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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NA OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 371/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giancarlo Savi
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Sandro Giustozzi del Foro di Macerata
APPELLATO con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 13 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 851/2024 pubblicata in data 14/10/2024.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: ”… in accoglimento del presente ricorso in appello, ferma la pronunzia di status non gravata, ed in parziale riforma della Sentenza definitiva resa inter partes dal Tribunale di Macerata in data 14/10/2024 n° 851, non notificata, previo occorrendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al convenuto
Signor per il deposito delle proprie denunce reddituali Controparte_1 relativamente agli ultimi due anni solari, od almeno delle proprie certificazioni reddituali CUD annuali rilasciategli dal datore di lavoro nel 2024 e nel corrente
2025 (la scadenza di tale adempimento datoriale è fissato ex lege al 28 febbraio di ogni anno), ovvero, in difetto di spontaneo adempimento, previa la disposizione di indagini di Polizia Tributaria per la loro acquisizione ufficiale,
Statuire l'obbligo per il Signor di corrispondere, quale assegno Controparte_1 divorzile ai sensi dell'art. 5, comma VI°, l. div., alla SI , la Parte_1 somma mensile di €. 350,00= (trecentocinqueanta/00), ovvero la maggiore somma che verrà ritenuta più di Giustizia, da pagarsi a mezzo bonifico bancario secondo le già note coordinate bancarie i.b.a.n., presso Banco Posta, entro il giorno ventisette di ogni mese, e con l'adeguamento rivalutativo I.s.t.a.t. di legge. Con refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, il c.a.p. e
l'i.v.a. come per legge”.
DELL'APPELLATO: “..respingere il gravame proposto da controparte con la integrale conferma della sentenza n. 851/2024 emessa dal Tribunale di Macerata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, qualora controparte insista nell'appello.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 13 I) Con la sentenza n. 851/2024 il Tribunale di Macerata, all'esito del procedimento introdotto da nei confronti di al fine Controparte_1 Parte_1 di ottenere esclusivamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, accoglieva la domanda e, a fronte della richiesta formulata dalla resistente - beneficiaria di assegno di mantenimento di €.200,00 Parte_1 mensili sulla base del decreto di omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti, reso in data 6.9.2016 - diretta al riconoscimento di assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, accertava la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del contributo e disponeva, a carico del ricorrente,
l'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di €.150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
In particolare il primo giudice “considerando tutti gli elementi che la giurisprudenza della Suprema Corte individua quali atti a giustificare l'assegno divorzile (la cui triplice natura, assistenziale, perequativa e compensativa, è stata più volte enunciata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo vedi
Sezione I, 19 febbraio 2024, n. 4328, citata nella memoria difensiva della resistente, laddove questa disancora la sua attribuzione dalla rinuncia della parte richiedente alla propria realizzazione professionale, legandola esclusivamente all'oggettiva circostanza di un contributo del coniuge ai bisogni della famiglia, oltre a Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287)”, riteneva “di individuare la diversa somma di € 150,00 mensili in favore del coniuge più debole, che appare la moglie in ragione dei minori redditi percepiti, anziché quella maggiore di €
350,00 mensili. Ciò, sia in ragione della durata del matrimonio (circa otto anni sino alla separazione consensuale omologata), sia di quella che dai fatti narrati dalla parte resistente non appare come una non dimostrata rinuncia alle eventuali occasioni di lavoro, determinatasi da parte della nelle more del rapporto Parte_1 di coniugio, tanto da considerarsi accertata esclusivamente una finalità di natura assistenziale, determinatasi in ragione dell'accertata disparità reddituale tra le parti e della patologia di natura psichiatrica certificata in capo alla resistente, che la rende bisognosa di cure mediche”; compensava infine le spese di lite “in forza della divergenza tra le richieste della parte beneficiata e la somma ad essa
pagina 3 di 13 attribuita e alla posizione di sostanziale assenza di contrasto, assunta dal ricorrente in merito alle richieste di natura patrimoniale, formulate da parte resistente”.
II) Avverso detta sentenza ha ritualmente proposto appello che, Parte_1 riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la decisione contestando il quantum dell'assegno divorzile ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione dell'ammontare nella misura di €. 350,00 o in quella ritenuta più di giustizia, in considerazione della sussistenza di maggiori redditi dell'appellante, della durata del matrimonio, della mancata realizzazione lavorativa dell'appellata, dell'apporto fornito dalla stessa alla conduzione del ménage familiare e dell'aggravamento della condizione psico-fisica della medesima.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria volta Controparte_1 ad ottenere una somma maggiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo “violazione delle norme di diritto sostanziale sulla determinazione dell'assegno post-coniugale e di diritto processuale fondamentali che assicurano, nella celebrazione e decisione del processo nelle forme in cui oggi si svolge il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel merito, il rispetto dell'effettivo interesse ad agire che muove l'azione della parte, il riparto dell'onere probatorio gravante su ognuna delle parti, del canone di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, univocamente alle circostanze salienti costitutive della fattispecie sottoposta al vaglio decisorio, con corrispondente ed indispensabile sua giustificazione motiva (art. 5, comma 6°,
pagina 4 di 13 l.div.; artt. 99, 100, 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; art. 473-bis.17 c.p.c.; art. 2697
c.c.;artt. 473-bis.28 e 277 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; artt. 3, 24 e 111
Cost.)”.
L'appellante lamenta l'illegittimità e l'ingiustizia della decisione laddove il giudice di primo grado, pur riconoscendo il diritto all'assegno divorzile in considerazione della disparità economica tra le parti e della condizione psico-fisica della beneficiaria, ha erroneamente valutato la durata del matrimonio e non ha tenuto in considerazione il contributo fornito dall'appellante alla conduzione della vita familiare con rinunce, da parte della medesima, alla propria realizzazione lavorativa.
Osserva in particolare la di aver dedotto a sostegno della domanda Parte_1 una situazione, in fatto, significativamente assai diversa da quella apprezzata dal
Tribunale e rileva di aver prospettato le seguenti circostanze:
-l'essere stata addetta durante la convivenza matrimoniale al ruolo casalingo, di totale dedizione al coniuge;
-l'aver “patito un pressing coniugale e degli stretti congiunti del coniuge a non proseguire una propria realizzazione lavorativa autonoma, in uno peraltro alla rinnegata autonomia di vita del nucleo familiare costituito che i coniugi si erano ripromessi al momento delle nozze”;
-l'aggravamento della condizione psico-fisica per le ingiuste frustrazioni derivategli dal naufragio incolpevole del rapporto coniugale (come attestato anche dal sanitario che la segue da tempo, fino a oggi), con ricadute anche sul piano lavorativo.
Tale contesto complessivo evocava quindi, ad avviso dell'appellante,
l'attivazione di tutti indistintamente i parametri sanciti dall'art. 5, comma 6°, l. div., ivi compreso il profilo c.d. risarcitorio (ragioni della decisione), che le Sezioni unite del 2018 e la giurisprudenza unanime qualificano “parametri equiordinati” sia per il riconoscimento che per la determinazione del quantum dell'assegno post-coniugale.
L'appellante, inoltre, in ordine alla situazione economica e reddituale delle parti, rileva che:
pagina 5 di 13 -il lavora come dipendente dell'Ente regionale per il diritto allo studio CP_1
Erdis con la mansione di centralista e con contratto a tempo pieno e indeterminato;
-il medesimo ha depositato per l'anno 2020 il modello 730 rappresentando un reddito pari ad € 18.553,00, mentre per gli anni 2021 e 2022 ha depositato soltanto la certificazione CUD del datore di lavoro e osserva che, con riferimento all'anno 2022, evidenzia un reddito imponibile maggiore, rispetto ai precedenti, pari ad € 26.873,67;
-il pagamento del canone mensile di locazione, di € 600,00, che il CP_1 verserebbe in favore del padre con lui convivente è, in realtà, una simulazione finalizzata a sminuire le disponibilità economiche del tenuto conto che CP_1 detta locazione ha ad oggetto l'appartamento, di proprietà esclusiva dei genitori del utilizzato dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, che non è CP_1 stata fornita la prova della esistenza di un contratto di locazione né di un effettivo impegno mensile per il pagamento dell'affitto;
- ella, per contro, dispone di esigue risorse consistenti nel provento mensile di
€ 180,00 a titolo di borsa di studio erogato dal Comune di Recanati per lo svolgimento di un servizio di tre ore giornaliere suddivise tra la Cooperativa sociale “La Meridiana” (ove lavora quale addetta alla Biblioteca Mozzi-Borgetti di
Macerata) e la struttura espositiva “Antichi Forni” di Macerata e nell'indennità di
€ 343,66 mensili elargita dall'INPS a titolo di pensione per invalidità civile.
L'appellante dichiara di soffrire di una sindrome depressiva invalidante (
“depressione atipica” certificata da specialisti) concausata dalle afflizioni patite durante il matrimonio e dalle conseguenze della separazione e sostiene che la crisi coniugale è ascrivibile ai comportamenti del che non ha mai CP_1 voluto “emanciparsi” dalla famiglia di origine, che le vicissitudini familiari hanno avuto ricadute sullo stato psico-fisico dell'appellante e che le allegazioni relative al contesto della crisi coniugale eccepite dall'appellante, non sono state contestate.
Deduce, altresì, che la propria realizzazione lavorativa in costanza di matrimonio è stata ostacolata dal coniuge e da suoi stretti congiunti, che la rinuncia all'esercizio di un'attività lavorativa, la conseguente totale dedizione alla pagina 6 di 13 cura del ménage familiare e l'epilogo della crisi coniugale l'hanno posta in una condizione di svantaggio rispetto all'ex coniuge che, invece, ha potuto dedicarsi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con riferimento alla durata del matrimonio, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il vincolo matrimoniale tra le parti è durato 16 anni dovendosi calcolare il tempo trascorso dalla data di celebrazione delle nozze (14.9.2008) alla pronuncia della sentenza di divorzio (14.10.2024).
Ritiene per tali ragioni l'incongruità della somma assegnata in primo grado rispetto al quadro probatorio e ai parametri da valutare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e della determinazione dell'importo dovuto a titolo tale titolo.
