TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/01/2026, n. 27
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Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Decreto collegiale 14 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione all'art. 24 Dlgs 251 del 2007

    La Corte ritiene che l'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007, interpretato in senso conforme al diritto UE e costituzionale, debba ricomprendere non solo l'impossibilità di rivolgersi all'autorità consolare, ma anche l'ipotesi in cui il richiedente, pur essendosi attivato, riceva un diniego o un riscontro negativo per cause oggettive e non imputabili alla propria condotta, come gli impedimenti politico-istituzionali del paese di origine. Il ricorrente ha documentato tale impossibilità tramite un'attestazione dell'Ambasciata afgana. Pertanto, la motivazione della Questura è in contrasto con la normativa.

  • Rigettato
    Istanza risarcitoria

    La richiesta risarcitoria è respinta per mancanza delle allegazioni e deduzioni minime indispensabili al suo riconoscimento.

  • Accolto
    Domanda di rilascio del titolo di viaggio

    Il provvedimento di rigetto è annullato, con conseguente necessità per l'Amministrazione di rivalutare la richiesta tenendo conto dei principi espressi nella sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 27
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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