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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39909 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Proietti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato in [...] il [...] CP_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che: aveva contratto in data 10.02.2000 in Roma matrimonio con rito civile con il sig. (trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n. 00016, p. 1, s. 53), dal quale non erano nati figli;
nel tempo, era venuta meno l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale, risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il marito, da anni, si era allontanato dall'Italia senza dar più alcuna notizia di sé.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale, provvedendo ognuno dei coniugi al proprio mantenimento.
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, dato atto delle conclusioni precisate da parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione attesa la assenza di figli e di statuizioni di carattere economico.
Osserva il Collegio
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto è effettivamente emersa una frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Non si conosce l'attuale situazione del sig. D'altra parte, la non costituzione in CP_1 giudizio conferma una situazione di totale disinteresse nei confronti del nucleo familiare, peraltro già manifestatasi allorquando ha deciso di lasciare la casa coniugale, divenendo di fatto irreperibile.
In mancanza di figli non vi sono statuizioni in merito alla casa familiare.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara la separazione personale di ( ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e , nato in [...] il CP_1 11.07.1962 ( ), i quali hanno contratto matrimonio in data C.F._2
10.02.2000 in Roma con rito civile
- con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2000, atto n. 00016, p. 1, s. 53);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39909 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Proietti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato in [...] il [...] CP_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
NONCHE'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la signora ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo che: aveva contratto in data 10.02.2000 in Roma matrimonio con rito civile con il sig. (trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n. 00016, p. 1, s. 53), dal quale non erano nati figli;
nel tempo, era venuta meno l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale, risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il marito, da anni, si era allontanato dall'Italia senza dar più alcuna notizia di sé.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la separazione personale, provvedendo ognuno dei coniugi al proprio mantenimento.
All'udienza del 04.03.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, dato atto delle conclusioni precisate da parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito al solo status di separazione attesa la assenza di figli e di statuizioni di carattere economico.
Osserva il Collegio
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto è effettivamente emersa una frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Non si conosce l'attuale situazione del sig. D'altra parte, la non costituzione in CP_1 giudizio conferma una situazione di totale disinteresse nei confronti del nucleo familiare, peraltro già manifestatasi allorquando ha deciso di lasciare la casa coniugale, divenendo di fatto irreperibile.
In mancanza di figli non vi sono statuizioni in merito alla casa familiare.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara la separazione personale di ( ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], e , nato in [...] il CP_1 11.07.1962 ( ), i quali hanno contratto matrimonio in data C.F._2
10.02.2000 in Roma con rito civile
- con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2000, atto n. 00016, p. 1, s. 53);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi