Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11222.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
Con il proc. Avv. Piscitelli
CONTRO
CP_
Avvocatura
CP_
Avvocatura
Controparte_3
Avv. Torricelli
Parte ricorrente ha adito, in data 19.10.22 questo Giudice, chiedendo “ accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia dei titoli esecutivi costituiti da quanto si deduce in forza della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. doc.
05980202200001827 000 – fascicolo n. 2022/000010413, con estinzione dei diritti e delle relative pretese azionate;
III. in linea gradata, accertare e dichiarare la nullità della
All'uopo espone come le sia stato notificato via pec in data 6.10.22 comunicazione preventiva di fermo amministrativo, priva di motivazione, nonostante la decadenza dal potere dell'ufficio nella fase dell'attuazione impositiva ed esattiva, la prescrizione del credito di cui a titolo mai notificati;
come peraltro la notifica via pec sia stata effettuata da indirizzo non risultante nel Registro pubblico degli indirizzi elettronici.
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituiti:
lamentando la decadenza dall'azione e l'infondatezza del ricorso. CP_1
-Inail evidenziando come in relazione alle cartelle 0592014000964206,
059201560000025285, 05920150022382990 sia stata disposta la sospensione ex art.1, commi 222 e 226 l.197.2022; come in relazione alla cartella n.05920160012488278, notificata in data 25.8.16, parte avversa abbia presentato domanda di definizione agevolata poi revocata in data 7.2.20 e ripresentata in data 30.6.23; come in relazione alla cartella
05920170015197389 (notificata in data 24.8.17) parte avversa abbia avviato procedimento di definizione agevolata versando due rate una ad agosto e l'altra ad ottobre del 2018, salvo poi revocare la domanda in data 7.2.20 e ripresentarla in data 30.6.23.
chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese da Controparte_4 distrarsi alla difesa antistataria.
Preliminarmente, vale ricordare quanto segue.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi
(ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro: • opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
• opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc
[anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo:
Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
• opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc. Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento\avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella\avviso deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella\avviso (rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM
3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali. Né a dirsi che possa ritenersi viziata la notifica solo in quanto effettuata via pec.
In proposito, vale ricordare come la notifica della cartella\avviso di addebito e dei successivi atti può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all Controparte_5 all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Peraltro vale ricordare come non può ritenersi viziata una notifica via pec da un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi. Ci si misura con una notifica che non è nulla, ove la stessa, come nella specie, abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente [Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 16/01/2023, n. 982]
Ciò detto, valga quanto segue.
Dalla documentazione in atti emerge come il preavviso di fermo sia relativo ai seguenti atti notificati nelle date infra individuate ed in relazione a cui sono stati documentati per ciascuno gli atti interruttivi (notificati via pec) infra indicati: avviso di addebito n. 35920120002000167 000 notificato il 24/09/2012 per l'ammontare indicato in € 1.712,36 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale solo CP_1 all'11.5.18 e quindi oltre 5 anni.
▪ avviso di addebito n. 35920120003494942 000 notificata il 07/01/2013 per l'ammontare indicato in € 3.939,05 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale solo CP_1 all'11.5.18 e quindi oltre 5 anni.
▪ avviso di addebito n. 35920120004194361 000 notificato il 23/01/2013 per l'ammontare indicato in € 1.285,86 (ente impositore;
Il primo atto interruttivo risale solo CP_1 all'11.5.18 e quindi oltre 5 anni.
▪ avviso di addebito n. 35920120004399466 000 notificato il 25/01/2013 per l'ammontare indicato in € 2.939,80 (ente impositore ). Il primo atto interruttivo risale solo CP_1 all'11.5.18 e quindi oltre 5 anni.
▪ avviso di addebito n. 35920130001045684 000 notificato il 17/04/2013 per l'ammontare indicato in € 3.028,33 ( ). Il primo atto interruttivo risale solo all'11.5.18 e quindi CP_1 oltre 5 anni.
▪ avviso di addebito n. 35920130002935915 000 notificato in data 11/01/2014 per l'ammontare indicato in € 4.638,09 ( ente impositore . Il primo atto interruttivo CP_1 risale al 7.2.18 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ avviso di addebito n. 35920130003174879 000 notificato il 14/01/2014 per l'ammontare indicato in € 3.483,73 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 CP_1 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ cartella di pagamento n. 05920140000964206 000 a titolo di per l'ammontare CP_2 indicato in € 436,39, ente impositore Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 cui CP_2 ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
.
▪ avviso di addebito n. 35920140001678774 000 notificato il 23/09/2014 per l'ammontare indicato in € 57.547,27 (ente impositore ). Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_1 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18.
▪ avviso di addebito n. 35920140002427226 000 notificato il 07/10/2014 per l'ammontare indicato in € 4.182,51 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_1 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18. ▪ avviso di addebito n. 35920140004837946 000 notificato il 17/01/2015 per l'ammontare indicato in € 2.571,74 (ente impositore;
Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 CP_1 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ avviso di addebito n. 35920140005427684 000 notificato il 15/02/2015 per l'ammontare indicato in € 7.751,84 (ente impositore;
Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 CP_1 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ cartella di pagamento n. 05920150000025285 000 a titolo di , per l'ammontare CP_2 indicato in € 193,50 (ente impositore ). Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 CP_2 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ avviso di addebito n. 35920150000417088 000 notificato il 25/07/2015 per l'ammontare indicato in € 13.358,16 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_1 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18.
▪ avviso di addebito n. 35920150001505087 000 notificato il 30/10/2015 per l'ammontare indicato in € 4.896,72 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_1 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18.
▪ avviso di addebito n. 35920150003016139 000 notificata il 15/10/2015 per l'ammontare indicato in € 4.482,10 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_1 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18.
▪ cartella di pagamento n. 05920150022382990 000 a titolo di , per l'ammontare CP_2 indicato in € 206,64 (ente impositore ). Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_2 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18.
▪ avviso di addebito n. 35920150003363976 000 notificata il 22/12/2015 per l'ammontare indicato in € 10.838,14 ( ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_1 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18.
▪ avviso di addebito n. 35920150003492863 000 notificata il 22/12/2015 per l'ammontare indicato in € 20,16 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18. CP_1
▪ avviso di addebito n. 35920160001172088 000 notificato il 13/05/2016 per l'ammontare indicato in € 4.797,10 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17 CP_1 cui ha fatto seguito atto del 7.2.18.
▪ avviso di addebito n. 35920160002363001 000 notificata il 30/06/2016 per l'ammontare indicato in € 7.893,71 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18. CP_1
▪ cartella di pagamento n. 05920160012488278 000 a titolo di , per l'anno CP_2
d'imposta 2015 per l'ammontare indicato in € 1.721,51 (ente impositore . Il CP_2 primo atto interruttivo risale al 7.2.18.
▪ avviso di addebito n. 35920160002699417 000 notificata il 13/09/2016 per l'ammontare indicato in € 21.016,36 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18. CP_1
▪ avviso di addebito n. 35920160004089763 000 notificato l'11/11/2016 per l'ammontare indicato in € 5.004,95 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 3.10.17. CP_1 ▪ avviso di addebito n. 35920160005402073 000 notificato il 29/11/2016 per l'ammontare indicato in € 7.236,36 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale all'11.5.18. CP_1
▪ avviso di addebito n. 35920170000012811 000 notificato il 01/02/2017 per l'ammontare indicato in € 1.266,00 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale all'11.5.18 CP_1
▪ avviso di addebito n. 35920170000164742 000 notificato il 02/03/2017 per l'ammontare indicato in € 1.340,14 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale all'11.5.18 CP_1
▪ cartella di pagamento n. 05920170015197389 000 a titolo di , per l'anno CP_2
d'imposta 2016 per l'ammontare indicato in € 1.555,60 (ente impositore . Il CP_2 primo atto interruttivo risale al 7.2.18;
▪ avviso di addebito n. 35920170000727901 000 notificata il 21/07/2017 per l'ammontare indicato in € 4.411,57 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 CP_1 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ avviso di addebito n. 35920170000866181 000 notificata il 10/08/2017 per l'ammontare indicato in € 1.728,16 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 CP_1 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ avviso di addebito n. 35920170001898178 000 notificata il 07/10/2017 per l'ammontare indicato in € 6.196,00 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale al 7.2.18 CP_1 cui ha fatto seguito atto dell'11.5.18.
