Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8986
CASS
Sentenza 27 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo, per le navi attrezzate con apparecchiature turbosoffianti alla pesca dei molluschi bivalvi, di uscire dal porto dopo l'alba e di rientrarvi dopo il tramonto (previsto dal D.M. 3 maggio 1989) ha funzione integrativa rispetto al precetto indicato e sanzionato dalla legge n. 963 del 1965, nella misura in cui precisa i limiti temporali dell'attività di un particolare tipo di pesca, che la legge, nell'impossibilità di una disciplina anticipata e particolareggiata al riguardo, necessariamente rimette a fonti normative secondarie. Tale normativa è, pertanto, conforme al principio di legalità (posto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 a fondamento del sistema delle sanzioni amministrative), in virtù del quale, mentre è preclusa l'irrogazione di sanzioni che non siano direttamente previste dalla legge, è invece consentita l'integrazione del precetto indicato dalla legge ad opera di fonti normative secondarie, subordinate alla legge stessa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8986
    Data del deposito : 27 agosto 1999

    Testo completo