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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2858/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.PERRICCI ROSANNA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS Controparte_1
DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.2.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di CP_1 vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%. Chiedeva che l' fosse CP_1 condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503 /92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella
A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Orbene, il Ctu, nella relazione depositata, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% dalla domanda.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni del ricorrente, che non ha prospettato ulteriori elementi di valutazione contrastanti validamente le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia.
Quanto alla decorrenza, si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd.
"finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini
e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi
4 e 5 del predetto art. 12.” (cfr. Cass. n.29191/18 e da ultimo n.2905/20)
Ai sensi dell' art. 16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a CP_1 corrispondere gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l' adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell' art. 7 l. 533/73).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AR , nei Pt_1 confronti dellI. , così provvede: Controparte_2
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo. CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in CP_1
€1.500,00, per compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_3
[...]
15/07/2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2858/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.PERRICCI ROSANNA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS Controparte_1
DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.2.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di CP_1 vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%. Chiedeva che l' fosse CP_1 condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503 /92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella
A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Orbene, il Ctu, nella relazione depositata, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore all'80% dalla domanda.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni del ricorrente, che non ha prospettato ulteriori elementi di valutazione contrastanti validamente le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia.
Quanto alla decorrenza, si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd.
"finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini
e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi
4 e 5 del predetto art. 12.” (cfr. Cass. n.29191/18 e da ultimo n.2905/20)
Ai sensi dell' art. 16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a CP_1 corrispondere gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l' adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell' art. 7 l. 533/73).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AR , nei Pt_1 confronti dellI. , così provvede: Controparte_2
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo. CP_1
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in CP_1
€1.500,00, per compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_3
[...]
15/07/2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi