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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1355/2023 promossa da
(C.F. ), nata il [...] Borgomanero (NO) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] – 28883 Gravellona Toce (VB), elett.te dom.ta presso gli avv.ti
E. Raimondo e C. Magliulo del foro di Milano dai quali è rappresentata e difesa come da procura in atti ricorrente contro
, ( ) nato ad [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
(28891) Cesara (VB), Via Sant'Isidoro n. 4, elett.dom.to presso l'avv A. Nicolazzi dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti resistente
e MINISTERO CP_2
intervenuto
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia disporre:
1. l'affidamento super esclusivo della figlia minorenne lla mamma, signora;
Per_1 Parte_1
2. l'assegnazione dell'Assegno Unico, erogato dall'INPS a sostegno delle famiglie, esclusivamente alla signora in quanto collocataria della figlia minorenne Parte_1 Per_1
3. porre a carico del signor il mantenimento della figlia mediante la corresponsione CP_1 Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 300,00.= soggetta a rivalutazione ISTAT con cadenza annuale;
4. porre a carico del signor il rimborso delle spese straordinarie che verranno sostenute in favore CP_1 della figlia ella misura del 50%; Per_1
5. in via istruttoria:
a. si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
I. Vero che il signor fa uso abituale di alcool anche in presenza della figlia minorenne? CP_1
II. Vero che la piccola orna dalla permanenza molto sporca e trascurata nell'abbigliamento e Per_1 nell'igiene?
Si indica a teste la signora residente in [...]. Testimone_1
Con riserva di indicare ulteriori testimoni e articolare ulteriori capitoli di prova.
b. Si chiede disporsi perizia medica sullo stato di salute del signor con particolare riguardo agli CP_1 accertamenti tossicologici e relativi all'abitualità nel consumo di alcool.
c. Si chiede disporsi perizia psicologica per il signor al fine di accertarne la capacità genitoriale. CP_1
6. Vinte le spese di giudizio.”
Per la parte resistente: “Voglio l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiecta:
nel merito
- rigettare tutte le domande della ricorrente non sussistendone i presupposti legittimanti;
- per l'effetto confermare l'attuale regime di affidamento congiunto della minore Per_1 In Via istruttoria
- ammettere, se ritenuto necessario, la prova per testi sui fatti di causa con espressa riserva di articolare capitoli di prova preceduti dalle parole vero che, nonché di indicare i testimoni;
- per il caso di ammissione delle prove testimoniali avverso dedotte (pur non avendo indicato in limine gli eventuali testimoni) si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capitoli di prova avverso formulati, con gli stessi testimoni che controparte dovesse indicare, oltre che con i capitoli prova e i testimoni che indicherà codesta difesa;
- disporre, perizia medica sullo stato di salute della RA con particolare riguardo Parte_1 agli accertamenti tossicologici;
- disporre perizia psicologia sulle capacità genitoriali della RA;
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla sentenza n. 353/2022 del 20.09.2022, con la quale l'intestato tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con disponeva - CP_1 come congiuntamente richiesto dalle parti- l'affido condiviso della figlia d entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso essa ricorrente, la facoltà per il padre di tenere con sé la minore il lunedì dall'uscita dell'asilo sino al martedì sera alle 21.00, oltre a due domeniche al mese dalle ore
12.00 alle ore 21.00, un periodo di vacanza di quindici giorni durante il periodo estivo, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie alternativamente, di anno in anno, il periodo che va dalle ore
8,30 del 24 dicembre alle ore 21 del 26 dicembre o il periodo che va dalle ore 8,30 del 31 dicembre alle ore 21 del 1° gennaio (il 25 dicembre è il compleanno della madre, solo nella predetta data e negli anni in cui la minore sarà collocata col padre, la bambina starà con la madre per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 16.00 o per la cena dalle ore 18.30 alle ore 21.00, concordando preventivamente con il padre una delle due opzioni (pranzo o cena), durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo; la somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento della minore da parte del padre oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la minore.
Chiedeva, dunque, la ricorrente disporsi in proprio favore, a modifica di quanto previsto in sentenza,
l'affido super esclusivo della figlia nonché, inaudita altera parte, il divieto nei confronti del Per_1
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da lei e dalla figlia e, qualora ritenuto CP_1 opportuno, l'intervento dei servizi sociali del territorio al fine di assicurare l'eventuale esercizio del diritto di visita del convenuto in spazio neutro e previo accertamento dello stato di salute del resistente, sia quanto alla denunciata tossicodipendenza che per la dipendenza da alcool ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473 bis.46, 473 bis.69 e 473 bis.70 cpc.
A fondamento della richiesta da ultimo avanzata poneva la ricorrente le violenze perpetrate ai suoi danni dal resistente anche alla presenza della piccola (si parla nel ricorso di gravi Per_1 maltrattamenti fisici e psicologici, indicando come fatti più gravi quelli accaduti tra il mese di settembre 2018 e il 10 ottobre 2021, fatti per i quali pendeva procedimento penale a carico del ), CP_1
l'alcoldipendenza dalla quale il medesimo era affetto, cui si aggiungeva l'uso di droghe, la circostanza che la bambina rientrasse dai periodi trascorsi con il padre molto turbata e tenendo condotte estranee alla sua consueta personalità mite e pacata, nonché sempre molto sporca perché il padre non le cambiava gli indumenti e ometteva ogni buona e necessaria pratica di cura anche nell'igiene intima della bambina, la circostanza che la bambina non facesse rientro a scuola dopo la pausa pranzo nei giorni di competenza del padre, oltre al fatto che saltasse l'intero giorno di scuola avendo spesso il padre forti mal di pancia dovuti alla grave pancreatite dalla quale era affetto in conseguenza dell'alcoldipendenza.
Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art 473bis.60 e 70 cpc veniva aperto autonomo subprocedimento nell'ambito del quale veniva con urgenza acquisita, al fine di valutare l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte richiesti, relazione della NPI che aveva preso in carico la minore in Per_1 conseguenza della segnalazione effettuata dalla madre nel 2022.
All'esito, acquisita gli atti la relazione a firma dr.ssa A. Mosoni della NPI alla luce della quale non ricorrevano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti inaudita altera parte richiesti dalla
, veniva fissata udienza per la discussione della richiesta in via d'urgenza nel contraddittorio Parte_1 tra le parti.
Si costituiva nella procedura il resistente contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto delle domande avanzate.
Nello specifico, con riferimento agli addebiti mossigli, evidenziava come il procedimento penale nei suoi confronti al quale si faceva riferimento nel ricorso si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste, come la bambina fosse da lui adeguatamente accudita, come esso resistente avesse a sua volta segnalato, per il tramite del proprio legale, il fatto che la bambina gli venisse consegnata dalla madre in condizioni igieniche pietose e senza alcuna biancheria di ricambio, in una occasione addirittura con gli slip ed i pantaloni sporchi di feci (situazione questa della quale si sarebbero lamentate anche le maestre), come le ombre sulla idoneità all'esercizio delle funzioni genitoriali riguardassero, al contrario, la ricorrente la quale sarebbe solita consumare rapporti sessuali con il compagno quando sveglia e potrebbe sorprenderli in ogni momento oltre ad Per_1 essere affetta da un serio esaurimento nervoso che la costringerebbe a lunghi periodi di inattività al lavoro, come il problema della pancreatite sarebbe ad oggi risolto avendo rimosso le protesi.
Non contestava la circostanza dei mancati rientri pomeridiani a scuola della figlia evidenziando come fosse la bambina ad esprimere il desiderio di rimanere con lui, desiderio che esso resistente riteneva di assecondare considerata l'inesistenza di qualsivoglia attività didattica e/o ricreativa a scuola nel pomeriggio.
Quanto all'asserita alcol e tossicodipendenza, nel contestare la circostanza, si dichiarava disponibile a sottoporsi da subito a qualsivoglia visita o test da somministrarsi anche periodicamente e, se del caso, anche spontaneamente.
All'esito dell'udienza del 7.3.2024, il tribunale rigettava la domanda avanzata in via d'urgenza dalla ricorrente ritenendo non sussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti richiesti.
