Sentenza 27 agosto 1999
Massime • 1
L'obbligo, per le navi attrezzate con apparecchiature turbosoffianti alla pesca dei molluschi bivalvi, di uscire dal porto dopo l'alba e di rientrarvi dopo il tramonto (previsto dal D.M. 3 maggio 1989) ha funzione integrativa rispetto al precetto indicato e sanzionato dalla legge n. 963 del 1965, nella misura in cui precisa i limiti temporali dell'attività di un particolare tipo di pesca, che la legge, nell'impossibilità di una disciplina anticipata e particolareggiata al riguardo, necessariamente rimette a fonti normative secondarie. Tale normativa è, pertanto, conforme al principio di legalità (posto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 a fondamento del sistema delle sanzioni amministrative), in virtù del quale, mentre è preclusa l'irrogazione di sanzioni che non siano direttamente previste dalla legge, è invece consentita l'integrazione del precetto indicato dalla legge ad opera di fonti normative secondarie, subordinate alla legge stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/1999, n. 8986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8986 |
| Data del deposito : | 27 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHERUSIO 7, presso l'avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IO CAZZOLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA, in persona del Comandante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/96 della Pretura di ANCONA, depositata il 29/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tosti, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
In data 8.1.1992, personale della Capitaneria del Porto di CO contestava a AT IO, comandante della motovongolara Dolores, di aver navigato alle ore 23 circa, fuori dell'orario consentito, in violazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 5/91 della stessa Capitaneria di Porto, sanzionata dagli artt. 26 e 27 legge n.963/65. Il AT faceva pervenire all'autorità competente scritto difensivo, nel quale precisava che la motovongolara non stava svolgendo attività di pesca, per la quale soltanto vigevano divieti, ma era stata in navigazione per brevissimo tempo al fine esclusivo di verificare la bontà di una riparazione appena effettuata. In data 18.1.1994, la Capitaneria del Porto di CO emetteva ordinanza-ingiunzione, con cui ingiungeva al AT il pagamento della somma di lire 2.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver navigato fuori dell'orario consentito, in violazione dell'art. 2 della citata ordinanza n. 5/91. Con ricorso depositato il 21.2.1994, IO AT, ai sensi dell'art. 22, legge n. 689/81, proponeva innanzi al Pretore di CO opposizione avverso tale ordinanza-ingiunzione, segnatamente deducendo quel che aveva già esposto nel sopraindicato scritto difensivo, rimesso all'autorità competente all'indomani della verbale di contestazione della violazione.
Nel contraddittorio della Capitaneria del Porto di CO, il Pretore adito, con sentenza depositata il 29.7.1996, rigettava l'opposizione e condannava il AT al pagamento delle spese processuali.
Argomentava il Pretore che l'accertata navigazione della motovongolara del AT alle ore 23.40, fuori delle acque del porto di CO (ove si dirigeva a tutta velocità) e con tutta l'attrezzatura di pesca in perfetta efficienza, ancorché a bordo non vi fosse del pescato, era contraria alla normativa all'epoca vigente, e, in particolare, all'art. 4 D.M. 3.5.1989, che faceva obbligo alle imbarcazioni attrezzate alla pesca dei molluschi bivalvi con apparecchiature turbosoffianti di uscire dal porto dopo l'alba e di rientrare in porto prima del tramonto.
Per la cassazione di tale sentenza IO AT ha proposto ricorso, svolgendo due motivi.
La Capitaneria del Porto di CO ha resistito con controricorso. IO AT ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del principio di legalità, proprio delle sanzioni amministrative (art.1, legge n. 689/81), per aver erroneamente ritenuto il giudice del merito che in forza di decreto ministeriale statuente il divieto (art. 4 D.M.
3.5.1989 Marina Mercantile, in base al quale era stata emessa l'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 5/91) potesse sanzionarsi la mera attività di navigazione dal tramonto all'alba - quale quella di specie - per le imbarcazioni attrezzate alla pesca dei molluschi bivalvi, quando invece la legge n. 963/65 di disciplina della pesca marittima fa soltanto divieto (all'art. 15) di pescare in zone e tempi previsti dai regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa. Il motivo è infondato.
