/03/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2026, proposto da
TA ED, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Marrosu e Mario Viale, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza:
del giudicato del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 579/2025 del 9 settembre 2025, RG n. 1986/2025, dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale di Sassari il 13 novembre 2025 ai sensi dell’art. 647, c. 1, c.p.c.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. LV PO.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Sassari ingiungeva all’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari di pagare al signor TA ED la somma di Euro16.842,48 oltre interessi ex decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e le spese del procedimento, liquidate in Euro 540,00 per onorari ed in Euro 145,50 per spese vive e oneri di legge.
Lamenta il ricorrente che il decreto ingiuntivo, passato in giudicato (documento n. 3 depositato dal ricorrente), non è stato spontaneamente eseguito dall’amministrazione.
Con l’odierno ricorso, dunque, la parte interessata chiede:
1) la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato;
2) la fissazione di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. per ogni violazione e/o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della pronuncia di cui si chiede l’ottemperanza;
3) la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della sentenza;
4) la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il 4 marzo 2026 Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, non costituitasi in giudizio, ha effettuato un pagamento parziale per un importo di Euro 1.191,34.
Alla camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Merita accoglimento la domanda di condanna all’esecuzione del giudicato, non avendo l’Azienda intimata provveduto all’integrale pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo sopra descritto, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Pertanto la stessa Azienda deve essere condannata al pagamento delle relative somme entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre può prescindersi, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, avvertendo la parte intimata che, in caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine sopra descritto, potranno essere adottate le misure conseguenti, i cui costi le sarebbero, ovviamente, addebitati.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, ordina all’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari di corrispondere in favore del signor TA ED, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, il saldo degli importi indicati nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 579/2025.
Condanna l’Azienda soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato (se versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
LV PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV PO | TO RU |
IL SEGRETARIO