2.) L'appellato contesta le doglianze avversarie rilevando:
- di essere invalido all'85%, poiché affetto da un grave patologia agli occhi che lo ha reso quasi cieco, di avere bisogno di assistenza per lo svolgimento degli incombenti quotidiani - a volte, anche per recarsi al lavoro - e di non disporre della patente di guida a causa della sua gravissima invalidità;
-di non essere proprietario di beni immobili e di versare al padre l'importo mensile di €. 600,00, riscontrabile dagli estratti conto bancari, per il godimento dell'immobile in cui abita;
- di non disporre di ulteriori somme ad accezione del reddito percepito quale dipendente, prossimo al pensionamento, dell'Ente per il diritto allo studio, con mansioni di centralinista non vedente;
- di essere stato abbandonato improvvisamente dalla che ha preferito Parte_1 la sicurezza della sua famiglia di origine alla vita matrimoniale e alle difficoltà del marito;
-che l'appellante determina erroneamente in 16 anni la durata del matrimonio e non ha dimostrato di aver contribuito alla cura della famiglia né di aver rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale.
Deduce inoltre che la non può essere considerata inidonea al lavoro, Parte_1 che la medesima, in realtà, non si è mai impegnata a trovare un'occupazione,
pagina 7 di 13 nemmeno tra le categorie protette, e percepisce, attualmente, una pensione, una borsa lavoro e l'assegno di mantenimento (€ 200,00 mensili) per un ammontare complessivo pari a € 700,00 mensili e che, infine, vivendo a casa dei genitori, non deve sostenere le spese relative alle utenze domestiche e agli alimenti.
Rileva di aver depositato la documentazione relativa ai redditi a disposizione fino al momento in cui il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione e ribadisce la congruità della somma riconosciuta dal giudice di primo grado rapportata all'entità del proprio reddito e alla situazione economica dell'ex coniuge.
3.) Con le note di trattazione scritta entrambe le parti ribadiscono ed illustrano le rispettive argomentazioni difensive, contestando quelle avversarie.
In particolare l'appellante eccepisce che la circostanza dedotta, secondo cui il dispone di maggiori entrate, è dimostrata dal fatto che, a fronte del CP_1 provvedimento presidenziale ex art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c. del 16.4.2025,
l'appellato non ha allegato le ultime dichiarazioni dei redditi, le buste paga e gli estratti conto della seconda parte del 2024 e del corrente anno deducendo, da ultimo, che gli eventuali miglioramenti intervenuti nel corso del giudizio di merito non costituiscono questioni oggetto di un giudizio di revisione, potendo questo riguardare unicamente statuizioni passate in giudicato.
Deduce l'infondatezza dell'accusa dell'abbandono della convivenza matrimoniale evidenziando di avere contestato fermamente, già in primo grado, detta circostanza con allegazioni dirette a dimostrare la vera causa del fallimento dell'unione matrimoniale, allegazioni che, secondo l'appellante, la controparte non ha smentito, non avendo depositato “l'unico scritto difensivo deputato a tale incombente” previsto a pena di decadenza, ovvero la memoria 473-bis.17 c.p.c.
Ribadisce, inoltre, che il pagamento dell'asserito canone di locazione da parte del in favore dei genitori costituisce una simulazione posto che gli CP_1 estratti conto bancari depositati non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un effettivo impegno economico mensile, che il si rifiuta di allegare gli CP_1 estratti conto della seconda parte del 2024 e dell'anno corrente e che i genitori dell'appellato godono di una buona condizione economica.
pagina 8 di 13 L'appellante, infine, evidenzia nuovamente la propria precaria situazione economica rilevando che le proprie entrate, contrariamente a quanto indicato dalla controparte, ammontano a € 523,66 mensili (€ 180,00 borsa lavoro;
€
343,66 pensione di invalidità) e che su detto importo deve essere valutato il giusto contributo esigibile.
4.) Va preliminarmente rilevato che, in questa sede, la controversia riguarda esclusivamente la entità dell'assegno divorzile atteso che, da un lato, la sig.ra ha contestato l'importo stabilito dal Tribunale, chiedendo una somma Parte_1 maggiore, e, dall'altro, il sig. ha dedotto che “la ulteriore pretesa CP_1 economica” va rigettata e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, opponendosi quindi solo all'aumento della somma dovuta, senza porre in discussione il diritto della appellante all'assegno divorzile, con la conseguenza che ogni problematica relativa all'an debeatur esula dall'oggetto del presente procedimento di appello.
5.) Ciò posto si osserva che le doglianze dell'appellante – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente – sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
5.1) Invero l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo- perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. civ. n. 24795/2024).
5.2.1) Nella specie la sig.ra non svolge stabilmente attività Parte_1 lavorativa, percepisce una somma mensile di €.523,66 di cui € 180,00 a titolo di borsa lavoro elargita dal Comune di Recanati (per il servizio di tre ore giornaliere prestato presso la Cooperativa sociale “La Meridiana”, suddivise tra un incarico di pagina 9 di 13 addetta alla Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata - per due ore- e alla struttura espositiva “Antichi Forni”, per la terza ora) ed € 343,66 a titolo di pensione di invalidità; ella, inoltre, è beneficiaria di un assegno di mantenimento di €.
200,00 mensili in virtù dell'accordo di separazione consensuale fra i coniugi omologato in data 20.7.2016, contributo che, attualmente, per effetto della rivalutazione ammonta a € 236,00 circa.
Dal verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 4.03.2021,si evince che la risulta affetta da depressione atipica con Parte_1 sintomi psicotici e che le è stata riconosciuta un'invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa, del 75%; dalla relazione psichiatrica dell'AST di Macerata del 13.3.2024 risulta che la donna assume regolarmente una terapia farmacologica, manifesta un funzionamento sociale parzialmente compromesso, frequenta un tirocinio di inclusione sociale e si sottopone regolarmente ai trattamenti e ai controlli stabiliti;
il disturbo psicopatologico riscontrato trova conferma nella relazione del medico specialista, Dott.ssa
[...]
