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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4007/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4007/2020 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. CALEFATI LORETA, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CALEFATI LORETA
APPELLANTI contro uale impresa territorialmente designata per la gestione e liquidazione dei sinistri posti CP_1
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
FORTUNATO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FORTUNATO ANTONIO
APPELLATA
Nonché contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2987/2019 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali da essi subìti in conseguenza del sinistro occorso in Leporano, in data 01.07.2017 alle ore
17.00 circa, mentre si trovavano quali trasportati a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156 SW tg. CL748DC, di proprietà e condotta da , sprovvista di copertura assicurativa. Controparte_2
Esponevano che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, l'autovettura Alfa Romeo 156, nel percorrere via Extramurale Aldo Moro e dopo aver effettuato una svolta a sinistra su via De Gasperi, aveva tamponato l'autovettura Volkswagen Polo Tg CJ172EA, di proprietà di e condotta, nell'occasione, Controparte_3 da . Controparte_4
pagina 1 di 4 Riferivano gli appellanti che, a seguito del sinistro, si erano recati presso l'Ospedale di Grottaglie dove veniva diagnosticata ad entrambi “cervicobrachialgia”.
A sostegno dei propri assunti, lamentavano l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale.
Ciò premesso, instavano per la riforma della sentenza con condanna della compagnia appellata al risarcimento integrale dei danni patiti.
Ritualmente costituita in giudizio, - quale impresa designata per la Puglia alla gestione dei sinistri a CP_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure;
concludeva per la conferma della sentenza impugnata con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche nel presente giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.10.2024 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta al terzo trasportato la prova dell'effettivo accadimento del sinistro, della sua qualità di passeggero e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui invoca ristoro.
Nel caso di specie, si ritiene che gli attori in primo grado abbiano assolto al proprio onere probatorio in quanto il teste indifferente, ha confermato di aver assistito al sinistro e di aver visto due passeggeri Testimone_1 anziani (un uomo e una donna) a bordo dell'autovettura Alfa 156; il teste, in particolare, ha riferito di trovarsi a poca distanza dal luogo del sinistro (“preciso che ero a circa dieci metri dall'incrocio”) ed ha ricordato sia il modello che la marca dei veicoli coinvolti (“assistevo ad un sinistro stradale tra un'Alfa 156 di colore nero ed una Polo Volkswagen di colore grigio chiaro non vecchia”) mentre il fatto che non sia stato in grado di indicare la tipologia del veicolo (“non ricordo se berlina o station wagon”), contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, non consente di escluderne l'attendibilità trattandosi di un particolare che può verosimilmente anche sfuggire.
Inoltre, il fatto che il medesimo teste abbia riferito che l'auto Volkswagen Polo fosse condotta da una donna di circa 40/45 anni, pur non trovando conferma nella prospettazione attorea - secondo cui alla guida vi era un uomo, tale -, non ne mina la credibilità in quanto anche le dichiarazioni rilasciate da Controparte_4 CP_5 ad (dichiarazione del 27.09.2017), confermate innanzi al Giudice di Pace, fanno
[...] CP_1 riferimento ad una donna (“vedevo che la conducente della Polo scendeva e parlava con il conducente della
Alfa”)..
Parimenti, il fatto che abbia riferito di non ricordare di eventuali altre persone non esclude Controparte_5 la presenza nell'autovettura dei due trasportatii.
pagina 2 di 4 Del tutto irrilevante, ai fini della attendibilità, è anche il fatto il testimone abbia ritenuto di Testimone_1 lasciare le sue generalità al conducente del veicolo danneggiante e non al danneggiato (cfr dich. “io lasciai i miei dati al conducente della Alfa 156”).
A ciò si aggiunga che gli attori in primo grado hanno prodotto le schede pazienti redatta dagli operatori del 118 a poche ore dal sinistro, essendo plausibile che gli stessi, a seguito del contraccolpo subito, abbiano fatto ricorso nell'immediatezza del fatto alle cure mediche.
Venendo alla quantificazione dei danni, il CTU nominato in primo grado, dopo aver verificato la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro, ha accertato per entrambi gli attori un danno biologico permanente di
0,5% con n. 5 giorni ITP al 75%, n. 25 giorni al 50% e n. 25 giorni al 25%. A tal proposito, deve rilevarsi che le lesioni risultano da accertamento strumentale (diagnostica per immagini).
Pertanto, tenuto conto dell'età di (anni 69), in applicazione delle tabelle per le lesioni micro Parte_2 permanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, deve riconoscersi l'importo di euro 1.576,83 di cui euro 333,93 per danno biologico permanente ed euro 1.242,90 per danno biologico temporaneo, cui devono aggiungersi euro 243,00 per spese vive ed interessi dalla data dell'esborso.
Per tenuto conto della sua età al momento del sinistro (anni 63), deve riconoscersi Parte_1
l'importo di euro 1.591,04 di cui euro 348,14 per danno biologico permanente ed euro 1.242,90 per danno biologico temporaneo, cui devono aggiungersi euro 243,00 per spese vive ed interessi dalla data dell'esborso.
Gli importi di euro 1.576,83 ed euro 1.591,04, trattandosi di debiti di valore, devono essere devalutati alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutati in base agli indici Istat;
sulle somme annualmente rivalutate competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulle somme complessive come sopra determinata i soli interessi legali.
Non spetta invece il risarcimento del danno morale. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale aderisce, in caso di incidente stradale, il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato ed ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al danno biologico) con una ingiusta locupletatio del danneggiato (Cass. n.17209/2015).
Orbene, nel caso di specie, i due danneggiato hanno chiesto il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sulla incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
L'accoglimento dell'appello comporta una diversa regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 per il primo giudizio e secondo i parametri del DM
147/2022 per il presente grado.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna nella qualità in CP_1 atti:
1) al pagamento in favore di dell'importo di euro 1.576,83 oltre interessi come in motivazione Parte_2 nonché euro 243,00 per spese vive oltre interessi dalla data dell'esborso;
2) al pagamento in favore di dell'importo di euro 1.591,04 oltre interessi come in Parte_1 motivazione nonché euro 243,00 per spese vive oltre interessi dalla data dell'esborso;
-- condanna nella qualità in atti al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite che si CP_1 liquidano, per il primo grado, in euro 270,00 vive per spese ed euro 671,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario e, per il presente grado, in euro 174,00 per spese vive ed euro 852,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
-- spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Taranto, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4007/2020 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. CALEFATI LORETA, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CALEFATI LORETA
APPELLANTI contro uale impresa territorialmente designata per la gestione e liquidazione dei sinistri posti CP_1
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
FORTUNATO ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FORTUNATO ANTONIO
APPELLATA
Nonché contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente per l'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2987/2019 con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali da essi subìti in conseguenza del sinistro occorso in Leporano, in data 01.07.2017 alle ore
17.00 circa, mentre si trovavano quali trasportati a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156 SW tg. CL748DC, di proprietà e condotta da , sprovvista di copertura assicurativa. Controparte_2
Esponevano che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, l'autovettura Alfa Romeo 156, nel percorrere via Extramurale Aldo Moro e dopo aver effettuato una svolta a sinistra su via De Gasperi, aveva tamponato l'autovettura Volkswagen Polo Tg CJ172EA, di proprietà di e condotta, nell'occasione, Controparte_3 da . Controparte_4
pagina 1 di 4 Riferivano gli appellanti che, a seguito del sinistro, si erano recati presso l'Ospedale di Grottaglie dove veniva diagnosticata ad entrambi “cervicobrachialgia”.
A sostegno dei propri assunti, lamentavano l'errata valutazione effettuata dal Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale.
Ciò premesso, instavano per la riforma della sentenza con condanna della compagnia appellata al risarcimento integrale dei danni patiti.
Ritualmente costituita in giudizio, - quale impresa designata per la Puglia alla gestione dei sinistri a CP_1 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure;
concludeva per la conferma della sentenza impugnata con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Seppur ritualmente citato, decideva di rimanere contumace anche nel presente giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.10.2024 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta al terzo trasportato la prova dell'effettivo accadimento del sinistro, della sua qualità di passeggero e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui invoca ristoro.
Nel caso di specie, si ritiene che gli attori in primo grado abbiano assolto al proprio onere probatorio in quanto il teste indifferente, ha confermato di aver assistito al sinistro e di aver visto due passeggeri Testimone_1 anziani (un uomo e una donna) a bordo dell'autovettura Alfa 156; il teste, in particolare, ha riferito di trovarsi a poca distanza dal luogo del sinistro (“preciso che ero a circa dieci metri dall'incrocio”) ed ha ricordato sia il modello che la marca dei veicoli coinvolti (“assistevo ad un sinistro stradale tra un'Alfa 156 di colore nero ed una Polo Volkswagen di colore grigio chiaro non vecchia”) mentre il fatto che non sia stato in grado di indicare la tipologia del veicolo (“non ricordo se berlina o station wagon”), contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, non consente di escluderne l'attendibilità trattandosi di un particolare che può verosimilmente anche sfuggire.
Inoltre, il fatto che il medesimo teste abbia riferito che l'auto Volkswagen Polo fosse condotta da una donna di circa 40/45 anni, pur non trovando conferma nella prospettazione attorea - secondo cui alla guida vi era un uomo, tale -, non ne mina la credibilità in quanto anche le dichiarazioni rilasciate da Controparte_4 CP_5 ad (dichiarazione del 27.09.2017), confermate innanzi al Giudice di Pace, fanno
[...] CP_1 riferimento ad una donna (“vedevo che la conducente della Polo scendeva e parlava con il conducente della
Alfa”)..
Parimenti, il fatto che abbia riferito di non ricordare di eventuali altre persone non esclude Controparte_5 la presenza nell'autovettura dei due trasportatii.
pagina 2 di 4 Del tutto irrilevante, ai fini della attendibilità, è anche il fatto il testimone abbia ritenuto di Testimone_1 lasciare le sue generalità al conducente del veicolo danneggiante e non al danneggiato (cfr dich. “io lasciai i miei dati al conducente della Alfa 156”).
A ciò si aggiunga che gli attori in primo grado hanno prodotto le schede pazienti redatta dagli operatori del 118 a poche ore dal sinistro, essendo plausibile che gli stessi, a seguito del contraccolpo subito, abbiano fatto ricorso nell'immediatezza del fatto alle cure mediche.
Venendo alla quantificazione dei danni, il CTU nominato in primo grado, dopo aver verificato la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro, ha accertato per entrambi gli attori un danno biologico permanente di
0,5% con n. 5 giorni ITP al 75%, n. 25 giorni al 50% e n. 25 giorni al 25%. A tal proposito, deve rilevarsi che le lesioni risultano da accertamento strumentale (diagnostica per immagini).
Pertanto, tenuto conto dell'età di (anni 69), in applicazione delle tabelle per le lesioni micro Parte_2 permanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, deve riconoscersi l'importo di euro 1.576,83 di cui euro 333,93 per danno biologico permanente ed euro 1.242,90 per danno biologico temporaneo, cui devono aggiungersi euro 243,00 per spese vive ed interessi dalla data dell'esborso.
Per tenuto conto della sua età al momento del sinistro (anni 63), deve riconoscersi Parte_1
l'importo di euro 1.591,04 di cui euro 348,14 per danno biologico permanente ed euro 1.242,90 per danno biologico temporaneo, cui devono aggiungersi euro 243,00 per spese vive ed interessi dalla data dell'esborso.
Gli importi di euro 1.576,83 ed euro 1.591,04, trattandosi di debiti di valore, devono essere devalutati alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutati in base agli indici Istat;
sulle somme annualmente rivalutate competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulle somme complessive come sopra determinata i soli interessi legali.
Non spetta invece il risarcimento del danno morale. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale aderisce, in caso di incidente stradale, il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato ed ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al danno biologico) con una ingiusta locupletatio del danneggiato (Cass. n.17209/2015).
Orbene, nel caso di specie, i due danneggiato hanno chiesto il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sulla incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
L'accoglimento dell'appello comporta una diversa regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 per il primo giudizio e secondo i parametri del DM
147/2022 per il presente grado.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna nella qualità in CP_1 atti:
1) al pagamento in favore di dell'importo di euro 1.576,83 oltre interessi come in motivazione Parte_2 nonché euro 243,00 per spese vive oltre interessi dalla data dell'esborso;
2) al pagamento in favore di dell'importo di euro 1.591,04 oltre interessi come in Parte_1 motivazione nonché euro 243,00 per spese vive oltre interessi dalla data dell'esborso;
-- condanna nella qualità in atti al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite che si CP_1 liquidano, per il primo grado, in euro 270,00 vive per spese ed euro 671,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario e, per il presente grado, in euro 174,00 per spese vive ed euro 852,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
-- spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Taranto, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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