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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1590/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide D'Ambrosio; Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_1
Serrelli;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI 001225502, relativa all'atto di accertamento n.
7202.09/08/2018.0146889 del 23.08.2018, e ne chiedeva l'annullamento con vittoria delle CP_1 spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, dato atto dell'archiviazione in CP_1 autotutela dell'atto di accertamento e dell'annullamento della sanzione amministrativa, chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note scritte del 30.1.2025, la parte ricorrente dava atto dell'archiviazione in autotutela da parte dell' degli atti di accertamento da cui è scaturita la ordinanza ingiunzione oggetto di CP_1 causa, chiedendo la cessazione della materia del contendere con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Indi in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 31.1.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica come noto un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333;
Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie la documentata archiviazione da parte dell' in autotutela degli atti relativi alla ordinanza ingiunzione oggetto di causa CP_1 determina (così come richiesto dalle parti) la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale: nella specie, tenuto conto che l mediante CP_1
l'archiviazione in autotutela degli atti a carico del ricorrente (provvedimento del 13.1.2025, in atti) ha espressamente riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni poste da quest'ultimo alla base della richiesta di annullamento della ordinanza ingiunzione e tenuto altresì conto che il predetto provvedimento è intervenuto ben oltre la data di deposito e notifica del ricorso, nonostante istanza di annullamento stragiudiziale di parte ricorrente del 13.2.2024, le spese di lite sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 854,00 oltre spese generali al CP_1
15%, spese contributo unificato, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Davide D'Ambrosio.
Salerno, 3.2.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio