Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/02/2026, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16241 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione del lavoratore irregolare ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IC De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di archiviazione del procedimento avviato sull’istanza per l’emersione del lavoro irregolare n. M_IT PR_RMSUI 00190432 adottato in data 28/09/2022;
Le parti hanno inoltrato la documentazione medica al fine di giustificare l’assenza alla convocazione e che lo Sportello Unico in data 23.03.2023 ha comunicato l’annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto;
L’Amministrazione ha depositato il predetto provvedimento agli atti del giudizio chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Il provvedimento impugnato è stato oggetto di ritiro in autotutela da parte dell’Amministrazione intimata;
Ritenuto che:
Al Collegio, preso atto del predetto ritiro in autotutela dell’atto impugnato, non resta che dichiarare, in accoglimento dell’istanza dell’Amministrazione, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dello sviluppo del procedimento ante causa e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
IC De LC, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De LC | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.