Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6182 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06182/2025REG.PROV.COLL.
N. 05106/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5106 del 2022, proposto dai signori DD, DD LO SI DO, DD EN DO in proprio e quali erede della signora MA AR, LI CI, RA CI, RD IG, LM DD, Associazione LL Vive - Kajverici Rron, NA CC e IM TT rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno, 14;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero della Cultura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Cerzeto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Provincia di Cosenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Prisco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IR IN in Roma, via E. de' Cavalieri, n.11;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Brogno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Transazione Ecologica, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, Autorità di Bacino Regionale della Calabria, Comitato Cittadino per LL, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. 560/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero della Cultura del Comune di Cerzeto, della Provincia di Cosenza e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per il Comune di Cerzeto e per la Regione Calabria gli avvocati Mazzacuva Ferdinando, in sostituzione dell’avvocato Talarico Franceschina, e Spataro Giovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione LL Vive – Kajverici Rrona, i signori DO DD, LO SI DD, EN DD tuutti quali eredi della signora MA AR, LI CI, RA CI, RD IG, LM DD, NA CC e IM TT hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del decreto del dirigente generale reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 13.06.2016, n. 671, recante parere di esclusione del progetto di rilocalizzazione della frazione di LL dalla procedura di V.I.A.
2. Gli appellanti sono proprietari di immobili siti nel Comune di Cerzeto, frazione LL, che nel marzo 2005 è stata teatro di un importante evento franoso, a seguito del quale il Sindaco ha disposto lo sgombero dell’intero abitato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2005 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario, con il compito di assicurare “il complessivo coordinamento delle attività finalizzate alla individuazione delle aree idonee alla delocalizzazione dell’abitato di LL, alla progettazione, nonché alla realizzazione dell’insediamento”.
A seguito di conferenza di servizi è stato approvato il progetto preliminare riguardante la delocalizzazione della frazione di LL in località Pianette ed il 31 luglio 2007 è stato approvato il progetto definitivo.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che non sussistesse l’incompetenza affermata, che fossero state vagliate nel corso del procedimento le osservazioni presentate dagli appellanti e che la procedura di V.I.A. avesse vagliato tutti gli aspetti rilevanti.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo lamenta la reiezione della censura che contestava il rispetto del contraddittorio procedimentale sulla base della considerazione che l’Amministrazione non ha l’obbligo della confutazione analitica di tutte le argomentazioni difensive del privato.
In realtà nel Parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA – VAS -AIA -VI del 30 maggio 2016 l’Amministrazione resistente si infatti è limitata a rilevare che i profili geologici e sociologici del progetto di rilocalizzazione sono stati tenuti in debita considerazione senza affrontare le dettagliate osservazioni degli appellanti.
4.2. Il secondo motivo ripropone la censura dell’incompetenza del dirigente generale reggente ad adottare il decreto di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto che spetta al Nucleo per la V.I.A.-V.A.S.-I.P.P.C., istituito dalla Regione Calabria.
All’organo monocratico l’art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale Calabria 4 agosto 2008, n. 3 non attribuisce il potere.
4.3. Il terzo motivo contesta la decisione di dichiarare inammissibili le censure che affrontavano il merito della valutazione in quanto discrezionali.
Invece è censurabile la manifesta illogicità della decisione di ritenere non necessaria la V.I.A. Ed a tal fine vengono riproposti i motivi assorbiti.
Inoltre viene richiamata, a riprova della bontà della censura, la sentenza del T.a.r. per il Lazio 3293/2010, confermata in appello con la sentenza 5973/2013, circa la necessità della V.I.A. sia alla stregua della normativa vigente all’epoca della conferenza di servizi decisoria del 31 luglio 2007, con cui è stato approvato il progetto definitivo di insediamento, sia alla stregua della normativa attualmente vigente.
Inoltre l’Amministrazione resistente non ha adeguatamente valutato gli effetti negativi prodotti sull’ambiente e sul patrimonio storico, artistico, culturale dalla costruzione del nuovo abitato in località Pianette e Colomba.
4.4. Il quarto motivo censura la valutazione della rilevanza delle misure compensative e delle prescrizioni contenute nel Verbale della Struttura Tecnica di Valutazione del 30 maggio 2016 che non determinerebbero la necessità di sottoporre il progetto a V.I.A.
Si tratta di prescrizioni che non riguardano aspetti di dettaglio attuativo, ma impatti ambientali legati al dilavamento e ai lavori di tutela delle acque sotterranee, all’attualità sprovviste di appositi sistemi di drenaggi.
5. La Provincia di Cosenza si è costituita in giudizio chiedendo di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
6. I Ministeri evocati in giudizio, la Regione Calabria e il Comune di Cerzeto si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
La difesa erariale ed il Comune di Cerzeto eccepivano l’inammissibilità del ricorso per non essere stata impugnato il verbale della conferenza dei servizi del 8 settembre 2014, con cui è stata disposta l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Il Comune di Cerzeto ribadisce la sua eccezione formulata in primo grado circa l’assenza di un interesse a ricorrere dal momento che ormai la rilocalizzazione dell’abitato è stata realizzata da molti anni ed un primo giudizio avverso le scelte amministrative è stato respinto con sentenza passata in giudicato.
7. L’eccezione avanzata dalla Provincia di Cosenza circa il suo difetto di legittimazione passiva è fondata in quanto nel ricorso presentato non è stato impugnato alcun atto emesso dall’ente.
8. L’appello non è fondato e si può, pertanto, soprassedere all’esame delle eccezioni sollevate da alcune delle parti resistenti.
8.1. Al Parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA – VAS -AIA -VI del 30 maggio 2016 si è giunti dopo un complesso iter procedimentale che è partito dallo Studio ambientale preliminare, segnatamente da un primo parere della struttura tecnica nel luglio 2015 che ha chiesto integrazioni dell’istruttoria in relazione: 1) la sussistenza di vincoli sul territorio inibitori e tutori, paesaggistici, idrogeologici, ecc.; 2) la cartografia con indicazione degli interventi realizzati, incluse le opere a rete; 3) la planimetria delle specie colturali; 4) la cartografia con sovrapposizione delle aree di intervento con quelle derivanti dal piano di assetto idrogeologico (PAI) redatte dall’Autorità di Bacino della Regione Calabria; 5) l’integrazione dello studio preliminare ambientale secondo i criteri ed i contenuti dell’allegato V del d.lgs. 152/2006, evidenziando le attività e le fasi del
progetto ( ante operam , esecuzione lavori, post operam ) con individuazione degli impatti e delle eventuali criticità; 6) gli eventuali studi o piani sulla delocalizzazione dell’abitato della Frazione di LL. Tale richiesta da parte della Regione è stata formulata anche tenendo conto delle osservazioni che gli appellanti avevano presentato in data 15 gennaio 2015.
La censura, infine, non può essere accolta poiché il giudizio di valutazione ambientale è caratterizzato da una discrezionalità molto ampia che non richiede una puntuale valutazione sotto ogni profilo delle osservazioni dei privati, alcune delle quali possono essere state implicitamente ritenute non pertinenti o apprezzate in alcuni passaggi della motivazione anche senza farne esplicita menzione.
8.2. Il motivo relativo alla presunta incompetenza del Dirigente ad adottare il decreto di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è infondato.
L’art. 2 del R.R. Calabria n. 3/2008 radica la competenza per le procedure di valutazione di impatto ambientale nel Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, mentre il Nucleo per la valutazione ha solo una funzione istruttoria.
8.3. La scelta di ricollocare l’abito di LL in località Pianette è stato l’esito di studi approfonditi da cui è emersa la pericolosità di ricostruire nell’originario sito che presentava problemi di franosità del sito oltre che rischio sismico che sono stati già valutati nel precedente contenzioso e che non possono più essere messi in discussione.
Le sentenze del T.a.r. e del Consiglio di Stato emesse all’esito del precedente contenzioso hanno affermato che non poteva essere esclusa in radice la valutazione circa la necessità della V.I.A. che richiede preliminarmente la verifica di assoggettabilità che è stata compiuta ed il cui esito gli appellanti hanno contestato con le considerazioni di cui al primo motivo.
Pertanto non vi è alcun contrasto con il giudicato richiamato e quanto alle restanti censure esse ripropongono profili di merito che non possono essere valutati dal giudice amministrativo stante l’ampia discrezionalità cui in precedenza si è fatto cenno.
8.4. Anche le censure contenute nel quarto motivo impingono profili di merito delle scelte contenute nel parere di non assoggettabilità dell’opera alla V.I.A.
Le prescrizioni imposte secondo gli appellanti non sarebbero aggiustamenti di modesta entità volti a risolvere mere problematiche progettuali, ma aspetti importanti che avrebbe giustificato la sottoposizione a V.I.A.
Secondo l’Amministrazione si tratta di prescrizioni meramente complementari rispetto al progetto nella sua completezza che potranno essere adempiute senza eccessivi costi e senza particolari oneri progettuali.
L’affermazione non è palesemente irragionevole è, pertanto, il Collegio non può entrare in simili valutazioni tecniche per apprezzarne la pregnanza.
9. La particolare complessità della vicenda fa ritenere equa al Collegio la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO