Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, deve ritenersi che, qualora il danneggiato abbia agito con azione diretta verso l'assicuratore, domandando il riconoscimento di una somma superiore al massimale, lo stesso, per ciò solo, abbia chiesto di essere risarcito dell'intero danno subito, anche di quello dovuto alla mora dell'assicuratore, pur in difetto di un'esplicita istanza in tal senso, perché l'omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione, essendo in contrasto con l'interesse del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2005, n. 20356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20356 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L A VASSALLO 13, presso lo studio Dr. FERDINANDO AGNINI, difesa dall'avvocato RUSSO Leonardo, delega in atti;
- ricorrente -
contro
MEIEAURORA SPA, anche quale società INCORPORANTE PER FUSIONE LA AURORA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del Dott. Paolo Attard, suo legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO Antonio, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO CESAREO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
DO IG, DO IG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 497/2002 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 04/10/2002, depositata il 07/11/2002; RG. 301/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/06/2005 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
Udito l'Avvocato GURGO ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. Ricorre per la cassazione la NO, con quattro motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO MI, investita, l'08/06/1982, nell'atto di attraversare la strada statale Tirrena Inferiore, nella località Castromurro del Comune di Belvedere Marittimo, dall'auto guidata dal proprietario NE UI, conveniva in giudizio, nel 1984, dinanzi al Tribunale di Paola, quest'ultimo e la sua assicuratrice SIAD Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, indicati in lire 60.000.000. Si costituiva la società assicuratrice, replicando che la responsabilità del sinistro era da imputare alla condotta imprudente dell'attrice. Eccepiva altresì di non essere tenuta al risarcimento oltre il massimale di polizza, pari a lire 30.000.000. Rimaneva contumace l'NE.
Nel corso del giudizio, con lettera del 07/11/1986, la SIAD rimetteva alla NO, che lo accettava con riserva, l'intero massimale. Il Tribunale, con sentenza non definitiva dell'08/04/1997, dichiarava la colpa esclusiva dell'automobilista, e, con sentenza definitiva del 29/12/2000, condannava i convenuti, in solido, a un risarcimento di lire 531.234.314, oltre agli interessi.
Con sentenza del 07/11/2002, la Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame della s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata per incorporazione alla s.p.a. SIAD Assicurazioni, ha dichiarato la società assicuratrice tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti del massimale di polizza e assolta tale obbligazione col versamento della ricordata somma di lire 30.000.000;
ha rigettato perciò la domanda proposta dall'attrice contro la predetta società di assicurazioni, escludendo la condanna solidale di quest'ultima al pagamento della maggior somma liquidata a titolo di risarcimento del danno;
ha compensato le spese del doppio grado di giudizio.
Ricorre per la Cassazione la NO, con quattro motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. MEIE Aurora, che ha incorporato la s.p.a. Aurora Assicurazioni.
Nell'udienza dell'01/12/2004 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'NE, cui ha provveduto in termini la ricorrente, che ha pure depositato due memorie. L'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente sostiene di aver impugnato l'intera polizza in tutti gli scritti difensivi, in relazione all'entità e ai termini del rapporto, e peraltro, all'atto della ricezione dell'assegno di lire 30.000.000, di aver anche messo in dubbio che tale somma rappresentasse davvero il massimale di legge.
Bene quindi il Tribunale aveva deciso che fosse onere della società assicuratrice provare la corrispondenza dei massimali di polizza ai massimali minimi di legge e che tale prova non fosse stata in primo grado fornita.
La censura è infondata.
Rileva la sentenza impugnata che è in atti la polizza assicurativa, da cui risulta il massimale di lire 30.000.000 per ogni persona;
che in tal modo la società assicuratrice ha provato la sollevata eccezione;
che nessuno ha mai contestato la corrispondenza di tale massimale a quello minimo legale;
che comunque la corrispondenza c'era, avuto riguardo ai limiti vigenti all'epoca del sinistro. Ebbene, tanto accertato in fatto, sfugge cos'altro pretenda la ricorrente, posto che all'epoca del sinistro (08/06/1982) vigeva il D.P.R. 12/08/1977 n. 776, il quale prescriveva un massimale minimo di 20 milioni per ogni persona danneggiata, mentre tale massimale legale aumentò a lire 50 milioni, col D.P.R. 17/06/1982 n. 457, solo a partire dall'01/08/1982.
Resta così provato, con la produzione del documento contrattuale, che il massimale di polizza era persino maggiore di quello minimo legale.
Col secondo mezzo, denunciando errata applicazione di norme di diritto e omessa motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente rileva che la responsabilità per 'mala gestio' dell'impresa di assicurazioni doveva essere riconosciuta, sussistendone i presupposti, senza bisogno di un'espressa domanda della danneggiata;
per non dire che le conclusioni precisate in primo grado la contenevano implicitamente.
Col terzo mezzo, denunciando vizio di motivazione, lamenta la mancata corresponsione almeno della svalutazione e degli interessi sul massimale, fino al 07/11/1986, nella misura calcolata in primo grado (lire 15.305.280 per la rivalutazione e 10.01 6.08 5 per gli interessi).
Questi due motivi sono fondati e da accogliere.
Risultando comprovato il pagamento dell'intero massimale di polizza, la Corte ha negato la responsabilità della società assicuratrice oltre il massimale, per colpevole inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, "non avendo parte attorea avanzato alcuna domanda in tal senso in sede di precisazione delle conclusioni formulate in primo grado".
Una siffatta domanda, che va esplicitamente formulata, non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di condanna al pagamento di una somma superiore al massimale di polizza. Osserva il Collegio che la soluzione adottata dal giudice "a quo" si fonda su una giurisprudenza ormai superata, la quale richiedeva una espressa domanda di condanna dell'assicuratore, per "mala gestio", al pagamento di interessi e rivalutazione anche oltre il limite del massimale ("ex plurimis", Cass. 15/05/2003 n. 7532). Ed infatti la Cassazione ha di recente mutato avviso, ritenendo che, qualora il danneggiato abbia agito con azione diretta verso l'assicuratore, domandando il riconoscimento di una somma superiore al massimale (nella specie, come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata, lire 60.000.000, oltre al maggior danno da svalutazione e agli interessi), lo stesso, per ciò solo, abbia chiesto di essere risarcito dell'intero danno subito, anche di quello dovuto alla mora dell'assicuratore, pur in difetto di una esplicita istanza in tal senso, perché l'omissione non può essere ritenuta abdicativa del diritto alla corresponsione di interessi e rivalutazione, essendo in contrasto con l'interesse del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento (Cass. 29/11/2004 n. 22379;
28/07/2004 n. 14248; 24/06/2004 n. 11730).
Il Collegio, condividendo tale ultimo indirizzo, giudica pertanto erronea la pronuncia sul punto.
In accoglimento, pertanto, dei due motivi in esame, e con l'assorbimento del quarto (col quale la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si duole dell'immotivata compensazione delle spese dei due gradi di merito), la sentenza dev'essere cassata, col rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, al giudice di pari grado designato nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e il terzo e dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005