La relazione della dr.ssa iferiva, invero, quanto ad di una bambina rispetto alla Persona_2 Per_1 quale le maestre non segnalavano significative difficoltà, apparsa soltanto più nervosa nel periodo della separazione dei genitori, del conflitto di lealtà considerevole che la bambina si trovava a vivere, tra la solitudine del padre e la nuova coppia ricostituita dalla madre e il nuovo compagno, di assenza di segnali di disagio, delle accuse che le parti si muovevano reciprocamente circa le mancanze nella cura di tra le quali quelle relative all'igiene personale, della necessità di una mediazione della Per_1 conflittualità tra i genitori.
Quanto all'asserito problema dell'alcoldipendenza, il giudice delegato evidenziava come la ricorrente, sempre ammesso che il problema fosse reale, ne fosse a conoscenza da tempo, quantomeno dall'ottobre 2021 (l'annotazione di PG redatta in occasione dell'intervento effettuato in data
10.10.2021 fa espressamente riferimento alle condizioni in cui si trovava il e la ricorrente CP_1 riferiva agli operanti del fatto che il marito fosse solito eccedere nel bere salvo poi rifiutarsi di sporgere denuncia nei confronti dello stesso;
del pari la denuncia orale del 26.5.2022 riferisce dell'abitudine del di ubriacarsi) e ciononostante avesse sottoscritto un ricorso congiunto per CP_1 divorzio con il quale una bambina di appena tre anni veniva affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con modalità di frequentazioni libere da parte del padre.
Nessun elemento veniva, poi, addotto dalla rjcorrente in merito all'asserito uso di droghe da parte del
. CP_1
In ragione di quanto precede il ricorso oggetto del procedimento n. 1355-1/2023, veniva rigettato.
In corso di causa veniva instaurato un secondo sub procedimento avente ad oggetto la richiesta, avanzata dalla madre in data 7.7.2024, diretta alla risoluzione del conflitto insorto tra le parti, in merito alla scuola elementare che la bambina avrebbe dovuto frequentare a far data dal settembre
2024. Il procedimento in questione si concludeva con una pronuncia di non luogo a provvedere, avendo il padre prestato, nelle more, il consenso all'iscrizione della figlia alla scuola elementare di Omegna.
Istruito il procedimento in epigrafe indicato attraverso l'audizione della minore svolto con Per_1
l'ausilio della psicologa infantile dr.ssa Tania Ragazzi che, su incarico del giudice, depositava agli atti le proprie osservazioni in merito a quanto emerso dall'ascolto della minore, con ordinanza in data
18.12.2024 il giudice delegato disponeva che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, per il deposito delle quali assegnava termine perentorio fino al
9.4.2025 con i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
Non sussistono, ad avviso del collegio, i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla diretta ad ottenere la modifica del regime di affidamento della figlia minore disposto Parte_1 Per_1 nella sentenza dell'intestato tribunale n. 353/2022 del 20.09.2022.
Dalla relazione della dr.ssa A. Mosoni della NPI che ha in carico la minore dal 2022 a seguito di segnalazione effettuata dalla madre per problemi comportamentali della figlia conseguenti alla separazione tra i genitori, non emergono elementi che possano portare a ritenere pregiudizievole per la bambina l'attuale regime di affidamento e di frequentazione da parte del padre.
Non sono stati rilevati né dalla dr.ssa Mosoni né dalle maestre di segnali di disagio da parte Per_1 della bambina, la quale si trova a vivere la sofferenza conseguente alla separazione dei suoi genitori in un conflitto di lealtà tra la solitudine del padre e la nuova vita della madre con l'attuale compagno, non sono emersi dall'audizione di nel presente procedimento, condotto con l'ausilio della Per_1 dr.ssa elementi che inducano a ritenere l'inadeguatezza del padre nell'esercizio delle Per_3 funzioni genitoriali che, peraltro, laddove conseguenti all'asserita alcoldipendenza denunciata dalla doveva essere già esistente nel momento in cui le parti concordavano in sede di ricorso Parte_1 congiunto per divorzio, l'affido condiviso della figlia che, in allora, aveva solo tre anni, con Per_1 ampie modalità di visita libere da parte del padre.
La dr.ssa Ragazzi nelle proprie note scritte conferma quanto già evidenziato dalla dr.ssa Mosoni circa la sofferenza di onseguente alla ancora elevata conflittualità tra i suoi genitori nella quale lei Per_1 si trova, suo malgrado, coinvolta.
La natura di persona violenta del è stata, poi, esclusa dal procedimento penale che lo vedeva CP_1 imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia conclusosi con la sentenza del 28.11.2023 del GUP presso l'intestato tribunale ove viene evidenziata l'inattendibilità della odierna ricorrente oltre che la contraddittorietà del suo comportamento laddove sottoscrive un ricorso congiunto di divorzio con la previsione dell'affido condiviso della figlia minore ad una persona violenta e inaffidabile (oltre che alcolista) quale viene descritto il resistente nelle denunce presentate. In assenza, dunque, di riscontri sulla natura di persona violenta del di soggetto dedito all'abuso CP_1 di alcol, di persona inadeguata all'esercizio delle funzioni genitoriali in quanto non in grado di prendersi adeguatamente cura della figlia e ritenendo piuttosto, come evidenziato sia dalla dr.ssa
Mosoni che dalla dr.ssa Ragazzi, che il disagio di derivi dal coinvolgimento diretto nel Per_1 conflitto tra i suoi genitori (prova se ne è avuto da quanto dichiarato dalla bambina in sede di audizione laddove ha affermato che la mamma le aveva promesso di portarla al centro commerciale di Arese se avesse detto tutte le cose per bene al giudice, in tal modo trasmettendo alla figlia il messaggio che si aspettava da lei un certo tipo di risposte) con tutta la sofferenza e il disagio per lei conseguente, la richiesta avanzata dalla con l'odierno ricorso va rigettata, non apparendo Parte_1 necessaria alcuna modifica del regime di affidamento nell'interesse della minore Per_1
Né si ritiene, alla luce del quadro delineato, la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.
Al rigetto del ricorso conseguente la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
rigetta il ricorso presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Verbania, 24.7.2025
Il Presidente est
Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1355/2023 promossa da
(C.F. ), nata il [...] Borgomanero (NO) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] – 28883 Gravellona Toce (VB), elett.te dom.ta presso gli avv.ti
E. Raimondo e C. Magliulo del foro di Milano dai quali è rappresentata e difesa come da procura in atti ricorrente contro
, ( ) nato ad [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
(28891) Cesara (VB), Via Sant'Isidoro n. 4, elett.dom.to presso l'avv A. Nicolazzi dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti resistente
e MINISTERO CP_2
intervenuto
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia disporre:
1. l'affidamento super esclusivo della figlia minorenne lla mamma, signora;
Per_1 Parte_1
2. l'assegnazione dell'Assegno Unico, erogato dall'INPS a sostegno delle famiglie, esclusivamente alla signora in quanto collocataria della figlia minorenne Parte_1 Per_1
3. porre a carico del signor il mantenimento della figlia mediante la corresponsione CP_1 Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 300,00.= soggetta a rivalutazione ISTAT con cadenza annuale;
4. porre a carico del signor il rimborso delle spese straordinarie che verranno sostenute in favore CP_1 della figlia ella misura del 50%; Per_1
5. in via istruttoria:
a. si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
I. Vero che il signor fa uso abituale di alcool anche in presenza della figlia minorenne? CP_1
II. Vero che la piccola orna dalla permanenza molto sporca e trascurata nell'abbigliamento e Per_1 nell'igiene?
Si indica a teste la signora residente in [...]. Testimone_1
Con riserva di indicare ulteriori testimoni e articolare ulteriori capitoli di prova.
b. Si chiede disporsi perizia medica sullo stato di salute del signor con particolare riguardo agli CP_1 accertamenti tossicologici e relativi all'abitualità nel consumo di alcool.
c. Si chiede disporsi perizia psicologica per il signor al fine di accertarne la capacità genitoriale. CP_1
6. Vinte le spese di giudizio.”
Per la parte resistente: “Voglio l'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiecta:
nel merito
- rigettare tutte le domande della ricorrente non sussistendone i presupposti legittimanti;
- per l'effetto confermare l'attuale regime di affidamento congiunto della minore Per_1 In Via istruttoria
- ammettere, se ritenuto necessario, la prova per testi sui fatti di causa con espressa riserva di articolare capitoli di prova preceduti dalle parole vero che, nonché di indicare i testimoni;
- per il caso di ammissione delle prove testimoniali avverso dedotte (pur non avendo indicato in limine gli eventuali testimoni) si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capitoli di prova avverso formulati, con gli stessi testimoni che controparte dovesse indicare, oltre che con i capitoli prova e i testimoni che indicherà codesta difesa;
- disporre, perizia medica sullo stato di salute della RA con particolare riguardo Parte_1 agli accertamenti tossicologici;
- disporre perizia psicologia sulle capacità genitoriali della RA;
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla sentenza n. 353/2022 del 20.09.2022, con la quale l'intestato tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con disponeva - CP_1 come congiuntamente richiesto dalle parti- l'affido condiviso della figlia d entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso essa ricorrente, la facoltà per il padre di tenere con sé la minore il lunedì dall'uscita dell'asilo sino al martedì sera alle 21.00, oltre a due domeniche al mese dalle ore
12.00 alle ore 21.00, un periodo di vacanza di quindici giorni durante il periodo estivo, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie alternativamente, di anno in anno, il periodo che va dalle ore
8,30 del 24 dicembre alle ore 21 del 26 dicembre o il periodo che va dalle ore 8,30 del 31 dicembre alle ore 21 del 1° gennaio (il 25 dicembre è il compleanno della madre, solo nella predetta data e negli anni in cui la minore sarà collocata col padre, la bambina starà con la madre per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 16.00 o per la cena dalle ore 18.30 alle ore 21.00, concordando preventivamente con il padre una delle due opzioni (pranzo o cena), durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o
Lunedì dell'Angelo; la somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento della minore da parte del padre oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la minore.
Chiedeva, dunque, la ricorrente disporsi in proprio favore, a modifica di quanto previsto in sentenza,
l'affido super esclusivo della figlia nonché, inaudita altera parte, il divieto nei confronti del Per_1
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da lei e dalla figlia e, qualora ritenuto CP_1 opportuno, l'intervento dei servizi sociali del territorio al fine di assicurare l'eventuale esercizio del diritto di visita del convenuto in spazio neutro e previo accertamento dello stato di salute del resistente, sia quanto alla denunciata tossicodipendenza che per la dipendenza da alcool ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 473 bis.46, 473 bis.69 e 473 bis.70 cpc.
A fondamento della richiesta da ultimo avanzata poneva la ricorrente le violenze perpetrate ai suoi danni dal resistente anche alla presenza della piccola (si parla nel ricorso di gravi Per_1 maltrattamenti fisici e psicologici, indicando come fatti più gravi quelli accaduti tra il mese di settembre 2018 e il 10 ottobre 2021, fatti per i quali pendeva procedimento penale a carico del ), CP_1
l'alcoldipendenza dalla quale il medesimo era affetto, cui si aggiungeva l'uso di droghe, la circostanza che la bambina rientrasse dai periodi trascorsi con il padre molto turbata e tenendo condotte estranee alla sua consueta personalità mite e pacata, nonché sempre molto sporca perché il padre non le cambiava gli indumenti e ometteva ogni buona e necessaria pratica di cura anche nell'igiene intima della bambina, la circostanza che la bambina non facesse rientro a scuola dopo la pausa pranzo nei giorni di competenza del padre, oltre al fatto che saltasse l'intero giorno di scuola avendo spesso il padre forti mal di pancia dovuti alla grave pancreatite dalla quale era affetto in conseguenza dell'alcoldipendenza.
Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art 473bis.60 e 70 cpc veniva aperto autonomo subprocedimento nell'ambito del quale veniva con urgenza acquisita, al fine di valutare l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte richiesti, relazione della NPI che aveva preso in carico la minore in Per_1 conseguenza della segnalazione effettuata dalla madre nel 2022.
All'esito, acquisita gli atti la relazione a firma dr.ssa A. Mosoni della NPI alla luce della quale non ricorrevano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti inaudita altera parte richiesti dalla
, veniva fissata udienza per la discussione della richiesta in via d'urgenza nel contraddittorio Parte_1 tra le parti.
