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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/07/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2844/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2844/2025 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1 Per_2
domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. SALVATORE AGNELLO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. , domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TITO MONTEROSSO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 4.6.2025 le parti hanno discusso e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Orbene, assume rilievo preliminare e assorbente precisare che gli attori si sono limitati a chiedere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, segnatamente della domanda giudiziale trascritta in data 18/01/1995, Reg. Gen. 2194 e Reg. Part. 1607, senza chiedere di procedere a spese della controparte.
La trascrizione della domanda giudiziale ha lo scopo di mettere i terzi in grado di conoscere la contestazione della titolarità di un determinato diritto e, a tutela dell'attore che agisce fondatamente, di ottenere una sentenza di accoglimento che attui la legge come se ciò avvenisse al momento della trascrizione.
Quale naturale corollario, la trascrizione della domanda può essere mantenuta soltanto quando sussista una controversia attuale e potenzialmente fondata e quindi, a norma del secondo comma dell'art. 2668 c.c., deve esserne giudizialmente ordinata la cancellazione qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nella fattispecie è documentalmente provato soltanto che l'allora CO di IL (oggi abbia provveduto a trascrivere una domanda giudiziale di revoca di atto di donazione Controparte_1
nei confronti di , , e , giusta nota di trascrizione Persona_1 Per_2 Parte_1 Parte_2
del 18/01/1995, Reg. Gen. 2194 e Reg. Part. 1607.
Non vi è invece dimostrazione che la trascrizione possa svolgere funzione alcuna, perché non vi
è prova che la domanda sia oggetto di contestazione in giudizio. Al contrario, sebbene non sia stato prodotto un formale provvedimento di estinzione, può ampiamente presumersi che il relativo processo sia stato dichiarato estinto, considerando il bonario componimento della controversia) allegato da parte pagina 2 di 4 attrice e non specificamente contestato dall'odierna controparte), l'epoca risalente di trascrizione della domanda (oltre il termine ventennale di efficacia ex art. 2668 bis c.c.), l'assenza di prova sia di atti di rinnovazione della trascrizione sia della pendenza del giudizio a cui si riferisce la trascrizione.
Per altro verso l'omessa cancellazione non è imputabile a nessuna delle parti, in quanto l'adempimento, facendo seguito alla definizione del giudizio, avrebbe dovuto essere ordinato d'ufficio dal giudice procedente, anche a seguito di istanza di correzione errore materiale, e, nel presente giudizio, parte convenuta, pur argomentando in diritto sulla inammissibilità della domanda, non si è nel merito opposta alla cancellazione. Nulla osta, al contempo e nel particolare caso di specie, alla possibilità di ordinare oggi la cancellazione separatamente alla definizione dell'originario giudizio, sia perché non risulta alcuno specifico procedimento, anche definito, introdotto dalla domanda trascritta (le parti hanno concordemente ricostruito l'oggetto del giudizio, senza indicare in particolare l'eventuale numero di ruolo), sia perché, più in generale, secondo l'insegnamento della Cassazione la trascrizione della domanda deve essere cancellata in tutti i casi in cui non risulti più utile, anche laddove non vi sia una specifica previsione in tal senso, ossia, ad esempio, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia
(accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione,
espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/04/2024, n.
8759).
In assenza di una reale soccombenza e sussistendo gravi ed eccezionali ragioni relative alla necessità di ordinare anche d'ufficio la cancellazione, le spese devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2844/2025 R.G., così dispone:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 18/01/1995, Reg. Gen. 2194 e Reg. Part. 1607;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 30 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2844/2025 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi di e C.F._2 Persona_1 Per_2
domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. SALVATORE AGNELLO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. , domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TITO MONTEROSSO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza del 4.6.2025 le parti hanno discusso e la causa è stata posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Orbene, assume rilievo preliminare e assorbente precisare che gli attori si sono limitati a chiedere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, segnatamente della domanda giudiziale trascritta in data 18/01/1995, Reg. Gen. 2194 e Reg. Part. 1607, senza chiedere di procedere a spese della controparte.
La trascrizione della domanda giudiziale ha lo scopo di mettere i terzi in grado di conoscere la contestazione della titolarità di un determinato diritto e, a tutela dell'attore che agisce fondatamente, di ottenere una sentenza di accoglimento che attui la legge come se ciò avvenisse al momento della trascrizione.
Quale naturale corollario, la trascrizione della domanda può essere mantenuta soltanto quando sussista una controversia attuale e potenzialmente fondata e quindi, a norma del secondo comma dell'art. 2668 c.c., deve esserne giudizialmente ordinata la cancellazione qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nella fattispecie è documentalmente provato soltanto che l'allora CO di IL (oggi abbia provveduto a trascrivere una domanda giudiziale di revoca di atto di donazione Controparte_1
nei confronti di , , e , giusta nota di trascrizione Persona_1 Per_2 Parte_1 Parte_2
del 18/01/1995, Reg. Gen. 2194 e Reg. Part. 1607.
Non vi è invece dimostrazione che la trascrizione possa svolgere funzione alcuna, perché non vi
è prova che la domanda sia oggetto di contestazione in giudizio. Al contrario, sebbene non sia stato prodotto un formale provvedimento di estinzione, può ampiamente presumersi che il relativo processo sia stato dichiarato estinto, considerando il bonario componimento della controversia) allegato da parte pagina 2 di 4 attrice e non specificamente contestato dall'odierna controparte), l'epoca risalente di trascrizione della domanda (oltre il termine ventennale di efficacia ex art. 2668 bis c.c.), l'assenza di prova sia di atti di rinnovazione della trascrizione sia della pendenza del giudizio a cui si riferisce la trascrizione.
Per altro verso l'omessa cancellazione non è imputabile a nessuna delle parti, in quanto l'adempimento, facendo seguito alla definizione del giudizio, avrebbe dovuto essere ordinato d'ufficio dal giudice procedente, anche a seguito di istanza di correzione errore materiale, e, nel presente giudizio, parte convenuta, pur argomentando in diritto sulla inammissibilità della domanda, non si è nel merito opposta alla cancellazione. Nulla osta, al contempo e nel particolare caso di specie, alla possibilità di ordinare oggi la cancellazione separatamente alla definizione dell'originario giudizio, sia perché non risulta alcuno specifico procedimento, anche definito, introdotto dalla domanda trascritta (le parti hanno concordemente ricostruito l'oggetto del giudizio, senza indicare in particolare l'eventuale numero di ruolo), sia perché, più in generale, secondo l'insegnamento della Cassazione la trascrizione della domanda deve essere cancellata in tutti i casi in cui non risulti più utile, anche laddove non vi sia una specifica previsione in tal senso, ossia, ad esempio, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia
(accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione,
espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/04/2024, n.
8759).
In assenza di una reale soccombenza e sussistendo gravi ed eccezionali ragioni relative alla necessità di ordinare anche d'ufficio la cancellazione, le spese devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
pagina 3 di 4 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2844/2025 R.G., così dispone:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta in data 18/01/1995, Reg. Gen. 2194 e Reg. Part. 1607;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 30 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4