TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/09/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice
- Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13699 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- ( ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fiaschetti, giusta procura in atti;
E
- (CF.: ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Tomassoni, giusta procura in atti;
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024 e le note scritte del 10.02.2025;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che: R_
“1) la figlia minore è affidata secondo lo schema dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, senza alcuna collocazione prevalente presso il padre o la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni sulle questioni straordinarie saranno assunte di comune accordo. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno di volta in volta assunte dal genitore che abbia con sé la figlia minore;
R_ 3) la figlia minore frequenterà i genitori e pernotterà presso i rispettivi domicili
(attualmente, il padre in Via Marco Valerio Corvo n. 116 e la madre in Via Pietro Marchisio n.
187, salvo modifiche dell'una o l'altra parte) con tempi paritetici e secondo il seguente schema, salvo diverso accordo tra i genitori e nel prioritario rispetto degli impegni e della volontà della minore:
a) il lunedì con NO ed il mercoledì con NO con la madre, che prenderà la minore a scuola oppure, nel caso la minore non sia a scuola, a casa del padre entro le ore 9 ed accompagnerà la minore a scuola la mattina successiva;
b) il martedì con NO ed il giovedì con NO di ciascuna settimana con il padre che prenderà la minore a scuola oppure, nel caso la minore non sia a scuola, a casa della madre entro le ore 9 ed accompagnerà la minore a scuola la mattina successiva;
c) dal venerdì al lunedì mattina con l'uno o l'altro genitore a settimane alterne (per il weekend di spettanza materna, la madre prenderà la minore all'uscita di scuola il venerdì oppure, nel caso la minore non sia a scuola, a casa del padre entro le ore 9 e la accompagnerà a scuola il lunedì; per il weekend di spettanza paterna, la minore sarà già dal giovedì con il padre, che accompagnerà la figlia a scuola il lunedì mattina o, nel caso la minore non debba andare a scuola,
a casa della madre entro le ore 9. I ricorrenti si danno atto e specificano che tale regime di frequentazione paritetica, senza collocamento della minore presso l'una o l'altra residenza, è già in atto ed è osservato con soddisfazione sin dal mese di novembre 2021 dalle parti e dalla minore R_
. Eventuali modifiche al predetto regime dovranno essere condivise tra le parti con un preavviso di almeno 24 ore. In caso di impossibilità di uno dei genitori a rispettare il suddetto regime di frequentazione, i giorni/pernotti non effettuati dovranno essere recuperati, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto prioritario degli impegni e della volontà della minore, entro il successivo mese;
4) sempre salvo diverso accordo:
a) per quanto riguarda le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere con R_ la minore almeno 15 giorni di villeggiatura ogni anno (di cui almeno sette continuativi), concordando a mezzo mail entro la fine del mese di giugno i rispettivi periodi di ferie, fornendo altresì destinazione e recapiti, b) per le festività natalizie e pasquali, concorderanno ogni anno sulla base delle esigenze della figlia, prevedendo, in caso di mancato accordo, il seguente regime:
b1) per le festività natalizie, il 24 dicembre dalle ore 15 con NO con il padre ed il 26 dicembre con NO con la madre dalle ore 15 mentre il 25 dicembre ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore (nel caso di spettanza materna, il padre porterà la minore a casa della madre R_ entro le ore 15). Per il 2024, trascorrerà il 25 dicembre con il padre;
b2) il 31 dicembre dalle ore 15 sino al 1 gennaio alle ore 11 ed il 1 gennaio dalle ore 11 sino al
2 gennaio alle ore 9, ad anni alterni, con ciascun genitore, con impegno a prendere ed R_ accompagnare la minore a casa dell'altro genitore. Nel 2024, trascorrerà il 31 dicembre con NO con il padre;
b3) per l'Epifania (6 gennaio) dalle ore 11 sino al 7 gennaio entro le ore 9 ad anni alterni con ciascun genitore che prenderà e riaccompagnerà la minore a casa dell'altro genitore. Per il 2025, R_
trascorrerà il 6 gennaio con NO con la madre;
b4) per le festività pasquali il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni. Negli altri giorni compresi nei periodi di vacanze estive, natalizie o pasquali della minore, le parti osserveranno la frequentazione di cui al precedente R_ punto 3. trascorrerà con ciascun genitore i compleanni di questi ultimi, indipendentemente dal regime di frequentazione. Nel giorno del proprio compleanno, salvo R_ diversi accordi tra i genitori, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
5) in virtù del regime di frequentazione paritetica, le parti concordano di non prevedere alcun contributo per il mantenimento della minore a carico dell'una ed in favore dell'altra parte.
Ciascun genitore, pertanto, garantirà il mantenimento ordinario della figlia nei giorni di frequentazione con la stessa;
6) entrambe le parti provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore della figlia, secondo le regole e le modalità di cui al Protocollo di Intesa concordato fra codesto Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Ove anticipate per intero da un genitore, le spese saranno rimborsate pro-quota a quest'ultimo dall'altro genitore entro e non oltre sette giorni dalla richiesta;
7) l'assegno unico è e sarà ripartito tra i genitori in parti uguali;
8) le parti, in ogni caso, si riportano al piano genitoriale, allegato al presente ricorso, che si impegnano a rispettare e che deve intendersi parte integrante dello stesso;
9) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore”. Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia (9 settembre 2012), ferma restando la valenza meramente negoziale Persona_2 delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024 e le note scritte del 10.02.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.9.2025
Giudice rel. Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice
- Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13699 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- ( ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fiaschetti, giusta procura in atti;
E
- (CF.: ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Tomassoni, giusta procura in atti;
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024 e le note scritte del 10.02.2025;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che: R_
“1) la figlia minore è affidata secondo lo schema dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, senza alcuna collocazione prevalente presso il padre o la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni sulle questioni straordinarie saranno assunte di comune accordo. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno di volta in volta assunte dal genitore che abbia con sé la figlia minore;
R_ 3) la figlia minore frequenterà i genitori e pernotterà presso i rispettivi domicili
(attualmente, il padre in Via Marco Valerio Corvo n. 116 e la madre in Via Pietro Marchisio n.
187, salvo modifiche dell'una o l'altra parte) con tempi paritetici e secondo il seguente schema, salvo diverso accordo tra i genitori e nel prioritario rispetto degli impegni e della volontà della minore:
a) il lunedì con NO ed il mercoledì con NO con la madre, che prenderà la minore a scuola oppure, nel caso la minore non sia a scuola, a casa del padre entro le ore 9 ed accompagnerà la minore a scuola la mattina successiva;
b) il martedì con NO ed il giovedì con NO di ciascuna settimana con il padre che prenderà la minore a scuola oppure, nel caso la minore non sia a scuola, a casa della madre entro le ore 9 ed accompagnerà la minore a scuola la mattina successiva;
c) dal venerdì al lunedì mattina con l'uno o l'altro genitore a settimane alterne (per il weekend di spettanza materna, la madre prenderà la minore all'uscita di scuola il venerdì oppure, nel caso la minore non sia a scuola, a casa del padre entro le ore 9 e la accompagnerà a scuola il lunedì; per il weekend di spettanza paterna, la minore sarà già dal giovedì con il padre, che accompagnerà la figlia a scuola il lunedì mattina o, nel caso la minore non debba andare a scuola,
a casa della madre entro le ore 9. I ricorrenti si danno atto e specificano che tale regime di frequentazione paritetica, senza collocamento della minore presso l'una o l'altra residenza, è già in atto ed è osservato con soddisfazione sin dal mese di novembre 2021 dalle parti e dalla minore R_
. Eventuali modifiche al predetto regime dovranno essere condivise tra le parti con un preavviso di almeno 24 ore. In caso di impossibilità di uno dei genitori a rispettare il suddetto regime di frequentazione, i giorni/pernotti non effettuati dovranno essere recuperati, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto prioritario degli impegni e della volontà della minore, entro il successivo mese;
4) sempre salvo diverso accordo:
a) per quanto riguarda le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere con R_ la minore almeno 15 giorni di villeggiatura ogni anno (di cui almeno sette continuativi), concordando a mezzo mail entro la fine del mese di giugno i rispettivi periodi di ferie, fornendo altresì destinazione e recapiti, b) per le festività natalizie e pasquali, concorderanno ogni anno sulla base delle esigenze della figlia, prevedendo, in caso di mancato accordo, il seguente regime:
b1) per le festività natalizie, il 24 dicembre dalle ore 15 con NO con il padre ed il 26 dicembre con NO con la madre dalle ore 15 mentre il 25 dicembre ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore (nel caso di spettanza materna, il padre porterà la minore a casa della madre R_ entro le ore 15). Per il 2024, trascorrerà il 25 dicembre con il padre;
b2) il 31 dicembre dalle ore 15 sino al 1 gennaio alle ore 11 ed il 1 gennaio dalle ore 11 sino al
2 gennaio alle ore 9, ad anni alterni, con ciascun genitore, con impegno a prendere ed R_ accompagnare la minore a casa dell'altro genitore. Nel 2024, trascorrerà il 31 dicembre con NO con il padre;
b3) per l'Epifania (6 gennaio) dalle ore 11 sino al 7 gennaio entro le ore 9 ad anni alterni con ciascun genitore che prenderà e riaccompagnerà la minore a casa dell'altro genitore. Per il 2025, R_
trascorrerà il 6 gennaio con NO con la madre;
b4) per le festività pasquali il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni. Negli altri giorni compresi nei periodi di vacanze estive, natalizie o pasquali della minore, le parti osserveranno la frequentazione di cui al precedente R_ punto 3. trascorrerà con ciascun genitore i compleanni di questi ultimi, indipendentemente dal regime di frequentazione. Nel giorno del proprio compleanno, salvo R_ diversi accordi tra i genitori, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
5) in virtù del regime di frequentazione paritetica, le parti concordano di non prevedere alcun contributo per il mantenimento della minore a carico dell'una ed in favore dell'altra parte.
Ciascun genitore, pertanto, garantirà il mantenimento ordinario della figlia nei giorni di frequentazione con la stessa;
6) entrambe le parti provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie in favore della figlia, secondo le regole e le modalità di cui al Protocollo di Intesa concordato fra codesto Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Ove anticipate per intero da un genitore, le spese saranno rimborsate pro-quota a quest'ultimo dall'altro genitore entro e non oltre sette giorni dalla richiesta;
7) l'assegno unico è e sarà ripartito tra i genitori in parti uguali;
8) le parti, in ogni caso, si riportano al piano genitoriale, allegato al presente ricorso, che si impegnano a rispettare e che deve intendersi parte integrante dello stesso;
9) i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore”. Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia (9 settembre 2012), ferma restando la valenza meramente negoziale Persona_2 delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 04.11.2024 e le note scritte del 10.02.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.9.2025
Giudice rel. Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi