CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.1.2025 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 9756, pubblicata il 5.12.2024
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
Pelizzari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Desideri Zanardelli (C.F.
e OS AR D'IN (C.F. C.F._1 C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Faretra (C.F. ), Elena Grassi C.F._3
(C.F. e IL De ER (C.F. ) C.F._4 C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 9756, pubblicata il
5.12.2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
pagina 1 di 7 - riformare l'ordinanza n. 9756/2024 del 5 dicembre 2024 comunicata a mezzo pec in pari data dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Nicolini, nel giudizio RGN 46751/2022, relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle Parte_1 addizionali alle accise ritenute indebitamente versate da oltre interessi, per le CP_1 motivazioni di cui in premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con Parte_1 restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto. Con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio.
Per CP_1
Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, reiectis adversis, previe declaratorie di rito del caso, respingere l'appello proposto da e conseguentemente confermare Parte_1
l'ordinanza n. 9756/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI Civile, Dott. Vincenzo
Nicolini, in data 05.12.2024 (causa r.g. 46751/2022). Con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. depositato il 24.11.2022 conveniva CP_1 Parte_1 nnanzi al Tribunale di Milano chiedendo la condanna della società alla restituzione della
[...] somma di €. 39.408,55 quale pagamento indebito a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica per le forniture del periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011. si costituiva in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone Parte_1 il rigetto, nonché in caso di accoglimento della domanda avversaria di ripetizione delle addizionali, avanzando domanda risarcitoria nei confronti dello Stato italiano.
Con ordinanza n. 9756/2024 il Tribunale di Milano accoglieva le domande della società ricorrente, ammettendo la possibilità per il somministrato di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'addizionale indebitamente versata, sulla scorta del principio di effettività valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità e che trova espressione nell'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 14 del TUA, che consente al soggetto inciso di ottenere il rimborso in ripetizione dal fornitore e che assegna a quest'ultimo un termine per poter richiedere, a sua volta, il rimborso all'ente statale competente, a decorrere dal provvedimento del Giudice. Disponeva la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta ordinanza interponeva appello deducendone Parte_1
l'erroneità sulla base di tre motivi. Con il primo motivo, l'appellante contestava pagina 2 di 7 l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado in relazione all'applicabilità orizzontale delle direttive alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e del recente orientamento della Corte di legittimità. Part Con il secondo motivo di gravame, chiedeva la riforma dell'ordinanza Parte_1 impugnata con riferimento al quantum della pretesa impositiva, ritenendo non dovuto il rimborso delle mensilità antecedenti al 1° aprile 2010 in quanto calcolate sulla base di una normativa interna sull'addizionale compatibile con il diritto comunitario.
Infine, con il terzo motivo, l'appellante criticava la ritenuta applicabilità, da parte del Tribunale, del meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 TUA, meccanismo che, peraltro, determinando un obbligo aggiuntivo in capo al fornitore, darebbe adito, ad avviso di quest'ultimo, ad uno squilibrio tra le posizioni dei due soggetti privati.
Si costituiva in giudizio contestando le domande proposte dalla controparte, alla CP_1 luce del recente intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025,
e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 7.10.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 14.10.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba, pertanto, essere respinto.
Va, anzitutto, premesso che non si pongono nel caso di specie questioni in fatto in ordine all'effettivo versamento, da parte di delle addizionali previste per la fornitura di CP_1 energia nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2011, come si evince dalla documentazione versata nel fascicolo di primo grado, e non essendo stata, peraltro, detta circostanza oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellante.
In punto di diritto, invece, il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, decreto-legge m. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva
2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.
Può brevemente ricordarsi, ai fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al pagina 3 di 7 giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia.
Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.
Questa Corte di appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della S.C. di Cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie.
Era stato infatti in tale sede autorevolmente chiarito che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia
UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6 comma 2 del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V., 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre
2019, n. 27101).
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'
[...] avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale Controparte_3 provinciale alle accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise
– può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione
pagina 4 di 7 finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609).
Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c..
Aveva infine ritenuto questa Corte che le argomentazioni fatte proprie non si ponessero in contrasto con i principi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data
11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello Stato (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4
D. Lgs. n. 504/1995) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ancora e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione Tributaria della Suprema Corte 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello Stato, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un “doppio binario” e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sentenza n. 334/2025 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto viene rievocato, in estrema sintesi, per ricordare le tappe principali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza.
Si deve però dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 43 del 15.4.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 27
(attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
pagina 5 di 7 La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione nelle già sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto alle accise a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e
2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, ed ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc.
