Articolo 5 della Legge 4 gennaio 1951, n. 112
Articolo 4
Versione
25 marzo 1951
Art. 5.
E' fissato un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale i soci di cooperative edilizie a contributo statale, che siano stati riammessi in servizio dopo il 31 ottobre 1945, possono chiedere, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413 , la reintegrazione dell'appartamento per il quale furono dichiarati decaduti dalla prenotazione o dalla assegnazione.

Entrata in vigore il 25 marzo 1951