Sentenza 8 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2024, n. 12457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12457 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI,, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12457 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato la pena a OM AN per la fattispecie di cui all'art. 589-bis, cod. pen., segnatamente per l'omicidio colposo del conducente di un motociclo e per le lesioni personali in offesa della donna trasportata con il detto motociclo, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («cod. strada»). 2. Avverso la sentenza di applicazione di pena è stato proposto ricorso nell'interesse dell'imputato fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono la violazione degli artt. 218 e 222 cod. strada, quest'ultimo come emergente dall'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019, e l'apparenza motivazionale in merito alla scelta della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della stessa, nonostante la mancata contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis, commi secondo e terzo, cod. pen., in quanl:o affidata a una clausola di stile facente riferimento alla mera «gravità della c:ondotta» e alle «conseguenze che dalla stessa ne sono derivate». 3. La Procura generale ha concluso per isc:ritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, ammissibile ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen. in quanto riguardante una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo delle parti (ex plurimis: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349; Sez. 4, n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; Sez. 6, n. 15848 del 05/02/2019, Moretti, Rv. 275224; Sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, Sfratta, Rv. 273091), è fondato. 2. Occorre innanzitutto rilevare che Corte cost. n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis («Omicidio stradale») e 590-bis («Lesioni 2 personali stradali gravi o gravissime») cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. 2.1. La Consulta ha in particolare chiarii:o che l'automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, sanzionate con le pene più gravi, rispettivamente, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati commi) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce difatti un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. 2.2. Pertanto, ha proseguito la Corte costituzionale, in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente. Al di sotto di questo livello vi sono invece comportamenti pur gravemente colpevoli ma in misura inferiore;
sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. In queste ipotesi, infatti, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, in luogo della revoca della stessa. 3. All'esito della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 222 cod. strada operata da Corte cost. n. 88 del 2019, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di omicidio stradale (oltre che di lesioni personali stradali gravi o gravissima) il giudice il quale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della pal:ente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, quali: l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (ex plurimis: Sez. 4, n, 109 del 16/11/2022, dep. 2023, Di Giovanni, in motivazione;
Sez. 4, n. 32889 3 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490, in motivazione;
Sez. 4, n. 32888 del 28/06/2022, Magnante, in motivazione;
Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). 3.1. I criteri di riferimento, tanto nella individuazione della sanzione amministrativa accessoria quanto nella determinazione c'ella durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono quindi, in luogo di quelli di cui all'art. 133 cod. pen., quelli previsti dall'art. 218, connma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e alla sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/20.20, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393, nonché Sez. 4, n. 32889 del 2022, De Luca, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 13747 del 2022, De Angelis, cit., in motivazione, per la quale la valutazione dei detti criteri piò anche essere operata complessivamente, così ribadendo, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che difatti rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto). 3.2. Coerentemente, è stato altresì chiarito che nei casi di omicidio stradale per i quali, all'esito della valutazione condotta alla stregua dei parametri appena evidenziati, sia applicata la meno grave sanzione della sospensione della patente di guida, trova applicazione anche quanto stabilito dall'art. 222, comnna 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex z:irt. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32889 del 2022, De Luca, cit., e Sez. 4, n. 1E1368 del 18/04/2021, Nicolaci, non massimata). 3.3. Nel solco interpretativo di cui innanzi, infine, deve in questa sede chiarirsi, in ragione delle puntuali sollecitazioni del ricorrente, muovendo ancora dall'evidenziata reti° dell'intervento della Consulta, che, nell'applicare la più grave sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella più favorevole, della sospensione, il giudice di merito deve dare conto degli elementi che, valutati ex art. 218 cod. strada, abbiano portai:o a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, in quanto posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali, in termini non inferiori al grado di pericolosità del comportamento 4 Il Presdnte di colui il quale si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati artt. 589-bis e 590-bis) o sotto l'effetto di stupefacenti. Solo in tali ipotesi, difatti, si giustifica, nel rispetto dei principi di eguaglianza, proporzionalità e offensività, la radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente, nonostante l'insussistenza delle aggravanti più volte citate. 4. Orbene, nella specie, il giudice di merito ha disatteso i principi di cui innanzi ponendo a fondamento dell'applicata revoca della patente di guida un mero apodittico riferimento alla «gravità della condotta», in assenza di una valutazione della concreta gravità della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché alle «conseguenze che dalla stessa ne sono derivate», senza alcuna valutazione circa il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe nella specie cagionare. In particolare, dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata non emergono, neanche implicitamente, quali siano stati gli elementi che, valutati ex art. 218 cod. strada, abbiano portato a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, in quanto posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali, in termini non inferiori al grado di pericolosità del comportamento di colui il quale si sia posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dai citati artt. 589-bis e 590-bis) o sotto l'effetto di stupefacenti. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizho al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica. Così deciso 1'8 febbraio 2024 •