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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/09/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 632/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
13/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Paolo Maresca e Lavinia Zacchi, con domicilio digitale agli indirizzi e Email_1 Email_2
- ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Vallone, presso il cui studio sito in Crotone, Via XXV Aprile, n. 67, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: all'udienza del 13/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione per grave Controparte_1 inadempimento del contratto concluso tra le stesse e per l'effetto la condanna della resistente alla restituzione della somma pari ad € 41.572,00, oltre interessi legali dalla domanda e l'importo del 3% della predetta somma su base annua, a titolo di risarcimento del danno con decorrenza dall'annualità del 2018.
In subordine, parte ricorrente chiedeva accertarsi la legittimità del recesso esercitato e la conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma pari ad € 41.572,00, oltre interessi legali, il tutto con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva in fatto che:
-in data 21.04.2016 sottoscriveva con la una “offerta di cessione Controparte_1 di impianto eolico in condominio modello G.A.R. (Gruppo di acquisto rinnovabili) su un sito M.W.F. da 1000 KW – Riserva di quote 5% del progetto”, in forza della quale versava la somma di € 41.572,00;
-il contratto prevedeva tre fasi: 1) adesione al programma (sottoscrizione offerta); 2) realizzazione impianto con relativo collaudo e messa in marcia;
3) emissione contratto
GAR e certificato “Zero Emission”;
-i tempi previsti erano di sei mesi per la fase delle sottoscrizioni, con garanzia da parte di della copertura di almeno l'80% dell'investimento, qualora non Controparte_1 fossero raggiunte le quote di partecipazione tra i diversi aderenti, e di ulteriori sei mesi per la realizzazione dell'impianto;
-nel caso in cui, dopo i primi sei mesi non si fosse riuscito a raggiungere la quota dell'investimento, la resistente si riservava di accorpare gli aderenti al programma GAR su investimenti e siti analoghi, obbligandosi a comunicare la variazione e consentendo il diritto di recesso in caso di rendimenti differenti da quelli concordati;
-dall'apertura dell'avvio del programma, prevista per il 01.06.2016, e fino al collaudo e messa in marcia dell'impianto, la si impegnava a riconoscere Controparte_1 un'indennità pari al 3% su base annua dell'intera quota versata, con decorrenza dal
01.12.2016;
-la resistente si rendeva inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, sia per quanto riguarda le tempistiche previste, non fornendo alcuna comunicazione circa la
- 2 -
realizzazione del progetto e sulla possibilità di accorpamento su investimenti e siti analoghi, sia rispetto al versamento delle indennità semestrali concordate, le quali venivano corrisposte sino al secondo semestre del dicembre 2017;
-in data 25.01.2018 e 29.09.2020 la inviava alla resistente delle diffide, Parte_1 contestando i gravi inadempimenti e chiedendo la restituzione degli importi versati;
-in data 16.10.2020 la riscontrava le missive, proponendo la Controparte_1 restituzione di 2/3 della somma corrisposta ed evidenziando che le attività del progetto erano sospese e di star valutando la messa in liquidazione della società.
Per tutte queste ragioni la formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso:
- in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento della società
[...]
(C.F. ) e l'intervenuta risoluzione del contratto Controparte_1 P.IVA_2 sottoscritto tra le parti in data 21.04.2016 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la società (C.F. ) al pagamento a Controparte_1 P.IVA_2 favore della della somma di euro 41.572,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda e oltre l'importo del 3 (tre) percento di € 41.572,00 su base annua a titolo di risarcimento del danno con decorrenza dall'annualità del 2018;
- in subordine condannare la società (C.F. ) al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento a favore della della somma di euro 41.572,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda.
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con decreto del 13.04.2021 il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il 05.10.2021, assegnando al resistente termine sino a dieci giorni prima per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio, in data 29.09.2021, la attraverso il Controparte_1 deposito di comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte resistente esponeva in fatto che:
-il termine di sei mesi previsto sia per le sottoscrizioni che per la realizzazione dell'impianto doveva ritenersi come puramente indicativo;
- 3 -
-la stessa si impegnava a garantire la realizzazione e la gestione dell'impianto, riservandosi la possibilità di intervenire con propri fondi, nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione non avessero raggiunto il 100%, con la condizione che vi fosse la presenza di almeno l'80% delle sottoscrizioni relative all'investimento;
-nel caso di specie, le sottoscrizioni raggiungevano il 15% del costo complessivo dell'investimento, impendendo l'intervento diretto della Controparte_1
-per fattori imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, consistenti anche nella mancata concessione degli incentivi statali da parte del GSE,
l'impianto in questione risulta tutt'oggi non ancora realizzato;
-la resistente comunicava più volte verbalmente alla ricorrente la possibilità di accorpare l'investimento ad altro analogo in provincia di Cosenza, ricevendo un rifiuto da parte di quest'ultima, e di trasferire l'importo versato sulla realizzazione di serre fotovoltaiche all'interno della sua proprietà sita nel Comune di San Casciano Val di Pesa (FI), apprendendo successivamente che l'Ufficio Tecnico Comunale non aveva prestato il consenso alla realizzazione dell'investimento in questione;
-la Wind Engineering s.r.l. proponeva la restituzione della somma ricevuta, al netto dei costi sostenuti per l'avvio dell'iniziativa e per i costi anticipati per conto della Pt_1
ricevendo un netto rifiuto da parte di quest'ultima.
[...]
Per tutti questi motivi parte resistente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
In via principale:
- Accertare e dichiarare che nessun inadempimento può essere contestato alla società resistente per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie;
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso formulato dalla società ricorrente e, per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione della somma versata di euro 41.572,00;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di recesso formulata da controparte, accertare e dichiarare che la somma che deve restituire parte resistente, dovrà essere decurtata di tutti i costi e le spese anticipate da quest'ultima per conto della società Parte_1
- 4 -
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 05.10.2021 il giudice disponeva la conversione del rito da sommario ad ordinario.
All'udienza del 09.02.2022 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 14.09.2022 il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 13.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito delle domande attoree.
Orbene, passando all'analisi del merito della domanda attorea, la stessa risulta fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, risulta per tabulas che, in data 21.04.2016, la società ricorrente, Pt_1
aderiva ad una “offerta di cessione impianto eolico in condominio modello G.A.R.
[...]
(Gruppo di Acquisto Rinnovabili) su un sito M.W.F. da 1000kW – Riserva di quote 5% del progetto” (all. 2 al ricorso introduttivo).
La proposta riguardava la partecipazione in condominio, ovvero pro quota, ad un impianto eolico comprensivo di tutti gli aspetti di progettazione, fornitura e montaggio
“chiavi in mano” su un sito del programma denominato “Mini Wind Farm” di un aerogeneratore che sfrutta energia del vento in grado di assicurare significativi benefici tecnici, economici ed ambientali.
È, inoltre, documentato che parte attrice versava alla la quota Controparte_1 opzionata di € 41.572,00 (all. 3 del ricorso introduttivo).
Ebbene, bisogna rammentare il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere
- 5 -
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. Civ., n. 1743/2007; Cass. Civ., n. 9351/2007).
Nella fattispecie in esame, è incontroverso che l'impianto eolico oggetto dell'investimento non fosse entrato in esercizio né all'epoca delle due diffide ad adempiere inoltrate dall'attrice ex art. 1454 c.c. (gennaio 2018 e settembre 2020) (all.ti 4
e 5 del ricorso introduttivo), né all'epoca del deposito del ricorso introduttivo (marzo
2021) e della successiva notifica dello stesso (aprile 2021), né vi è prova che esso sia oggi attivo.
Dunque, anche nel caso in cui dovessero ritenersi insussistenti le condizioni di cui all'art. 1454 c.c., il contratto andrebbe comunque risolto per grave inadempimento del debitore, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., stante l'indubbio venir meno dell'interesse di a perseguire in un'operazione finanziaria avviata nove Parte_1 anni orsono e, quindi, ad ottenere la restituzione delle somme versate.
A fronte della prova della fonte del proprio diritto e dell'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte ad opera dell'attrice, la non Controparte_1 ha fornito un'adeguata prova di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa creditoria di Parte_1
La convenuta, infatti, si è limitata a sostenere che: il termine di sei mesi previsto prima per le sottoscrizioni e poi per la realizzazione dell'impianto dovesse ritenersi come meramente indicativo;
l'impegno ad intervenire con propri fondi fosse subordinato alla condizione della presenza di almeno l'80% delle sottoscrizioni;
per fattori imprevisti ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, consistenti anche nella mancata concessione degli incentivi statali da parte del GSE, l'impianto in oggetto a tutt'oggi non risulta realizzato;
aveva proposto degli investimenti alternativi all'attrice, ricevendo un netto rifiuto da parte della stessa.
Trattasi di allegazioni del tutto smentite dalla produzione documentale versata in atti, oltre che sfornite di prova.
