Art. 62. (Organico della CONSOB). 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , nonche' quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all' articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvedera' al completamento del proprio organico, come rideterminato dall' articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unita' mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 3.
Articolo 62 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
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Articolo 62 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
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1 gennaio 1998
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