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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1815/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815/2024 r.g. promossa da:
TE MA FO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MEMOLA MICHELE
ATTRICE contro
ZERO COGNIZION S.R.L. (C.F. 03697710139), con il patrocinio dell'avv. PALEARI EDOARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/5/2024, NE MA FO, socia di Zero Cognizion
s.r.l., proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 167/2024, per la consegna delle credenziali di accesso al dominio “lakecomoentertainment.com”, irregolarmente notificato il 27/2/2024 da detta società in via alla Torre 9, Tremezzina (CO), in quanto essendo cittadina sudafricana, risiedeva a Città del Capo e, prima dell'inizio del presente giudizio, mai aveva dimorato, eletto domicilio né tantomeno, costituito un procuratore ex art. 77 c.p.c. in Italia. Aggiungeva che tale indirizzo coincideva con quello della sede legale della società opposta, con la residenza del socio PO HE SI e con quello dell'appartamento di proprietà del proprio fratello, AN GE FO, utilizzato da entrambi solo per brevi periodi.
Eccepiva inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di quello sudafricano, la carenza di legittimazione passiva, la devoluzione a un arbitro di tutte le controversie insorte tra la società e i soci, il difetto di competenza funzionale del Tribunale ordinario nei confronti del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa e nel merito, la detenzione delle credenziali di accesso al dominio “lakecomoentertainment.com” da parte della International Brand Creators (Pty)
Ltd, con sede in Città del Capo (Sudafrica), società di diritto sudafricano - che si era occupata, su pagina 1 di 3 incarico dell'opposta, della creazione e dello sviluppo del nuovo sito internet e del marchio - di cui era la legale rappresentante ma che, trattandosi di società di capitali, era soggetto giuridico distinto da lei.
Si costituiva Zero Cognizion s.r.l. che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per carenza assoluta dei presupposti previsti dall'art 650 cpc, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita all'indirizzo di residenza di FO, come attestato dal verbale di assemblea della società, redatto il 18/5/2023 dal notaio Conti di Monza, dove peraltro, aveva anche il proprio domicilio, come dimostrato pure della regolare notifica di altri atti in cinque diverse occasioni. Contestava inoltre, anche i motivi dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva discussa all'udienza del 13/2/2025 e quindi, trattenuta in decisione.
Come già indicato nell'ordinanza 19/11/2024, l'opposizione tardiva risulta inammissibile, in mancanza delle condizioni richieste dall'art 650 cpc.
Nella memoria ex art 171 ter n. 1 cpc la ricorrente ha dedotto di essere residente a Città del Capo, The
Bantry 503, Bantry Bay 38, Victoria Road, ma non ha prodotto alcun documento a dimostrazione della veridicità della sua affermazione.
Infatti, il suo passaporto è privo dell'indicazione del luogo di residenza, così come l'attestazione del
“South African Revenue Service” (cioè l'“Agenzia delle Entrate” sudafricana).
Il rinnovo di un contratto di locazione a Città del Capo non dimostra che si trattasse di un'abitazione né soprattutto, che l'opponente vivesse abitualmente in tale immobile e quindi vi avesse stabilito la propria residenza.
Non dimostrano la residenza in Sud Africa neppure i visti ottenuti per l'ingresso in Italia, necessari per una permanenza di lunga durata per ragioni di lavoro, di cittadini di Paesi extra UE.
A fronte di tale carenza documentale vi sono invece, altri elementi in senso contrario, di maggiore valenza probatoria, come la dichiarazione resa dalla stessa FO nel verbale di assemblea della Zero
Cognizion srl, redatto dal notaio Conti di Monza il 18/5/2023, di essere residente in via alla Torre 9,
Tremezzina (CO), lo stesso indicato come suo domicilio nella visura di detta società (doc 1) e dell'altra di cui è socia (doc 16).
Inoltre, nella medesima residenza dichiarata, v. alla Torre 9 - Tremezzina, si è perfezionata la consegna di altri atti (due raccomandate) e la notifica dell'atto di precetto eseguita il 6/5/2024, a dimostrazione di come l'addetto al recapito della posta non avesse avuto alcun dubbio sulla corrispondenza tra l'indirizzo indicato nell'atto e la persona che ne era destinataria.
Infine, quanto all'assenza dell'opponente dalla suddetta residenza, dopo la partenza per il Sudafrica il
24/1/2024, prima del successivo rientro il 23/5/2024, è sufficiente osservare che “ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso pagina 2 di 3 fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione
o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cass. 17922/2019).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 4° scaglione), seguono la soccombenza dell'attrice opponente.
PQM
1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 167/2024 emesso in data
8/2/2024;
2. condanna NE MA FO al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
7.600,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815/2024 r.g. promossa da:
TE MA FO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
MEMOLA MICHELE
ATTRICE contro
ZERO COGNIZION S.R.L. (C.F. 03697710139), con il patrocinio dell'avv. PALEARI EDOARDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/5/2024, NE MA FO, socia di Zero Cognizion
s.r.l., proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 167/2024, per la consegna delle credenziali di accesso al dominio “lakecomoentertainment.com”, irregolarmente notificato il 27/2/2024 da detta società in via alla Torre 9, Tremezzina (CO), in quanto essendo cittadina sudafricana, risiedeva a Città del Capo e, prima dell'inizio del presente giudizio, mai aveva dimorato, eletto domicilio né tantomeno, costituito un procuratore ex art. 77 c.p.c. in Italia. Aggiungeva che tale indirizzo coincideva con quello della sede legale della società opposta, con la residenza del socio PO HE SI e con quello dell'appartamento di proprietà del proprio fratello, AN GE FO, utilizzato da entrambi solo per brevi periodi.
Eccepiva inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di quello sudafricano, la carenza di legittimazione passiva, la devoluzione a un arbitro di tutte le controversie insorte tra la società e i soci, il difetto di competenza funzionale del Tribunale ordinario nei confronti del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa e nel merito, la detenzione delle credenziali di accesso al dominio “lakecomoentertainment.com” da parte della International Brand Creators (Pty)
Ltd, con sede in Città del Capo (Sudafrica), società di diritto sudafricano - che si era occupata, su pagina 1 di 3 incarico dell'opposta, della creazione e dello sviluppo del nuovo sito internet e del marchio - di cui era la legale rappresentante ma che, trattandosi di società di capitali, era soggetto giuridico distinto da lei.
Si costituiva Zero Cognizion s.r.l. che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, per carenza assoluta dei presupposti previsti dall'art 650 cpc, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era stata eseguita all'indirizzo di residenza di FO, come attestato dal verbale di assemblea della società, redatto il 18/5/2023 dal notaio Conti di Monza, dove peraltro, aveva anche il proprio domicilio, come dimostrato pure della regolare notifica di altri atti in cinque diverse occasioni. Contestava inoltre, anche i motivi dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva discussa all'udienza del 13/2/2025 e quindi, trattenuta in decisione.
Come già indicato nell'ordinanza 19/11/2024, l'opposizione tardiva risulta inammissibile, in mancanza delle condizioni richieste dall'art 650 cpc.
Nella memoria ex art 171 ter n. 1 cpc la ricorrente ha dedotto di essere residente a Città del Capo, The
Bantry 503, Bantry Bay 38, Victoria Road, ma non ha prodotto alcun documento a dimostrazione della veridicità della sua affermazione.
Infatti, il suo passaporto è privo dell'indicazione del luogo di residenza, così come l'attestazione del
“South African Revenue Service” (cioè l'“Agenzia delle Entrate” sudafricana).
Il rinnovo di un contratto di locazione a Città del Capo non dimostra che si trattasse di un'abitazione né soprattutto, che l'opponente vivesse abitualmente in tale immobile e quindi vi avesse stabilito la propria residenza.
Non dimostrano la residenza in Sud Africa neppure i visti ottenuti per l'ingresso in Italia, necessari per una permanenza di lunga durata per ragioni di lavoro, di cittadini di Paesi extra UE.
A fronte di tale carenza documentale vi sono invece, altri elementi in senso contrario, di maggiore valenza probatoria, come la dichiarazione resa dalla stessa FO nel verbale di assemblea della Zero
Cognizion srl, redatto dal notaio Conti di Monza il 18/5/2023, di essere residente in via alla Torre 9,
Tremezzina (CO), lo stesso indicato come suo domicilio nella visura di detta società (doc 1) e dell'altra di cui è socia (doc 16).
Inoltre, nella medesima residenza dichiarata, v. alla Torre 9 - Tremezzina, si è perfezionata la consegna di altri atti (due raccomandate) e la notifica dell'atto di precetto eseguita il 6/5/2024, a dimostrazione di come l'addetto al recapito della posta non avesse avuto alcun dubbio sulla corrispondenza tra l'indirizzo indicato nell'atto e la persona che ne era destinataria.
Infine, quanto all'assenza dell'opponente dalla suddetta residenza, dopo la partenza per il Sudafrica il
24/1/2024, prima del successivo rientro il 23/5/2024, è sufficiente osservare che “ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso pagina 2 di 3 fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione
o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cass. 17922/2019).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 4° scaglione), seguono la soccombenza dell'attrice opponente.
PQM
1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 167/2024 emesso in data
8/2/2024;
2. condanna NE MA FO al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
7.600,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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