Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n.2884/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. FILANNINO PAOLO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 04/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 09/05/2022 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro quest'ultimo le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla ricorrente, per le causali in narrativa e nei confronti dell' , per la complessiva somma di €.1.861,02 (ovvero CP_1 quell'altra, maggiore e/o minore, che dovesse risultare dagli atti per cui è causa);
1
I.1. - A fondamento della sua domanda, la parte ricorrente
(titolare di assegno/pensione IO n.17042412) ha dedotto che era stata sottoposta in data 24 (o 26) novembre 2021 a visita di verifica da parte dell' , che già dal mese di ottobre del 2021 CP_1 aveva sospeso immotivatamente l'erogazione della prestazione pensionistica in godimento (pari ad Euro 930,51 mensili); che l' con nota datata 29 novembre 2021 (recapitata il successivo CP_1
10 gennaio 2022) aveva comunicato che “questo ufficio ha revisionato la pensione n. 17042412 cat. IO, di cui lei è titolare, ed ha assunto i seguenti provvedimenti: Dai nuovi accertamenti sanitari effettuati risulta che non permangono le condizioni che dettero luogo al riconoscimento della pensione e pertanto la stessa è revocata”; che, non avendo percepito le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2021, aveva evidenziato con nota del 21 gennaio 2022 che “non ho mai ricevuto il pagamento delle rate relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”; che, con successiva p.e.c. del 2 maggio 2022 per il tramite del proprio difensore, aveva sollecitato, senza alcun esito positivo, il pagamento dei suddetti ratei (di ottobre e novembre 2021), in ragione del fatto che l'intervenuta revoca, per motivi sanitari, era disciplinata dall'art.9 L. n.222/1984, ai sensi del quale “5.
L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto”, nonché dall'art.42, comma 4, D.L. 30/9/2003 n.269
(applicabile in via analogica) ai sensi del quale “Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica”.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha domandato il CP_1 rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2 II.1. - In particolare, l' ha evidenziato che la ricorrente CP_1 aveva presentato in data 18/09/2020 la sua domanda di Assegno
Ordinario di Invalidità, che aveva trovato accoglimento in data
16/11/2020 con la consequenziale liquidazione dell'assegno
IO/17042412; che nel modello TE08 contenente la liquidazione della predetta prestazione pensionistica, inoltrata sia alla ricorrente che al , erano stati specificati i dettagli della CP_2 liquidazione, inclusa la specificazione della data di revisione sanitaria da effettuarsi entro settembre 2021 con riconoscimento della prestazione limitatamente ad un solo anno;
che, all'esito della visita medica di revisione effettuata in data 26/11/2021,
l'organo sanitario, riscontrato il mutamento delle condizioni sanitarie, aveva ritenuto di non confermare la sussistenza delle condizioni di invalidità che avevano giustificato l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, che, quindi, era stato revocato;
che, essendo stata riconosciuta la prestazione economica in virtù della missiva del 16/11/2020 per un solo anno fino al mese di settembre 2021, aveva sospeso legittimamente l'erogazione della prestazione a partire dal mese di ottobre 2021.
III. - La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
III.1. - In diritto, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n.222/1984: “7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”; mentre, ai sensi dell'art.9, comma 5, L.
n.222/1984: “L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella,
3 successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto”.
III.2. - Applicando correttamente la predetta normativa, l' ha CP_1 sospeso l'erogazione della prestazione pensionistica con decorrenza dal 01°/10/2021, avendo già fissato espressamente la data della successiva visita di revisione nel modello di liquidazione datato 16/11/2020 (“La informo inoltre che sulla prestazione liquidata è prevista una revisione sanitaria da effettuarsi entro settembre 2021”).
Non c'è dubbio che, nell'ipotesi in cui all'esito della visita di revisione (effettuata in data 26/11/2021) fosse stata riscontrata la persistenza del requisito sanitario per continuare a beneficiare della prestazione economica oggetto di causa, l' CP_1 avrebbe ripristinato la stessa prestazione con decorrenza dal
01°/10/2021 ovverosia dalla data della sua sospensione in conformità a quanto prescritto dal comma 7 dell'art.1, comma 7, L.
n.222/1984, trattandosi di una prestazione previdenziale ordinaria, cosiddetta a scadenza. Per questo tipo di prestazioni è prevista, appunto, la sospensione della prestazione, con l'eventualità del suo ripristino, all'esito della visita, con decorrenza dalla precedente sospensione.
III.3. - Né può trovare applicazione la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art.1 citato, il quale, facendo decorrere la prestazione dal primo giorno del mese successivo alla visita sanitaria, si applica in caso di visite straordinarie effettuate, ai sensi dell'art.9, comma 1, L. n.222/1984, dall'Istituto previdenziale, a cui è attribuita la facoltà di sottoporre a visita (straordinaria) l'assicurato per la verifica delle sue condizioni sanitarie.
III.4. - Infine, non può essere condivisa la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui dovrebbe farsi applicazione analogica dell'art.42 L. n.269/2003, perché, essendo stata dettata in materia assistenziale, tale disposizione normativa è di stretta interpretazione e non può essere estesa all'ambito previdenziale,
4 che è disciplinato da regole differenti, tra cui, appunto, la previsione di un'apposita domanda amministrativa di revisione.
III.5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
IV. - Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad
Euro 5.200,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente, attesa la mancata produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere nei confronti dell' CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 886,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Trani, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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