Si costituiva nella procedura il resistente contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto delle domande avanzate.
Nello specifico, con riferimento agli addebiti mossigli, evidenziava come il procedimento penale nei suoi confronti al quale si faceva riferimento nel ricorso si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste, come la bambina fosse da lui adeguatamente accudita, come esso resistente avesse a sua volta segnalato, per il tramite del proprio legale, il fatto che la bambina gli venisse consegnata dalla madre in condizioni igieniche pietose e senza alcuna biancheria di ricambio, in una occasione addirittura con gli slip ed i pantaloni sporchi di feci (situazione questa della quale si sarebbero lamentate anche le maestre), come le ombre sulla idoneità all'esercizio delle funzioni genitoriali riguardassero, al contrario, la ricorrente la quale sarebbe solita consumare rapporti sessuali con il compagno quando sveglia e potrebbe sorprenderli in ogni momento oltre ad Per_1 essere affetta da un serio esaurimento nervoso che la costringerebbe a lunghi periodi di inattività al lavoro, come il problema della pancreatite sarebbe ad oggi risolto avendo rimosso le protesi.
Non contestava la circostanza dei mancati rientri pomeridiani a scuola della figlia evidenziando come fosse la bambina ad esprimere il desiderio di rimanere con lui, desiderio che esso resistente riteneva di assecondare considerata l'inesistenza di qualsivoglia attività didattica e/o ricreativa a scuola nel pomeriggio.
Quanto all'asserita alcol e tossicodipendenza, nel contestare la circostanza, si dichiarava disponibile a sottoporsi da subito a qualsivoglia visita o test da somministrarsi anche periodicamente e, se del caso, anche spontaneamente.
All'esito dell'udienza del 7.3.2024, il tribunale rigettava la domanda avanzata in via d'urgenza dalla ricorrente ritenendo non sussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti richiesti.
La relazione della dr.ssa iferiva, invero, quanto ad di una bambina rispetto alla Persona_2 Per_1 quale le maestre non segnalavano significative difficoltà, apparsa soltanto più nervosa nel periodo della separazione dei genitori, del conflitto di lealtà considerevole che la bambina si trovava a vivere, tra la solitudine del padre e la nuova coppia ricostituita dalla madre e il nuovo compagno, di assenza di segnali di disagio, delle accuse che le parti si muovevano reciprocamente circa le mancanze nella cura di tra le quali quelle relative all'igiene personale, della necessità di una mediazione della Per_1 conflittualità tra i genitori.
Quanto all'asserito problema dell'alcoldipendenza, il giudice delegato evidenziava come la ricorrente, sempre ammesso che il problema fosse reale, ne fosse a conoscenza da tempo, quantomeno dall'ottobre 2021 (l'annotazione di PG redatta in occasione dell'intervento effettuato in data
10.10.2021 fa espressamente riferimento alle condizioni in cui si trovava il e la ricorrente CP_1 riferiva agli operanti del fatto che il marito fosse solito eccedere nel bere salvo poi rifiutarsi di sporgere denuncia nei confronti dello stesso;
del pari la denuncia orale del 26.5.2022 riferisce dell'abitudine del di ubriacarsi) e ciononostante avesse sottoscritto un ricorso congiunto per CP_1 divorzio con il quale una bambina di appena tre anni veniva affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con modalità di frequentazioni libere da parte del padre.
Nessun elemento veniva, poi, addotto dalla rjcorrente in merito all'asserito uso di droghe da parte del
. CP_1
In ragione di quanto precede il ricorso oggetto del procedimento n. 1355-1/2023, veniva rigettato.
In corso di causa veniva instaurato un secondo sub procedimento avente ad oggetto la richiesta, avanzata dalla madre in data 7.7.2024, diretta alla risoluzione del conflitto insorto tra le parti, in merito alla scuola elementare che la bambina avrebbe dovuto frequentare a far data dal settembre
2024. Il procedimento in questione si concludeva con una pronuncia di non luogo a provvedere, avendo il padre prestato, nelle more, il consenso all'iscrizione della figlia alla scuola elementare di Omegna.
Istruito il procedimento in epigrafe indicato attraverso l'audizione della minore svolto con Per_1
l'ausilio della psicologa infantile dr.ssa Tania Ragazzi che, su incarico del giudice, depositava agli atti le proprie osservazioni in merito a quanto emerso dall'ascolto della minore, con ordinanza in data
18.12.2024 il giudice delegato disponeva che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, per il deposito delle quali assegnava termine perentorio fino al
9.4.2025 con i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
Non sussistono, ad avviso del collegio, i presupposti per accogliere la richiesta avanzata dalla diretta ad ottenere la modifica del regime di affidamento della figlia minore disposto Parte_1 Per_1 nella sentenza dell'intestato tribunale n. 353/2022 del 20.09.2022.
Dalla relazione della dr.ssa A. Mosoni della NPI che ha in carico la minore dal 2022 a seguito di segnalazione effettuata dalla madre per problemi comportamentali della figlia conseguenti alla separazione tra i genitori, non emergono elementi che possano portare a ritenere pregiudizievole per la bambina l'attuale regime di affidamento e di frequentazione da parte del padre.
Non sono stati rilevati né dalla dr.ssa Mosoni né dalle maestre di segnali di disagio da parte Per_1 della bambina, la quale si trova a vivere la sofferenza conseguente alla separazione dei suoi genitori in un conflitto di lealtà tra la solitudine del padre e la nuova vita della madre con l'attuale compagno, non sono emersi dall'audizione di nel presente procedimento, condotto con l'ausilio della Per_1 dr.ssa elementi che inducano a ritenere l'inadeguatezza del padre nell'esercizio delle Per_3 funzioni genitoriali che, peraltro, laddove conseguenti all'asserita alcoldipendenza denunciata dalla doveva essere già esistente nel momento in cui le parti concordavano in sede di ricorso Parte_1 congiunto per divorzio, l'affido condiviso della figlia che, in allora, aveva solo tre anni, con Per_1 ampie modalità di visita libere da parte del padre.
La dr.ssa Ragazzi nelle proprie note scritte conferma quanto già evidenziato dalla dr.ssa Mosoni circa la sofferenza di onseguente alla ancora elevata conflittualità tra i suoi genitori nella quale lei Per_1 si trova, suo malgrado, coinvolta.
La natura di persona violenta del è stata, poi, esclusa dal procedimento penale che lo vedeva CP_1 imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia conclusosi con la sentenza del 28.11.2023 del GUP presso l'intestato tribunale ove viene evidenziata l'inattendibilità della odierna ricorrente oltre che la contraddittorietà del suo comportamento laddove sottoscrive un ricorso congiunto di divorzio con la previsione dell'affido condiviso della figlia minore ad una persona violenta e inaffidabile (oltre che alcolista) quale viene descritto il resistente nelle denunce presentate. In assenza, dunque, di riscontri sulla natura di persona violenta del di soggetto dedito all'abuso CP_1 di alcol, di persona inadeguata all'esercizio delle funzioni genitoriali in quanto non in grado di prendersi adeguatamente cura della figlia e ritenendo piuttosto, come evidenziato sia dalla dr.ssa
Mosoni che dalla dr.ssa Ragazzi, che il disagio di derivi dal coinvolgimento diretto nel Per_1 conflitto tra i suoi genitori (prova se ne è avuto da quanto dichiarato dalla bambina in sede di audizione laddove ha affermato che la mamma le aveva promesso di portarla al centro commerciale di Arese se avesse detto tutte le cose per bene al giudice, in tal modo trasmettendo alla figlia il messaggio che si aspettava da lei un certo tipo di risposte) con tutta la sofferenza e il disagio per lei conseguente, la richiesta avanzata dalla con l'odierno ricorso va rigettata, non apparendo Parte_1 necessaria alcuna modifica del regime di affidamento nell'interesse della minore Per_1
Né si ritiene, alla luce del quadro delineato, la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti.
Al rigetto del ricorso conseguente la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
rigetta il ricorso presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Verbania, 24.7.2025
Il Presidente est
Monica Barco