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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 140/2023 promossa da:
PVT. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Pt_1 C.F._1
PASSALACQUA MARCO, dell'avv. SAPONARO MICHELE e dell'avv. ALESSANDRO CASONI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BARTALINI GUIDO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< nel merito: accertare la nullità della clausola del Contratto sul Termine di preavviso, determinando il Termine di preavviso da ritenersi congruo e, in ogni caso, accertare il carattere abusivo e/o non conforme a buona fede del Recesso esercitato da dal Contratto e, per l'effetto e, in ogni caso, CP_2 condannare al risarcimento a favore di di tutti i danni cagionati alla stessa, allo CP_2 CP_3 stato quantificati in un importo non inferiore ad Euro 3.914.295,81, ovvero nella diversa misura che sarà quantificata in corso di causa e/o in via equitativa dal Giudice, per tutte le ragioni illustrate in atti;
fermo restando quanto precede, accertare altresì gli inadempimenti di al Contratto e, per l'effetto, condannare al CP_2 CP_2 risarcimento a favore di di tutti i danni cagionati alla stessa, allo stato quantificati in un CP_3 importo non inferiore ad Euro 2.935.721,86, ovvero nella diversa misura che sarà quantificata in corso di causa e/o in via equitativa dal Giudice, per tutte le ragioni illustrate in atti;
pagina 1 di 21 revocare la condanna di al CP_3 pagamento delle spese di lite, anche in considerazione dell'auspicato accoglimento del presente appello;
nonché in via istruttoria:
ammettere le istanze di prova testimoniale e di interrogatorio formale del legale rappresentante di articolate da Controparte_2 con la propria seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositata il 15 ottobre 2020 CP_3 nell'ambito del giudizio di primo grado, di seguito ritrascritte: 1) “vero che, prima che il dott. (responsabile commerciale di Tes_1 Controparte_2 per l'area Asia-Pacifico) impedisse, a gennaio 2012, ad di vendere
[...] Controparte_4 Pt_1 l'Aventador da esposizione al Sig. a dicembre 2011, lo stesso dott. aveva Persona_1 Tes_1 Par confermato oralmente a la possibilità di vendere la suddetta automobile;
Controparte_4
2) vero che, a marzo 2012, segnalava a la Controparte_4 Pt_1 Controparte_2 necessità di effettuare un intervento di riparazione sull'automobile acqui-stata dal Sig. e Per_2 che ritardava di tre mesi l'intervento; Controparte_2
3) vero che, successivamente ai ritardi di cui al capitolo che precede, e precisamente nel periodo Par compreso tra marzo e luglio 2012, i clienti di rappresentavano a Controparte_4 quest'ultima di essere molto preoccupati circa l'affidabilità dei prodotti CP_2
4) vero che, nel periodo tra ottobre 2011 e marzo 2013, ha trasmesso Controparte_2 informazioni relative alla clientela di ivi com-presi i contatti, a Volkswagen Controparte_4 Pt_1
Group Sales IA Ltd.; 5) vero che, nel periodo tra aprile 2012 e marzo 2013, Lei era interessato all'acquisto di un'automobile Lamborghini da Controparte_4 Pt_1
6) vero che è stato contattato dal concessionario Auto HA Pvt. il quale Le ha offerto la stessa Pt_1 automobile ad un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello propostole da e Controparte_4 Pt_1 che Lei ha pertanto proceduto all'acquisto da Auto HA Pvt. Pt_1 indica quali testimoni sui predetti capitoli di prova i Sig.ri , CP_3 Persona_1 Per_2 Per_3
, , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Tes_2
, , , , Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12 Per_13 Persona_14 [...]
, Per_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_19 [...]
, , , , tutti Per_20 Persona_21 Persona_22 Persona_23 Persona_24 Tes_3 domiciliati/residenti in [...], IA. indica, altresì, quali testimoni sui predetti capitoli di prova i Sig.ri , CP_3 Testimone_4 Per_25
tutti domiciliati presso la sede legale di in Nuova Delhi,
[...] Tes_5 Tes_6 CP_3
Hotel Samrat, Lower Ground Floor, Kautilya Marg, Chanakyapuri, 110021, IA.
7) vero che, a gennaio 2012, rifiutava di venderLe l'Aventador da Controparte_4 Pt_1 esposizione;
8) vero che, successivamente al rifiuto di cui al capitolo che precede, Lei ha acquistato un'au-tomobile Lamborghini presso il concessionario Auto HA Pvt. Pt_1 indica quale testimone sui predetti capitoli il Sig. domici-liato/residente in [...]
Nuova Delhi, IA. 9) vero che ritardava di tre mesi l'intervento per risolvere il problema Controparte_2 tecnico che ha interessato l'automobile da Lei acquistata da Controparte_4 Pt_1 indica quale testimone sul predetto capitolo il Sig. domiciliato/residente in [...]
Delhi, IA; ammettere l'istanza per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da con la propria CP_3 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 15 ottobre 2020 nell'ambito del giudizio di primo grado, avente il contenuto di seguito ritrascritto: a l'esibizione dei seguenti documenti: CP_2
pagina 2 di 21 i. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 12368; ii. la fattura emessa da nei confronti di per il prodotto contrassegnato da VIN n. CP_2 CP_3
1198;
iii. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 1198; iv. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 872;
v. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 1995; a Volkswagen IA l'esibizione dei seguenti documenti: vi. la fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA per il prodotto contrassegnato da VIN n. 1129; vii. la fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA per il prodotto contrassegnato da VIN n. 872; viii. la fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA per il prodotto contrassegnato da VIN n.1995; ad Auto HA l'esibizione dei seguenti documenti: ix. la fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale per il prodotto contrassegnato da VIN n. 1129;
x. la fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale per il prodotto contrassegnato da VIN n. 872; xi. la fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale per il prodotto contrassegnato da VIN n. 1995;
a Volkswagen IA ed Auto HA tutti i documenti contabili (es. fatture, registri CP_2 contabili e mastrini) attestanti i prezzi praticati da Volkswagen IA e Auto HA CP_2 sugli autoveicoli – in particolare, sui modelli Aventador, DO e – venduti nel Per_26 territorio indiano nel biennio 2012-2013”; ammettere l'istanza relativa ad una consulenza tecnica d'ufficio volta ad una più compiuta quantificazione dei danni subiti da anche per effetto della natura discriminatoria dei prezzi CP_3 praticati da ad formulata da con la propria seconda memoria ex art. 183, CP_2 CP_3 CP_3 co. 6, c.p.c. depositata il 15 ottobre 2020 nell'ambito del giudizio di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge>>
per l'appellata:
<< in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da CP_4 CP_4 Pt_1 ai sensi dell'art 342 c.p.c. per le ragioni esposte in atti;
in via principale:
- rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza Controparte_4 Pt_1 per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.>>
pagina 3 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE Part 1)La (di seguito, , società di diritto indiano con sede Controparte_4 CP_3
legale a New Delhi, operante nel settore dell'importazione e distribuzione di automobili di lusso, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la Controparte_2
esponendo che in data 16.12.2005 aveva stipulato con la convenuta un contratto per l'importazione, la promozione e la distribuzione di automobili, pezzi di ricambio e accessori, del marchio Detto contratto le conferiva il diritto, non CP_2
esclusivo, di importare, promuovere e vendere nella zona di Nuova Delhi i prodotti fornitile dalla convenuta alle condizioni stabilite in base ad accordi annuali. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva che, prima dell'inizio di ciascun anno solare, le parti concordassero per iscritto, mediante la redazione del Piano annuale delle vendite, il numero di prodotti che la convenuta si impegnava a vendere e l'attrice ad acquistare per l'anno di riferimento e che, salvo diverso accordo;
l'attrice avrebbe dovuto vendere ogni anno il quantitativo di prodotti venduti l'anno precedente aumentato del 15%. In data
10.10.2011 la convenuta nominava la Volkswagen Group Sales IA Ltd. ( , CP_5
“nuovo importatore per l'intero territorio indiano”; tale nomina le veniva comunicata il
24.1.2012 insieme all'intenzione della convenuta di recedere dal contratto, che sarebbe cessato il 31.1.2012, e di trasferire alla tutti i diritti e le obbligazioni che il CP_5
contratto le attribuiva. Con la stessa comunicazione, la convenuta le chiedeva quindi di sottoscrivere, entro il 10.2.2012, un accordo di risoluzione consensuale del contratto del
2005 e un nuovo contratto di concessione di vendita con la CP_5
La segnalava allora alla la nullità ex art. 6 c. 2 l. 192/1998 dell'art. CP_3 CP_2
19 c. 2 del contratto, a norma del quale ciascuna parte aveva il diritto di recedere previo preavviso scritto di 12 mesi, dichiarando in ogni caso di non voler aderire al nuovo contratto propostole, che l'avrebbe declassata, da “importatore e distributore”, a mero
“rivenditore”. Il 12.3.2012 la le confermava la volontà di recedere dal CP_2
contratto, e, nel periodo di preavviso, violava ripetutamente il contratto, danneggiando così il giro d'affari e l'immagine commerciale dell'attrice; segnatamente, rifiutava di pagina 4 di 21 accettare nuovi ordini, impediva all'attrice la vendita di prodotti che la stessa aveva già in esposizione, ometteva di fornire assistenza post-vendita ai clienti, divulgava informazioni sul business dell' alle sue dirette concorrenti, le applicava prezzi di CP_3
vendita superiori a quelli di listino e in ogni caso a quelli applicati alle imprese concorrenti (VW IA ed Auto HA).
L'attrice domandava quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da recesso illegittimo, quantificati in complessivi euro 3.914.295,81, e da inadempimenti contrattuali commessi nel periodo di preavviso, quantificati in complessivi euro
2.935.721,86.
Si costituiva la deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie, CP_2
contestate anche nel quantum, apoditticamente quantificato.
La convenuta sosteneva che l'attrice, negli anni, aveva dimostrato un'incapacità di organizzazione imprenditoriale e di programmazione delle vendite tale da giustificare, a norma di contratto, persino il recesso senza preavviso;
che, ciò nonostante, essa aveva scelto di concedere il preavviso e di proporre all'attrice di rimanere nella rete sia pure con l'intermediazione della neo-nominata importatrice VW IA. CP_2
La contestava all'attrice di avere avanzato, durante il periodo di preavviso, CP_2
diverse richieste per veicoli modello Aventador non sorrette da ordini di clienti finali (cd ordini non effettivi), al solo scopo, contrario alle previsioni del piano annuale 2012, di costituirsi uno stock di macchine da rivendere una volta cessato il rapporto contrattuale;
di avere effettuato, in violazione degli accordi con la casa madre, un ordine per un rivenditore indiano indipendente (tale ; di avere ostacolato la consegna, in Persona_27
suo stesso favore, di due vetture (VIN No. 12368 e VIN No. 1129) ordinate ma non integralmente pagate, rimaste quindi ferme diversi mesi negli stabilimenti CP_2
e di non aver consegnato ai clienti finali alcune delle vetture ricevute dalla casa madre per l'annualità 2012.
Con sentenza n. 3126/22 il Tribunale rigettava le domande della CP_3
pagina 5 di 21 Esclusa la sussistenza di un rapporto di subfornitura e di una situazione di dipendenza economica tra le parti, riteneva legittimo il recesso della convenuta, del quale rilevava la conformità alle previsioni contrattuali (art. 19 c. 2). Ritenuta l'inutilizzabilità dei docc.
31, 32 e 33 dell'attrice, tardivamente prodotti, e l'inammissibilità delle prove orali e dell'istanza ex art. 210 c.p.c., il Tribunale rilevava poi la genericità delle allegazioni e la mancanza di prova degli inadempimenti lamentati dall'attrice come dei lamentati danni.
Avverso detta sentenza proponeva appello la la quale, riproposte le istanze CP_3
istruttorie rigettate in primo grado, insisteva per l'accoglimento delle domande risarcitorie.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Respinte l'istanza ex art. 283 cpc e quella di ammissione delle reiterate richieste istruttorie, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 22.10.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2)Si osserva preliminarmente che si preciseranno le ragioni di inaccoglibilità delle istanze di prova orale reiterate dall'appellante in occasione dell'esame dei singoli motivi di appello,.
Quanto all'istanza ex art. 210 cpc, la stessa è stata dal Tribunale rigettata per avere avuto ad oggetto in larga misura circostanze tardivamente allegate (in particolare, circa le vetture menzionate per la prima volta con la memoria ex art. 183 c6 n2) cpc volta alle richieste di prova e non alla allegazione di fatti), e per avere avuto finalità meramente esplorativa, non rispondendo l'istanza al requisito della indispensabilità dei documenti.
Tali argomenti non sono stati oggetto di specifica censura dal parte dell'appellante.
Solo per completezza, allora, va ribadita la inammissibilità per assoluta genericità dell'istanza di acquisizione da VW IA ed Auto HA di <tutti i CP_2
documenti contabili (es. fatture, registri contabili e mastrini) attestanti i prezzi praticati da Volkswagen IA e Auto HA sugli autoveicoli>>, e comunque, per CP_2
le ragioni che si esporranno al punto 5), della irrilevanza di tali documenti, come anche pagina 6 di 21 delle fatture emesse dalla Auto HA ai propri clienti, dalla alla CP_2
Volkswagen IA, e da quest'ultima alla Auto HA.
Va confermato che la CTU, richiesta per << (i) una più compiuta quantificazione dei danni subiti da anche per effetto della natura discriminatoria dei prezzi praticati CP_3
da ad e (ii) dare mandato al Consulente Tecnico nominando di CP_2 CP_3
richiedere alle parti la consegna dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico e la predisposizione della relativa perizia>>, è inammissibile per sua la natura esplorativa stante, come si dirà, la totale mancanza di elementi probatori in merito all'esistenza di un danno risarcibile, in tesi da “integrare” con la CTU,.
3)Con il primo motivo di gravame (<insufficiente motivazione in ordine alla statuita validità dell'art. 19.2 del Contratto, nonché omessa valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle evidenze probatorie prodotte da a riprova della nullità CP_3
dell'art. 19.2 del Contratto>>), il secondo (<insufficiente motivazione in ordine alla statuita insussistenza di una posizione di dipendenza economica di nei confronti CP_3
di nonché omessa valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle CP_2
evidenze probatorie prodotte da a riprova della sussistenza di siffatta CP_3
posizione>>) ed il terzo (<contradditoria motivazione in ordine alla statuita non abusività del Recesso di ), che possono essere trattati congiuntamente, CP_2
l'appellante ribadisce la nullità della previsione contrattuale sul recesso, insistendo per l'illegittimità della condotta dell'appellata per abuso della propria posizione dominante.
Tali motivi sono infondati.
Il Tribunale, premesso che, come è incontestato, alla concessione di vendita conclusa dalle parti si applicasse la legge italiana, ha escluso che il contratto integrasse una subfornitura;
ha escluso che la versasse in una condizione di dipendenza CP_3
economica; ha osservato che il recesso era stato esercitato legittimamente nel rispetto del termine annuale di preavviso, convenuto dalle parti nell'esplicazione della loro autonomia negoziale;
ha escluso che il recesso fosse stato abusivo ossia, secondo quanto pagina 7 di 21 affermato dalla esercitato per perseguire fini diversi ad ulteriori rispetto a quelli CP_3
consentiti, frustrando il legittimo affidamento della concessionaria nella prosecuzione del rapporto per almeno 24 mesi onde ammortizzare gli investimenti effettuati.
Osserva la Corte che, escluso che si versi in ipotesi di subfornitura così come descritta dall'art. 1 L. 169/98, e sul punto la (corretta) affermazione del primo giudice è passata in giudicato, l'appellante ha piuttosto insistito che il recesso dovesse essere considerato nullo ai sensi dell'art. 9 L. 168/98 per il quale <
1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi
l'abuso di dipendenza economica è nullo…>>.
La S.C. insegna che il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché
l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
pagina 8 di 21 Il Tribunale ha negato esservi prova (della quale era onerata la della sua CP_3
condizione di dipendenza economica, essendo la concessionaria peraltro abilitata a rivendere anche veicoli dei marchi EN e OR.
Per quanto, come affermato dall'appellante, tali marchi facciano parte, con la
Lamborghini, del gruppo Volkswagen, ciò non rileva agli effetti della dipendenza economica della che viene in questo giudizio in rilievo solo con rifermento al CP_3
contratto di concessione di vendita con la Lamborghini così che, come riconosciuto anche all'appellante, non si versa in ipotesi di monocommittenza.
Neppure nell'atto di appello la ha messo in luce elementi di valutazione che CP_3
avrebbero avvalorato la situazione di dipendenza economica, tale non essendo certo il fatto che il rapporto commerciale fra le parti durasse dalla fine del 2005.
L'appellante sostiene che le obbligazioni nascenti dal contratto richiedevano obblighi di
<importazione, promozione e distribuzione di beni di alta gamma>>, invero contenuto proprio di una concessione di vendita, ma nulla deduce, in concreto, su quali sarebbero stati gli <investimenti specifici e difficilmente applicabili ad altri rapporti commerciali>>; tanto meno vi è prova di “investimenti” ammortizzabili solo in due anni e non in uno. Dai documenti nn. 25 e 26 richiamati dall'appellante risultano, d'altronde, piani solo annuali (da gennaio a dicembre) di spese per eventi promozionali e marketing, che neppure vi è prova essere state sostenute, laddove il doc. 24 costituisce una generica perizia di parte sulla società ed il doc. 23 riguarda corrispondenza scambiata tra le parti a giugno 2009, con riferimento all'apertura da parte di di uno showroom CP_3
a Mumbai e relativo progetto (del quale non si sa l'esito). CP_2
Afferma poi la che <il rapporto contrattuale era caratterizzato da marcato CP_3
squilibrio nella distribuzione dei diritti e degli obblighi fra le parti>>, ma non richiama nessuna clausola in tesi indicativa di tale squilibrio.
Né vi è allegazione o prova di una posizione dominante rivestita dalla nel CP_2
mercato della auto sportive di lusso in IA, circostanza anzi espressamente negata dal giudice della concorrenza indiano (docc. 17 e 18 , che ha confermato, CP_2
pagina 9 di 21 anche in appello, il rigetto delle pretese avanzate dalla contro la per CP_3 CP_2
violazione delle regole sulla concorrenza.
In ogni caso, anche qualora volesse a priori ascriversi ogni contratto di concessione di vendita di automobili (indipendentemente dalla monocommittenza) al novero di quelli che vedono la concedente in una posizione dominante e il concessionario in quella di dipendenza economica, la durata di un anno per il preavviso non appare incongrua né abusiva.
Infatti, la legittimità, nel caso di specie, del periodo di preavviso di un anno anziché due
è confermata dal fatto che, come messo in luce nella sentenza impugnata, la ha dimostrato (e la non lo ha mai contestato) come il recesso fosse CP_2 CP_3
motivato dalla necessità, di cui la fornitrice aveva messo a conoscenza la sin dal CP_3
giugno 2011 (docc. 2 e ss. , di riorganizzare l'intera attività commerciale CP_2
in IA mediante l'affidamento del ruolo di importatore unico delle vetture
Lamborghini, e di distributore su tutto il territorio indiano, alla Volkswagen Sales IA, società autonoma del gruppo Volkswagen, con la quale peraltro la concessionaria CP_3
veniva invitata a concludere un contratto sostitutivo di quello in essere, contratto che, dopo una serie di trattative documentate in atti (docc. 3 e ss.), la rifiutava di CP_3
concludere.
Il preavviso di un anno risulta quindi conforme anche alla previsione di cui all'art. 3 par. 5 lett. b) Reg. CE 1400/02.
Non rileva in questo giudizio se le condizioni del nuovo contratto fra VW IA e la fosse o meno vessatorie e peggiorative rispetto a quelle di cui al contratto oggetto CP_3
di causa. Il tema del decidere rimane quello della durata del preavviso, che come si è detto, appare congruo vieppiù in considerazione della (libera e non sindacabile) scelta della di riorganizzare in modo radicalmente diverso le vendite delle auto a CP_2
proprio marchio su tutto il territorio indiano.
Congruo il preavviso, neppure il recesso può sotto alcun profilo abusivo, ossia esercitato in modo contrario alla buona fede e alla correttezza, mancando qualsiasi elemento che pagina 10 di 21 induca ad ascrivere alla la volontà di recedere al fine di procurare un danno CP_2
ingiusto alla è per di più documentato (docc. 2 e ss. appellata) come la CP_3
prima di recedere, si fosse per mesi adoperata affinché la CP_2 CP_3
concludesse un nuovo contratto di concessione di vendita con la CP_5
Infine, la ha richiamato a sostegno delle sue difese la pronuncia della S.C. n. CP_3
16823/18.
Correttamente il Tribunale ha osservato che tale provvedimento non è rilevante nel caso di specie: in quella pronuncia la S.C. non era chiamata affatto a pronunciarsi sulla congruità del preavviso di recesso (in quel caso di 24 mesi), ma solo sul fatto se fosse o meno conforme a buona fede che il concedente, che pure già aveva comunicato il proprio recesso, si avvalesse subito dopo della risoluzione di diritto del contratto motivato dall'inadempimento del concessionario ad una serie una serie di direttive e richieste di adeguamento, avanzate per la prima volta nel periodo di preavviso.
Tanto è sufficiente a confermare il rigetto della domanda risarcitoria anche prescindendo da ogni considerazione in merito alla mancanza della prova del danno che sarebbe derivato dalla dalla cessazione del rapporto con uno anziché due anni di CP_3
preavviso.
