Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2024, n. 12457
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Sentenza 8 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 110/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, emessa l'8 febbraio 2024. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha contestato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare di Genova, che aveva applicato la pena per omicidio colposo e revocato la patente di guida, sostenendo la violazione di norme del Codice della Strada e l'assenza di circostanze aggravanti. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità della norma che imponeva automaticamente la revoca della patente in caso di condanna per omicidio stradale, senza considerare le specifiche circostanze del caso. La Corte ha sottolineato che, in assenza di aggravanti, il giudice deve motivare adeguatamente la scelta della revoca rispetto alla sospensione della patente, valutando la gravità della condotta e il pericolo per la sicurezza stradale. Poiché il giudice di merito non ha fornito una motivazione adeguata, la sentenza è stata annullata in parte, con rinvio per un nuovo giudizio.

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Massime1

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2024, n. 12457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12457
    Data del deposito : 8 febbraio 2024

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