Art. 2.
L'uso della facolta' di cui al precedente articolo e' subordinato alla emanazione, per ciascun esercizio e per categorie determinate di personale, di un decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei conti.
L'uso della facolta' di cui al precedente articolo e' subordinato alla emanazione, per ciascun esercizio e per categorie determinate di personale, di un decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei conti.