, dell'8.3.2024. Persona_1
5.2.2.) Il sig. ipovedente, con invalidità riconosciuta nella misura CP_1 dell'85%, svolge attività lavorativa, con mansioni di centralinista, in base ad un contratto a tempo indeterminato presso l'Ente per il diritto allo studio Erdis di
Macerata; dalla documentazione prodotta si evince che il medesimo, nel 2020, ha percepito un reddito netto annuo di € 21.908,00 (importo ottenuto sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta) che, negli anni successivi, (2021 e 2022) non ha subito riduzioni.
5.2.3) Quanto alla condizione abitativa, entrambi gli ex coniugi vivono con i rispettivi genitori e il ha rappresentato di versare mensilmente al padre CP_1 un canone di locazione pari a € 600,00 a titolo di “contributo mensile per ospitalità” (v. estratti conto al 31.3.2023; al 31.12.2023); le parti non risultano proprietarie di immobili né risultano disporre di rendite o altri risparmi.
5.3) Le circostanze delineate desumibili dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado e, comunque, non contestate dalle parti evidenziano uno squilibrio economico ricollegabile al fatto che, mentre il pagina 10 di 13 continua a svolgere in modo costante la propria attività lavorativa e CP_1 può fare affidamento su una stabile fonte di reddito, la non ha un Parte_1 impiego continuativo e può disporre di entrate che, per la loro entità, non sono tali da permetterle di far fronte autonomamente alle sue necessità quotidiane;
inoltre l'assenza di pregresse esperienze professionali e la condizione psico-fisica, complessivamente valutate, rendono particolarmente difficoltoso il collocamento nel mercato del lavoro.
In tale contesto va anche rilevato che l'appellante ha dedotto di avere usufruito della borsa lavoro (di €. 180,00 mensili, importo invariato nel corso degli anni) anche in costanza di matrimonio, a partire dal mese marzo 2010, circostanza non contestata dalla controparte, e di aver dedicato il resto del tempo al ruolo di casalinga.
Considerata la tipologia dell'attività svolta dalla è verosimile che la Parte_1 stessa, durante la convivenza, abbia continuato a svolgere lavori per poche ore durante la giornata e, anche tenuto conto della disabilità visiva dell'ex marito, si sia dedicata, prevalentemente, alla conduzione della famiglia attraverso il proprio ruolo casalingo condividendo con il coniuge le scelte di vita che le hanno consentito di occuparsi della casa e del nucleo familiare, permettendo così al di impiegare maggior tempo e impegno nel suo lavoro. CP_1
Si tratta di un apporto suscettibile di apprezzamento ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, avuto riguardo anche alla durata del matrimonio, che si è protratto per circa otto anni e non per sedici anni, come ritenuto dell'appellante.
5.4) Invero la durata del matrimonio va individuata nel periodo intercorrente tra la data di celebrazione delle nozze (14.9.2008) e quella del ricorso per la separazione personale (14.4.2016) che determina la fine dell'effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi posto che, la valutazione dell'ammontare dell'assegno è volta a garantire al soggetto richiedente che risulta economicamente più debole, un sostegno economico adeguato al contributo fornito nell'ambito di un contesto caratterizzato da una condivisione di scelte e di vita, venuta meno dall'epoca della separazione.
pagina 11 di 13 5.5) Gli elementi sopra delineati, complessivamente valutati, giustificano il riconoscimento di un assegno tendente a colmare lo squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare e inducono pertanto a ritenere che, ai fini della quantificazione dell'assegno, si deve tenere in considerazione non solo la funzione assistenziale, accertata dal primo giudice, ma anche quella compensativo-perequativa, propria di tale assegno.
5.6) Alla luce della documentazione acquisita e delle emergenze disponibili la cui esaustività rende irrilevanti ulteriori approfondimenti istruttori, effettuata la necessaria valutazione comparativa tra le condizioni delle parti, considerata la funzione compensativo-perequativa oltre che assistenziale dell'assegno di divorzio, valutati la durata del matrimonio (come sopra individuata), lo squilibrio effettivo delle condizioni economiche tra le parti, la natura del contributo dato dalla alla conduzione della vita familiare, si ritiene equo riconoscere Parte_1 all'appellante la somma di €. 250,00 mensili, compatibile con la situazione economica dell'appellato, risultante dalle dichiarazioni dei redditi, e conciliabile con l'esborso dal medesimo dedotto, relativo al pagamento di una somma mensile in favore del padre per la occupazione dell'immobile in cui abita con i genitori.
6.) In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, va aumentato l'importo dell'assegno divorzile alla misura indicata, riformando parzialmente la sentenza impugnata.
7) L'esito del procedimento e la controvertibilità delle questioni trattate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.851/2024 emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Macerata, pubblicata il 14.10.2024, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'assegno di pagina 12 di 13 divorzio posto a carico di in favore di , in €.250,00 Controparte_1 Parte_1 mensili da rivalutare annualmente in base agi indici ISTAT.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, così deciso il 29 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa NA OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NA OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 371/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giancarlo Savi
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Sandro Giustozzi del Foro di Macerata
APPELLATO con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 13 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 851/2024 pubblicata in data 14/10/2024.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: ”… in accoglimento del presente ricorso in appello, ferma la pronunzia di status non gravata, ed in parziale riforma della Sentenza definitiva resa inter partes dal Tribunale di Macerata in data 14/10/2024 n° 851, non notificata, previo occorrendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al convenuto
Signor per il deposito delle proprie denunce reddituali Controparte_1 relativamente agli ultimi due anni solari, od almeno delle proprie certificazioni reddituali CUD annuali rilasciategli dal datore di lavoro nel 2024 e nel corrente
2025 (la scadenza di tale adempimento datoriale è fissato ex lege al 28 febbraio di ogni anno), ovvero, in difetto di spontaneo adempimento, previa la disposizione di indagini di Polizia Tributaria per la loro acquisizione ufficiale,
Statuire l'obbligo per il Signor di corrispondere, quale assegno Controparte_1 divorzile ai sensi dell'art. 5, comma VI°, l. div., alla SI , la Parte_1 somma mensile di €. 350,00= (trecentocinqueanta/00), ovvero la maggiore somma che verrà ritenuta più di Giustizia, da pagarsi a mezzo bonifico bancario secondo le già note coordinate bancarie i.b.a.n., presso Banco Posta, entro il giorno ventisette di ogni mese, e con l'adeguamento rivalutativo I.s.t.a.t. di legge. Con refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, il c.a.p. e
l'i.v.a. come per legge”.
DELL'APPELLATO: “..respingere il gravame proposto da controparte con la integrale conferma della sentenza n. 851/2024 emessa dal Tribunale di Macerata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, qualora controparte insista nell'appello.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
pagina 2 di 13 I) Con la sentenza n. 851/2024 il Tribunale di Macerata, all'esito del procedimento introdotto da nei confronti di al fine Controparte_1 Parte_1 di ottenere esclusivamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, accoglieva la domanda e, a fronte della richiesta formulata dalla resistente - beneficiaria di assegno di mantenimento di €.200,00 Parte_1 mensili sulla base del decreto di omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti, reso in data 6.9.2016 - diretta al riconoscimento di assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, accertava la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del contributo e disponeva, a carico del ricorrente,
l'obbligo di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di €.150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
In particolare il primo giudice “considerando tutti gli elementi che la giurisprudenza della Suprema Corte individua quali atti a giustificare l'assegno divorzile (la cui triplice natura, assistenziale, perequativa e compensativa, è stata più volte enunciata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo vedi
Sezione I, 19 febbraio 2024, n. 4328, citata nella memoria difensiva della resistente, laddove questa disancora la sua attribuzione dalla rinuncia della parte richiedente alla propria realizzazione professionale, legandola esclusivamente all'oggettiva circostanza di un contributo del coniuge ai bisogni della famiglia, oltre a Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287)”, riteneva “di individuare la diversa somma di € 150,00 mensili in favore del coniuge più debole, che appare la moglie in ragione dei minori redditi percepiti, anziché quella maggiore di €
350,00 mensili. Ciò, sia in ragione della durata del matrimonio (circa otto anni sino alla separazione consensuale omologata), sia di quella che dai fatti narrati dalla parte resistente non appare come una non dimostrata rinuncia alle eventuali occasioni di lavoro, determinatasi da parte della nelle more del rapporto Parte_1 di coniugio, tanto da considerarsi accertata esclusivamente una finalità di natura assistenziale, determinatasi in ragione dell'accertata disparità reddituale tra le parti e della patologia di natura psichiatrica certificata in capo alla resistente, che la rende bisognosa di cure mediche”; compensava infine le spese di lite “in forza della divergenza tra le richieste della parte beneficiata e la somma ad essa
pagina 3 di 13 attribuita e alla posizione di sostanziale assenza di contrasto, assunta dal ricorrente in merito alle richieste di natura patrimoniale, formulate da parte resistente”.
II) Avverso detta sentenza ha ritualmente proposto appello che, Parte_1 riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la decisione contestando il quantum dell'assegno divorzile ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione dell'ammontare nella misura di €. 350,00 o in quella ritenuta più di giustizia, in considerazione della sussistenza di maggiori redditi dell'appellante, della durata del matrimonio, della mancata realizzazione lavorativa dell'appellata, dell'apporto fornito dalla stessa alla conduzione del ménage familiare e dell'aggravamento della condizione psico-fisica della medesima.
III) , costituendosi, ha contestato la domanda avversaria volta Controparte_1 ad ottenere una somma maggiore rispetto a quella stabilita dal Tribunale ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo “violazione delle norme di diritto sostanziale sulla determinazione dell'assegno post-coniugale e di diritto processuale fondamentali che assicurano, nella celebrazione e decisione del processo nelle forme in cui oggi si svolge il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel merito, il rispetto dell'effettivo interesse ad agire che muove l'azione della parte, il riparto dell'onere probatorio gravante su ognuna delle parti, del canone di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, univocamente alle circostanze salienti costitutive della fattispecie sottoposta al vaglio decisorio, con corrispondente ed indispensabile sua giustificazione motiva (art. 5, comma 6°,
pagina 4 di 13 l.div.; artt. 99, 100, 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; art. 473-bis.17 c.p.c.; art. 2697
c.c.;artt. 473-bis.28 e 277 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; artt. 3, 24 e 111
Cost.)”.
L'appellante lamenta l'illegittimità e l'ingiustizia della decisione laddove il giudice di primo grado, pur riconoscendo il diritto all'assegno divorzile in considerazione della disparità economica tra le parti e della condizione psico-fisica della beneficiaria, ha erroneamente valutato la durata del matrimonio e non ha tenuto in considerazione il contributo fornito dall'appellante alla conduzione della vita familiare con rinunce, da parte della medesima, alla propria realizzazione lavorativa.
Osserva in particolare la di aver dedotto a sostegno della domanda Parte_1 una situazione, in fatto, significativamente assai diversa da quella apprezzata dal
Tribunale e rileva di aver prospettato le seguenti circostanze:
-l'essere stata addetta durante la convivenza matrimoniale al ruolo casalingo, di totale dedizione al coniuge;
-l'aver “patito un pressing coniugale e degli stretti congiunti del coniuge a non proseguire una propria realizzazione lavorativa autonoma, in uno peraltro alla rinnegata autonomia di vita del nucleo familiare costituito che i coniugi si erano ripromessi al momento delle nozze”;
-l'aggravamento della condizione psico-fisica per le ingiuste frustrazioni derivategli dal naufragio incolpevole del rapporto coniugale (come attestato anche dal sanitario che la segue da tempo, fino a oggi), con ricadute anche sul piano lavorativo.
Tale contesto complessivo evocava quindi, ad avviso dell'appellante,
l'attivazione di tutti indistintamente i parametri sanciti dall'art. 5, comma 6°, l. div., ivi compreso il profilo c.d. risarcitorio (ragioni della decisione), che le Sezioni unite del 2018 e la giurisprudenza unanime qualificano “parametri equiordinati” sia per il riconoscimento che per la determinazione del quantum dell'assegno post-coniugale.
L'appellante, inoltre, in ordine alla situazione economica e reddituale delle parti, rileva che:
pagina 5 di 13 -il lavora come dipendente dell'Ente regionale per il diritto allo studio CP_1
Erdis con la mansione di centralista e con contratto a tempo pieno e indeterminato;
-il medesimo ha depositato per l'anno 2020 il modello 730 rappresentando un reddito pari ad € 18.553,00, mentre per gli anni 2021 e 2022 ha depositato soltanto la certificazione CUD del datore di lavoro e osserva che, con riferimento all'anno 2022, evidenzia un reddito imponibile maggiore, rispetto ai precedenti, pari ad € 26.873,67;
-il pagamento del canone mensile di locazione, di € 600,00, che il CP_1 verserebbe in favore del padre con lui convivente è, in realtà, una simulazione finalizzata a sminuire le disponibilità economiche del tenuto conto che CP_1 detta locazione ha ad oggetto l'appartamento, di proprietà esclusiva dei genitori del utilizzato dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, che non è CP_1 stata fornita la prova della esistenza di un contratto di locazione né di un effettivo impegno mensile per il pagamento dell'affitto;
- ella, per contro, dispone di esigue risorse consistenti nel provento mensile di
€ 180,00 a titolo di borsa di studio erogato dal Comune di Recanati per lo svolgimento di un servizio di tre ore giornaliere suddivise tra la Cooperativa sociale “La Meridiana” (ove lavora quale addetta alla Biblioteca Mozzi-Borgetti di
Macerata) e la struttura espositiva “Antichi Forni” di Macerata e nell'indennità di
€ 343,66 mensili elargita dall'INPS a titolo di pensione per invalidità civile.
L'appellante dichiara di soffrire di una sindrome depressiva invalidante (
“depressione atipica” certificata da specialisti) concausata dalle afflizioni patite durante il matrimonio e dalle conseguenze della separazione e sostiene che la crisi coniugale è ascrivibile ai comportamenti del che non ha mai CP_1 voluto “emanciparsi” dalla famiglia di origine, che le vicissitudini familiari hanno avuto ricadute sullo stato psico-fisico dell'appellante e che le allegazioni relative al contesto della crisi coniugale eccepite dall'appellante, non sono state contestate.
Deduce, altresì, che la propria realizzazione lavorativa in costanza di matrimonio è stata ostacolata dal coniuge e da suoi stretti congiunti, che la rinuncia all'esercizio di un'attività lavorativa, la conseguente totale dedizione alla pagina 6 di 13 cura del ménage familiare e l'epilogo della crisi coniugale l'hanno posta in una condizione di svantaggio rispetto all'ex coniuge che, invece, ha potuto dedicarsi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Con riferimento alla durata del matrimonio, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il vincolo matrimoniale tra le parti è durato 16 anni dovendosi calcolare il tempo trascorso dalla data di celebrazione delle nozze (14.9.2008) alla pronuncia della sentenza di divorzio (14.10.2024).
Ritiene per tali ragioni l'incongruità della somma assegnata in primo grado rispetto al quadro probatorio e ai parametri da valutare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile e della determinazione dell'importo dovuto a titolo tale titolo.
2.) L'appellato contesta le doglianze avversarie rilevando:
- di essere invalido all'85%, poiché affetto da un grave patologia agli occhi che lo ha reso quasi cieco, di avere bisogno di assistenza per lo svolgimento degli incombenti quotidiani - a volte, anche per recarsi al lavoro - e di non disporre della patente di guida a causa della sua gravissima invalidità;
-di non essere proprietario di beni immobili e di versare al padre l'importo mensile di €. 600,00, riscontrabile dagli estratti conto bancari, per il godimento dell'immobile in cui abita;
- di non disporre di ulteriori somme ad accezione del reddito percepito quale dipendente, prossimo al pensionamento, dell'Ente per il diritto allo studio, con mansioni di centralinista non vedente;
- di essere stato abbandonato improvvisamente dalla che ha preferito Parte_1 la sicurezza della sua famiglia di origine alla vita matrimoniale e alle difficoltà del marito;
-che l'appellante determina erroneamente in 16 anni la durata del matrimonio e non ha dimostrato di aver contribuito alla cura della famiglia né di aver rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale.
Deduce inoltre che la non può essere considerata inidonea al lavoro, Parte_1 che la medesima, in realtà, non si è mai impegnata a trovare un'occupazione,
pagina 7 di 13 nemmeno tra le categorie protette, e percepisce, attualmente, una pensione, una borsa lavoro e l'assegno di mantenimento (€ 200,00 mensili) per un ammontare complessivo pari a € 700,00 mensili e che, infine, vivendo a casa dei genitori, non deve sostenere le spese relative alle utenze domestiche e agli alimenti.
Rileva di aver depositato la documentazione relativa ai redditi a disposizione fino al momento in cui il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione e ribadisce la congruità della somma riconosciuta dal giudice di primo grado rapportata all'entità del proprio reddito e alla situazione economica dell'ex coniuge.
3.) Con le note di trattazione scritta entrambe le parti ribadiscono ed illustrano le rispettive argomentazioni difensive, contestando quelle avversarie.
In particolare l'appellante eccepisce che la circostanza dedotta, secondo cui il dispone di maggiori entrate, è dimostrata dal fatto che, a fronte del CP_1 provvedimento presidenziale ex art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c. del 16.4.2025,
l'appellato non ha allegato le ultime dichiarazioni dei redditi, le buste paga e gli estratti conto della seconda parte del 2024 e del corrente anno deducendo, da ultimo, che gli eventuali miglioramenti intervenuti nel corso del giudizio di merito non costituiscono questioni oggetto di un giudizio di revisione, potendo questo riguardare unicamente statuizioni passate in giudicato.
Deduce l'infondatezza dell'accusa dell'abbandono della convivenza matrimoniale evidenziando di avere contestato fermamente, già in primo grado, detta circostanza con allegazioni dirette a dimostrare la vera causa del fallimento dell'unione matrimoniale, allegazioni che, secondo l'appellante, la controparte non ha smentito, non avendo depositato “l'unico scritto difensivo deputato a tale incombente” previsto a pena di decadenza, ovvero la memoria 473-bis.17 c.p.c.
Ribadisce, inoltre, che il pagamento dell'asserito canone di locazione da parte del in favore dei genitori costituisce una simulazione posto che gli CP_1 estratti conto bancari depositati non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un effettivo impegno economico mensile, che il si rifiuta di allegare gli CP_1 estratti conto della seconda parte del 2024 e dell'anno corrente e che i genitori dell'appellato godono di una buona condizione economica.
pagina 8 di 13 L'appellante, infine, evidenzia nuovamente la propria precaria situazione economica rilevando che le proprie entrate, contrariamente a quanto indicato dalla controparte, ammontano a € 523,66 mensili (€ 180,00 borsa lavoro;
€
343,66 pensione di invalidità) e che su detto importo deve essere valutato il giusto contributo esigibile.
4.) Va preliminarmente rilevato che, in questa sede, la controversia riguarda esclusivamente la entità dell'assegno divorzile atteso che, da un lato, la sig.ra ha contestato l'importo stabilito dal Tribunale, chiedendo una somma Parte_1 maggiore, e, dall'altro, il sig. ha dedotto che “la ulteriore pretesa CP_1 economica” va rigettata e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, opponendosi quindi solo all'aumento della somma dovuta, senza porre in discussione il diritto della appellante all'assegno divorzile, con la conseguenza che ogni problematica relativa all'an debeatur esula dall'oggetto del presente procedimento di appello.
5.) Ciò posto si osserva che le doglianze dell'appellante – che per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente – sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
5.1) Invero l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo- perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. civ. n. 24795/2024).
5.2.1) Nella specie la sig.ra non svolge stabilmente attività Parte_1 lavorativa, percepisce una somma mensile di €.523,66 di cui € 180,00 a titolo di borsa lavoro elargita dal Comune di Recanati (per il servizio di tre ore giornaliere prestato presso la Cooperativa sociale “La Meridiana”, suddivise tra un incarico di pagina 9 di 13 addetta alla Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata - per due ore- e alla struttura espositiva “Antichi Forni”, per la terza ora) ed € 343,66 a titolo di pensione di invalidità; ella, inoltre, è beneficiaria di un assegno di mantenimento di €.
200,00 mensili in virtù dell'accordo di separazione consensuale fra i coniugi omologato in data 20.7.2016, contributo che, attualmente, per effetto della rivalutazione ammonta a € 236,00 circa.
Dal verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 4.03.2021,si evince che la risulta affetta da depressione atipica con Parte_1 sintomi psicotici e che le è stata riconosciuta un'invalidità, con riduzione permanente della capacità lavorativa, del 75%; dalla relazione psichiatrica dell'AST di Macerata del 13.3.2024 risulta che la donna assume regolarmente una terapia farmacologica, manifesta un funzionamento sociale parzialmente compromesso, frequenta un tirocinio di inclusione sociale e si sottopone regolarmente ai trattamenti e ai controlli stabiliti;
il disturbo psicopatologico riscontrato trova conferma nella relazione del medico specialista, Dott.ssa
[...]
, dell'8.3.2024. Persona_1
5.2.2.) Il sig. ipovedente, con invalidità riconosciuta nella misura CP_1 dell'85%, svolge attività lavorativa, con mansioni di centralinista, in base ad un contratto a tempo indeterminato presso l'Ente per il diritto allo studio Erdis di
Macerata; dalla documentazione prodotta si evince che il medesimo, nel 2020, ha percepito un reddito netto annuo di € 21.908,00 (importo ottenuto sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta) che, negli anni successivi, (2021 e 2022) non ha subito riduzioni.
5.2.3) Quanto alla condizione abitativa, entrambi gli ex coniugi vivono con i rispettivi genitori e il ha rappresentato di versare mensilmente al padre CP_1 un canone di locazione pari a € 600,00 a titolo di “contributo mensile per ospitalità” (v. estratti conto al 31.3.2023; al 31.12.2023); le parti non risultano proprietarie di immobili né risultano disporre di rendite o altri risparmi.
5.3) Le circostanze delineate desumibili dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado e, comunque, non contestate dalle parti evidenziano uno squilibrio economico ricollegabile al fatto che, mentre il pagina 10 di 13 continua a svolgere in modo costante la propria attività lavorativa e CP_1 può fare affidamento su una stabile fonte di reddito, la non ha un Parte_1 impiego continuativo e può disporre di entrate che, per la loro entità, non sono tali da permetterle di far fronte autonomamente alle sue necessità quotidiane;
inoltre l'assenza di pregresse esperienze professionali e la condizione psico-fisica, complessivamente valutate, rendono particolarmente difficoltoso il collocamento nel mercato del lavoro.
In tale contesto va anche rilevato che l'appellante ha dedotto di avere usufruito della borsa lavoro (di €. 180,00 mensili, importo invariato nel corso degli anni) anche in costanza di matrimonio, a partire dal mese marzo 2010, circostanza non contestata dalla controparte, e di aver dedicato il resto del tempo al ruolo di casalinga.
Considerata la tipologia dell'attività svolta dalla è verosimile che la Parte_1 stessa, durante la convivenza, abbia continuato a svolgere lavori per poche ore durante la giornata e, anche tenuto conto della disabilità visiva dell'ex marito, si sia dedicata, prevalentemente, alla conduzione della famiglia attraverso il proprio ruolo casalingo condividendo con il coniuge le scelte di vita che le hanno consentito di occuparsi della casa e del nucleo familiare, permettendo così al di impiegare maggior tempo e impegno nel suo lavoro. CP_1
Si tratta di un apporto suscettibile di apprezzamento ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, avuto riguardo anche alla durata del matrimonio, che si è protratto per circa otto anni e non per sedici anni, come ritenuto dell'appellante.
5.4) Invero la durata del matrimonio va individuata nel periodo intercorrente tra la data di celebrazione delle nozze (14.9.2008) e quella del ricorso per la separazione personale (14.4.2016) che determina la fine dell'effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi posto che, la valutazione dell'ammontare dell'assegno è volta a garantire al soggetto richiedente che risulta economicamente più debole, un sostegno economico adeguato al contributo fornito nell'ambito di un contesto caratterizzato da una condivisione di scelte e di vita, venuta meno dall'epoca della separazione.
pagina 11 di 13 5.5) Gli elementi sopra delineati, complessivamente valutati, giustificano il riconoscimento di un assegno tendente a colmare lo squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare e inducono pertanto a ritenere che, ai fini della quantificazione dell'assegno, si deve tenere in considerazione non solo la funzione assistenziale, accertata dal primo giudice, ma anche quella compensativo-perequativa, propria di tale assegno.
5.6) Alla luce della documentazione acquisita e delle emergenze disponibili la cui esaustività rende irrilevanti ulteriori approfondimenti istruttori, effettuata la necessaria valutazione comparativa tra le condizioni delle parti, considerata la funzione compensativo-perequativa oltre che assistenziale dell'assegno di divorzio, valutati la durata del matrimonio (come sopra individuata), lo squilibrio effettivo delle condizioni economiche tra le parti, la natura del contributo dato dalla alla conduzione della vita familiare, si ritiene equo riconoscere Parte_1 all'appellante la somma di €. 250,00 mensili, compatibile con la situazione economica dell'appellato, risultante dalle dichiarazioni dei redditi, e conciliabile con l'esborso dal medesimo dedotto, relativo al pagamento di una somma mensile in favore del padre per la occupazione dell'immobile in cui abita con i genitori.
6.) In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, va aumentato l'importo dell'assegno divorzile alla misura indicata, riformando parzialmente la sentenza impugnata.
7) L'esito del procedimento e la controvertibilità delle questioni trattate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.851/2024 emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Macerata, pubblicata il 14.10.2024, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina l'assegno di pagina 12 di 13 divorzio posto a carico di in favore di , in €.250,00 Controparte_1 Parte_1 mensili da rivalutare annualmente in base agi indici ISTAT.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, così deciso il 29 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa NA OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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