CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7102/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 2/b 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006051930037002181 TARSU/TIA 2018
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 2/b 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2017/71859 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 880/2025 depositato il
21/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14/11/24 al Comune di Salerno ed a Municipia spa e Gamma Tributi srl per il R.T.I concessionario per la riscossione coattiva delle entrate dell'ente locale, depositato in data 19/11/24 ed iscritto al n. 7102/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 20240006051930037002181 emessa dalla RTI Municipia Spa-Gamma Tributi per conto del Comune di Salerno in materia di Tarsu 2010 di complessivi euro 823,25, notificata in data 01/10/2024 sul presupposto della pregressa notifica dell'ingiunzione n. 71859 avvenuta in data 06/11/2017.
Il ricorrente preliminarmente rappresentava che aveva in precedenza ricevuto da parte della Soget spa, all'epoca concessionario per la riscossione del Comune di Salerno, la notifica dell'intimazione n. 612826 emessa sulla scorta della stessa ingiunzione n. 71859/2017, impugnata innanzi a questa Corte che, con sentenza n. 3250/2023 passata in giudicato, aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando l'intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto.
Quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1- inesistenza della pretesa per l'annullamento dell'ingiunzione sottostante;
2- violazione del giudicato formatosi sulla nullità dell'ingiunzione e sull'intervenuta prescrizione del credito,
con condanna alle spese, anche per lite temeraria, da attribuire ai difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno che chiedeva alla Corte di prendere atto del provvedimento di discarico totale relativo all'intimazione oggetto di ricorso depositato, e di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione di spese.
Si costituiva anche Municipia spa che pure depositava il provvedimento di discarico e dichiarava di non avere contezza degli accadimenti rappresentati dal ricorrente, in quanto antecedenti alla stipula del contratto con il Comune di Salerno per la riscossione delle entrate dell'ente; insisteva per la compensazione delle spese.
La ricorrente depositava memorie di replica in cui prendeva atto del provvedimento di discarico, non conosciuto, ed insisteva sulla richiesta di condanna alle spese, non sussistendo motivi per la compensazione;
ciò perché, a suo avviso, l'intimazione era stata emessa per imperizia del Comune di Salerno e del RTI
Municipia Spa - Gamma Tributi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, alla luce del provvedimento di discarico totale depositato dal Comune di Salerno, che aveva erroneamente trasmesso al concessionario della riscossione l'importo del credito da riscuotere, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite dell'ente locale, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA
MATERIA DEL CONTENDERE E CONDANNA IL COMUNE DI SALERNO AL PAGAMENTO DI EURO
400,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE E RIMBORSO DEL CUT IN FAVORE DEI DIFENSORI
DICHIARATOSI ANTISTATARI.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7102/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838 Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 2/b 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006051930037002181 TARSU/TIA 2018
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Via Rosa Jemma 2/b 84091 Battipaglia SA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2017/71859 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 880/2025 depositato il
21/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14/11/24 al Comune di Salerno ed a Municipia spa e Gamma Tributi srl per il R.T.I concessionario per la riscossione coattiva delle entrate dell'ente locale, depositato in data 19/11/24 ed iscritto al n. 7102/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 20240006051930037002181 emessa dalla RTI Municipia Spa-Gamma Tributi per conto del Comune di Salerno in materia di Tarsu 2010 di complessivi euro 823,25, notificata in data 01/10/2024 sul presupposto della pregressa notifica dell'ingiunzione n. 71859 avvenuta in data 06/11/2017.
Il ricorrente preliminarmente rappresentava che aveva in precedenza ricevuto da parte della Soget spa, all'epoca concessionario per la riscossione del Comune di Salerno, la notifica dell'intimazione n. 612826 emessa sulla scorta della stessa ingiunzione n. 71859/2017, impugnata innanzi a questa Corte che, con sentenza n. 3250/2023 passata in giudicato, aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando l'intimazione per omessa notifica dell'atto presupposto.
Quindi, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1- inesistenza della pretesa per l'annullamento dell'ingiunzione sottostante;
2- violazione del giudicato formatosi sulla nullità dell'ingiunzione e sull'intervenuta prescrizione del credito,
con condanna alle spese, anche per lite temeraria, da attribuire ai difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio il Comune di Salerno che chiedeva alla Corte di prendere atto del provvedimento di discarico totale relativo all'intimazione oggetto di ricorso depositato, e di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione di spese.
Si costituiva anche Municipia spa che pure depositava il provvedimento di discarico e dichiarava di non avere contezza degli accadimenti rappresentati dal ricorrente, in quanto antecedenti alla stipula del contratto con il Comune di Salerno per la riscossione delle entrate dell'ente; insisteva per la compensazione delle spese.
La ricorrente depositava memorie di replica in cui prendeva atto del provvedimento di discarico, non conosciuto, ed insisteva sulla richiesta di condanna alle spese, non sussistendo motivi per la compensazione;
ciò perché, a suo avviso, l'intimazione era stata emessa per imperizia del Comune di Salerno e del RTI
Municipia Spa - Gamma Tributi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, alla luce del provvedimento di discarico totale depositato dal Comune di Salerno, che aveva erroneamente trasmesso al concessionario della riscossione l'importo del credito da riscuotere, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite dell'ente locale, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA
MATERIA DEL CONTENDERE E CONDANNA IL COMUNE DI SALERNO AL PAGAMENTO DI EURO
400,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE E RIMBORSO DEL CUT IN FAVORE DEI DIFENSORI
DICHIARATOSI ANTISTATARI.