Articolo 3 della Legge 11 dicembre 1980, n. 862
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 gennaio 1981
Art. 3.
L' articolo 789 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Condizioni per il rilascio delle licenze. - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o societa' indicate nell'articolo 751.
Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000".
Entrata in vigore il 6 gennaio 1981