▪ avviso di addebito n. 35920170003944683 000 notificata il 30/11/2017 per l'ammontare indicato in € 13.995,71 (ente impositore . CP_1
▪ avviso di addebito n. 35920170004042539 000 notificata il 02/12/2017 per l'ammontare indicato in € 685,88 (ente impositore . Il primo atto interruttivo risale all'11.5.18. CP_1
Rilevato che:
-il preavviso di fermo appare opportunamente motivato mediante indicazione dei titoli in relazione a cui si procede;
-risulta maturata la prescrizione quinquennale successivamente la notifica degli avvisi di addebito n.35920120002000167 000 ; n. 35920120003494942 000 notificata il 07/01/2013;
n. 35920120004194361 000 ; n. 35920120004399466 000 e avviso di addebito n.
35920130001045684 000;
-sussiste la carenza di agire ex art.100 cpc (dovendo sussistere un interesse attuale e concreto ad agire) di parte ricorrente in relazione alle cartelle di pagamento
0592014000964206, 059201560000025285, 05920150022382990 in considerazione dell'intervenuta sospensione;
si deve osservare quanto segue. CP_ In relazione alle cartelle 05920160012488278 e 05920170015197389000 risulta provata la notifica di un atto interruttivo notificato in data 7.2.18.
Si tratta a questo punto di qualificare la domanda in esame nella parte de qua.
Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta [Cass. civ. Sez. II Sent., 25/02/2019, n. 5402].
E' noto, “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n.
122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonchè alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perchè recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L.
n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala
Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse
(giuridicamente apprezzabile) a dolersene perchè vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perchè sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perchè i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poichè la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)[Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 02/09/2020, n. 18256].
Pertanto, in tema di omissioni contributive, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 02/09/2020, n. 18256].
Applicati detti principi, rilevato che parte ricorrente ha, ricevuto il preavviso di fermo, adito questo Tribunale avverso le cartelle di pagamento che assume non notificate eccependo altresì la violazione dell'art.25 dlgs 46.99 e preso atto della rituale notifica della pec del 7.2.18 (cui già deve assegnarsi rilievo ai fini della decorrenza del termine ex art.24 dlgs
46.1999 - Cass ordinanza 30.11.16 n.24506, Cass.23.2.01 n.4901) cui non ha fatto seguito tempestiva opposizione;
considerato che
successivamente alla data di notifica di detta pec alcuna prescrizione quinquennale è maturata, deve ritenersi inammissibile la domanda di accertamento della prescrizione per il periodo relativo al sorgere del credito sino alla notifica della pec del 7.2.18 e per il resto infondata la domanda nella parte de qua.
In relazione agli altri avvisi di addebito, sulla scorta dei dati supra evidenziati, deve ritenersi parte ricorrente decaduta ex art.24 dlgs 46.99.
Il ricorso, pertanto, deve trovare parziale accoglimento.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n.35920120002000167 000;
n. 35920120003494942000; n. 35920120004194361000; n. 35920120004399466000 e n.
35920130001045684 000; la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente in relazione alle cartelle di pagamento 0592014000964206, 059201560000025285,
05920150022382990; rigetta per il resto il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 18/03/2025
Lorenzo Bellanova