Quanto alla non essenzialità del termine di sei mesi decorrente dalle sottoscrizioni e dell'ulteriore termine di sei mesi per la realizzazione dell'impianto bisogna precisare che il mancato adempimento del debitore entro il termine pattuito, quantunque esso non sia essenziale, e nonostante un'iniziale tolleranza da parte del creditore, non preclude la
- 6 -
valutazione di gravità dell'inadempimento, ove lo stesso si sia protratto oltre un ragionevole tempo, avuto riguardo al persistente interesse della parte creditrice all'adempimento, il quale nel caso di specie, come anticipato, è senz'altro venuto meno
(Cass. Civ. n. 14409/2018).
Rispetto all'impegno ad intervenire con propri fondi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, risulta chiaramente dal tenore letterale del contratto che la
[...] si fosse riservata il proprio intervento, proprio nel caso in cui non Controparte_1 fossero state raggiunte quote di partecipazione tra diversi aderenti che avessero garantito la copertura di almeno l'80% dell'investimento.
Relativamente ai richiamati fattori imprevisti ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto che avrebbero impedito la realizzazione dell'impianto ed all'avvenuta proposta di piani alternativi tali circostanze sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Ebbene, la convenuta si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte posto che non ha realizzato l'impianto eolico, non ha dimostrato di aver prospettato piani di investimento alternativi e ha lasciato spirare il termine concesso con le diffide ad adempiere;
elementi dai quali si desume senz'altro la gravità dell'adempimento ex art. 1455 c.c..
Deve quindi essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per l'inadempimento della parte convenuta, cui consegue ex lege l'effetto restitutorio. La risoluzione del contratto ha, infatti, effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 c.c., e comporta ex lege la restituzione all'attrice delle somme versate che diventano indebite, sulle quali maturano gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, in applicazione dell'art. 2033 c.c..
Dunque, la convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma pari ad €
41.572,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non può essere accolta la richiesta di pagamento delle indennità maturate con decorrenza dall'annualità del 2018, in quanto parte attrice non ha provato l'entità delle indennità, essendo l'ammontare rimasto indeterminato, né tantomeno ha richiesto la produzione e/o l'esibizione in giudizio della documentazione necessaria ai fini della concreta qualificazione della stessa.
Ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti si intende assorbita.
- 7 -
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, sulla base del decisum, (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 21.04.2016 tra e Parte_1 [...] per inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
b) Condanna a restituire a l'importo di € 41.572,00, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
d) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi e in € 286,00 per spese, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 632/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
13/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Paolo Maresca e Lavinia Zacchi, con domicilio digitale agli indirizzi e Email_1 Email_2
- ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Vallone, presso il cui studio sito in Crotone, Via XXV Aprile, n. 67, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: all'udienza del 13/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione per grave Controparte_1 inadempimento del contratto concluso tra le stesse e per l'effetto la condanna della resistente alla restituzione della somma pari ad € 41.572,00, oltre interessi legali dalla domanda e l'importo del 3% della predetta somma su base annua, a titolo di risarcimento del danno con decorrenza dall'annualità del 2018.
In subordine, parte ricorrente chiedeva accertarsi la legittimità del recesso esercitato e la conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma pari ad € 41.572,00, oltre interessi legali, il tutto con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente esponeva in fatto che:
-in data 21.04.2016 sottoscriveva con la una “offerta di cessione Controparte_1 di impianto eolico in condominio modello G.A.R. (Gruppo di acquisto rinnovabili) su un sito M.W.F. da 1000 KW – Riserva di quote 5% del progetto”, in forza della quale versava la somma di € 41.572,00;
-il contratto prevedeva tre fasi: 1) adesione al programma (sottoscrizione offerta); 2) realizzazione impianto con relativo collaudo e messa in marcia;
3) emissione contratto
GAR e certificato “Zero Emission”;
-i tempi previsti erano di sei mesi per la fase delle sottoscrizioni, con garanzia da parte di della copertura di almeno l'80% dell'investimento, qualora non Controparte_1 fossero raggiunte le quote di partecipazione tra i diversi aderenti, e di ulteriori sei mesi per la realizzazione dell'impianto;
-nel caso in cui, dopo i primi sei mesi non si fosse riuscito a raggiungere la quota dell'investimento, la resistente si riservava di accorpare gli aderenti al programma GAR su investimenti e siti analoghi, obbligandosi a comunicare la variazione e consentendo il diritto di recesso in caso di rendimenti differenti da quelli concordati;
-dall'apertura dell'avvio del programma, prevista per il 01.06.2016, e fino al collaudo e messa in marcia dell'impianto, la si impegnava a riconoscere Controparte_1 un'indennità pari al 3% su base annua dell'intera quota versata, con decorrenza dal
01.12.2016;
-la resistente si rendeva inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte, sia per quanto riguarda le tempistiche previste, non fornendo alcuna comunicazione circa la
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realizzazione del progetto e sulla possibilità di accorpamento su investimenti e siti analoghi, sia rispetto al versamento delle indennità semestrali concordate, le quali venivano corrisposte sino al secondo semestre del dicembre 2017;
-in data 25.01.2018 e 29.09.2020 la inviava alla resistente delle diffide, Parte_1 contestando i gravi inadempimenti e chiedendo la restituzione degli importi versati;
-in data 16.10.2020 la riscontrava le missive, proponendo la Controparte_1 restituzione di 2/3 della somma corrisposta ed evidenziando che le attività del progetto erano sospese e di star valutando la messa in liquidazione della società.
