Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7630/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7630/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI Parte_1 C.F._1
VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA RIALTO 7, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
CALZOLARI VALERIA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINONI Controparte_1 P.IVA_1
ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA 24, 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
MARINONI ILARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. citava in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna, la società roponendo opposizione avverso il Controparte_2
decreto ingiuntivo n° 1662/2021 emesso in data 15.04.2021 e notificato il 29.04.2021 con cui veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare all'odierna opposta la somma di euro 155.000, oltre interessi e spese di lite, dovuti dall'opponente quale fideiussore omnibus della società VM s.r.l..
pagina 1 di 9
“Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI BOLOGNA,
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione in capo a e mancanza della procura alle liti rilasciata Parte_2
da 1 o dalla mandataria a favore dell'avv. Marinoni;
CP_1
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta richiesta dalla legge per l'emissione del decreto e per mancanza della titolarità del credito;
- in considerazione dei motivi di opposizione, in fatto e in diritto, non concedere la provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO
Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI BOLOGNA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, per le causali indicate in premessa e per le altre, negoziali e di legge, che dovessero risultare in corso del giudizio, anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare:
! la prescrizione della garanzia personale per i motivi indicati in fatto e in diritto;
! la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del credito azionato dalla società
per incertezza ed indeterminatezza della somma richiesta e quindi garantita e Controparte_1
per la cessione del credito già avvenuta in data 25.11.2014 a Controparte_3
! la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del e/o eccessiva onerosità e/o vessatorietà della fidejussione rilasciata dal signor per malafede contrattuale della banca e dell'odierna Parte_1
parte opposta durante il rapporto bancario e successivamente a questo e dichiarare la liberazione del fidejussore ex art. 1956 CC:
! la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della fidejussione per anomalie inerenti il rapporto principale aperto con VM RL (ma non con VM RL a socio unico) e garantito dal fidejussore : Parte_1
! la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia dei finanziamenti concessi a VM
RL e (e garantiti dal fidejussore ) per superamento del limite di Controparte_4 Parte_1
finanziabiltà della società;
! previa risoluzione del contratto o conferma dell'avvenuta risoluzione, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e comunque l'illegittimità della fideiussione di euro 91.000,00 rilasciata dal signor pagina 2 di 9 a favore di a garanzia del debito assunto dalla società VM S.R.L Parte_1 Parte_3
per tutti i motivi esposti in diritto e per l'effetto
! revocare il decreto ingiuntivo n. 1662/2021 D.I. (all. 1), emesso in data 13 aprile 2021 e depositato in cancelleria in data 15 aprile 2021 (notificato a mezzo servizio postale in data 29 aprile 2021), il Tribunale di
Bologna ha ingiunto al signor (in solido con di pagare a favore di Parte_1 CP_5
“ la complessiva somma di euro 91.000,00= oltre interessi come da domanda Controparte_2
(tasso contrattuale o comunque nei limiti di legge dal 1 luglio 2017 al saldo effettivo, nonché successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale fino al salo effettivo) ed alle spese del presente procedimento che si liquidano in € 500,00 per competenze, euro 1.470,00 per compenso professionale, in euro 406,50 per esborsi, oltre al regime forfettario pari al 15%T.F., oltre iva e cpa ed oltre alle successive occorrende, che si assume come dovuta quale somma dovuta per fidejussione omnibus limitata ad euro 91.000,00 respingendo in ogni caso le domande tutte così come formulate dall'ingiungente nei confronti del signor;
Parte_1
! e, conseguentemente accertare che nulla è dovuto all'opposta dal signor per i Parte_1
debiti contratti dall'obbligato principale (VM RL), neppure a titolo di interessi e spese e pertanto dichiarare l'estromissione del signor in quanto non obbligato solidalmente con la società VM S.R.L. e con Parte_1
il cofidejussore CP_5
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di addebito, anche parziale di qualsiasi somma e a qualunque titolo relativo al decreto ingiuntivo opposto in capo al signor : Parte_1
! accertare e dichiarare la riduzione dell'importo della fidejussione per interessi non coperti dalla medesima e compensare ex art. 1247 c.c. il pagamento eseguito dal fallimento e non contabilizzato di euro 32.213,48 (ed eventuali ulteriori importi versati) sull'importo effettivamente dovuto a seguito di consulenza tecnica, con richiesta di manleva nei confronti di dichiarazione nei suoi confronti di unico Controparte_6
responsabile, tenuto al pagamento, in quanto legale rappresentante e socio unico e unico proprietario della la società UNICO, poi dichiarata fallita;
Controparte_4
! ove venisse riconosciuta una nullità parziale delle clausole della fidejussione in contrasto con l'art. 2,
comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90, si chiede di accertare e rilevare la decadenza della fidejussione (di cui all'all. 3) per decorso del termine ex art. 1957 cc.
! In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi: pagina 3 di 9 α1. Nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta richiesta dalla legge per l'emissione del decreto e per mancanza della titolarità del credito, produzione parziale della copia cartacea della fideiussione e di attestazione di conformità agli originali;
α2. Richiesta di nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione in capo a e mancanza della procura alle liti in Parte_2
capo all'avv. Marinoni - il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere emesso per mancanza di procura;
α3. Prescrizione della garanzia personale correlata dal decorso del tempo in cui avrebbe potuto essere fatta valere;
α4. Nullità del credito azionato dalla società per incertezza ed Controparte_1
indeterminatezza della somma richiesta e quindi garantita;
α5. Nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia della fidejussione rilasciata il 1 agosto 2003 dal signor per contrarietà alle norma antitrust;
Parte_1
α6. Nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o eccessiva onerosità e/o vessatorietà
della fidejussione rilasciata dal sig. per malafede contrattuale della banca (oltre agli Parte_1
aspetti già rilevati al punto precedente) e dell'odierna parte opposta durante il rapporto bancario e successivamente a questo – liberazione del fidejussore ex art. 1956 cc – sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
α7. Nullità della fidejussione per anomalie inerenti il rapporto principale con VM s.r.l. (ma non con L.V.M. s.r.l. a socio unico) e garantito dal fidejussore sig. ; Parte_1
α8. Nullità dei finanziamenti concessi a VM s.r.l. e a VM s.r.l. a socio unico, garantiti dal fidejussore , per il superamento del limite di finanziabilità; Parte_1
α9. In via subordinata: determinazione e riduzione dell'importo della fidejussione per interessi non coperti dalla medesima ed eccezione di compensazione ex art. 1247 c.c. per pagamento eseguito dal fallimento e non contabilizzato, con richiesta di manleva di quanto eventualmente dovuto a seguito di consulenza tecnica, nei confronti di unico responsabile dello scoperto della CP_5
società VM s.r.l. e di VM s.r.l. a socio unico;
α10. Ove venisse riconosciuta una nullità parziale delle clausole della fidejussione in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90: decadenza della fidejussione per decorso del termine ex art. 1957 c.c.. pagina 4 di 9 Si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_1
eccepito dall'attrice chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte
opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in limine litis: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1662/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data 13/04/2021, pubblicato il 15/04/2021 RG
4566/2021;
in via preliminare: concedere il termine di legge per consentire all'opposta di radicare il procedimento di mediazione obbligatoria;
in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 1662/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data
13/04/2021, pubblicato il 15/04/2021 RG 4566/2021 in ogni sua parte, per l'effetto rigettare le domande e le eccezioni proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
e comunque in via subordinata, salvo gravame, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, previo accertamento e declaratoria di incompetenza per materia del giudice adito relativamente alla domanda di accertamento della nullità delle fidejussioni e rimettere le parti dinanzi al giudice competente,
ovvero innanzi al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice nei confronti di (C.F. ) in forza Controparte_1 Parte_1 C.F._1
della fidejussioni rilasciate, della somma di euro 91.000,00= ovvero della maggior somma di euro
96.426,48 per saldo debitore del rapporto di mutuo ipotecario del 8/10/1999 indicato in atti, oltre gli interessi sugli importi in linea capitale ai tassi contrattualmente pattuiti sino all'estinzione e successivamente al tasso legale sino al saldo effettivo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi come richiesti nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte con l'odierna opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto”.
Preliminarmente va decisa l'eccezione di carenza legittimazione di attiva
[...]
in quanto potenzialmente sufficiente per definire il presente giudizio. In Controparte_2
particolare, l'odierno opponente contesta la mancata prova della cessione del credito de quo in favore della parte opposta, rilevando come dalla documentazione prodotta non vi sia prova che nell'indicata cessione sia ricompreso quello per cui l'opposta ha agito in via monitoria contro il . La Parte_1
Suprema Corte, con orientamento ormai costante, “ed anche recentemente chiarito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28790 del 2024 e, in precedenza, Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse pagina 5 di 9 contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione”
(Cass. civ., sez. I, ord. n° 391/2025). Proseguono gli “nel primo caso, infatti, l'indicazione delle Parte_4
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944)” (Cass. civ., sez. I, ord. n° 391/2025;
v. Cass. civ., sez. I, ord. n° 5478/2024: “le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”; Trib. Bologna, sent. n° 1341/2024). Nel
caso di specie, pertanto, andrà valutato se vi siano elementi sufficienti e precisi per ritenere che il credito sia ricompreso tra quelli della cessione in blocco.
L'opinione del presente giudicante è che, alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte e sopra riportati innanzi riportati, NON abbia adempiuto all'onere Controparte_1
probatorio su di essa incombente relativo all'inserimento del credito oggetto del decreto ingiuntivo nella cessione citata, mediante l'allegazione dell'avviso pubblicato nella G.U. del 8 agosto 2017 n° 93
(all. F parte opposta). Tale ultimo documento deve ritenersi che non sia idoneo a dimostrare l'inclusione del credito in quanto l'avviso reca in modo generico il contenuto del contratto di cessione identificato in “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da Controparte_3
finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o Controparte_3
comunque estinti;
[…](vii) siano crediti di cui la è divenuta titolare per averli Controparte_3
precedentemente acquistati da UniCredit Credit Management Bank S.p.a. in virtù di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra e UniCredit Credit Management Bank S.p.a. ai sensi e per Controparte_3
gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 Aprile 1999 e per i quali è stato pagina 6 di 9 pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014; […] (viii) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento nei confronti di debitori che abbiano uno dei numeri identificativi clienti indicati nell'apposito elenco disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-
cartolarizzazione/fino.html, […]”.
Il link indicato consente di accedere all'elenco delle posizioni cedute (v. anche doc. 12),
individuabili mediante NDG. Ebbene, il credito identificato dal codice NDG n° “15678817” (indicato come il numero da citare sempre nella corrispondenza) attribuito al debitore VM s.r.l. (v. doc. 5 fasc.
monitorio) non risulta presente.
Facendo una ricerca tra i crediti inclusi (doc. 12 parte opposta) ed inserendo nell'apposito riquadro “Trova” il numero “15678817” compare la maschera “Acrobat Reader” con la detta dicitura:
“Adobe Acrobat Reader ha completato la ricerca all'interno del documento. Non è stata trovata alcuna corrispondenza”.vAllo stesso modo, facendo una ricerca tra i crediti oggetti di cartolarizzazione presenti al link indicato in Gazzetta Ufficiale, n° 93 del 8 agosto 2017,
https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html, inserendo il codice NDG
“15678817” compare, tra i risultati della ricerca, la seguente frase “La ricerca non ha prodotto risultati”
Ad abundantiam, la stessa ricerca è stata fatta tra i crediti indicati, codice per codice, nella Gazzetta
Ufficiale, n° 139 del 25 novembre 2014. Anche in questo caso inserendo nell'apposito riquadro
“Trova” il numero “15678817” (si è fatto il tentativo anche con “0000000015678817”) compare la maschera “Acrobat Reader” con la detta dicitura: “Adobe Acrobat Reader ha completato la ricerca all'interno del documento. Non è stata trovata alcuna corrispondenza”. Altri numeri non vengono indicati ne risultano dai documenti tempestivamente prodotti, quindi quelli depositati entro le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. essendo le produzioni successive del tutto inammissibili. Non risulta pertanto provato che il credito cui fa riferimento l'identificativo codice NDG n° “15678817” sia ricompreso tra i crediti oggetto della cessione.
Ciò posto, dando continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, il contenuto pubblicato nella G.U. deve indicare, senza lasciare incertezze i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto, nel caso di specie, non è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva di né la titolarità del credito. Controparte_1
Quanto all'affermazione di secondo cui parte ricorrente avrebbe CP_1 Controparte_2
rinunciato alla detta eccezione di carenza di legittimazione/titolarità del credito deve osservarsi come non vi era alcun obbligo di ribadirla. pagina 7 di 9 Secondo un principio consolidato, anche di recente, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass.
civ., sez. III, ord. n° 12756/2024 in Giustizia Civile Massimario 2024). Parte opponente non solo non ha mai rinunciato all'eccezione ma nelle dovute sedi la domanda la reiterata e, in particolare, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in cui viene chiesto:
“l'Ill.mo TRIBUNALE DI BOLOGNA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
per le causali indicate in premessa e per le altre, negoziali e di legge, che dovessero risultare in corso del giudizio,
anche in via riconvenzionale e negativa
VOGLIA
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione in capo a emancanza della procura alle liti rilasciata da Parte_2
o dalla mandataria a favore dell'avv. Marinoni;
CP_1
- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta richiesta dalla legge per l'emissione del decreto (parziale mancanza della polizza fidejussoria) e per mancanza della titolarità del credito;
[…]”.
Il giudicante, pertanto, non rinviene, nel caso di specie, alcuna rinuncia da parte dell'opponente dell'eccezione di carenza di legittimazione/titolarità del credito.
Alla luce di ciò, sulla base del principio “della ragione più liquida”, assorbiti tutte le altre eccezioni e deduzioni formulate, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Alla soccombenza consegue la condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'opponente per la cui liquidazione si fa ricorso al D.M. n° 55/2014 sulla base della domanda espunta la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI BOLOGNA, sez. III, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione reiecta, nella causa iscritta al n° 7630/2021 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione avverso e, per l'effetto pagina 8 di 9 - REVOCA il decreto ingiuntivo n° 1662/2021 emesso dal Tribunale di Bologna in data
13.04.2021 (n° 4566/2021 r.g.);
- condanna a rimborsare a le spese del Controparte_2 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in € =404,50= per spese ed € =5.000,00= per onorari oltre I.V.A.
(22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Bologna, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Martino Daniele
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