4)Con il quarto motivo di gravame, titolato «i) erronea valutazione in ordine alla tardività dei docc. 31, 32 e 33 prodotti da e, per l'effetto, ii) omessa valutazione CP_3
di tale rilevante documentazione ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di
durante il periodo transitorio, all'obbligo di assistenza post-vendita», CP_2
l'appellante insiste per l'utilizzabilità di tali documenti (email del 25.7.2012, inviata dal sig. ad articolo pubblicato dalla rivista automobilistica CarsUK. Per_2 CP_3
emails scambiate tra e il 2.8.2012) dai quali emergerebbe la CP_3 CP_2
fondatezza dell'addebito relativo ritardo nella prestazione del servizio di assistenza post vendita.
Nella citazione di primo grado la aveva allegato che la non aveva CP_3 CP_2
posto tempestivo rimedio a un difetto tecnico di una vettura, così causandole un non pagina 11 di 21 trascurabile danno d'immagine, cominciando i clienti a dubitare della qualità e affidabilità dei suoi prodotti.
Secondo l'appellante, la produzione di detti documenti, pur essendo avvenuta con la terza memoria ex art. 183 c6 cpc, non andrebbe comunque considerata tardiva, trattandosi di elementi offerti a “prova contraria” rispetto ai fatti allegati e ai documenti prodotti da controparte.
Il motivo è infondato.
Le produzioni sono volte a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ossia l'inadempimento della all'obbligo contrattuale di tempestiva assistenza CP_2
post vendita, e per tale ragione inerivano, non alla prova contraria, ma alla prova diretta,
e andavano prodotti nel termine ex art. 183 c6 n2) cpc. Infatti, per quanto sia onere del debitore provare il proprio esatto adempimento, si richiede pur sempre che il creditore dimostri la sussistenza delle circostanze di fatto (specifica richiesta di intervento) dalle quali nasceva dell'obbligo della controparte di adempiere all'obbligazione accessoria.
Privo di ogni rilevanza probatoria è poi il doc. 10 della costituito da una lettera CP_3
redatta dallo stesso legale rappresentante della che, in termini del tutto generici e CP_3
senza riferimento a casi specifici, lamenta la mancata assistenza post vendita.
Va dunque confermato che, come osservato dal Tribunale, non vi è nessuna prova che la abbia omesso di fornire una adeguata assistenza post vendita. CP_2
Anche a voler ammettere che il doc. 22 della costituito da un riepilogo del CP_2
tecnico degli interventi post-vendita con successo posti in essere su una certa Tes_7
vettura, riguardasse il caso di ritardo nell'assistenza cui la fa riferimento, CP_3
comunque non vi sarebbe comunque prova che da tale supposto ritardo sia derivato alla uno pregiudizio. La prova orale sul punto, di cui ai capp. 2 e 9, riguarda un non CP_3
specificato ritardo di tre mesi nella prestazione di (non specificata) assistenza tecnica, mentre il cap. 3 è inammissibile poiché assolutamente generico, non indicandosi né i nomi né il numero dei clienti “preoccupati dal suindicato ritardo di tre mesi”, di cui essi sarebbero venuti non si sa come a conoscenza, né le ragioni per ritenere giustificata pagina 12 di 21 l'asserita preoccupazione dei clienti circa l'affidabilità della né, infine, le CP_2
conseguenze economiche che da tale preoccupazione sarebbero derivate alla CP_3
5)Con il quinto motivo di gravame l'appellante deduce <omessa valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle evidenze probatorie prodotte da in ordine CP_3
agli inadempimenti di durante il Periodo Transitorio, consistenti: (i) CP_2
nell'aver praticato ad EMPL prezzi in aperta violazione dell'art. 15, co. 1, del
Contratto, oltreché discriminatori rispetto a quelli praticati a Volkswagen IA ed Auto
HA; (ii) nell'aver divulgato informazioni riservate di e (iii) nell'aver CP_3
ostacolato la vendita da parte di di uno dei veicoli in esposizione>>), e con CP_3
l'ottavo, che può essere trattato congiuntamente, afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto anche non provati i danni conseguenti a tali condotte.
Quanto all'impedimento alla vendita di un veicolo in esposizione, il Tribunale, dopo avere affermato che il cap. 1 della prova orale era inammissibile poiché generico, non indicando le condotte della in tesi idonee ad impedire la vendita, e CP_2
comunque irrilevante dando per presupposto il fatto dell'impedimento che esso avrebbe invece dovuto dimostrare, ha osservato che << non vi è prova di una condotta della convenuta qualificabile in termini di inadempimento. A quanto emerge dagli atti aveva sollevato perplessità in ordine alla serietà di un possibile acquisto CP_2
ed evidentemente ne aveva tenuto conto. In ogni caso non vi è prova e CP_4
neppure la precisa e chiara allegazione di una condotta inadempiente né di un danno risarcibile>>;
L'appello su tale voce di danno va respinto.
Le argomentazioni del primo giudice, anche in punto di diniego dell'ammissione del cap. 1 sono del tutto condivisibili: Tribunale ha evidenziato come non sia allegato con quali modalità la -che ha contestato la circostanza-, avrebbe impedito alla CP_2
di procedere alla vendita di un veicolo che essa aveva in esposizione, e quale CP_3
sarebbe stato il danno conseguente.
pagina 13 di 21 Stando all'appello della la prova di tale impedimento e del danno sarebbe offerta CP_3
dai suoi docc. 10 e 28, che consistono in lettere di doglianze e contestazioni, peraltro vaghe, redatte dallo stesso legale rappresentante della lettere che, per la loro CP_3
provenienza, sono inidonee a fornire alcuna prova in favore della stessa parte dichiarante.
Tale conclusione non muta anche qualora, come sostenuto dalla il primo giudice CP_3
avesse erroneamente riferito le perplessità della in ordine alla serietà CP_2
dell'acquisto di una vettura, a tale rivenditore di automobili, e non a tale Persona_28
Nulla di significativo in favore della emerge infatti dal doc. 12 Persona_1 CP_3
della controparte (mail del 9.1.2012 con cui la rappresentava di avere CP_2
avuto notizia che il riferiva di avere ordinato una Aventador che gli sarebbe stata Per_1
consegnata in entro una settimana, il che non era possibile;
il contratto sarebbe CP_6
stato concluso dal con tali e , che gestiva una concessionaria in Per_1 Per_25 Per_27
Mumbai; che, stante la mancanza di macchine, esse potevano essere consegnate solo al compratore originario e a nessun altro;
che si dubitava che il fosse l'acquirente Per_27
finale dell'automobile).
Null'altro è dato sapere sulla vicenda, non parendo significativi né chiarificatori i capp. di prova orale 7 e 8, relativi al fatto che la aveva rifiutato -senza dirsi per quale CP_3
motivo- di vendere la vettura al il quale ne avrebbe poi acquistata un'altra Per_1
presso il concessionario Auto HA.
Quanto alla divulgazione di informazioni riservate relative alla il Tribunale CP_3
rigettava la domanda risarcitoria osservando << Non vi è alcuna prova né invero la chiara e puntuale allegazione in punto di fatto di una condotta della convenuta tale da avere determinato la divulgazione di informazioni riservate (tale prova non può essere fornita dalla email proveniente dall'attrice come la email del 18 luglio 2012 che parrebbe riferirsi a un fatto avvenuto il giorno stesso, o da legali dell'attrice come la lettera 31 maggio 2012: i due documenti sono prodotti sub doc. 14 parte attrice) né tantomeno la prova e neppure la precisa allegazione di un danno subito da . CP_4
pagina 14 di 21 Al rigetto del relativo gravame è sufficiente la considerazione che la come CP_3
osservato dal primo giudice, non ha provato di avere subito alcuno specifico pregiudizio per effetto delle lamentate condotte, elencate a p. 27 dell'atto di appello (il , Pt_2
soggetto riconducibile a Volkswagen IA, avrebbe preso contatti diretti con uno dei clienti di a dimostrazione del fatto che aveva lasciato “trapelare” CP_3 CP_2
informazioni relative alla clientela di il Dott. responsabile CP_3 Tes_1
per l'area Asia-Pacifico, avrebbe ripetutamente imposto ad la CP_2 CP_3
presenza del Sig. a riunioni che avrebbero dovuto vedere la partecipazione Parte_3
delle sole e molteplici clienti di dopo essere stati CP_3 CP_2 CP_3
approcciati direttamente da Volkswagen IA, si sarebbero rivolti ad Auto HA, la quale era, per l'appunto, concessionario di quest'ultima).
Invero non è provato neppure che tali condotte abbiano avuto luogo o che avessero consentito la divulgazione di (mai specificate) notizie riservate relative alla CP_3
Va ribadito che contrariamente a quanto si legge a p. 41 dell'appello, i docc. 10 e 14
(seconda parte), in quanto costituiti da lettere della stessa o dei suoi legali, sono CP_3
del tutto prive di efficacia probatoria in favore della stessa parte dichiarante.
Del tutto inidonea a dimostrare una illecita e tanto meno pregiudizievole attività divulgativa di informazioni riservate è poi la prima parte del doc. 14 (mail di tale Pt_3
della alla Lamborghini e alla il quale rappresentava che, poiché
[...] CP_5 CP_3
un suo cliente aveva avuto un problema con una vettura, risolto con l'intervento della squadra italiana, egli si riprometteva di chiedere al cliente informazioni sull'attuale funzionamento del veicolo).
Il cap. 4 di prova orale è inammissibile poiché assolutamente generico, non indicando quali informazioni riservate, e a chi, sarebbero state trasmesse dalla Tanto CP_2
meno vi è allegazione e prova del danno che ne sarebbe derivato.
Con riguardo all'asserito “trattamento discriminatorio” subito in considerazione degli inferiori prezzi praticati alla ed alla Auto HA, il Tribunale ha osservato che CP_5
non era indicativo di alcun trattamento discriminatorio o di sfavore verso la il CP_3
pagina 15 di 21 fatto che il prezzi di vendita dalla alla potesse essere diversi, CP_2 CP_5
atteso che la seconda era importatrice per l'intera IA dei veicoli, da vendere ai concessionari mediante la creazione di una rete di vendita.
L'appellante deduce che anch'essa anche importatrice oltre che concessionaria di vendita, che non operava solo nella zona di New Dehli ma anche “al di fuori di detta area”, e che per contratto aveva la facoltà di rivendere ad altri concessionari.
Tali considerazioni non sono tuttavia, ad avviso della Corte, rilevanti atteso che ben diverso era il giro d'affari della importatrice per l'intero Stato IAno per la CP_5
distribuzione ai concessionari, rispetto a quello della la quale infatti vendeva ai CP_3
clienti finali un numero esiguo di vetture (incontestatamente, in media 7 vetture all'anno); inoltre, stando all'appendice 1 del contratto, la era rivenditrice solo per CP_3
la città di New Delhi, e, secondo l'art. 3 c4 del contratto, avrebbe potuto rivendere i prodotti altrove ma solo previa approvazione scritta della CP_2
Irrilevante ai fini del decidere è il fatto, oggetto dei capp. 5 e 6, che la concessionaria
Auto HA avrebbe offerto ai clienti le medesime auto ad un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello praticato dalla infatti, come osservato dalla CP_2 CP_2
e confermato dalle produzioni documentali della stessa appellante (docc. 18 e 20), alla
Auto HA le vetture a marchio da rivendere ai clienti finali, erano CP_2
vendute non dalla (che fatturava invece direttamente alla Controparte_2
, ma dalla importatrice Né vi è allegazione e prova che l'appellata CP_3 CP_5
fosse in alcun modo responsabile delle attività contrattuali della VW IA con le sue concessionarie, così come stabilito anche dal giudice indiano della concorrenza.
Come ribadito anche dall'appellata, è poi assolutamente generica l'allegazione che la avesse praticato alla prezzi superiori a quelli di listino e quindi al CP_2 CP_3
contratto. Non si dice quali sarebbero le vendite in rilievo, quale il prezzo contrattualmente previsto, e quale la differenza;
non vi è prova, dunque, di pagamenti indebiti, né di altre conseguenze di tale ipotetica condotta della CP_2
Diversamente da quanto si legge a p. 26 dell'atto di appello, i documenti 12, 13, 18, 21,
pagina 16 di 21 20, 19 e 20, richiamati dall'appellante senza alcuna ulteriore spiegazione circa la loro rilevanza, non forniscono assolutamente la prova del generico assunto della applicazione, da parte della nei suoi confronti, di prezzi superiori a quelli CP_2
di listino (si tratta infatti di fattura emessa da nei confronti di CP_2 CP_3
fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA, fattura emessa da
Auto HA nei confronti del suo cliente finale e prospetto riepilogativo, prospetto riepilogativo delle differenze di costo predisposto dalla stessa fattura emessa da CP_3
nei confronti di Volkswagen IA, fattura emessa da Volkswagen IA CP_2
nei confronti di Auto HA e fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale, fattura emessa da nei confronti di relativa al prodotto CP_2 CP_3
contrassegnato da VIN n. 872, e fattura emessa da nei confronti di CP_2 CP_3
relativa al prodotto contrassegnato da VIN n. 1995).
6)Con il sesto motivo di gravame, l'appellante lamenta<<(i) contraddittoria motivazione in ordine alla statuita assenza dell'obbligo di di fornire ad CP_2
veicoli pari al numero minimo stabilito nel Piano Annuale per il 2012 e alla CP_3
conseguente statuita assenza di qualsivoglia inadempimento di rispetto al CP_2
rifiuto della stessa di accettare nuovi ordini durante il Periodo Transitorio;
(ii) omessa valutazione di circostanze decisive ed errata valorizzazione di circostanze irrilevanti ai fini dell'accertamento di detto inadempimento>>; con il settimo motivo, l'<omessa pronuncia e comunque insufficiente motivazione su una circostanza decisiva ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di nel Periodo Transitorio, ossia la CP_2
cancellazione degli Ordini>>.
La lamenta due distinte condotte: il rifiuto della da luglio 2012 in CP_3 CP_2
poi, di accettare nuovi ordini entro il numero previsto nel Piano Annuale, e la cancellazione di ordini già effettuati.
Quanto alla prima condotta, l'appellante lamenta che da luglio 2012 la CP_2
avesse cessato accettare ordini di vetture e quindi di dare esecuzione al contratto, che sarebbe terminato il 31.3.2013, disattendendo le previsioni del Piano Annuale;
afferma pagina 17 di 21 che l'art. 21 c1 del contratto dava alla il diritto di rimodulare le proprie CP_2
forniture, ma limitatamente ai sei mesi prima della data di cessazione del contratto, talché non aveva pregio la considerazione del Tribunale relativa al fatto che la produzione e la consegna delle vetture richiedeva almeno un anno o più.
A proposito del Piano Annuale del 2012, firmato il 30.11.2011, il Tribunale ha osservato che esso conteneva una previsione di vendita di 21 vetture, di cui 17 Aventador, ma non era ravvisabile nel contratto un obbligo della di fornire in ogni caso un CP_2
numero minimo di vetture.
L'appellante ha censurato tale l'interpretazione dei documenti negoziali, osservando che le obbligazioni discendenti dal Piano Annuale dovevano ritenersi vincolanti per entrambe le parti, così che se esisteva un obbligo per la di acquistare un numero CP_3
di veicoli pari a quello indicato nel Piano Annuale, la loro fornitura era obbligatoria da parte della la quale aveva invece rifiutato di accettare nuovi ordini. CP_2
Osserva la Corte che, per quanto, pacificamente, la con la lettera del CP_2
13.7.2012 (doc. 11), avesse manifestato di non intendere più accettare nuovi ordini di automobili stante la prossima fine del rapporto contrattuale, il periodo di sei mesi anteriori alla scadenza nel quale, secondo la stessa appellante, la sarebbe CP_2
stata legittimata ai sensi dell'art. 21 del contratto a non accettare più ordini, iniziava l'1.10.2012; il lamentato inadempimento può quindi in ipotesi configurarsi con riguardo al rifiuto di accettare gli ordini per il periodo non di otto mesi prima della scadenza (da agosto 2012 a marzo 2013), ma di soli due mesi e mezzo (da metà luglio a settembre
2012).
Ciò non è comunque sufficiente a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile.
Come si è detto il Piano annuale per il 2012 faceva riferimento a 17 Aventador e 4
. Pt_4
Ora, posto che il rifiuto di accettare ordini in misura superiore al Piano annuale sarebbe stato senz'altro legittimo, la non ha indicato quante fossero le auto da essa già CP_3
ordinate entro luglio 2012 in esecuzione del Piano annuale di quell'anno, il che avrebbe pagina 18 di 21 consentito di comprendere se il numero vetture ivi previsto fosse stato raggiunto, in assoluto (21 auto) o per la metà, ossia in misura proporzionale alla rimodulazione del rapporto ex art. 21 stante la prossima sua cessazione.
La natura dei beni e l'andamento delle vendite negli anni precedenti (in media 7 per anno) non consentono poi assolutamente di presumere, in difetto di altri elementi di prova, che nuovi ordini sarebbero stati senz'altro avanzati dalla nel periodo in CP_3
rilievo, tanto più che, come indicato nel Piano annuale, non erano previsti per il 2012 acquisti della destinati al magazzino (in stock), così che l'ordine avrebbe potuto CP_3
essere avanzato solo a fronte della individuazione dell'effettivo acquirente finale.
Tanto si afferma senza considerare che nulla ha dedotto l'appellante circa le considerazioni del Tribunale in merito alla temporanea e parziale impossibilità sopravvenuta per la a causa del terremoto del maggio 2012, di garantire la CP_2
puntualità della produzione (come da lettera circolare del luglio 2012, doc. 21), tanto facendo apparire giustificato che il rifiuto di accettare nuovi ordini relativi al contratto in scadenza a fine marzo 2013 potesse essere anticipato dalla concedente di due mesi e mezzo rispetto al termine di sei mesi contrattualmente previsto.
Quanto alla diversa condotta di cancellazione di ordini già ricevuti dalla la CP_2
nell'atto di appello ha affermato di avere provato tale condotta mediante i propri CP_3
docc. 7 e 9; non poteva ritenersi, poi, come sotteso alla motivazione del Tribunale, che la mancata consegna da parte della ai propri clienti di alcune vetture nel maggio CP_3
2012, giustificasse la cancellazione di altri ordini relativi ad altri clienti che già avevano pagato l'anticipo non rimborsabile.
Osserva la Corte che con la citazione di primo grado la ha lamentato che con le CP_3
mail del 19.4.2012 e del 21.4.2012 la avrebbe cancellato ordini relativi ai CP_2
mesi di luglio, agosto e settembre 2012, ordini non specificamente indicati, neppure nel numero.
La ha ammesso nelle proprie difese di avere cancellato degli ordini, ma CP_2
neppure essa ha specificato quali e quanti.
pagina 19 di 21 Orbene, nulla di significativo può trarsi dal doc. 9 della costituito da sei CP_3
conferme d'ordine redatte dalla con relativi anticipi, le quali sono però datate nel CP_3
periodo di tempo compreso fra novembre 2010 e ottobre 2011; nulla fa ritenere che di trattasse di “ordini relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2012”.
In questa situazione di incertezza, sarebbe stato onere della tenuta a dare la CP_3
prova del danno subito e dunque del lucro cessante per la mancata vendita delle vetture, allegare quanti e quali fossero gli ordini cancellati.
E' dunque solo ad abundantiam che si osserva come, essendo stato escluso, con il Piano annuale del 2012, che potessero essere inseriti dal concessionario ordini per costituire uno stock di vetture, senza dunque che fosse già individuato il cliente finale cui l'automobile dovesse essere consegnata, non sarebbe stato sufficiente alla CP_3
dimostrare di avere prenotato la vettura con l'apposito sistema informatico (c.d.
), occorrendo anche l'automobile essa fosse destinata ad un determinato CP_7
acquirente.
Tale tema ritorna d'altronde nella corrispondenza fra le parti, da cui si evincono reiterate richieste alla da parte della pressata dalla domanda soprattutto di CP_3 CP_2
Aventador su tutti i vari mercati, in merito alla destinazione di vetture già ordinate, e indicazione delle date delle consegne di vetture già da mesi pronte, circostanze tutte puntualmente richiamate anche nella sentenza impugnata (mail del 13.4.2012, del
19.4.2012, del 2.5.2012, del 21.5.2012 e del 20.9.2012, con la quale si chiedeva ancora notizia circa i tempi per la consegna di ben 5 Aventador), avendo il Tribunale correttamente osservato come, da un lato, la condotta della in proposito fosse CP_3
stata non conforme alle obbligazioni assunte e al dovere di tutelare, secondo buona fede,
l'interesse contrattuale della controparte, tanto giustificando la proporzionata e non immediata reazione della e dall'altro lato come avere, ancora a settembre CP_2
2012, 5 vetture pronte senza richiesta di consegna, portava vieppiù ad escludere un danno da cancellazione di ordini.
pagina 20 di 21 7)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota
,seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposta dalla CP_4
. ei confronti della avverso la sentenza
[...] Pt_1 Controparte_2
del Tribunale di Bologna n. 3126/22.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 50.000,00 per compensi, oltre a 15% dei compensi per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 140/2023 promossa da:
PVT. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Pt_1 C.F._1
PASSALACQUA MARCO, dell'avv. SAPONARO MICHELE e dell'avv. ALESSANDRO CASONI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BARTALINI GUIDO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< nel merito: accertare la nullità della clausola del Contratto sul Termine di preavviso, determinando il Termine di preavviso da ritenersi congruo e, in ogni caso, accertare il carattere abusivo e/o non conforme a buona fede del Recesso esercitato da dal Contratto e, per l'effetto e, in ogni caso, CP_2 condannare al risarcimento a favore di di tutti i danni cagionati alla stessa, allo CP_2 CP_3 stato quantificati in un importo non inferiore ad Euro 3.914.295,81, ovvero nella diversa misura che sarà quantificata in corso di causa e/o in via equitativa dal Giudice, per tutte le ragioni illustrate in atti;
fermo restando quanto precede, accertare altresì gli inadempimenti di al Contratto e, per l'effetto, condannare al CP_2 CP_2 risarcimento a favore di di tutti i danni cagionati alla stessa, allo stato quantificati in un CP_3 importo non inferiore ad Euro 2.935.721,86, ovvero nella diversa misura che sarà quantificata in corso di causa e/o in via equitativa dal Giudice, per tutte le ragioni illustrate in atti;
pagina 1 di 21 revocare la condanna di al CP_3 pagamento delle spese di lite, anche in considerazione dell'auspicato accoglimento del presente appello;
nonché in via istruttoria:
ammettere le istanze di prova testimoniale e di interrogatorio formale del legale rappresentante di articolate da Controparte_2 con la propria seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositata il 15 ottobre 2020 CP_3 nell'ambito del giudizio di primo grado, di seguito ritrascritte: 1) “vero che, prima che il dott. (responsabile commerciale di Tes_1 Controparte_2 per l'area Asia-Pacifico) impedisse, a gennaio 2012, ad di vendere
[...] Controparte_4 Pt_1 l'Aventador da esposizione al Sig. a dicembre 2011, lo stesso dott. aveva Persona_1 Tes_1 Par confermato oralmente a la possibilità di vendere la suddetta automobile;
Controparte_4
2) vero che, a marzo 2012, segnalava a la Controparte_4 Pt_1 Controparte_2 necessità di effettuare un intervento di riparazione sull'automobile acqui-stata dal Sig. e Per_2 che ritardava di tre mesi l'intervento; Controparte_2
3) vero che, successivamente ai ritardi di cui al capitolo che precede, e precisamente nel periodo Par compreso tra marzo e luglio 2012, i clienti di rappresentavano a Controparte_4 quest'ultima di essere molto preoccupati circa l'affidabilità dei prodotti CP_2
4) vero che, nel periodo tra ottobre 2011 e marzo 2013, ha trasmesso Controparte_2 informazioni relative alla clientela di ivi com-presi i contatti, a Volkswagen Controparte_4 Pt_1
Group Sales IA Ltd.; 5) vero che, nel periodo tra aprile 2012 e marzo 2013, Lei era interessato all'acquisto di un'automobile Lamborghini da Controparte_4 Pt_1
6) vero che è stato contattato dal concessionario Auto HA Pvt. il quale Le ha offerto la stessa Pt_1 automobile ad un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello propostole da e Controparte_4 Pt_1 che Lei ha pertanto proceduto all'acquisto da Auto HA Pvt. Pt_1 indica quali testimoni sui predetti capitoli di prova i Sig.ri , CP_3 Persona_1 Per_2 Per_3
, , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Tes_2
, , , , Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_12 Per_13 Persona_14 [...]
, Per_15 Persona_16 Persona_17 Persona_18 Persona_19 [...]
, , , , tutti Per_20 Persona_21 Persona_22 Persona_23 Persona_24 Tes_3 domiciliati/residenti in [...], IA. indica, altresì, quali testimoni sui predetti capitoli di prova i Sig.ri , CP_3 Testimone_4 Per_25
tutti domiciliati presso la sede legale di in Nuova Delhi,
[...] Tes_5 Tes_6 CP_3
Hotel Samrat, Lower Ground Floor, Kautilya Marg, Chanakyapuri, 110021, IA.
7) vero che, a gennaio 2012, rifiutava di venderLe l'Aventador da Controparte_4 Pt_1 esposizione;
8) vero che, successivamente al rifiuto di cui al capitolo che precede, Lei ha acquistato un'au-tomobile Lamborghini presso il concessionario Auto HA Pvt. Pt_1 indica quale testimone sui predetti capitoli il Sig. domici-liato/residente in [...]
Nuova Delhi, IA. 9) vero che ritardava di tre mesi l'intervento per risolvere il problema Controparte_2 tecnico che ha interessato l'automobile da Lei acquistata da Controparte_4 Pt_1 indica quale testimone sul predetto capitolo il Sig. domiciliato/residente in [...]
Delhi, IA; ammettere l'istanza per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da con la propria CP_3 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 15 ottobre 2020 nell'ambito del giudizio di primo grado, avente il contenuto di seguito ritrascritto: a l'esibizione dei seguenti documenti: CP_2
pagina 2 di 21 i. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 12368; ii. la fattura emessa da nei confronti di per il prodotto contrassegnato da VIN n. CP_2 CP_3
1198;
iii. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 1198; iv. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 872;
v. la fattura emessa da nei confronti di Volkswagen IA per il prodotto contrassegnato CP_2 da VIN n. 1995; a Volkswagen IA l'esibizione dei seguenti documenti: vi. la fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA per il prodotto contrassegnato da VIN n. 1129; vii. la fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA per il prodotto contrassegnato da VIN n. 872; viii. la fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA per il prodotto contrassegnato da VIN n.1995; ad Auto HA l'esibizione dei seguenti documenti: ix. la fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale per il prodotto contrassegnato da VIN n. 1129;
x. la fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale per il prodotto contrassegnato da VIN n. 872; xi. la fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale per il prodotto contrassegnato da VIN n. 1995;
a Volkswagen IA ed Auto HA tutti i documenti contabili (es. fatture, registri CP_2 contabili e mastrini) attestanti i prezzi praticati da Volkswagen IA e Auto HA CP_2 sugli autoveicoli – in particolare, sui modelli Aventador, DO e – venduti nel Per_26 territorio indiano nel biennio 2012-2013”; ammettere l'istanza relativa ad una consulenza tecnica d'ufficio volta ad una più compiuta quantificazione dei danni subiti da anche per effetto della natura discriminatoria dei prezzi CP_3 praticati da ad formulata da con la propria seconda memoria ex art. 183, CP_2 CP_3 CP_3 co. 6, c.p.c. depositata il 15 ottobre 2020 nell'ambito del giudizio di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge>>
per l'appellata:
<< in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da CP_4 CP_4 Pt_1 ai sensi dell'art 342 c.p.c. per le ragioni esposte in atti;
in via principale:
- rigettare l'appello proposto da avverso la Sentenza Controparte_4 Pt_1 per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.>>
pagina 3 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE Part 1)La (di seguito, , società di diritto indiano con sede Controparte_4 CP_3
legale a New Delhi, operante nel settore dell'importazione e distribuzione di automobili di lusso, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la Controparte_2
esponendo che in data 16.12.2005 aveva stipulato con la convenuta un contratto per l'importazione, la promozione e la distribuzione di automobili, pezzi di ricambio e accessori, del marchio Detto contratto le conferiva il diritto, non CP_2
esclusivo, di importare, promuovere e vendere nella zona di Nuova Delhi i prodotti fornitile dalla convenuta alle condizioni stabilite in base ad accordi annuali. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva che, prima dell'inizio di ciascun anno solare, le parti concordassero per iscritto, mediante la redazione del Piano annuale delle vendite, il numero di prodotti che la convenuta si impegnava a vendere e l'attrice ad acquistare per l'anno di riferimento e che, salvo diverso accordo;
l'attrice avrebbe dovuto vendere ogni anno il quantitativo di prodotti venduti l'anno precedente aumentato del 15%. In data
10.10.2011 la convenuta nominava la Volkswagen Group Sales IA Ltd. ( , CP_5
“nuovo importatore per l'intero territorio indiano”; tale nomina le veniva comunicata il
24.1.2012 insieme all'intenzione della convenuta di recedere dal contratto, che sarebbe cessato il 31.1.2012, e di trasferire alla tutti i diritti e le obbligazioni che il CP_5
contratto le attribuiva. Con la stessa comunicazione, la convenuta le chiedeva quindi di sottoscrivere, entro il 10.2.2012, un accordo di risoluzione consensuale del contratto del
2005 e un nuovo contratto di concessione di vendita con la CP_5
La segnalava allora alla la nullità ex art. 6 c. 2 l. 192/1998 dell'art. CP_3 CP_2
19 c. 2 del contratto, a norma del quale ciascuna parte aveva il diritto di recedere previo preavviso scritto di 12 mesi, dichiarando in ogni caso di non voler aderire al nuovo contratto propostole, che l'avrebbe declassata, da “importatore e distributore”, a mero
“rivenditore”. Il 12.3.2012 la le confermava la volontà di recedere dal CP_2
contratto, e, nel periodo di preavviso, violava ripetutamente il contratto, danneggiando così il giro d'affari e l'immagine commerciale dell'attrice; segnatamente, rifiutava di pagina 4 di 21 accettare nuovi ordini, impediva all'attrice la vendita di prodotti che la stessa aveva già in esposizione, ometteva di fornire assistenza post-vendita ai clienti, divulgava informazioni sul business dell' alle sue dirette concorrenti, le applicava prezzi di CP_3
vendita superiori a quelli di listino e in ogni caso a quelli applicati alle imprese concorrenti (VW IA ed Auto HA).
L'attrice domandava quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da recesso illegittimo, quantificati in complessivi euro 3.914.295,81, e da inadempimenti contrattuali commessi nel periodo di preavviso, quantificati in complessivi euro
2.935.721,86.
Si costituiva la deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie, CP_2
contestate anche nel quantum, apoditticamente quantificato.
La convenuta sosteneva che l'attrice, negli anni, aveva dimostrato un'incapacità di organizzazione imprenditoriale e di programmazione delle vendite tale da giustificare, a norma di contratto, persino il recesso senza preavviso;
che, ciò nonostante, essa aveva scelto di concedere il preavviso e di proporre all'attrice di rimanere nella rete sia pure con l'intermediazione della neo-nominata importatrice VW IA. CP_2
La contestava all'attrice di avere avanzato, durante il periodo di preavviso, CP_2
diverse richieste per veicoli modello Aventador non sorrette da ordini di clienti finali (cd ordini non effettivi), al solo scopo, contrario alle previsioni del piano annuale 2012, di costituirsi uno stock di macchine da rivendere una volta cessato il rapporto contrattuale;
di avere effettuato, in violazione degli accordi con la casa madre, un ordine per un rivenditore indiano indipendente (tale ; di avere ostacolato la consegna, in Persona_27
suo stesso favore, di due vetture (VIN No. 12368 e VIN No. 1129) ordinate ma non integralmente pagate, rimaste quindi ferme diversi mesi negli stabilimenti CP_2
e di non aver consegnato ai clienti finali alcune delle vetture ricevute dalla casa madre per l'annualità 2012.
Con sentenza n. 3126/22 il Tribunale rigettava le domande della CP_3
pagina 5 di 21 Esclusa la sussistenza di un rapporto di subfornitura e di una situazione di dipendenza economica tra le parti, riteneva legittimo il recesso della convenuta, del quale rilevava la conformità alle previsioni contrattuali (art. 19 c. 2). Ritenuta l'inutilizzabilità dei docc.
31, 32 e 33 dell'attrice, tardivamente prodotti, e l'inammissibilità delle prove orali e dell'istanza ex art. 210 c.p.c., il Tribunale rilevava poi la genericità delle allegazioni e la mancanza di prova degli inadempimenti lamentati dall'attrice come dei lamentati danni.
Avverso detta sentenza proponeva appello la la quale, riproposte le istanze CP_3
istruttorie rigettate in primo grado, insisteva per l'accoglimento delle domande risarcitorie.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2
Respinte l'istanza ex art. 283 cpc e quella di ammissione delle reiterate richieste istruttorie, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 22.10.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2)Si osserva preliminarmente che si preciseranno le ragioni di inaccoglibilità delle istanze di prova orale reiterate dall'appellante in occasione dell'esame dei singoli motivi di appello,.
Quanto all'istanza ex art. 210 cpc, la stessa è stata dal Tribunale rigettata per avere avuto ad oggetto in larga misura circostanze tardivamente allegate (in particolare, circa le vetture menzionate per la prima volta con la memoria ex art. 183 c6 n2) cpc volta alle richieste di prova e non alla allegazione di fatti), e per avere avuto finalità meramente esplorativa, non rispondendo l'istanza al requisito della indispensabilità dei documenti.
Tali argomenti non sono stati oggetto di specifica censura dal parte dell'appellante.
Solo per completezza, allora, va ribadita la inammissibilità per assoluta genericità dell'istanza di acquisizione da VW IA ed Auto HA di <tutti i CP_2
documenti contabili (es. fatture, registri contabili e mastrini) attestanti i prezzi praticati da Volkswagen IA e Auto HA sugli autoveicoli>>, e comunque, per CP_2
le ragioni che si esporranno al punto 5), della irrilevanza di tali documenti, come anche pagina 6 di 21 delle fatture emesse dalla Auto HA ai propri clienti, dalla alla CP_2
Volkswagen IA, e da quest'ultima alla Auto HA.
Va confermato che la CTU, richiesta per << (i) una più compiuta quantificazione dei danni subiti da anche per effetto della natura discriminatoria dei prezzi praticati CP_3
da ad e (ii) dare mandato al Consulente Tecnico nominando di CP_2 CP_3
richiedere alle parti la consegna dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico e la predisposizione della relativa perizia>>, è inammissibile per sua la natura esplorativa stante, come si dirà, la totale mancanza di elementi probatori in merito all'esistenza di un danno risarcibile, in tesi da “integrare” con la CTU,.
3)Con il primo motivo di gravame (<insufficiente motivazione in ordine alla statuita validità dell'art. 19.2 del Contratto, nonché omessa valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle evidenze probatorie prodotte da a riprova della nullità CP_3
dell'art. 19.2 del Contratto>>), il secondo (<insufficiente motivazione in ordine alla statuita insussistenza di una posizione di dipendenza economica di nei confronti CP_3
di nonché omessa valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle CP_2
evidenze probatorie prodotte da a riprova della sussistenza di siffatta CP_3
posizione>>) ed il terzo (<contradditoria motivazione in ordine alla statuita non abusività del Recesso di ), che possono essere trattati congiuntamente, CP_2
l'appellante ribadisce la nullità della previsione contrattuale sul recesso, insistendo per l'illegittimità della condotta dell'appellata per abuso della propria posizione dominante.
Tali motivi sono infondati.
Il Tribunale, premesso che, come è incontestato, alla concessione di vendita conclusa dalle parti si applicasse la legge italiana, ha escluso che il contratto integrasse una subfornitura;
ha escluso che la versasse in una condizione di dipendenza CP_3
economica; ha osservato che il recesso era stato esercitato legittimamente nel rispetto del termine annuale di preavviso, convenuto dalle parti nell'esplicazione della loro autonomia negoziale;
ha escluso che il recesso fosse stato abusivo ossia, secondo quanto pagina 7 di 21 affermato dalla esercitato per perseguire fini diversi ad ulteriori rispetto a quelli CP_3
consentiti, frustrando il legittimo affidamento della concessionaria nella prosecuzione del rapporto per almeno 24 mesi onde ammortizzare gli investimenti effettuati.
Osserva la Corte che, escluso che si versi in ipotesi di subfornitura così come descritta dall'art. 1 L. 169/98, e sul punto la (corretta) affermazione del primo giudice è passata in giudicato, l'appellante ha piuttosto insistito che il recesso dovesse essere considerato nullo ai sensi dell'art. 9 L. 168/98 per il quale <
1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi
l'abuso di dipendenza economica è nullo…>>.
La S.C. insegna che il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché
l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
pagina 8 di 21 Il Tribunale ha negato esservi prova (della quale era onerata la della sua CP_3
condizione di dipendenza economica, essendo la concessionaria peraltro abilitata a rivendere anche veicoli dei marchi EN e OR.
Per quanto, come affermato dall'appellante, tali marchi facciano parte, con la
Lamborghini, del gruppo Volkswagen, ciò non rileva agli effetti della dipendenza economica della che viene in questo giudizio in rilievo solo con rifermento al CP_3
contratto di concessione di vendita con la Lamborghini così che, come riconosciuto anche all'appellante, non si versa in ipotesi di monocommittenza.
Neppure nell'atto di appello la ha messo in luce elementi di valutazione che CP_3
avrebbero avvalorato la situazione di dipendenza economica, tale non essendo certo il fatto che il rapporto commerciale fra le parti durasse dalla fine del 2005.
L'appellante sostiene che le obbligazioni nascenti dal contratto richiedevano obblighi di
<importazione, promozione e distribuzione di beni di alta gamma>>, invero contenuto proprio di una concessione di vendita, ma nulla deduce, in concreto, su quali sarebbero stati gli <investimenti specifici e difficilmente applicabili ad altri rapporti commerciali>>; tanto meno vi è prova di “investimenti” ammortizzabili solo in due anni e non in uno. Dai documenti nn. 25 e 26 richiamati dall'appellante risultano, d'altronde, piani solo annuali (da gennaio a dicembre) di spese per eventi promozionali e marketing, che neppure vi è prova essere state sostenute, laddove il doc. 24 costituisce una generica perizia di parte sulla società ed il doc. 23 riguarda corrispondenza scambiata tra le parti a giugno 2009, con riferimento all'apertura da parte di di uno showroom CP_3
a Mumbai e relativo progetto (del quale non si sa l'esito). CP_2
Afferma poi la che <il rapporto contrattuale era caratterizzato da marcato CP_3
squilibrio nella distribuzione dei diritti e degli obblighi fra le parti>>, ma non richiama nessuna clausola in tesi indicativa di tale squilibrio.
Né vi è allegazione o prova di una posizione dominante rivestita dalla nel CP_2
mercato della auto sportive di lusso in IA, circostanza anzi espressamente negata dal giudice della concorrenza indiano (docc. 17 e 18 , che ha confermato, CP_2
pagina 9 di 21 anche in appello, il rigetto delle pretese avanzate dalla contro la per CP_3 CP_2
violazione delle regole sulla concorrenza.
In ogni caso, anche qualora volesse a priori ascriversi ogni contratto di concessione di vendita di automobili (indipendentemente dalla monocommittenza) al novero di quelli che vedono la concedente in una posizione dominante e il concessionario in quella di dipendenza economica, la durata di un anno per il preavviso non appare incongrua né abusiva.
Infatti, la legittimità, nel caso di specie, del periodo di preavviso di un anno anziché due
è confermata dal fatto che, come messo in luce nella sentenza impugnata, la ha dimostrato (e la non lo ha mai contestato) come il recesso fosse CP_2 CP_3
motivato dalla necessità, di cui la fornitrice aveva messo a conoscenza la sin dal CP_3
giugno 2011 (docc. 2 e ss. , di riorganizzare l'intera attività commerciale CP_2
in IA mediante l'affidamento del ruolo di importatore unico delle vetture
Lamborghini, e di distributore su tutto il territorio indiano, alla Volkswagen Sales IA, società autonoma del gruppo Volkswagen, con la quale peraltro la concessionaria CP_3
veniva invitata a concludere un contratto sostitutivo di quello in essere, contratto che, dopo una serie di trattative documentate in atti (docc. 3 e ss.), la rifiutava di CP_3
concludere.
Il preavviso di un anno risulta quindi conforme anche alla previsione di cui all'art. 3 par. 5 lett. b) Reg. CE 1400/02.
Non rileva in questo giudizio se le condizioni del nuovo contratto fra VW IA e la fosse o meno vessatorie e peggiorative rispetto a quelle di cui al contratto oggetto CP_3
di causa. Il tema del decidere rimane quello della durata del preavviso, che come si è detto, appare congruo vieppiù in considerazione della (libera e non sindacabile) scelta della di riorganizzare in modo radicalmente diverso le vendite delle auto a CP_2
proprio marchio su tutto il territorio indiano.
Congruo il preavviso, neppure il recesso può sotto alcun profilo abusivo, ossia esercitato in modo contrario alla buona fede e alla correttezza, mancando qualsiasi elemento che pagina 10 di 21 induca ad ascrivere alla la volontà di recedere al fine di procurare un danno CP_2
ingiusto alla è per di più documentato (docc. 2 e ss. appellata) come la CP_3
prima di recedere, si fosse per mesi adoperata affinché la CP_2 CP_3
concludesse un nuovo contratto di concessione di vendita con la CP_5
Infine, la ha richiamato a sostegno delle sue difese la pronuncia della S.C. n. CP_3
16823/18.
Correttamente il Tribunale ha osservato che tale provvedimento non è rilevante nel caso di specie: in quella pronuncia la S.C. non era chiamata affatto a pronunciarsi sulla congruità del preavviso di recesso (in quel caso di 24 mesi), ma solo sul fatto se fosse o meno conforme a buona fede che il concedente, che pure già aveva comunicato il proprio recesso, si avvalesse subito dopo della risoluzione di diritto del contratto motivato dall'inadempimento del concessionario ad una serie una serie di direttive e richieste di adeguamento, avanzate per la prima volta nel periodo di preavviso.
Tanto è sufficiente a confermare il rigetto della domanda risarcitoria anche prescindendo da ogni considerazione in merito alla mancanza della prova del danno che sarebbe derivato dalla dalla cessazione del rapporto con uno anziché due anni di CP_3
preavviso.
4)Con il quarto motivo di gravame, titolato «i) erronea valutazione in ordine alla tardività dei docc. 31, 32 e 33 prodotti da e, per l'effetto, ii) omessa valutazione CP_3
di tale rilevante documentazione ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di
durante il periodo transitorio, all'obbligo di assistenza post-vendita», CP_2
l'appellante insiste per l'utilizzabilità di tali documenti (email del 25.7.2012, inviata dal sig. ad articolo pubblicato dalla rivista automobilistica CarsUK. Per_2 CP_3
emails scambiate tra e il 2.8.2012) dai quali emergerebbe la CP_3 CP_2
fondatezza dell'addebito relativo ritardo nella prestazione del servizio di assistenza post vendita.
Nella citazione di primo grado la aveva allegato che la non aveva CP_3 CP_2
posto tempestivo rimedio a un difetto tecnico di una vettura, così causandole un non pagina 11 di 21 trascurabile danno d'immagine, cominciando i clienti a dubitare della qualità e affidabilità dei suoi prodotti.
Secondo l'appellante, la produzione di detti documenti, pur essendo avvenuta con la terza memoria ex art. 183 c6 cpc, non andrebbe comunque considerata tardiva, trattandosi di elementi offerti a “prova contraria” rispetto ai fatti allegati e ai documenti prodotti da controparte.
Il motivo è infondato.
Le produzioni sono volte a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ossia l'inadempimento della all'obbligo contrattuale di tempestiva assistenza CP_2
post vendita, e per tale ragione inerivano, non alla prova contraria, ma alla prova diretta,
e andavano prodotti nel termine ex art. 183 c6 n2) cpc. Infatti, per quanto sia onere del debitore provare il proprio esatto adempimento, si richiede pur sempre che il creditore dimostri la sussistenza delle circostanze di fatto (specifica richiesta di intervento) dalle quali nasceva dell'obbligo della controparte di adempiere all'obbligazione accessoria.
Privo di ogni rilevanza probatoria è poi il doc. 10 della costituito da una lettera CP_3
redatta dallo stesso legale rappresentante della che, in termini del tutto generici e CP_3
senza riferimento a casi specifici, lamenta la mancata assistenza post vendita.
Va dunque confermato che, come osservato dal Tribunale, non vi è nessuna prova che la abbia omesso di fornire una adeguata assistenza post vendita. CP_2
Anche a voler ammettere che il doc. 22 della costituito da un riepilogo del CP_2
tecnico degli interventi post-vendita con successo posti in essere su una certa Tes_7
vettura, riguardasse il caso di ritardo nell'assistenza cui la fa riferimento, CP_3
comunque non vi sarebbe comunque prova che da tale supposto ritardo sia derivato alla uno pregiudizio. La prova orale sul punto, di cui ai capp. 2 e 9, riguarda un non CP_3
specificato ritardo di tre mesi nella prestazione di (non specificata) assistenza tecnica, mentre il cap. 3 è inammissibile poiché assolutamente generico, non indicandosi né i nomi né il numero dei clienti “preoccupati dal suindicato ritardo di tre mesi”, di cui essi sarebbero venuti non si sa come a conoscenza, né le ragioni per ritenere giustificata pagina 12 di 21 l'asserita preoccupazione dei clienti circa l'affidabilità della né, infine, le CP_2
conseguenze economiche che da tale preoccupazione sarebbero derivate alla CP_3
5)Con il quinto motivo di gravame l'appellante deduce <omessa valutazione delle circostanze di fatto allegate e delle evidenze probatorie prodotte da in ordine CP_3
agli inadempimenti di durante il Periodo Transitorio, consistenti: (i) CP_2
nell'aver praticato ad EMPL prezzi in aperta violazione dell'art. 15, co. 1, del
Contratto, oltreché discriminatori rispetto a quelli praticati a Volkswagen IA ed Auto
HA; (ii) nell'aver divulgato informazioni riservate di e (iii) nell'aver CP_3
ostacolato la vendita da parte di di uno dei veicoli in esposizione>>), e con CP_3
l'ottavo, che può essere trattato congiuntamente, afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto anche non provati i danni conseguenti a tali condotte.
Quanto all'impedimento alla vendita di un veicolo in esposizione, il Tribunale, dopo avere affermato che il cap. 1 della prova orale era inammissibile poiché generico, non indicando le condotte della in tesi idonee ad impedire la vendita, e CP_2
comunque irrilevante dando per presupposto il fatto dell'impedimento che esso avrebbe invece dovuto dimostrare, ha osservato che << non vi è prova di una condotta della convenuta qualificabile in termini di inadempimento. A quanto emerge dagli atti aveva sollevato perplessità in ordine alla serietà di un possibile acquisto CP_2
ed evidentemente ne aveva tenuto conto. In ogni caso non vi è prova e CP_4
neppure la precisa e chiara allegazione di una condotta inadempiente né di un danno risarcibile>>;
L'appello su tale voce di danno va respinto.
Le argomentazioni del primo giudice, anche in punto di diniego dell'ammissione del cap. 1 sono del tutto condivisibili: Tribunale ha evidenziato come non sia allegato con quali modalità la -che ha contestato la circostanza-, avrebbe impedito alla CP_2
di procedere alla vendita di un veicolo che essa aveva in esposizione, e quale CP_3
sarebbe stato il danno conseguente.
pagina 13 di 21 Stando all'appello della la prova di tale impedimento e del danno sarebbe offerta CP_3
dai suoi docc. 10 e 28, che consistono in lettere di doglianze e contestazioni, peraltro vaghe, redatte dallo stesso legale rappresentante della lettere che, per la loro CP_3
provenienza, sono inidonee a fornire alcuna prova in favore della stessa parte dichiarante.
Tale conclusione non muta anche qualora, come sostenuto dalla il primo giudice CP_3
avesse erroneamente riferito le perplessità della in ordine alla serietà CP_2
dell'acquisto di una vettura, a tale rivenditore di automobili, e non a tale Persona_28
Nulla di significativo in favore della emerge infatti dal doc. 12 Persona_1 CP_3
della controparte (mail del 9.1.2012 con cui la rappresentava di avere CP_2
avuto notizia che il riferiva di avere ordinato una Aventador che gli sarebbe stata Per_1
consegnata in entro una settimana, il che non era possibile;
il contratto sarebbe CP_6
stato concluso dal con tali e , che gestiva una concessionaria in Per_1 Per_25 Per_27
Mumbai; che, stante la mancanza di macchine, esse potevano essere consegnate solo al compratore originario e a nessun altro;
che si dubitava che il fosse l'acquirente Per_27
finale dell'automobile).
Null'altro è dato sapere sulla vicenda, non parendo significativi né chiarificatori i capp. di prova orale 7 e 8, relativi al fatto che la aveva rifiutato -senza dirsi per quale CP_3
motivo- di vendere la vettura al il quale ne avrebbe poi acquistata un'altra Per_1
presso il concessionario Auto HA.
Quanto alla divulgazione di informazioni riservate relative alla il Tribunale CP_3
rigettava la domanda risarcitoria osservando << Non vi è alcuna prova né invero la chiara e puntuale allegazione in punto di fatto di una condotta della convenuta tale da avere determinato la divulgazione di informazioni riservate (tale prova non può essere fornita dalla email proveniente dall'attrice come la email del 18 luglio 2012 che parrebbe riferirsi a un fatto avvenuto il giorno stesso, o da legali dell'attrice come la lettera 31 maggio 2012: i due documenti sono prodotti sub doc. 14 parte attrice) né tantomeno la prova e neppure la precisa allegazione di un danno subito da . CP_4
pagina 14 di 21 Al rigetto del relativo gravame è sufficiente la considerazione che la come CP_3
osservato dal primo giudice, non ha provato di avere subito alcuno specifico pregiudizio per effetto delle lamentate condotte, elencate a p. 27 dell'atto di appello (il , Pt_2
soggetto riconducibile a Volkswagen IA, avrebbe preso contatti diretti con uno dei clienti di a dimostrazione del fatto che aveva lasciato “trapelare” CP_3 CP_2
informazioni relative alla clientela di il Dott. responsabile CP_3 Tes_1
per l'area Asia-Pacifico, avrebbe ripetutamente imposto ad la CP_2 CP_3
presenza del Sig. a riunioni che avrebbero dovuto vedere la partecipazione Parte_3
delle sole e molteplici clienti di dopo essere stati CP_3 CP_2 CP_3
approcciati direttamente da Volkswagen IA, si sarebbero rivolti ad Auto HA, la quale era, per l'appunto, concessionario di quest'ultima).
Invero non è provato neppure che tali condotte abbiano avuto luogo o che avessero consentito la divulgazione di (mai specificate) notizie riservate relative alla CP_3
Va ribadito che contrariamente a quanto si legge a p. 41 dell'appello, i docc. 10 e 14
(seconda parte), in quanto costituiti da lettere della stessa o dei suoi legali, sono CP_3
del tutto prive di efficacia probatoria in favore della stessa parte dichiarante.
Del tutto inidonea a dimostrare una illecita e tanto meno pregiudizievole attività divulgativa di informazioni riservate è poi la prima parte del doc. 14 (mail di tale Pt_3
della alla Lamborghini e alla il quale rappresentava che, poiché
[...] CP_5 CP_3
un suo cliente aveva avuto un problema con una vettura, risolto con l'intervento della squadra italiana, egli si riprometteva di chiedere al cliente informazioni sull'attuale funzionamento del veicolo).
Il cap. 4 di prova orale è inammissibile poiché assolutamente generico, non indicando quali informazioni riservate, e a chi, sarebbero state trasmesse dalla Tanto CP_2
meno vi è allegazione e prova del danno che ne sarebbe derivato.
Con riguardo all'asserito “trattamento discriminatorio” subito in considerazione degli inferiori prezzi praticati alla ed alla Auto HA, il Tribunale ha osservato che CP_5
non era indicativo di alcun trattamento discriminatorio o di sfavore verso la il CP_3
pagina 15 di 21 fatto che il prezzi di vendita dalla alla potesse essere diversi, CP_2 CP_5
atteso che la seconda era importatrice per l'intera IA dei veicoli, da vendere ai concessionari mediante la creazione di una rete di vendita.
L'appellante deduce che anch'essa anche importatrice oltre che concessionaria di vendita, che non operava solo nella zona di New Dehli ma anche “al di fuori di detta area”, e che per contratto aveva la facoltà di rivendere ad altri concessionari.