La legge 14.7.1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, specificamente dispone, da un canto, all'art. 15, che "al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa..." e, d'altro canto, all'art. 32, in particolare prevede che "Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa". La stessa legge, poi, agli artt. 26 e 27, prevede l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, pecuniarie ed altre accessorie di contenuto diverso, per coloro i quali contravvengano al divieto di cui al citato art. 15, lettera a).
Il decreto 3.5.1989 del Ministero della Marina mercantile, relativo alla pesca dei molluschi bivalvi, individua specifici limiti temporali al riguardo, stabilendo appunto che "le navi che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi con le apparecchiature turbosoffianti devono uscire dal porto dopo l'alba e rientrare in porto prima del tramonto...".
Orbene, la normativa innanzi riportata è conforme al principio di legalità, che l'art. 1 della legge n. 689/81 pone a fondamento del sistema delle sanzioni amministrative, principio da intendersi secondo la chiara lettera del citato articolo 1 nel senso che, mentre è preclusa l'irrogazione di sanzioni che non siano direttamente previste dalla legge, consentita è invece la integrazione del precetto indicato dalla legge -cui raccordare tali sanzioni- ad opera di fonti normative secondarie, subordinate alla stessa legge (v. Cass. n. 1061/96, n. 2937/98, n. 4329/98, n. 4313/98, n. 4330/98). L'esposto "obbligo" per le navi attrezzate con apparecchiature turbosoffianti alla pesca dei molluschi bivalvi di uscire dal porto dopo l'alba e di rientravi prima del tramonto, obbligo specificamente previsto dalla citata fonte ministeriale, D.M. 3.5.1989, ha funzione integrativa rispetto al precetto indicato e sanzionato dalla legge n. 963/65, nella misura in cui appunto precisa i limiti temporali dell'attività di un particolare tipo di pesca, che quella legge, nell'impossibilità di una disciplina anticipata e particolareggiata al riguardo, espressamente rimette a fonti normative secondarie..
Siffatta funzione integrativa è nient'affatto smentita dall'essere riferito quell'obbligo di rispetto di limiti temporali all'uscita ed al rientro in porto delle navi particolarmente attrezzate alla pesca dei molluschi bivalvi, e non già alla pesca "effettiva" di quel tipo di molluschi, così che alla sua violazione si raccordano le sanzioni specificamente previste dalla legge n. 963/65. Il divieto di pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, dai decreti e dagli ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa, divieto previsto e sanzionato dalla legge n. 963/65 al fine di tutelare le ricorse biologiche delle acque marine e di assicurare il disciplinato esercizio della pesca (artt. 15 lettera a, 26 e 27), è divieto, infatti, che attiene alla pesca marittima in sè, che, per sua stessa natura prescinde dal risultato (dal pescato), e che specificamente la stessa legge n. 963/65, all'art. 1, chiarisce debba essere considerata come "ogni attività diretta" a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della Marina Mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, il mare libero.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 14 e 18, legge n. 689/81, per aver ritenuto il giudice del merito la sua responsabilità per violazione dell'art. 4 D.M. 3.5.1989, così modificando l'oggetto e la motivazione della contestazione elevata nella specie dall'autorità amministrativa, e relativa appunto alla violazione dell'ordinanza n. 5/91 della Capitaneria del Porto di CO per aver navigato fuori dell'orario consentito.
Il motivo non è fondato.
Nel motivare la sentenza impugnata con espresso richiamo ed esame del D.M. 3.5.1989, il giudice del merito non ha realizzato la pretesa modifica di oggetto e motivazione della contestazione elevata dall'autorità amministrativa.
Il decreto ministeriale in questione, pur se non espressamente indicato nel verbale di contestazione della violazione e nell'ordinanza-ingiunzione opposta, non poteva non ritenersi richiamato per implicito a fondamento dell'illecito addebitato, così come appunto emergente dall'indiscussa citazione in quegli atti - perché violata- dell'ordinanza n. 5/91 della Capitaneria del Porto di CO, che lo stesso ricorrente afferma in ricorso (pag. 4) essere stata emanata in forza di quello stesso decreto. In tal modo, quindi, risultavano definiti oggetto e motivazione del provvedimento amministrativo, e senza alcun apprezzabile pregiudizio del diritto di difesa del ricorrente intimato, che significativamente nessuna implicazione al riguardo ha lamentato, ne' in sede amministrativa prima, ne' in sede giudiziaria poi. Per tanto, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della controparte nella misura di lire 1.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso il 28.4.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.