Per tutte queste ragioni la formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso:
- in via principale accertare e dichiarare l'inadempimento della società
[...]
(C.F. ) e l'intervenuta risoluzione del contratto Controparte_1 P.IVA_2 sottoscritto tra le parti in data 21.04.2016 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la società (C.F. ) al pagamento a Controparte_1 P.IVA_2 favore della della somma di euro 41.572,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda e oltre l'importo del 3 (tre) percento di € 41.572,00 su base annua a titolo di risarcimento del danno con decorrenza dall'annualità del 2018;
- in subordine condannare la società (C.F. ) al Controparte_1 P.IVA_2 pagamento a favore della della somma di euro 41.572,00, oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda.
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con decreto del 13.04.2021 il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il 05.10.2021, assegnando al resistente termine sino a dieci giorni prima per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio, in data 29.09.2021, la attraverso il Controparte_1 deposito di comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte resistente esponeva in fatto che:
-il termine di sei mesi previsto sia per le sottoscrizioni che per la realizzazione dell'impianto doveva ritenersi come puramente indicativo;
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-la stessa si impegnava a garantire la realizzazione e la gestione dell'impianto, riservandosi la possibilità di intervenire con propri fondi, nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione non avessero raggiunto il 100%, con la condizione che vi fosse la presenza di almeno l'80% delle sottoscrizioni relative all'investimento;
-nel caso di specie, le sottoscrizioni raggiungevano il 15% del costo complessivo dell'investimento, impendendo l'intervento diretto della Controparte_1
-per fattori imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, consistenti anche nella mancata concessione degli incentivi statali da parte del GSE,
l'impianto in questione risulta tutt'oggi non ancora realizzato;
-la resistente comunicava più volte verbalmente alla ricorrente la possibilità di accorpare l'investimento ad altro analogo in provincia di Cosenza, ricevendo un rifiuto da parte di quest'ultima, e di trasferire l'importo versato sulla realizzazione di serre fotovoltaiche all'interno della sua proprietà sita nel Comune di San Casciano Val di Pesa (FI), apprendendo successivamente che l'Ufficio Tecnico Comunale non aveva prestato il consenso alla realizzazione dell'investimento in questione;
-la Wind Engineering s.r.l. proponeva la restituzione della somma ricevuta, al netto dei costi sostenuti per l'avvio dell'iniziativa e per i costi anticipati per conto della Pt_1
ricevendo un netto rifiuto da parte di quest'ultima.
[...]
Per tutti questi motivi parte resistente formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
In via principale:
- Accertare e dichiarare che nessun inadempimento può essere contestato alla società resistente per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie;
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso formulato dalla società ricorrente e, per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione della somma versata di euro 41.572,00;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di recesso formulata da controparte, accertare e dichiarare che la somma che deve restituire parte resistente, dovrà essere decurtata di tutti i costi e le spese anticipate da quest'ultima per conto della società Parte_1
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Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 05.10.2021 il giudice disponeva la conversione del rito da sommario ad ordinario.
All'udienza del 09.02.2022 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 14.09.2022 il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 13.05.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito delle domande attoree.
Orbene, passando all'analisi del merito della domanda attorea, la stessa risulta fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo, risulta per tabulas che, in data 21.04.2016, la società ricorrente, Pt_1
aderiva ad una “offerta di cessione impianto eolico in condominio modello G.A.R.
[...]
(Gruppo di Acquisto Rinnovabili) su un sito M.W.F. da 1000kW – Riserva di quote 5% del progetto” (all. 2 al ricorso introduttivo).
La proposta riguardava la partecipazione in condominio, ovvero pro quota, ad un impianto eolico comprensivo di tutti gli aspetti di progettazione, fornitura e montaggio
“chiavi in mano” su un sito del programma denominato “Mini Wind Farm” di un aerogeneratore che sfrutta energia del vento in grado di assicurare significativi benefici tecnici, economici ed ambientali.