Ne consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore ha dettato il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2,
d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 6 di 7 Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato e si impone la Parte_1 conferma della sentenza di primo grado con la quale l'appellante è stata condannata a rimborsare a l'importo di € .39.408,55, oltre interessi legali ordinari dalla domanda CP_1 giudiziale al saldo.
In considerazione della complessità dei profili indagati ai fini della decisione, degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza che si è occupata della controversa questione e, da ultimo degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale, devono essere compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 9756/2024 resa in data 5.12.2024:
[...]
- respinge l'appello e conferma integralmente l'ordinanza di primo grado n. 9756 emessa dal Tribunale di Milano in data 5.12.2024;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Dr. Roberto Aponte
Bozza di provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
DA RA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.1.2025 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 9756, pubblicata il 5.12.2024
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
Pelizzari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Desideri Zanardelli (C.F.
e OS AR D'IN (C.F. C.F._1 C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marina Faretra (C.F. ), Elena Grassi C.F._3
(C.F. e IL De ER (C.F. ) C.F._4 C.F._5
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 9756, pubblicata il
5.12.2024, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così disporre:
pagina 1 di 7 - riformare l'ordinanza n. 9756/2024 del 5 dicembre 2024 comunicata a mezzo pec in pari data dal Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Nicolini, nel giudizio RGN 46751/2022, relativamente alle somme per cui è stata condannata per rimborso delle Parte_1 addizionali alle accise ritenute indebitamente versate da oltre interessi, per le CP_1 motivazioni di cui in premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con Parte_1 restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto. Con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio.
Per CP_1
Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, reiectis adversis, previe declaratorie di rito del caso, respingere l'appello proposto da e conseguentemente confermare Parte_1
l'ordinanza n. 9756/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI Civile, Dott. Vincenzo
Nicolini, in data 05.12.2024 (causa r.g. 46751/2022). Con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con ricorso ex 702 bis c.p.c. depositato il 24.11.2022 conveniva CP_1 Parte_1 nnanzi al Tribunale di Milano chiedendo la condanna della società alla restituzione della
[...] somma di €. 39.408,55 quale pagamento indebito a titolo di addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica per le forniture del periodo da gennaio 2010 a dicembre 2011. si costituiva in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone Parte_1 il rigetto, nonché in caso di accoglimento della domanda avversaria di ripetizione delle addizionali, avanzando domanda risarcitoria nei confronti dello Stato italiano.
Con ordinanza n. 9756/2024 il Tribunale di Milano accoglieva le domande della società ricorrente, ammettendo la possibilità per il somministrato di agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'addizionale indebitamente versata, sulla scorta del principio di effettività valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità e che trova espressione nell'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 14 del TUA, che consente al soggetto inciso di ottenere il rimborso in ripetizione dal fornitore e che assegna a quest'ultimo un termine per poter richiedere, a sua volta, il rimborso all'ente statale competente, a decorrere dal provvedimento del Giudice. Disponeva la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c.
Il presente grado di appello
Avverso la suddetta ordinanza interponeva appello deducendone Parte_1
l'erroneità sulla base di tre motivi. Con il primo motivo, l'appellante contestava pagina 2 di 7 l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado in relazione all'applicabilità orizzontale delle direttive alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e del recente orientamento della Corte di legittimità. Part Con il secondo motivo di gravame, chiedeva la riforma dell'ordinanza Parte_1 impugnata con riferimento al quantum della pretesa impositiva, ritenendo non dovuto il rimborso delle mensilità antecedenti al 1° aprile 2010 in quanto calcolate sulla base di una normativa interna sull'addizionale compatibile con il diritto comunitario.
Infine, con il terzo motivo, l'appellante criticava la ritenuta applicabilità, da parte del Tribunale, del meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 TUA, meccanismo che, peraltro, determinando un obbligo aggiuntivo in capo al fornitore, darebbe adito, ad avviso di quest'ultimo, ad uno squilibrio tra le posizioni dei due soggetti privati.
Si costituiva in giudizio contestando le domande proposte dalla controparte, alla CP_1 luce del recente intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025,
e chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 7.10.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 14.10.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba, pertanto, essere respinto.
Va, anzitutto, premesso che non si pongono nel caso di specie questioni in fatto in ordine all'effettivo versamento, da parte di delle addizionali previste per la fornitura di CP_1 energia nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2011, come si evince dalla documentazione versata nel fascicolo di primo grado, e non essendo stata, peraltro, detta circostanza oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellante.
In punto di diritto, invece, il tema oggetto di discussione è se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, decreto-legge m. 511 del 1988), mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012), nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE; se dunque ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, sia applicabile la direttiva
2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e se sussista contrasto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 con il diritto unionale.