Tali considerazioni non sono tuttavia, ad avviso della Corte, rilevanti atteso che ben diverso era il giro d'affari della importatrice per l'intero Stato IAno per la CP_5
distribuzione ai concessionari, rispetto a quello della la quale infatti vendeva ai CP_3
clienti finali un numero esiguo di vetture (incontestatamente, in media 7 vetture all'anno); inoltre, stando all'appendice 1 del contratto, la era rivenditrice solo per CP_3
la città di New Delhi, e, secondo l'art. 3 c4 del contratto, avrebbe potuto rivendere i prodotti altrove ma solo previa approvazione scritta della CP_2
Irrilevante ai fini del decidere è il fatto, oggetto dei capp. 5 e 6, che la concessionaria
Auto HA avrebbe offerto ai clienti le medesime auto ad un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello praticato dalla infatti, come osservato dalla CP_2 CP_2
e confermato dalle produzioni documentali della stessa appellante (docc. 18 e 20), alla
Auto HA le vetture a marchio da rivendere ai clienti finali, erano CP_2
vendute non dalla (che fatturava invece direttamente alla Controparte_2
, ma dalla importatrice Né vi è allegazione e prova che l'appellata CP_3 CP_5
fosse in alcun modo responsabile delle attività contrattuali della VW IA con le sue concessionarie, così come stabilito anche dal giudice indiano della concorrenza.
Come ribadito anche dall'appellata, è poi assolutamente generica l'allegazione che la avesse praticato alla prezzi superiori a quelli di listino e quindi al CP_2 CP_3
contratto. Non si dice quali sarebbero le vendite in rilievo, quale il prezzo contrattualmente previsto, e quale la differenza;
non vi è prova, dunque, di pagamenti indebiti, né di altre conseguenze di tale ipotetica condotta della CP_2
Diversamente da quanto si legge a p. 26 dell'atto di appello, i documenti 12, 13, 18, 21,
pagina 16 di 21 20, 19 e 20, richiamati dall'appellante senza alcuna ulteriore spiegazione circa la loro rilevanza, non forniscono assolutamente la prova del generico assunto della applicazione, da parte della nei suoi confronti, di prezzi superiori a quelli CP_2
di listino (si tratta infatti di fattura emessa da nei confronti di CP_2 CP_3
fattura emessa da Volkswagen IA nei confronti di Auto HA, fattura emessa da
Auto HA nei confronti del suo cliente finale e prospetto riepilogativo, prospetto riepilogativo delle differenze di costo predisposto dalla stessa fattura emessa da CP_3
nei confronti di Volkswagen IA, fattura emessa da Volkswagen IA CP_2
nei confronti di Auto HA e fattura emessa da Auto HA nei confronti del suo cliente finale, fattura emessa da nei confronti di relativa al prodotto CP_2 CP_3
contrassegnato da VIN n. 872, e fattura emessa da nei confronti di CP_2 CP_3
relativa al prodotto contrassegnato da VIN n. 1995).
6)Con il sesto motivo di gravame, l'appellante lamenta<<(i) contraddittoria motivazione in ordine alla statuita assenza dell'obbligo di di fornire ad CP_2
veicoli pari al numero minimo stabilito nel Piano Annuale per il 2012 e alla CP_3
conseguente statuita assenza di qualsivoglia inadempimento di rispetto al CP_2
rifiuto della stessa di accettare nuovi ordini durante il Periodo Transitorio;
(ii) omessa valutazione di circostanze decisive ed errata valorizzazione di circostanze irrilevanti ai fini dell'accertamento di detto inadempimento>>; con il settimo motivo, l'<omessa pronuncia e comunque insufficiente motivazione su una circostanza decisiva ai fini dell'accertamento dell'inadempimento di nel Periodo Transitorio, ossia la CP_2
cancellazione degli Ordini>>.
La lamenta due distinte condotte: il rifiuto della da luglio 2012 in CP_3 CP_2
poi, di accettare nuovi ordini entro il numero previsto nel Piano Annuale, e la cancellazione di ordini già effettuati.
Quanto alla prima condotta, l'appellante lamenta che da luglio 2012 la CP_2
avesse cessato accettare ordini di vetture e quindi di dare esecuzione al contratto, che sarebbe terminato il 31.3.2013, disattendendo le previsioni del Piano Annuale;
afferma pagina 17 di 21 che l'art. 21 c1 del contratto dava alla il diritto di rimodulare le proprie CP_2
forniture, ma limitatamente ai sei mesi prima della data di cessazione del contratto, talché non aveva pregio la considerazione del Tribunale relativa al fatto che la produzione e la consegna delle vetture richiedeva almeno un anno o più.
A proposito del Piano Annuale del 2012, firmato il 30.11.2011, il Tribunale ha osservato che esso conteneva una previsione di vendita di 21 vetture, di cui 17 Aventador, ma non era ravvisabile nel contratto un obbligo della di fornire in ogni caso un CP_2
numero minimo di vetture.
L'appellante ha censurato tale l'interpretazione dei documenti negoziali, osservando che le obbligazioni discendenti dal Piano Annuale dovevano ritenersi vincolanti per entrambe le parti, così che se esisteva un obbligo per la di acquistare un numero CP_3
di veicoli pari a quello indicato nel Piano Annuale, la loro fornitura era obbligatoria da parte della la quale aveva invece rifiutato di accettare nuovi ordini. CP_2
Osserva la Corte che, per quanto, pacificamente, la con la lettera del CP_2
13.7.2012 (doc. 11), avesse manifestato di non intendere più accettare nuovi ordini di automobili stante la prossima fine del rapporto contrattuale, il periodo di sei mesi anteriori alla scadenza nel quale, secondo la stessa appellante, la sarebbe CP_2
stata legittimata ai sensi dell'art. 21 del contratto a non accettare più ordini, iniziava l'1.10.2012; il lamentato inadempimento può quindi in ipotesi configurarsi con riguardo al rifiuto di accettare gli ordini per il periodo non di otto mesi prima della scadenza (da agosto 2012 a marzo 2013), ma di soli due mesi e mezzo (da metà luglio a settembre
2012).
Ciò non è comunque sufficiente a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile.
Come si è detto il Piano annuale per il 2012 faceva riferimento a 17 Aventador e 4
. Pt_4
Ora, posto che il rifiuto di accettare ordini in misura superiore al Piano annuale sarebbe stato senz'altro legittimo, la non ha indicato quante fossero le auto da essa già CP_3
ordinate entro luglio 2012 in esecuzione del Piano annuale di quell'anno, il che avrebbe pagina 18 di 21 consentito di comprendere se il numero vetture ivi previsto fosse stato raggiunto, in assoluto (21 auto) o per la metà, ossia in misura proporzionale alla rimodulazione del rapporto ex art. 21 stante la prossima sua cessazione.
La natura dei beni e l'andamento delle vendite negli anni precedenti (in media 7 per anno) non consentono poi assolutamente di presumere, in difetto di altri elementi di prova, che nuovi ordini sarebbero stati senz'altro avanzati dalla nel periodo in CP_3
rilievo, tanto più che, come indicato nel Piano annuale, non erano previsti per il 2012 acquisti della destinati al magazzino (in stock), così che l'ordine avrebbe potuto CP_3
essere avanzato solo a fronte della individuazione dell'effettivo acquirente finale.
Tanto si afferma senza considerare che nulla ha dedotto l'appellante circa le considerazioni del Tribunale in merito alla temporanea e parziale impossibilità sopravvenuta per la a causa del terremoto del maggio 2012, di garantire la CP_2
puntualità della produzione (come da lettera circolare del luglio 2012, doc. 21), tanto facendo apparire giustificato che il rifiuto di accettare nuovi ordini relativi al contratto in scadenza a fine marzo 2013 potesse essere anticipato dalla concedente di due mesi e mezzo rispetto al termine di sei mesi contrattualmente previsto.
Quanto alla diversa condotta di cancellazione di ordini già ricevuti dalla la CP_2
nell'atto di appello ha affermato di avere provato tale condotta mediante i propri CP_3
docc. 7 e 9; non poteva ritenersi, poi, come sotteso alla motivazione del Tribunale, che la mancata consegna da parte della ai propri clienti di alcune vetture nel maggio CP_3
2012, giustificasse la cancellazione di altri ordini relativi ad altri clienti che già avevano pagato l'anticipo non rimborsabile.
Osserva la Corte che con la citazione di primo grado la ha lamentato che con le CP_3
mail del 19.4.2012 e del 21.4.2012 la avrebbe cancellato ordini relativi ai CP_2
mesi di luglio, agosto e settembre 2012, ordini non specificamente indicati, neppure nel numero.
La ha ammesso nelle proprie difese di avere cancellato degli ordini, ma CP_2
neppure essa ha specificato quali e quanti.
pagina 19 di 21 Orbene, nulla di significativo può trarsi dal doc. 9 della costituito da sei CP_3
conferme d'ordine redatte dalla con relativi anticipi, le quali sono però datate nel CP_3
periodo di tempo compreso fra novembre 2010 e ottobre 2011; nulla fa ritenere che di trattasse di “ordini relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2012”.
In questa situazione di incertezza, sarebbe stato onere della tenuta a dare la CP_3
prova del danno subito e dunque del lucro cessante per la mancata vendita delle vetture, allegare quanti e quali fossero gli ordini cancellati.
E' dunque solo ad abundantiam che si osserva come, essendo stato escluso, con il Piano annuale del 2012, che potessero essere inseriti dal concessionario ordini per costituire uno stock di vetture, senza dunque che fosse già individuato il cliente finale cui l'automobile dovesse essere consegnata, non sarebbe stato sufficiente alla CP_3
dimostrare di avere prenotato la vettura con l'apposito sistema informatico (c.d.
), occorrendo anche l'automobile essa fosse destinata ad un determinato CP_7
acquirente.
Tale tema ritorna d'altronde nella corrispondenza fra le parti, da cui si evincono reiterate richieste alla da parte della pressata dalla domanda soprattutto di CP_3 CP_2
Aventador su tutti i vari mercati, in merito alla destinazione di vetture già ordinate, e indicazione delle date delle consegne di vetture già da mesi pronte, circostanze tutte puntualmente richiamate anche nella sentenza impugnata (mail del 13.4.2012, del
19.4.2012, del 2.5.2012, del 21.5.2012 e del 20.9.2012, con la quale si chiedeva ancora notizia circa i tempi per la consegna di ben 5 Aventador), avendo il Tribunale correttamente osservato come, da un lato, la condotta della in proposito fosse CP_3
stata non conforme alle obbligazioni assunte e al dovere di tutelare, secondo buona fede,
l'interesse contrattuale della controparte, tanto giustificando la proporzionata e non immediata reazione della e dall'altro lato come avere, ancora a settembre CP_2
2012, 5 vetture pronte senza richiesta di consegna, portava vieppiù ad escludere un danno da cancellazione di ordini.
pagina 20 di 21 7)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota
,seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposta dalla CP_4
. ei confronti della avverso la sentenza
[...] Pt_1 Controparte_2
del Tribunale di Bologna n. 3126/22.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 50.000,00 per compensi, oltre a 15% dei compensi per spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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