TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11498 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Orlando ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisi ( PA ) nella p.zza V. E.
Orlando n° 5
opponente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania nella via G. Leopardi n° 63
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ( d'ora in poi ) ha Controparte_1 CP_2
agito per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo pari ad € 5.402,26 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ), dovuto da per la somministrazione di energia elettrica effettuata in Parte_1
suo favore, così come risultante dall'estratto autenticato del libro giornale dei crediti in contenzioso ( ove vi è indicazione della fattura insoluta poi prodotta nella presente fase di cognizione ) e costituente prova idonea ex art. 634 c.p.c. ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda d'ingiunzione.
Ciò premesso, mette conto evidenziare come la pretesa creditoria azionata da trarrebbe origine dai prelievi abusivi di energia elettrica accertati in CP_2
sede di verifica tecnica effettuata in data 26.07.17 presso il punto di prelievo ubicato in RI ( PA ) nella via Limoni n° 37 ( v. produzione in atti ); in particolare i tecnici/verificatori di E-Distribuzione S.p.a. ( società distinta e autonoma dall'odierna opposta ) appuravano che il prelievo irregolare di energia elettrica veniva effettuato mediante manomissione dei “tenoni” del misuratore e al fine di sottomisurare l'energia prelevata e alterare la registrazione dei consumi
( circostanze, peraltro, confermate in sede istruttoria dal teste dipendente Tes_1
E-Distribuzione S.p.a. intervenuto in sede di verifica ).
Ciò posto, va osservato che se da un lato, anche a fronte dell'eccepito difetto di legittimazione attiva di laddove E-Distribuzione S.p.a. risulta CP_2
essere società cui compete l'attività di acquisizione e validazione dei dati di consumo, assume la veste di Controparte_1
fornitore/rivenditore che emette fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal distributore ( al di là, pertanto, del titolo di responsabilità ascrivibile al caso di specie ), dall'altro il menzionato verbale di verifica redatto dal personale di E-Distribuzione nell'esercizio del suo specifico compito ha la rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione
2 dei pubblici ufficiali: ed invero tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione dell'Enel ( in virtù dell'entrata in vigore della L. n. 359/92 ), in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo
( Consiglio di Stato, sentenze n. 4711/02; n. 1206/01; n. 1303/02 ), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica ove persistano i seguenti presupposti: 1) controllo maggioritario dell'azionista pubblico;
2) perseguimento di finalità di interesse pubblico;
e malgrado la sua trasformazione in S.p.a. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l' continua in effetti ad CP_3
agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività, e lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza, continua ad indirizzare le attività societarie ai fini dell'interesse pubblico generale: né, ad escludere il requisito del soddisfacimento di bisogni di interesse generale, vengono ritenuti ostativi il perseguimento di intenti lucrativi e l'esercizio di altre attività.
In applicazione dei principi fin qui enunciati, dunque, nel caso di specie ben può e deve ritenersi fornita dalla società opposta, in virtù della documentazione prodotta e segnatamente della menzionata verifica tecnica del 26.07.17 e peraltro in difetto di idonei elementi di segno contrario, la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa creditoria da essa avanzata, ossia l'effettuazione di prelievi abusivi di energia.
D'altro canto, si ritiene non possa assumere rilievo la presunta estraneità dell'odierno opponente alla pretesa creditoria avversaria e all'atto di manomissione rinvenuto in sede di verifica, laddove, pur in presenza di altro soggetto che avrebbe utilizzato di fatto la fornitura ( come avvenuto nella specie:
è quanto emerge dal verbale di verifica ), permane nei rapporti con il fornitore e rispetto al credito da esso azionato in capo al soggetto formale intestatario dell'utenza la legittimazione passiva di quest'ultimo e, anche nell'ipotesi di un allaccio abusivo o di una manomissione del misuratore, ad opera di un terzo
3 rimasto ignoto, un onere di custodia, cui evidentemente deve dirsi che la Pt_1
non ha diligentemente adempiuto.
Per ciò che attiene ai criteri e alle modalità di registrazione dei consumi e conseguentemente al quantum, va osservato come qualsivoglia rilievo mosso sul punto da parte opponente possa essere superato alla luce della ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, evincibile ex actis ed effettuata dal distributore competente identificando nel luglio del 2012 il momento iniziale del prelievo irregolare ( v. tabella di ricostruzione dei consumi comunicata dal distributore al rivenditore e prospetto dettagliato degli importi allegato alla fattura emessa ) sulla scorta dell'accertamento di cui alla verifica tecnica suindicata in applicazione delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo alle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
( AEEG ), non lasciando, pertanto, spazio il meccanismo di rilevazione e di fatturazione a margini di discrezionalità o arbitrio da parte del rivenditore;
né,
d'altro canto, sussistono elementi o idonee allegazioni di segno contrario tali da far ritenere il calcolo non effettuato nel rispetto della normativa regolamentare vigente e delle direttive dell'AEEG.
Acclarata, in ragione delle superiori argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con domanda d'ingiunzione nei confronti di Pt_1
e respinte le censure poste da questi a sostegno dell'opposizione, andrà
[...]
confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
[...]
Per il principio della soccombenza, parte opponente va condannata a rifondere alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 2.600,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
4 - rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2323/20 emesso, su ricorso di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Tribunale di Palermo in data
22.04.20;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 2.600,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 2.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11498 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Orlando ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisi ( PA ) nella p.zza V. E.
Orlando n° 5
opponente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania nella via G. Leopardi n° 63
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ( d'ora in poi ) ha Controparte_1 CP_2
agito per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo pari ad € 5.402,26 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ), dovuto da per la somministrazione di energia elettrica effettuata in Parte_1
suo favore, così come risultante dall'estratto autenticato del libro giornale dei crediti in contenzioso ( ove vi è indicazione della fattura insoluta poi prodotta nella presente fase di cognizione ) e costituente prova idonea ex art. 634 c.p.c. ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda d'ingiunzione.
Ciò premesso, mette conto evidenziare come la pretesa creditoria azionata da trarrebbe origine dai prelievi abusivi di energia elettrica accertati in CP_2
sede di verifica tecnica effettuata in data 26.07.17 presso il punto di prelievo ubicato in RI ( PA ) nella via Limoni n° 37 ( v. produzione in atti ); in particolare i tecnici/verificatori di E-Distribuzione S.p.a. ( società distinta e autonoma dall'odierna opposta ) appuravano che il prelievo irregolare di energia elettrica veniva effettuato mediante manomissione dei “tenoni” del misuratore e al fine di sottomisurare l'energia prelevata e alterare la registrazione dei consumi
( circostanze, peraltro, confermate in sede istruttoria dal teste dipendente Tes_1
E-Distribuzione S.p.a. intervenuto in sede di verifica ).
Ciò posto, va osservato che se da un lato, anche a fronte dell'eccepito difetto di legittimazione attiva di laddove E-Distribuzione S.p.a. risulta CP_2
essere società cui compete l'attività di acquisizione e validazione dei dati di consumo, assume la veste di Controparte_1
fornitore/rivenditore che emette fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal distributore ( al di là, pertanto, del titolo di responsabilità ascrivibile al caso di specie ), dall'altro il menzionato verbale di verifica redatto dal personale di E-Distribuzione nell'esercizio del suo specifico compito ha la rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione
2 dei pubblici ufficiali: ed invero tale qualifica non è stata persa a seguito della privatizzazione dell'Enel ( in virtù dell'entrata in vigore della L. n. 359/92 ), in quanto, secondo il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo
( Consiglio di Stato, sentenze n. 4711/02; n. 1206/01; n. 1303/02 ), la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica pubblicistica ove persistano i seguenti presupposti: 1) controllo maggioritario dell'azionista pubblico;
2) perseguimento di finalità di interesse pubblico;
e malgrado la sua trasformazione in S.p.a. e la progressiva liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, l' continua in effetti ad CP_3
agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche, svolgendo un servizio pubblico volto a soddisfare i bisogni generali della collettività, e lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza, continua ad indirizzare le attività societarie ai fini dell'interesse pubblico generale: né, ad escludere il requisito del soddisfacimento di bisogni di interesse generale, vengono ritenuti ostativi il perseguimento di intenti lucrativi e l'esercizio di altre attività.
In applicazione dei principi fin qui enunciati, dunque, nel caso di specie ben può e deve ritenersi fornita dalla società opposta, in virtù della documentazione prodotta e segnatamente della menzionata verifica tecnica del 26.07.17 e peraltro in difetto di idonei elementi di segno contrario, la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa creditoria da essa avanzata, ossia l'effettuazione di prelievi abusivi di energia.
D'altro canto, si ritiene non possa assumere rilievo la presunta estraneità dell'odierno opponente alla pretesa creditoria avversaria e all'atto di manomissione rinvenuto in sede di verifica, laddove, pur in presenza di altro soggetto che avrebbe utilizzato di fatto la fornitura ( come avvenuto nella specie:
è quanto emerge dal verbale di verifica ), permane nei rapporti con il fornitore e rispetto al credito da esso azionato in capo al soggetto formale intestatario dell'utenza la legittimazione passiva di quest'ultimo e, anche nell'ipotesi di un allaccio abusivo o di una manomissione del misuratore, ad opera di un terzo
3 rimasto ignoto, un onere di custodia, cui evidentemente deve dirsi che la Pt_1
non ha diligentemente adempiuto.
Per ciò che attiene ai criteri e alle modalità di registrazione dei consumi e conseguentemente al quantum, va osservato come qualsivoglia rilievo mosso sul punto da parte opponente possa essere superato alla luce della ricostruzione dei consumi, assistita da presunzione di veridicità, evincibile ex actis ed effettuata dal distributore competente identificando nel luglio del 2012 il momento iniziale del prelievo irregolare ( v. tabella di ricostruzione dei consumi comunicata dal distributore al rivenditore e prospetto dettagliato degli importi allegato alla fattura emessa ) sulla scorta dell'accertamento di cui alla verifica tecnica suindicata in applicazione delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo alle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
( AEEG ), non lasciando, pertanto, spazio il meccanismo di rilevazione e di fatturazione a margini di discrezionalità o arbitrio da parte del rivenditore;
né,
d'altro canto, sussistono elementi o idonee allegazioni di segno contrario tali da far ritenere il calcolo non effettuato nel rispetto della normativa regolamentare vigente e delle direttive dell'AEEG.
Acclarata, in ragione delle superiori argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con domanda d'ingiunzione nei confronti di Pt_1
e respinte le censure poste da questi a sostegno dell'opposizione, andrà
[...]
confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_1
[...]
Per il principio della soccombenza, parte opponente va condannata a rifondere alla società opposta le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 2.600,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
4 - rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2323/20 emesso, su ricorso di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dal Tribunale di Palermo in data
22.04.20;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 2.600,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 2.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
5