Può brevemente ricordarsi, ai fini di completezza, che tra i giudici di merito si erano sviluppati due orientamenti. Un primo filone richiamava l'indirizzo secondo cui non è consentito al pagina 3 di 7 giudice, in una controversia tra privati, disapplicare una disposizione nazionale contrastante con una direttiva UE, pena il riconoscimento dell'effetto diretto orizzontale delle direttive, escluso dalla Corte di giustizia.
Vi si contrapponeva un diverso orientamento, il quale faceva leva sulla contrarietà dell'addizionale ai principi unionali elaborati dalla Corte di giustizia.
Questa Corte di appello, facendo seguito a costante giurisprudenza della S.C. di Cassazione, da tempo aderiva al secondo orientamento, accogliendo le domande restitutorie.
Era stato infatti in tale sede autorevolmente chiarito che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia
UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, sicché va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6 comma 2 del decreto-legge n. 511 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass., Sez. V., 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. V, 23 ottobre
2019, n. 27101).
Più in particolare, nell'ambito del contenzioso tra il consumatore finale e l'
[...] avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale Controparte_3 provinciale alle accise sull'energia elettrica, la Sezione Tributaria, sulla premessa che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, ha enunciato il principio secondo cui il fornitore è, in caso di pagamento indebito, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.
La Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva della norma interna in tema di accise
– può eccezionalmente richiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela.
La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce della efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione
pagina 4 di 7 finanziaria) con la possibilità di “esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea” (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31609).
Nello stesso senso, con decreto n. 7959 in data 9.5.2023, si era espresso il Primo Presidente della S.C. di Cassazione, che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c..
Aveva infine ritenuto questa Corte che le argomentazioni fatte proprie non si ponessero in contrasto con i principi espressi dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data
11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita, osservando come, fermo restando che l'illegittimità dell'atto impositivo e la sua conseguente disapplicazione discendono non già dalla contrarietà dello stesso ad una Direttiva non trasposta della quale sia stata invocata l'efficacia diretta orizzontale, ma dalla contrarietà della norma interna al diritto comunitario secondo l'interpretazione vincolante datane dalla Corte di Giustizia UE, risultasse indubbiamente garantita la tutela dell'utente finale, attraverso il ricorso all'azione ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, in grado di rivolgere la propria azione recuperatoria nei confronti dello Stato (essendo a tal fine rimesso in termini dall'art. 14 co. 4
D. Lgs. n. 504/1995) una volta divenuto destinatario di sentenza definitiva di condanna.
Ancora e da ultimo, aveva questa Corte osservato come le sentenze della sezione Tributaria della Suprema Corte 21154/2024 e 24373/2024, che consentivano l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dello Stato, non imponessero tale opzione in via esclusiva, ma individuassero un “doppio binario” e dunque non precludessero le azioni nei confronti del fornitore (da ultimo, sentenza n. 334/2025 in data 3.12.2024-11.2.2025).
Tanto viene rievocato, in estrema sintesi, per ricordare le tappe principali del dibattito sviluppatosi in giurisprudenza.
Si deve però dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 43 del 15.4.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 2 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1989 n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 27
(attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
pagina 5 di 7 La Corte Costituzionale, richiamando l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione nelle già sopra citate sentenze, ha osservato che gli Stati membri possono introdurre imposte indirette ulteriori rispetto alle accise a condizione che: 1) le addizionali abbiano una finalità specifica e
2) le imposte addizionali rispettino le regole di imposizione dell'Unione, applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, ed ha statuito che l'art. 6 al comma 1, lettera c), che prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale in favore delle Province, non rispettava dette condizioni, che dovevano trovare applicazione congiunta.
La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in discussione ne comporta l'estromissione dall'ordinamento ex tunc.
Ne consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti.
In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore ha dettato il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2,
d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n. 13742/2025).
Tale diritto, secondo la Corte, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario, in quanto la norma prevedeva soltanto una generica destinazione del gettito in favore delle province, senza specificare alcuna finalità particolare.
La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale.
L'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 6 di 7 Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
In conclusione, l'appello proposto da deve essere rigettato e si impone la Parte_1 conferma della sentenza di primo grado con la quale l'appellante è stata condannata a rimborsare a l'importo di € .39.408,55, oltre interessi legali ordinari dalla domanda CP_1 giudiziale al saldo.
In considerazione della complessità dei profili indagati ai fini della decisione, degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza che si è occupata della controversa questione e, da ultimo degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale, devono essere compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. 9756/2024 resa in data 5.12.2024:
[...]
- respinge l'appello e conferma integralmente l'ordinanza di primo grado n. 9756 emessa dal Tribunale di Milano in data 5.12.2024;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Dr. Roberto Aponte
Bozza di provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
DA RA
pagina 7 di 7