È, inoltre, documentato che parte attrice versava alla la quota Controparte_1 opzionata di € 41.572,00 (all. 3 del ricorso introduttivo).
Ebbene, bisogna rammentare il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere
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della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. Civ., n. 1743/2007; Cass. Civ., n. 9351/2007).
Nella fattispecie in esame, è incontroverso che l'impianto eolico oggetto dell'investimento non fosse entrato in esercizio né all'epoca delle due diffide ad adempiere inoltrate dall'attrice ex art. 1454 c.c. (gennaio 2018 e settembre 2020) (all.ti 4
e 5 del ricorso introduttivo), né all'epoca del deposito del ricorso introduttivo (marzo
2021) e della successiva notifica dello stesso (aprile 2021), né vi è prova che esso sia oggi attivo.
Dunque, anche nel caso in cui dovessero ritenersi insussistenti le condizioni di cui all'art. 1454 c.c., il contratto andrebbe comunque risolto per grave inadempimento del debitore, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., stante l'indubbio venir meno dell'interesse di a perseguire in un'operazione finanziaria avviata nove Parte_1 anni orsono e, quindi, ad ottenere la restituzione delle somme versate.
A fronte della prova della fonte del proprio diritto e dell'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte ad opera dell'attrice, la non Controparte_1 ha fornito un'adeguata prova di fatti estintivi, modificativi ed impeditivi della pretesa creditoria di Parte_1
La convenuta, infatti, si è limitata a sostenere che: il termine di sei mesi previsto prima per le sottoscrizioni e poi per la realizzazione dell'impianto dovesse ritenersi come meramente indicativo;
l'impegno ad intervenire con propri fondi fosse subordinato alla condizione della presenza di almeno l'80% delle sottoscrizioni;
per fattori imprevisti ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, consistenti anche nella mancata concessione degli incentivi statali da parte del GSE, l'impianto in oggetto a tutt'oggi non risulta realizzato;
aveva proposto degli investimenti alternativi all'attrice, ricevendo un netto rifiuto da parte della stessa.
Trattasi di allegazioni del tutto smentite dalla produzione documentale versata in atti, oltre che sfornite di prova.
Quanto alla non essenzialità del termine di sei mesi decorrente dalle sottoscrizioni e dell'ulteriore termine di sei mesi per la realizzazione dell'impianto bisogna precisare che il mancato adempimento del debitore entro il termine pattuito, quantunque esso non sia essenziale, e nonostante un'iniziale tolleranza da parte del creditore, non preclude la
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valutazione di gravità dell'inadempimento, ove lo stesso si sia protratto oltre un ragionevole tempo, avuto riguardo al persistente interesse della parte creditrice all'adempimento, il quale nel caso di specie, come anticipato, è senz'altro venuto meno
(Cass. Civ. n. 14409/2018).
Rispetto all'impegno ad intervenire con propri fondi, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, risulta chiaramente dal tenore letterale del contratto che la
[...] si fosse riservata il proprio intervento, proprio nel caso in cui non Controparte_1 fossero state raggiunte quote di partecipazione tra diversi aderenti che avessero garantito la copertura di almeno l'80% dell'investimento.
Relativamente ai richiamati fattori imprevisti ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto che avrebbero impedito la realizzazione dell'impianto ed all'avvenuta proposta di piani alternativi tali circostanze sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Ebbene, la convenuta si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte posto che non ha realizzato l'impianto eolico, non ha dimostrato di aver prospettato piani di investimento alternativi e ha lasciato spirare il termine concesso con le diffide ad adempiere;
elementi dai quali si desume senz'altro la gravità dell'adempimento ex art. 1455 c.c..
Deve quindi essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per l'inadempimento della parte convenuta, cui consegue ex lege l'effetto restitutorio. La risoluzione del contratto ha, infatti, effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 c.c., e comporta ex lege la restituzione all'attrice delle somme versate che diventano indebite, sulle quali maturano gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, in applicazione dell'art. 2033 c.c..
Dunque, la convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma pari ad €
41.572,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non può essere accolta la richiesta di pagamento delle indennità maturate con decorrenza dall'annualità del 2018, in quanto parte attrice non ha provato l'entità delle indennità, essendo l'ammontare rimasto indeterminato, né tantomeno ha richiesto la produzione e/o l'esibizione in giudizio della documentazione necessaria ai fini della concreta qualificazione della stessa.
Ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti si intende assorbita.
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Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, sulla base del decisum, (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato in data 21.04.2016 tra e Parte_1 [...] per inadempimento di quest'ultima; Controparte_1
b) Condanna a restituire a l'importo di € 41.572,00, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
d) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi e in € 286,00 per spese, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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